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	<title>smart working Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>smart working Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<item>
		<title>Caf Sapienza-Inail: tutela penale sicurezza sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 07:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-10.29.50-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Caf Sapienza-Inail: tutela penale sicurezza sul lavoro" decoding="async" />CAF &#8211; Corso di alta formazione Sapienza-Inail: La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Sono aperte fino al 21 aprile le iscrizioni al corso di alta formazione della Sapienza Università di Roma dal titolo “La tutela penale della sicurezza sul lavoro”. Il Caf fa parte del programma didattico del secondo modulo del master biennale di II [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-10.29.50-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Caf Sapienza-Inail: tutela penale sicurezza sul lavoro" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>CAF &#8211; Corso di alta formazione Sapienza-Inail: La tutela penale della sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Sono aperte fino al 21 aprile le iscrizioni al corso di alta formazione della Sapienza Università di Roma dal titolo “La tutela penale della sicurezza sul lavoro”. Il Caf fa parte del programma didattico del secondo modulo del master biennale di II livello sulla gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro, promosso dall’ateneo romano e dall’Inail.</p>
<p>Il master si pone l’obiettivo di formare figure specializzate con competenze innovative, in grado di affrontare i cambiamenti legati all’innovazione tecnologica e di prevenire e gestire il rischio nei contesti lavorativi sempre più complessi.</p>
<h6>CAF</h6>
<p>Quattro crediti formativi e 32 ore di didattica. Il corso, in partenza il 5 maggio, approfondisce le tematiche legate alla responsabilità penale dei professionisti del settore della sicurezza sul lavoro, sia con riferimento alla disciplina normativa, sia attraverso il richiamo all’elaborazione giurisprudenziale. Il Caf propone, inoltre, un’analisi dei mutamenti in atto nel mondo del lavoro e i riflessi penalistici prodotti in capo ai soggetti “garanti” della sicurezza. Proposto dal Dipartimento Studi giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza, il corso prevede 32 ore di attività didattica frontale con il riconoscimento di quattro crediti formativi.</p>
<p>Una professionalità concreta nella gestione della sicurezza. La partecipazione al Caf consente di acquisire una competenza specifica relativamente agli obblighi normativi imposti dall’ordinamento a presidio della sicurezza sul lavoro, indicando i profili di responsabilità penale nei casi in cui questi obblighi vengano disattesi. Il corso intende fornire una professionalità concreta nell’ambito della programmazione e della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.</p>
<p>I Caf si rivolgono a tutti i laureati di primo e secondo livello, i laureati magistrali e i laureati di vecchio ordinamento. I Caf approfondiscono diversi temi, tra i quali:</p>
<ul>
<li>la gestione del rischio elettrico ed elettromagnetico</li>
<li>l’utilizzo di nanomateriali, sensori e tecnologie indossabili</li>
<li>lo smart working</li>
<li>le metodologie innovative per la valutazione e la gestione del rischio biomeccanico.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Decreto Milleproroghe: disposizioni in materia di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 08:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[attività lavorativa orativa]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di somministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Milleproroghe]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
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		<category><![CDATA[Gazzetta Ufficiale]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge 24 febbraio 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]]></category>
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		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/02/cnai-decreto-governo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Decreto Milleproroghe" decoding="async" />Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe: le disposizioni in materia di lavoro È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l&#8217;esercizio di deleghe legislative&#8221;, il c.d. Decreto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/02/cnai-decreto-governo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Decreto Milleproroghe" decoding="async" /><div>
<h3 class="title">Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe: le disposizioni in materia di lavoro</h3>
</div>
<div></div>
<div>
