<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RLS Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<atom:link href="https://opnitalform.it/tag/rls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opnitalform.it/tag/rls/</link>
	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 08:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icona-OPN-Conapi-senza-bordo-32x32.png</url>
	<title>RLS Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<link>https://opnitalform.it/tag/rls/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diritto di critica più ampio per il responsabile sicurezza dei lavoratori.</title>
		<link>https://opnitalform.it/diritto-di-critica-piu-ampio-per-il-responsabile-sicurezza-dei-lavoratori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diritto-di-critica-piu-ampio-per-il-responsabile-sicurezza-dei-lavoratori</link>
					<comments>https://opnitalform.it/diritto-di-critica-piu-ampio-per-il-responsabile-sicurezza-dei-lavoratori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 08:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile sicurezza dei lavoratori.]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=4564</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/09/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-14-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gode delle stesse tutele dei sindacalisti nelle interviste pubbliche, potendo esprimere critiche più severe verso l&#8217;azienda rispetto a quanto sarebbe consentito all&#8217;interno del rapporto di lavoro. La Cassazione (ordinanza n. 23850/2024) chiarisce che l&#8217;RLS, quando agisce per tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori, non è soggetto al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/diritto-di-critica-piu-ampio-per-il-responsabile-sicurezza-dei-lavoratori/">Diritto di critica più ampio per il responsabile sicurezza dei lavoratori.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/09/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-14-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza</strong> (RLS) gode delle stesse<strong> tutele dei sindacalisti nelle interviste pubbliche</strong>, potendo esprimere critiche più severe verso l&#8217;azienda rispetto a quanto sarebbe consentito all&#8217;interno del<strong> rapporto di lavoro. </strong></p>
<p>La Cassazione (ordinanza n. 23850/2024) chiarisce che<strong> l&#8217;RLS</strong>, quando agisce per tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori, non è soggetto al vincolo di subordinazione verso il datore, ma opera su un piano paritetico.</p>
<p>Le sue dichiarazioni, purché rispettose della correttezza e veridicità, non possono essere soggette a <strong>sanzioni disciplinari. </strong></p>
<p><strong>La Corte</strong> ha confermato l’illegittimità di una sanzione a un <strong>dipendente di Trenitalia</strong>, ribadendo che<strong> l&#8217;RLS</strong> può criticare l&#8217;azienda senza subire conseguenze disciplinari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/diritto-di-critica-piu-ampio-per-il-responsabile-sicurezza-dei-lavoratori/">Diritto di critica più ampio per il responsabile sicurezza dei lavoratori.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/diritto-di-critica-piu-ampio-per-il-responsabile-sicurezza-dei-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza &#8220;RLS&#8221;</title>
		<link>https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls</link>
					<comments>https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in poi RLS) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls/">Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza &#8220;RLS&#8221;</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il <strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</strong> (da qui in poi <strong>RLS</strong>) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come già previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).<br />
Nonostante l’individuazione del RLS  sia sempre prevista, sia il numero minimo di RLS che le modalità per designazione ed elezione cambiano in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza.<br />
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un numero massimo di 15 dipendenti, il RLS è solitamente <strong>eletto </strong><strong>direttamente dai lavoratori</strong>, individuandolo al loro interno.</p>
<p>Nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori, il RLS è comunque <strong>eletto o designato dai lavoratori, all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti</strong>.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>COME ELEGGERE O DESIGNARE IL RLS?</strong></h4>
