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	<title>regole Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>regole Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Smart working: cosa cambia nel 2023.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/businessman-hands-using-cell-phone-with-laptop-at-office-desk-e1674550141250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="smart working" decoding="async" />Smart working: cosa cambia nel 2023. L’anno 2023 si apre con alcune novità che riguardano la disciplina dello smart working. Dal 1°gennaio il lavoro agile ha abbandonato le regole emergenziali ed è tornato a quelle ordinarie. Chi subisce cambiamenti? La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto di accesso al lavoro [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/businessman-hands-using-cell-phone-with-laptop-at-office-desk-e1674550141250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="smart working" decoding="async" /><p>Smart working: cosa cambia nel 2023.</p>
<p>L’anno 2023 si apre con alcune novità che riguardano la disciplina dello smart working.</p>
<p>Dal 1°gennaio il lavoro agile ha abbandonato le regole emergenziali ed è tornato a quelle ordinarie.</p>
<h4>Chi subisce cambiamenti?</h4>
<p>La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto di accesso al lavoro agile ad un’unica categoria, quella dei lavoratori fragili, cioè persone affette da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi.</p>
<p>Il datore di lavoro deve consentire lo smart working, anche assegnando mansioni diverse, senza però una decurtazione dello stipendio.</p>
<p>Chi fa un passo indietro sono i genitori con figli di età fino ai 14 anni che, nel corso del 2022, hanno beneficiato sia del regime semplificato previsto per tutti, sia della norma che assegna il diritto a svolgere il lavoro agile, purché sia compatibile con l&#8217;organizzazione aziendale.</p>
<p>I lavoratori che hanno ancora la possibilità di svolgere l’attività di smart working dovranno stipulare un accordo individuale scritto con il datore di lavoro.</p>
<ul>
<li><strong>il datore di lavoro deve chiedere al dipendente</strong> se è disposto a prestare la propria attività in modalità agile. Una richiesta che, in base alle esigenze, può arrivare anche dallo stesso lavoratore;</li>
<li>entrambe le parti sono tenute a sottoscrivere obbligatoriamente l’<strong>accordo individuale.</strong></li>
</ul>
<p>L’accordo individuale dovrà indicare:</p>
<ul>
<li>la durata dell’accordo, se a termine o a tempo indeterminato;</li>
<li>l’alternanza tra i periodi di lavoro dentro e fuori i locali aziendali;</li>
<li>i luoghi in cui svolgere l’attività di lavoro in modalità agile;</li>
<li>termini dello smart working, tra diritti e doveri dei lavoratori;</li>
<li>gli strumenti di lavoro;</li>
<li>i tempi di riposo e “diritto alla disconnessione;”</li>
<li>forme e modalità di controllo, per garantire il diritto alla privacy;</li>
<li>l’attività formativa;</li>
<li>diritti sindacali.</li>
</ul>
<p>Le imprese che vogliono mantenere la forma flessibile di lavoro dovranno attrezzarsi rapidamente ed inoltrare le seguenti informazioni attraverso il <strong>Portale lavoro.gov.it: </strong></p>
<ul>
<li><strong>i nominativi</strong> dei lavoratori posti in modalità agile;</li>
<li><strong>il loro codice fiscale</strong>;</li>
<li><strong>la menzione del contratto con cui sono impiegati</strong> (contratto a tempo indeterminato, a termine o apprendistato)</li>
<li><strong>le date di inizio e di fine</strong> dello smart working.</li>
</ul>
<p>Qualora, invece, l’impresa non volesse mantenere questa tipologia di lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione formale, se non ai dipendenti.</p>
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		<title>Utilizzare il carrello elevatore in sicurezza: rischi e norme</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti]]></category>
		<category><![CDATA[art.71]]></category>
		<category><![CDATA[art.71 D.lgs 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[carrello elevatore]]></category>
		<category><![CDATA[D.lgs 81/2008]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/carrello-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Guidare un muletto non è un gioco, negli ultimi anni, le aziende stanno comprendendo che non si tratta di un’operazione da affidare a ragazzi inesperti e senza una formazione. Per lavorare in sicurezza bisogna conoscere i fattori di rischio e limitare al minimo le situazioni di pericolo e questo è un punto di partenza fondamentale [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/carrello-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Guidare<strong> un muletto</strong> non è un gioco, negli ultimi anni, le aziende stanno comprendendo che non si tratta di un’operazione da affidare a ragazzi inesperti e senza una formazione.</p>