<p>È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-27&amp;atto.codiceRedazionale=23A01269&amp;elenco30giorni=false">Legge 24 febbraio 2023, n. 14</a>, di &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l&#8217;esercizio di deleghe legislative&#8221;, il c.d. <strong>Decreto Milleproroghe</strong>.</p>
<h6>Di seguito, le <strong>principali novità sui termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</strong></h6>
<ul>
<li>i termini per l&#8217;adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre <strong>disposizioni in materia di ordinamento sportivo</strong>, di professioni sportive nonché di semplificazione, sono <strong>prorogati di due mesi</strong>, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, <strong>l&#8217;entrata in vigore delle previsioni</strong> di cui al Decreto Legislativo n. 23/2021 di <strong>riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023</strong>;</li>
<li><strong>prorogato al 15 marzo 2024</strong> il termine per l&#8217;adozione di uno o più decreti legislativi ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 per la <strong>revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità</strong>;</li>
<li><strong>prorogati a 24 mesi </strong>(in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l&#8217;attuazione delle Deleghe al Governo per il <strong>riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo</strong> e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;</li>
<li><strong>prorogati a 24 mesi</strong> (in sostituzione dei dodici previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l&#8217;attuazione delle Deleghe al Governo per il <strong>sostegno e la valorizzazione della famiglia</strong>;</li>
<li>prorogata <strong>al 30 giugno &#8217;25</strong> la possibilità che la durata complessiva del <strong>contratto di somministrazione</strong> con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi. Ferma la condizione che l&#8217;agenzia di lavoro abbia comunicato all&#8217;utilizzatore l&#8217;esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;</li>
<li>prorogata <strong>al 30 giugno &#8217;23</strong> la <strong>possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working</strong>, anche attraverso l&#8217;adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;</li>
<li>prorogato al <strong>30 giugno 2023</strong> il diritto per i <strong>genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14</strong>, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell&#8217;attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, <strong>di svolgere la prestazione di lavoro in smart working</strong> anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;</li>
<li><strong>prorogata a tutto il 2023</strong> l&#8217;operatività del <strong>Fondo Nuove Competenze</strong>;</li>
<li><strong>prorogata al 31 dicembre &#8217;23 la possibilità per Enti del Terzo Settore di adeguarsi </strong>alle norme inderogabili della disciplina di riforma del<strong> Codice del Terzo Settore</strong>;</li>
<li><strong>prorogata al 2026</strong> l&#8217;estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell&#8217;azienda di lavoratori distanti sette anni dall&#8217;età pensionabile.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori dettagli, consulta la <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-27&amp;atto.codiceRedazionale=23A01269&amp;elenco30giorni=false">Legge 24 febbraio 2023, n. 14</a>.</p>
</div>
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		<title>Smart working: cosa cambia nel 2023.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore in smart working]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/businessman-hands-using-cell-phone-with-laptop-at-office-desk-e1674550141250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="smart working" decoding="async" />Smart working: cosa cambia nel 2023. L’anno 2023 si apre con alcune novità che riguardano la disciplina dello smart working. Dal 1°gennaio il lavoro agile ha abbandonato le regole emergenziali ed è tornato a quelle ordinarie. Chi subisce cambiamenti? La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto di accesso al lavoro [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/businessman-hands-using-cell-phone-with-laptop-at-office-desk-e1674550141250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="smart working" decoding="async" /><p>Smart working: cosa cambia nel 2023.</p>
<p>L’anno 2023 si apre con alcune novità che riguardano la disciplina dello smart working.</p>
<p>Dal 1°gennaio il lavoro agile ha abbandonato le regole emergenziali ed è tornato a quelle ordinarie.</p>
<h4>Chi subisce cambiamenti?</h4>
<p>La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto di accesso al lavoro agile ad un’unica categoria, quella dei lavoratori fragili, cioè persone affette da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi.</p>