<p>L’Elezione o la Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori e non costituisce un obbligo del Datore di Lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale Elezione o Designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. La legge (D. Lgs. 81/08) prevede solo il numero minimo di RLS, demandando alla contrattazione collettiva (CCNL) la possibilità di definire un numero effettivo di RLS superiore al minimo di legge.</p>
<p>Ricordiamo che il RLS non può coincidere con il <a href="https://www.vegaformazione.it/PB/rspp-aspp-compiti-responsabile-addetto-servizio-prevenzione-protezione-formazione-p63.html" target="_blank" rel="noopener">RSPP</a> nominato dal Datore di Lavoro.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>È OBBLIGATORIA LA DESIGNAZIONE O L’ELEZIONE DEL RLS IN AZIENDA?</strong></h4>
<p>La designazione o l’elezione del RLS è un diritto / dovere dei lavoratori, non un obbligo a carico del datore di lavoro. Insomma, contrariamente alla convinzione di alcuni, il datore di lavoro non deve procedere alla nomina del RLS.</p>
<p>Qualora i lavoratori non procedano alla elezione o nomina del RLS, il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione.Per contro, è un obbligo del datore di lavoro informare i lavoratori sulla possibilità di elezione o nomina del RLS, nonché il formare il RLS individuato dai lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.</p>
<p>Ricordiamo però che, qualora i lavoratori non abbiano eletto o designato il RLS nella propria azienda, le funzioni del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).</p>
<h4></h4>
<h4><strong>I COMPITI DEL RLS: QUALI SONO?</strong></h4>
<p><strong>I compiti del RLS</strong> possono essere così riassunti:</p>
<ul>
<li>può accedere nei locali aziendali dove si effettuano i lavori allo scopo di verificare la congruenza delle condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi aziendali e di legge per salute e sicurezza, ricevendo informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;</li>
<li>viene consultato preventivamente dal datore di lavoro riguardo la valutazione dei rischi nonché la programmazione e la realizzazione della prevenzione aziendale;</li>
<li>viene consultato riguardo alla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, alla nomina degli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e del medico competente;</li>
<li>viene consultato in merito ai programmi formativi aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro;</li>
<li>riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;</li>
<li>promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;</li>
<li>partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza indetta con cadenza almeno annuale nelle aziende con più di 15 lavoratori;</li>
<li>possibilità di ricorrere alle autorità competenti qualora ritenesse che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.</li>
</ul>
<h4></h4>
<h4><strong>IL RLS DEVE EFFETTUARE UN AGGIORNAMENTO FORMATIVO? </strong></h4>
<p>La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’<strong>obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS</strong>, la cui durata non può essere inferiore a <strong>4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori</strong>.</p>
<p>Per le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sempre previsto obbligatoriamente un aggiornamento per il RLS, nella legislazione vigente non è indicata la durata minima di tale aggiornamento formativo.</p>
<p>In assenza di indicazioni da parte della legislazione, per le aziende con meno di 15 lavoratori <u>si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all&#8217;anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50</u>.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>QUALE FORMAZIONE DEVE RICEVERE IL RLS?</strong></h4>
<p>Per poter adempiere ai propri compiti e svolgere correttamente le attività che gli competono, il RLS necessita di <strong>formazione, conoscenze e competenze </strong>ulteriori rispetto a quella già in suo possesso come lavoratore.</p>
<p>In virtù delle sue funzioni, che includono un’azione di “vigilanza” interna, e della posizione che lo vede avere rapporti sia con i lavoratori suoi colleghi che con i vertici del sistema di prevenzione aziendale (datore di lavoro, RLS, Medico Competente), occorre infatti un approfondimento relativo sia l’identificazione e le principali misure per la gestione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro, che rispetto alle criticità che possono sorgere nel relazionarsi con soggetti il cui ruolo è, almeno in apparenza, contrapposto al suo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>QUALI SONO LE DURATE E I PROGRAMMI DEI CORSI PER RLS?</strong></h4>
<p>La durata minima della <strong>formazione per il RLS</strong> è di <strong>32 ore</strong>, di cui 12 dovranno vertere su rischi specifici e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>Al termine dell’attività formativa deve essere svolta una verifica di apprendimento.</p>