<p>Il datore di lavoro deve consentire lo smart working, anche assegnando mansioni diverse, senza però una decurtazione dello stipendio.</p>
<p>Chi fa un passo indietro sono i genitori con figli di età fino ai 14 anni che, nel corso del 2022, hanno beneficiato sia del regime semplificato previsto per tutti, sia della norma che assegna il diritto a svolgere il lavoro agile, purché sia compatibile con l&#8217;organizzazione aziendale.</p>
<p>I lavoratori che hanno ancora la possibilità di svolgere l’attività di smart working dovranno stipulare un accordo individuale scritto con il datore di lavoro.</p>
<ul>
<li><strong>il datore di lavoro deve chiedere al dipendente</strong> se è disposto a prestare la propria attività in modalità agile. Una richiesta che, in base alle esigenze, può arrivare anche dallo stesso lavoratore;</li>
<li>entrambe le parti sono tenute a sottoscrivere obbligatoriamente l’<strong>accordo individuale.</strong></li>
</ul>
<p>L’accordo individuale dovrà indicare:</p>
<ul>
<li>la durata dell’accordo, se a termine o a tempo indeterminato;</li>
<li>l’alternanza tra i periodi di lavoro dentro e fuori i locali aziendali;</li>
<li>i luoghi in cui svolgere l’attività di lavoro in modalità agile;</li>
<li>termini dello smart working, tra diritti e doveri dei lavoratori;</li>
<li>gli strumenti di lavoro;</li>
<li>i tempi di riposo e “diritto alla disconnessione;”</li>
<li>forme e modalità di controllo, per garantire il diritto alla privacy;</li>
<li>l’attività formativa;</li>
<li>diritti sindacali.</li>
</ul>
<p>Le imprese che vogliono mantenere la forma flessibile di lavoro dovranno attrezzarsi rapidamente ed inoltrare le seguenti informazioni attraverso il <strong>Portale lavoro.gov.it: </strong></p>
<ul>
<li><strong>i nominativi</strong> dei lavoratori posti in modalità agile;</li>
<li><strong>il loro codice fiscale</strong>;</li>
<li><strong>la menzione del contratto con cui sono impiegati</strong> (contratto a tempo indeterminato, a termine o apprendistato)</li>
<li><strong>le date di inizio e di fine</strong> dello smart working.</li>
</ul>
<p>Qualora, invece, l’impresa non volesse mantenere questa tipologia di lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione formale, se non ai dipendenti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>MANOVRA FINANZIARIA 2023: le novità in materia di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[assegno unico universale]]></category>
		<category><![CDATA[congedo parentale]]></category>
		<category><![CDATA[cuneo fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[reddito di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi contributivi]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
		<category><![CDATA[voucher lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/E4B05723-6F97-4D8E-96A2-F159C95B8FDE-e1673894348300-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MANOVRA FINANZIARIA 2023: quali sono le novità in materia di lavoro" decoding="async" />Manovra finanziaria. Esoneri contributivi. Under 36. Proroga esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato o per trasformazioni di contratto da determinato ad indeterminato avvenute nel 2023. Assunzioni donne. Proroga esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato, trasformazioni, avvenute nel 2023, di donne in una delle seguenti condizioni: Almeno 50 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/manovra-finanziaria-2023-le-novita-in-materia-di-lavoro/">MANOVRA FINANZIARIA 2023: le novità in materia di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/E4B05723-6F97-4D8E-96A2-F159C95B8FDE-e1673894348300-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MANOVRA FINANZIARIA 2023: quali sono le novità in materia di lavoro" decoding="async" /><h3><strong>Manovra finanziaria. Esoneri contributivi</strong>.</h3>
<ul>
<li>
<h4><strong>Under 36.</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>Proroga esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato o per trasformazioni di contratto da determinato ad indeterminato avvenute nel 2023.</p>
<ul>
<li>
<h4><strong>Assunzioni donne.</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>Proroga esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato, trasformazioni, avvenute nel 2023, di donne in una delle seguenti condizioni:</p>
<p>Almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;</p>
<p>Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</p>
<p>Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.</p>
<ul>
<li>
<h4><strong>Assunzione lavoratori percettori di Reddito di Cittadinanza.</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>La manovra riconosce ai datori di lavoro privati che, nel 2023 assumono con contratto a tempo indeterminato, percettori del  Reddito di Cittadinanza, l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.</p>
<h3><strong>Manovra finanziaria. </strong></h3>
<h3><strong>Reddito di cittadinanza</strong>.</h3>
<p>Nel 2023 la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità. Tale riduzione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.</p>
<h3>Manovra finanziaria.</h3>
<h3><strong>Taglio del cuneo fiscale</strong>.</h3>
<p>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali, dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, al 3% se non eccede un importo di 1.923euro.</p>
<h3><strong>Smart working lavoratori fragili</strong>.</h3>
<p>Viene confermato per il primo trimestre del 2023, il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che privato, di lavorare in smart working.</p>
<h3><strong>Voucher lavoro</strong>.</h3>
<p>Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.</p>
<h3><strong>Assegno unico universale</strong>.</h3>
<ul>
<li>La misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;</li>
<li>Si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.</li>
</ul>
<p>Vengono rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste, per il solo 2022.</p>
<h3><strong>Congedo parentale</strong>.</h3>
<p>Si aggiunge un mese in più di congedo parentale all’80% della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino. Riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.</p>
<p>Si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità, o in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.</p>
<h3><strong>Pensioni</strong>.</h3>
<ul>
<li>
<h4><strong>Quota 103.</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2022, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.</p>
<ul>
<li>
<h4><strong>Opzione donna.</strong></h4>
</li>
</ul>
<p>Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio al limite massimo di 2 anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/manovra-finanziaria-2023-le-novita-in-materia-di-lavoro/">MANOVRA FINANZIARIA 2023: le novità in materia di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lavoro agile: come deve essere la postazione di lavoro?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 09:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[luce diurna]]></category>
		<category><![CDATA[postazione di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/215311805-3a36a8a6-1469-4395-b01a-0ff7c0eb9121-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La sicurezza nel lavoro agile: come deve essere la postazione di lavoro? Lavoro agile- Lo Smart Working è una modalità di lavoro sempre più diffusa e come tale rende necessarie misure preventive dei rischi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Tra questi: la distanza visiva dagli schermi, le caratteristiche particolari dei computer portatili, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lavoro-agile-come-deve-essere-la-postazione-di-lavoro/">Lavoro agile: come deve essere la postazione di lavoro?</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/215311805-3a36a8a6-1469-4395-b01a-0ff7c0eb9121-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="select_article" class="articolo mb-4">
<div id="reselect_title_and_anteprima">
<h2><b>La sicurezza nel lavoro agile: come deve essere la postazione di lavoro?</b></h2>
<p>Lavoro agile- Lo Smart Working è una modalità di lavoro sempre più diffusa e come tale rende necessarie misure preventive dei rischi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Tra questi: la distanza visiva dagli schermi, le caratteristiche particolari dei computer portatili, il piano di lavoro. Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha a questo proposito elaborato un documento utile per individuare i rischi e i comportamenti consigliati per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori da remoto.</p>
</div>
<p><span style="font-size: 16px;">Oltre alle conseguenze sull’organizzazione di lavoro della pandemia correlata al </span><span style="font-size: 16px;">virus SARS-CoV-2</span><span style="font-size: 16px;">, ad oggi non c’è dubbio che le attività in S</span><strong style="font-size: 16px;">mart Working</strong><span style="font-size: 16px;"> o </span><span style="font-size: 16px;">lavoro agile</span><span style="font-size: 16px;"> diventeranno in futuro una modalità di lavoro sempre più diffusa. Proprio per questo motivo è necessario porre attenzione a tutti gli aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori agili, che vedremo in questo articolo.</span></p>
<h3><span style="font-size: 16px;">Sicurezza nello </span><span style="font-size: 16px;">Smart Working</span><span style="font-size: 16px;"> e in particolare delle postazioni di lavoro</span></h3>
<div>
<p>Il <strong>posto di lavoro</strong>, ovunque sia, “deve essere accuratamente dimensionato ed allestito in modo da permettere ai lavoratori libertà nei movimenti operativi e cambiamenti di posizione”.</p>
<p>E il documento CNI riporta informazioni che “è necessario che vengano trasmesse al lavoratore agile, affinché venga formato sulle corrette modalità da utilizzare per lavorare da casa nelle migliori condizioni per la sua salute e sicurezza”.</p>