<p>Nonostante i contenuti generali e la durata minima siano già stabiliti all’interno di detto articolo, modalità, durata e contenuti specifici della formazione del RLS possono essere stabiliti in modo particolare in sede di contrattazione collettiva nazionale ed indicata nel relativo CCNL.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls/">Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza &#8220;RLS&#8221;</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: obblighi e diritti</title>
		<link>https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-obblighi-e-diritti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-obblighi-e-diritti</link>
					<comments>https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-obblighi-e-diritti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[protezione sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[salute dei lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tutela dei lavoratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-26-alle-18.38.34-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: obblighi e diritti" decoding="async" />Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: obblighi e diritti Che cosa deve fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Un RLS è tenuto: a formulare osservazioni quando vengono effettuate verifiche o visite dalle autorità competente, proporre suggerimenti rispetto all’attività di prevenzione, promuovere l’ideazione, l’identificazione e la messa in pratica di misure di prevenzione finalizzate alla tutela [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-obblighi-e-diritti/">Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: obblighi e diritti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-26-alle-18.38.34-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: obblighi e diritti" decoding="async" /><p>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: obblighi e diritti</p>
<h6 style="font-weight: 400">Che cosa deve fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</h6>
<p style="font-weight: 400">Un RLS è tenuto:</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400">a <strong>formulare osservazioni</strong> quando vengono effettuate verifiche o visite dalle autorità competente,</li>
<li style="font-weight: 400">proporre suggerimenti rispetto all’attività di prevenzione,</li>
<li style="font-weight: 400">promuovere l’ideazione, l’identificazione e la messa in pratica di misure di prevenzione finalizzate alla tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori,</li>
<li style="font-weight: 400">intervenire alla riunione periodica,</li>
<li style="font-weight: 400">ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui consideri non idonee <strong>le misure di protezione e di prevenzione</strong> dei rischi che il datore di lavoro ha adottato.</li>
</ul>
<p>È necessario che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza abbia a disposizione il tempo che gli occorre per potersi occupare del proprio incarico senza conseguenze sulla retribuzione. Nei suoi confronti la legge prevede l’applicazione delle stesse tutele che si applicano per le rappresentanze sindacali.</p>
<h6> Diritti dell&#8217;RLS</h6>
<p style="font-weight: 400">Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dopo che è stato eletto, ha il diritto di ricevere una <strong>formazione specifica</strong> riguardante la sicurezza e la salute in azienda. Spetta al datore di lavoro sostenere le spese correlate. Mentre, le modalità di formazione, così come i contenuti specifici e la durata dei corsi, sono decisi in fase di contrattazione collettiva nazionale, in conformità con la valutazione dei rischi e rispettando i <strong>principi giuridici nazionali e comunitari</strong>. La formazione riguarda, la comunicazione, la rappresentanza dei lavoratori e i relativi <strong>aspetti normativi. </strong>Ma anche l’identificazione delle misure procedurali, organizzative e tecniche di protezione e prevenzione.</p>
<p style="font-weight: 400">
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-obblighi-e-diritti/">Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: obblighi e diritti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-obblighi-e-diritti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: formazione e sanzioni per mancata formazione</title>
		<link>https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-e-sanzioni-per-mancata-formazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicurezza-sul-lavoro-formazione-e-sanzioni-per-mancata-formazione</link>