<p>Per quanto riguarda la postazione di lavoro e la salute e sicurezza del lavoratore agile, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:</p>
<ul type="disc">
<li>I rischi nel lavoro agile: caratteristiche minime delle postazioni</li>
<li>La postazione nel lavoro agile: piani di lavoro, sedili e computer portatili</li>
<li>La postazione nel lavoro agile: dispositivi elettronici e ambiente di lavoro</li>
</ul>
<h3><strong>I rischi nel lavoro agile: caratteristiche minime delle postazioni</strong></h3>
<p>Il documento fornisce alcune <strong>caratteristiche minime delle postazioni</strong>.</p>
<p>In particolare le <strong>postazioni di lavoro dotate di computer</strong> “devono essere allestite nel seguente modo:</p>
<ul>
<li><strong>distanza visiva</strong>: con gli schermi attuali è consigliata una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm; per gli schermi molto grandi è consigliabile una distanza maggiore;</li>
<li><strong>radiazioni</strong>: gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose; anche gli schermi tradizionali non rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori;</li>
<li><strong>irraggiamento termico</strong>: gli schermi e le unità periferiche producono calore, pertanto occorre aerare i locali di lavoro;</li>
<li><strong>interfaccia elaboratore-uomo</strong>: gli applicativi software che vengono utilizzati devono essere di facile utilizzo e correlati di manuali d’uso;</li>
<li><strong>attrezzatura di lavoro</strong>: tutte le attrezzature di lavoro devono essere facilmente pulibili e regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle esigenze di ogni addetto;</li>
<li><strong>schermo</strong>: gli schermi dei videoterminali devono avere delle caratteristiche minime, ovvero, la risoluzione degli schermi deve garantire una buona definizione, le immagini devono essere esenti da farfallamento o tremolio, lo schermo deve essere orientabile, inclinabile e posizionato di fronte all’operatore ad una distanza dagli occhi di circa 50 – 70 cm;</li>
<li><strong>tastiera e dispositivi di puntamento</strong>: la tastiera ed il mouse devono avere delle caratteristiche minime, ovvero, la tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile, lo spazio sul piano di lavoro deve consentire l’appoggio degli avambracci davanti alla tastiera, il mouse deve essere posto sullo stesso piano della tastiera in una posizione facilmente raggiungibile”.</li>
</ul>
<h3><strong>La postazione nel lavoro agile: piani di lavoro, sedili e computer portatili</strong></h3>
<p>Le caratteristiche minime dei <strong>piani di lavoro</strong>, dei <strong>sedili</strong> e presenta alcune indicazioni per l’<strong>uso dei computer portatili</strong>.</p>
<p>Il <strong>piano di lavoro</strong> “deve avere le seguenti caratteristiche minime:</p>
<ul>
<li>superficie a basso indice di riflessione;</li>
<li>struttura stabile e di dimensioni adeguate;</li>
<li>l’altezza del piano di lavoro può essere fissa o regolabile purché compresa tra 70 e 80 cm;</li>
<li>la profondità del piano deve assicurare un’adeguata distanza visiva dallo schermo”.</li>
</ul>
<p>Il <strong>sedile di lavoro</strong> deve, invece, avere le “seguenti caratteristiche minime:</p>
<ul>
<li>deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti;</li>
<li>lo schienale deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e regolabile nell’altezza e nell’inclinazione;</li>
<li>lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati;</li>
<li>il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per consentire i cambi di posizione”.</li>
</ul>
<p>Riguardo poi ai <strong>computer portatili</strong> si segnala che gli attuali computer “hanno uno schermo con una superficie molto riflettente per garantirne i colori, ma l’uso prolungato di questi computer comporta maggiori rischi per l’affaticamento visivo. Pertanto, prima di iniziare le attività di lavoro occorre posizionare lo schermo rispetto alle fonti di luce naturale ed artificiale tale da non creare problemi di riflessi sullo schermo”.</p>
<h3>Come mantenere una corretta postura</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’uso dei computer portatili “comporta maggiori difficoltà nel mantenere una corretta postura”, si segnalano alcune <strong>misure di prevenzione</strong> adottabili:</p>
<ul>
<li>“regolare l’inclinazione dello schermo in modo da ottimizzare la luminosità dello stesso;</li>
<li>munirsi di tastiera esterna in caso di utilizzo prolungato;</li>
<li>fare pause più frequenti;</li>
<li>evitare di piegare la schiena in avanti;</li>
<li>evitare di posizionare il computer sulle gambe”.</li>
</ul>
<h3><strong>La postazione nel lavoro agile: dispositivi elettronici</strong> <strong>e</strong> <strong>ambiente di lavoro</strong></h3>