					<comments>https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-e-sanzioni-per-mancata-formazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Addetti Prevenzione Incendi]]></category>
		<category><![CDATA[Addetti Primo Soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima]]></category>
		<category><![CDATA[figure principali della sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[mancata formazione]]></category>
		<category><![CDATA[preposti]]></category>
		<category><![CDATA[riferimento legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[titolo corso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/formazione_sanzioni-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi deve fare i corsi di sicurezza sul lavoro? I Corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, i relativi aggiornamenti e, in alcuni casi, le sessioni di addestramento, sono obbligatori per tutti i soggetti a cui il D.Lgs 81 assegna un ruolo importante nell&#8217;organizzazione della sicurezza. I contenuti, la durata e gli argomenti trattati variano a seconda del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-e-sanzioni-per-mancata-formazione/">Sicurezza sul lavoro: formazione e sanzioni per mancata formazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/formazione_sanzioni-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3><strong>Chi deve fare i corsi di sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>I <strong>Corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro</strong>, i relativi aggiornamenti e, in alcuni casi, le sessioni di addestramento, <strong>sono obbligatori per tutti i soggetti</strong> a cui il D.Lgs 81 assegna un ruolo importante nell&#8217;organizzazione della sicurezza.</p>
<p>I contenuti, la durata e gli argomenti trattati variano a seconda del livello di responsabilità, delle mansioni che la persona deve svolgere e, soprattutto, del livello di rischio presente in azienda. I corsi devono svolgersi durante l&#8217;orario di lavoro e il costo non deve diventare un onere per il lavoratore, il che significa che deve pagarlo il datore di lavoro.</p>
<p>Ricordiamo che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81, lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro è, oltre che indispensabile per preservare e tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori, un obbligo di legge.</p>
<p><strong>Per trasgressioni, mancanze o inadempienze sono previste delle sanzioni in capo al datore di lavoro</strong>.</p>
<h3><strong> </strong><strong>Quali sono le sanzioni per la mancata formazione?</strong></h3>
<p>I dati relativi sulle <strong>sanzioni per la mancata formazione</strong> dei soggetti partecipi della sicurezza sul lavoro. Ricordiamo che il pagamento delle sanzioni grava sul datore di lavoro o sul dirigente per la sicurezza se nominato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="0">
<thead>
<tr>
<td width="316"><strong>Mancata formazione di</strong></td>
<td width="388"><strong>Sanzione</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lavoratori</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Datore di Lavoro che assume il ruolo di RSPP</td>
<td>arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44</td>
</tr>
<tr>
<td>RSPP</td>
<td>arresto fra 3 e 6 mesi oppure l&#8217;ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,00</td>
</tr>
<tr>
<td>RLS</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirigenti e Preposti</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetti Prevenzione Incendi e Addetti Primo Soccorso</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetti all&#8217;uso attrezzature di lavoro</td>
<td>arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Corsi di formazione: riferimento legislativo, durata minima e periodicità aggiornamenti</h2>
<table style="height: 1039px;" width="857">
<tbody>
<tr>
<td><strong>TITOLO CORSO</strong></td>
<td><strong>RIFERIMENTO<br />
LEGISLATIVO</strong></td>
<td><strong>DURATA MINIMA</strong></td>
<td><strong>PERIODICITÀ<br />
AGGIORNAMENTI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Formazione lavoratori dipendenti ed equiparati (soci lavoratori di cooperative o<br />
società, anche di fatto, collaboratori a progetto, apprendisti, stagisti …)<br />
Modulo formazione generale (4 ore) +<br />
Modulo formazione specifica (4 ore rischio<br />
basso, 8 ore rischio medio o 12 ore rischio<br />
alto)</td>
<td rowspan="3">D.Lgs. 81/08<br />
art. 37</td>
<td>8 ore (rischio basso)</td>
<td rowspan="3">6 ore<br />
quinquennale +<br />
integrazioni per<br />
modifica mansioni,<br />
introduzione<br />
modifiche al ciclo<br />
produttivo</td>
</tr>
<tr>
<td>12 ore (rischio medio)</td>
</tr>
<tr>
<td>16 ore (rischio alto)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Corso R.S.P.P. (datori di lavoro)</td>
<td rowspan="3">D.Lgs. 81/08<br />
art.34</td>
<td>16 ore (rischio basso)</td>
<td>6 ore ogni 5 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>32 ore (rischio medio)</td>
<td>10 ogni 5 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>48 ore (rischio alto)</td>
<td>14 ogni 5 anni</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Corso R.L.S</td>
<td rowspan="2">D.Lgs. 81/08<br />
art.37</td>
<td rowspan="2">32 ore</td>
<td>4 ore/anno<br />
(imprese sup. a 15<br />
dip. e inf. a 50<br />
dip.)</td>
</tr>
<tr>
<td>8 ore/anno<br />
(imprese sup. a 50<br />
dip.)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Addetti prevenzione incendi</td>
<td rowspan="3">D.Lgs. 81/08<br />
art.46</td>
<td>4 ore (basso rischio incendio)</td>
<td rowspan="3">Attualmente non previsti ma consigliati ogni 3 anni.</p>
<p>Durata:</p>
<p>&#8211; 2 ore (basso rischio incendio) ;</p>
<p>&#8211; 5 ore (medio rischio incendio);</p>
<p>&#8211; 8 ore (alto rischio incendio)</td>
</tr>
<tr>
<td>8 ore (medio rischio incendio)</td>
</tr>
<tr>
<td>16 ore (alto rischio incendio)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Addetti primo soccorso</td>
<td rowspan="2">D.Lgs. 81/08<br />
art.45</td>
<td>12 ore (aziende tipo B-C)</td>
<td>4 ore ogni 3 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>16 ore (aziende tipo A)</td>
<td>6 ore ogni 3 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>Corso Formazione Preposti</td>
<td>D.Lgs. 81/08<br />
art. 37</td>
<td>8 ore</td>
<td>6 ore<br />
quinquennale</td>
</tr>
<tr>
<td>Corso Formazione Dirigenti</td>
<td>D.Lgs. 81/08<br />
art. 37</td>
<td>corso specifico di 16 ore</td>
<td>6 ore<br />
quinquennale</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-e-sanzioni-per-mancata-formazione/">Sicurezza sul lavoro: formazione e sanzioni per mancata formazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-formazione-e-sanzioni-per-mancata-formazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del RLS</title>
		<link>https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rls/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rls</link>
					<comments>https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentante dei Lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[RLS-rappresentante dei lavoratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=2858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/sicurezza-cantieri-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS? Quali sono i suoi compiti? Cominciamo col dire che questa figura aziendale non è di nuova concezione, ma era già presente nello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), poi approfondita dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scopo della sua designazione è quello di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rls/">Sicurezza sul lavoro: la figura del RLS</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/sicurezza-cantieri-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3><strong>Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS? Quali sono i suoi compiti?</strong></h3>
<p>Cominciamo col dire che questa figura aziendale non è di nuova concezione, ma era già presente nello <strong>Statuto dei Lavoratori</strong> (L. n. 300/1970), poi approfondita dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scopo della sua designazione è quello di rendere partecipi i lavoratori in tema di salute e sicurezza in azienda, ma anche di trovare un portavoce tra il personale e le altre figure professionali che si occupano di prevenzione e protezione. Si tratta di un ruolo di cui si è tanto discusso nel corso del tempo, in quanto si è rivelato sempre più necessario per il supporto ai dipendenti. Grazie al RLS, i lavoratori possono contare su una figura che dia voce alle loro esigenze circa la salute e la sicurezza sul lavoro, ma anche che verifichi sempre che le misure per la prevenzione degli infortuni siano adeguate.</p>
<h2><strong>Cosa significa RLS?</strong></h2>
<p>Come indicato nel D.Lgs. 81/08, l’acronimo RLS significa: <strong><em>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</em></strong><em> cioè la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro</em>.</p>
<h2><strong>Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS?</strong></h2>
<p>Il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong> (RLS) è una figura che non obbligatoriamente deve essere nominata dal datore di lavoro. In caso di adempimento, infatti, è previsto dal Testo Unico in tutte quelle aziende che abbiano almeno un lavoratore, tuttavia, non si tratta di un obbligo, ma di un diritto dei lavoratori.</p>
<h2><strong>La nomina del RLS è sempre obbligatoria?</strong></h2>
<p>No! Non sempre</p>
<p>In alcune casi eccezionali <strong>non è prevista la nomina di lavoratori per la sicurezza</strong>.</p>