<p>Il rapporto tra gli <strong>schermi dei dispositivi elettronici</strong> e l’<strong>ambiente di lavoro:</strong></p>
<p>-è opportuno evitare riflessi sullo schermo dei PC ed eccessivi contrasti di luminanza ed abbagliamenti dell’operatore”;</p>
<p>&#8211; come accennato anche per i computer portatili, “posizionare la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale ed artificiale”;</p>
<p>&#8211; bisogna “prendere in considerazione la collocazione delle finestre e/o di porte traslucide, in quanto possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto o riflessi sullo schermo”.</p>
<p>&#8211; la postazione di lavoro “deve essere collocata in una zona lontano dalle finestre, in quanto lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra.</p>
<p>-la sola luce diurna è inadeguata per illuminare gli ambienti di chi lavora al videoterminale, essendo soggetta a grandi oscillazioni nel corso della giornata</p>
<p>e delle stagioni, e può causare problemi di riflessione sullo schermo e di abbagliamento.</p>
<h5>Eliminare i riflessi,  l’abbagliamento e i contrasti eccessivi di chiaro-scuro provocati dalla luce diurna sullo schermo:</h5>
<ul>
<li>occorre evitare sorgenti con forte luminosità nel centro del campo visivo dell’operatore (sole, lampada) e/o la presenza di superfici con una eccessiva capacità riflettente (lucide);</li>
<li>davanti e dietro il monitor non devono esserci delle finestre, pertanto negli uffici con due pareti ad angolo finestrate, una di esse deve essere schermata;</li>
<li>la direzione principale dello sguardo dell’operatore deve essere parallela rispetto alle finestre;</li>
<li>i posti di lavoro al videoterminale sono da sistemare, per quanto possibile, nelle zone del locale lontane dalle finestre;</li>
<li>in caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre (per es. con veneziane, pellicole antisolari o tende di tessuto pesante)”.</li>
</ul>
<p>Per ridurre i <strong>disturbi dovuti alla luce diurna</strong> “si può far uso anche di schermi parasole”, anche perchè i problemi di abbagliamento o di riflessi, che devono essere eliminati, possono indurre ad “assumere una posizione errata”.</p>
<p>Infine, che per prevenire questi problemi “è importante:</p>
<ul>
<li>non collocare lo schermo sopra l’unità di sistema (computer), perché si troverebbe troppo in alto;</li>
<li>sistemare il computer sotto il tavolo, anche per non essere disturbati dal rumore prodotto dal ventilatore;</li>
<li>rialzare il monitor con un supporto se, poggiandolo sulla superficie di lavoro, la sua altezza è insufficiente”.</li>
</ul>
<p>Per conclusione, riguardo alle caratteristiche minime delle postazioni di lavoro,  anche il monitor “deve essere leggermente inclinato per evitare problemi di riflessione sullo schermo.</p>
<p>I diversi elementi (tastiera, schermo, mouse, leggio portadocumenti) vanno posizionati in funzione dell’attività da svolgere: in un lavoro di interrogazione o di digitazione, il monitor deve essere posizionato di fronte all’operatore”.</p>
</div>
</div>
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			</item>
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		<title>Smart working, gestione del rischio da visione del computer</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 07:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore in smart working]]></category>
		<category><![CDATA[luce blu]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking e stress lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[rischi connessi all'uso intensivo del computer]]></category>
		<category><![CDATA[rischi dello smart working]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/08/apertura-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Smart working, gestione del rischio da visione del computer. Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato le &#8220;linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working&#8221;. Il documento di sofferma sulle attività condotte in smart working e sul rischio della sindrome da visione del computer e sul multitasking. In particolare sui rischi della [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/08/apertura-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Smart working, gestione del rischio da visione del computer. Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato le &#8220;linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working&#8221;. Il documento di sofferma sulle attività condotte in smart working e sul rischio della sindrome da visione del computer e sul multitasking. In particolare sui rischi della luce blu, i fattori che causano la sindrome e la la riduzione dei sintomi.</p>
<h3>Smart working, le conseguenze dell&#8217;utilizzo intensivo del computer</h3>