<p>Ad esempio la nomina del RLS non è obbligatoria per:</p>
<ul>
<li>i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell&#8217;articolo 2222 del codice civile,</li>
<li>i coltivatori diretti del fondo,</li>
<li>i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,</li>
<li>gli artigiani,</li>
<li>i piccoli commercianti.</li>
</ul>
<h3><strong>L&#8217; RLS può essere esterno all&#8217; azienda?</strong></h3>
<p>Il lavoratore che non vuole assumere il ruolo di RLS può rifiutarsi. Se all&#8217;interno dell’azienda non si trova una persona che ricopra questa figura, allora i compiti vengono svolti dal <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) </strong>come specificato nell&#8217;articolo 48 del Decreto Legislativo in materia di sicurezza sul lavoro. In questo caso, è compito del datore di lavoro fare richiesta per questo ruolo rivolgendosi all&#8217;Organismo Paritetico.</p>
<h3><strong>Responsabilità del datore di lavoro</strong></h3>
<p>Il datore di lavoro ha l&#8217;obbligo, secondo quanto detto dal Decreto Legge 81 del 2008, di <strong>occuparsi della formazione del RLS</strong>. Questa consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità.</p>
<p>In caso di mancata formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro è sanzionato con l’<strong>arresto fino a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</strong>.</p>
<p>I contenuti dei corsi che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve affrontare sono:</p>
<ul>
<li>indicazioni su tecniche di individuazione e contenimento dei rischi</li>
<li>rischi all&#8217; interno del proprio ambiente di lavoro</li>
<li>principi giuridici comunitari e nazionali, normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi</li>
<li>indicazioni sulla rappresentanza dei lavoratori e le mansioni</li>
<li>tecniche efficaci di comunicazione con i lavoratori.</li>
</ul>
<p>La formazione dell’RLS può avvenire anche in modalità e-learning, ma solo nel caso di alcune aziende come dei settori terziario, pubblici esercizi, appartenenti al settore del turismo, dell&#8217;intrattenimento, del commercio, della ricerca e altre.</p>
<h2><strong> </strong></h2>
<h2><strong>Cosa fa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?</strong></h2>
<p>Nel D.Lgs 81/08 vengono riportati i compiti fondamentali del RLS. Vediamoli insieme:</p>
<ul>
<li>può effettuare <strong>sopralluoghi </strong>per valutare le condizioni in cui operano i dipendenti, dei macchinari e dei sistemi di produzione</li>
<li>riceve e consulta il documento di <strong>valutazione dei rischi in modo da offrire un suo punto di vista circa le attività di prevenzione da adottare</strong></li>
<li>partecipa alle <strong>riunioni periodiche</strong> con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti per la prevenzione incendi e il medico competente</li>
<li>offre consulenza circa la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza, ma anche la valutazione dei rischi</li>
<li>viene consultato per la designazione del responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;</li>
<li>può fare ricorso alle autorità competenti (<strong>ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) </strong>in caso di inadeguate misure di prevenzione e protezione</li>
<li>viene consultato circa l&#8217; organizzazione della <strong>formazione </strong>degli addetti all&#8217; attività di lotta antincendio e primo soccorso;</li>
<li>organizza attività volte a insegnare ai dipendenti come tutelare la propria sicurezza sul lavoro;</li>
<li>comunica con i professionisti della vigilanza.</li>
</ul>
<p>L&#8217;importanza di questo ruolo sta nel fatto che i dipendenti possono vedere riconosciuti i propri diritti. Inoltre, si tratta di un professionista in più che valuta tutti gli aspetti circa le misure di prevenzione. Se non sono adeguate, può intervenire e migliorare le condizioni sul luogo di lavoro.</p>
<p>Grazie al RSL e alla normativa di legge vigente, anche i lavoratori possono avere il controllo di molti aspetti dell&#8217;azienda che in passato non gli competevano.</p>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Quanti RLS sono necessari in aziende o unità produttive?</strong></h3>
<p>La legge si occupa anche di definire il numero minimo previsto di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, e li suddivide secondo questi criteri:</p>
<ul>
<li>in aziende o unità produttive che impiegano sino a 200 lavoratori: 1 rappresentante;</li>
<li>in aziende o unità produttive che impiegano da 201 a 1.000 lavoratori: 3 rappresentanti;</li>
<li>in aziende o unità produttive che impiegano più di 1.000 lavoratori: 6 rappresentanti.</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rls/">Sicurezza sul lavoro: la figura del RLS</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