<p>Il documento elaborato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri considera i rischi correlati al tecnostress, ovvero all&#8217;utilizzo intensivo di computer e di altri dispositivi elettronici. Per gli esperti si tratta di una vera e propria sindrome da visione del computer. Una patologia legata allo smart working e quindi emersa a seguito della pandemia. E che si affianca ai rischi psicosociali e allo stress lavoro correlato. A questo si aggiunge lo stress del &#8220;multitasking&#8221; che comporta danni per la salute e quindi conseguenze comportate dallo smart working.</p>
<h3>Smart working e multitasking</h3>
<p>La necessità di fare fronte allo svolgimento di più mansioni, come inviare mail e rispondere al telefono, verificare documenti e scrivere al computer, è altrettanto fonte di stress sul luogo di lavoro. Il testo illustrato dagli ingegneri rivela che la sindrome da visione al computer è il risultato dell’utilizzo intensivo di computer ed altri dispositivi elettronici.</p>
<p>&#8220;I sintomi sono vari e sono di tipo visivo, neurologico e muscolo-scheletrico. Non si presentano necessariamente tutti insieme e variano molto da persona a persona, a seconda delle abitudini e del modo in cui si sta davanti al computer o di come si usano gli altri dispositivi elettronici” si legge nel testo.</p>
<h3>I fattori che causano la sindrome da visione del computer</h3>
<p>I fattori più comuni che causano la sindrome da visione del computer sono</p>
<ul>
<li>illuminazione insufficiente;</li>
<li>riflessi sul display digitale;</li>
<li>distanza non adeguata dal terminale;</li>
<li>postura errata.</li>
</ul>
<p>L&#8217;occhio è senza dubbio la parte maggiormente colpita dalla sindrome. E si manifesta attraverso la visione doppia, la vista offuscata, bruciori e prurito, arrossamento del bulbo e secchezza oculare. E questi sintomi possono essere dovuti alla luce emessa con forte componente blu dagli schermi, poco naturale e che affatica la vista. Ma anche dalla scarsa risoluzione sui monitor.</p>
<h3>Come ridurre i sintomi e i fastidi della sindrome</h3>
<p>Il documento licenziato dal CNI propone anche dei metodi e comportamenti utili per ridurre la sintomatologia da sindrome del computer</p>
<ul>
<li>l’utilizzo di uno schermo ad alta definizione che può rendere meno faticosa la lettura a video, grazie ai caratteri più definiti e al maggiore contrasto;</li>
<li>il monitor tenuto a distanza di 50-70 centimetri dagli occhi, con il suo bordo superiore alla stessa altezza degli occhi, in modo da tenere la testa lievemente inclinata verso il basso;</li>
<li>la luminosità dello schermo di poco superiore a quella dell’ambiente circostante, in un ambiente di lavoro non troppo luminoso e privo di riflessi che confondono la vista.</li>
</ul>
<h3>Il controllo sulla salute del dipendente in caso di smart working</h3>
<p>In caso di smart working l’azienda- ovvero il datore di lavoro e il RSPP- non può controllare che tali condizioni vengano rispettate dal lavoratore qualora operi in luoghi privati e non in ambienti di lavoro coworking. Quindi è necessaria una attività di formazione e informazione del lavoratore agile affinché sia consapevole dei rischi in cui incorre. E che sia preparato a utilizzare gli strumenti e le precauzioni necessarie.</p>
<h3>Gli effetti della luce blu</h3>
<p>L’utilizzo di dispositivi a LED come PC, tablet, smartphone ed altri ha aumentato notevolmente l’esposizione a fonti di luce dannose e la luce blu può rappresentare un rilevante fattore di rischio per i nostri occhi. Infatti la “luce blu” è una componente di radiazione elettromagnetica dello spettro del visibile nelle lunghezze d’onda tra i 380 e i 500 nm” che risulta pericolosa nei casi in cui i suoi valori siano ricompresi tra i 390 e i 455 nm”.</p>
<p>Il problema è che le nuove sorgenti luminose aumentano la nitidezza delle immagini, ma emettono una quantità di luce blu maggiore rispetto alle lampadine del passato. Per questo in smart working è preferibile utilizzare smartphone o tablet dotati di filtro della luce blu.</p>
<h3>Gli effetti da sovraesposizione</h3>
<p>Nel breve periodo, ovvero dopo 6-8 ore, il 91% delle persone soffre di:</p>
<ul>
<li>rossore e occhi irritati: per lungo tempo si fissano schermi retroilluminati;</li>
<li>secchezza degli occhi: dovuta alla minor frequenza dell’ammiccamento (battito di ciglia) e alla conseguente minor lacrimazione e lubrificazione del tessuto trasparente che si trova nella parte anteriore dell’occhio;</li>
<li>astenopia: stanchezza visiva per l’eccessiva esposizione alla Luce Blu e lo sforzo della lettura di caratteri molto piccoli;</li>
<li>insonnia: la Luce Blu inibisce la secrezione di melatonina;</li>
<li>mal di testa: per l’eccessivo affaticamento degli occhi</li>
</ul>
<p>Nel lungo periodo:</p>
<ul>
<li>con il passare del tempo, “la luce blu può portare a un abbassamento delle densità del pigmento maculare, che a sua volta potrebbe causare lo sviluppo della maculopatia”.</li>
</ul>
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