<p>Per lavorare in sicurezza bisogna conoscere i fattori di rischio e limitare al minimo le situazioni di pericolo e questo è un punto di partenza fondamentale per utilizzare un muletto in modo efficace.</p>
<h3>Quali sono i rischi dei carrelli elevatori?</h3>
<p>È fondamentale, per guidare un carrello elevatore, conoscere i rischi connessi e sapere come usarlo in condizioni di sicurezza. Gli incidenti sul lavoro con questo tipo di mezzo, spesso sono dovuti a superficialità nelle manovre o nelle cattive abitudini, sottovalutando quelli che sono i reali pericoli, e trascurando le corrette norme di sicurezza da rispettare.</p>
<h4>Quali sono i rischi più comuni?</h4>
<ol>
<li><strong>Ribaltamento dei carrelli elevatori</strong>. La stabilità del mezzo può essere compromessa non solo sulla base del carico trasportato, ma anche in seguito a manovre errate, alla velocità o alle condizioni del terreno, che possono essere più o meno critiche.</li>
<li><strong>Investimento di persona</strong>. Calcolare con cura gli spostamenti è un aspetto cruciale: manovre in retromarcia, scarsa visibilità dovuta al carico, velocità sostenuta o mancanza di un’adeguata attenzione sono tutti elementi che possono fare la differenza, se dovutamente considerati.</li>
<li><strong>Folgorazione per contatto con batteria e rischio esplosione</strong>. Nelle operazioni di ricarica delle batterie di un carrello elevatore l’addetto deve assicurarsi di rispettare fedelmente le procedure previste: evitare di agire in modo superficiale è fondamentale per evitare le situazioni di rischio. Inoltre durante la fase di ricarica della batteria si produce idrogeno (gas che in determinate concentrazioni con l’aria è esplosivo).</li>
</ol>
<h4>Le indicazioni generali per la sicurezza dei carrelli elevatori</h4>
<p>I carrelli elevatori possono essere di tipo elettrico cioè funzionano mediante motori elettrici alimentati da batterie o con motore a combustione interna e  si deve tener conto del fatto che i carrelli con motore a combustione interna trasportano combustibile infiammabile, emettono gas di scarico contenenti sostanze tossiche e possono emettere rumori fastidiosi.</p>
<p>In particolare tutti i <strong>carrelli elevatori con motore a combustione interna</strong> devono:</p>
<ul>
<li>avere un efficiente sistema di scarico dotato di silenziatore e, se necessario di filtro di depurazione;</li>
<li>essere dotati di estintore.</li>
</ul>
<h5>Alcune indicazioni per la <strong>sicurezza degli operatori</strong>:</h5>
<ul>
<li>le forche dei carrelli elevatori devono essere progettate in modo tale che non possano sganciarsi accidentalmente o che si spostino lateralmente quando sono in funzione. Le forche di un carrello sono accessori di sollevamento e devono essere, pertanto, sottoposte a collaudi e certificate prima della loro messa in servizio;</li>
<li>i carrelli devono essere dotati di dispositivi automatici che permettano di rallentare il movimento verso l’alto delle forche, e il movimento verso il basso, a meno che il movimento di discesa delle forche non sia motorizzato;</li>
<li>tutti i punti che possano rappresentare un rischio per l’incolumità dell’operatore (pericolo di schiacciamento degli arti, agganciamento in ingranaggi, taglio) devono essere adeguatamente protetti;</li>
<li>tutti i carrelli elevatori devono essere dotati di: un clacson idoneo, un dispositivo di segnalazione acustica che entri automaticamente in funzione durante le manovre in retromarcia, due fari anteriori, due fanali posteriori, luci di posizione e catarifrangenti”.</li>
<li>“tutti i carrelli con cabina chiusa devono essere dotati di uno o due specchietti retrovisori;</li>
<li>tutti i carrelli devono prevedere un sistema di ritenuta (cintura di sicurezza) in grado di impedire, in caso di ribaltamento laterale del veicolo, che l’operatore sia sbalzato fuori o rimanga intrappolato dal tetto di protezione;</li>
<li>le postazioni di guida di tutti i carrelli devono essere dotate di sedili a sospensione imbottiti per limitare le sollecitazioni conseguenti a carichi dinamici ed impedire lo schiacciamento delle vertebre dell’operatore. I sedili più adatti devono avere degli schienali che offrano un buon sostegno all’operatore, senza limitarne il campo visivo della parte posteriore del carrello;</li>
<li>i carrelli elevatori a forche devono essere dotati di protezione, sufficientemente solida da proteggere, per quanto possibile, l’operatore dalla caduta di oggetti dall’alto. In alcuni casi, può essere necessario prevedere un’ulteriore protezione contro la caduta di piccoli oggetti dall’alto, quale ad esempio una lastra di metallo solida o perforata;</li>
<li>tutti i carrelli devono essere marcati con il/i relativo/i carico/i di utilizzazione ammissibile e baricentro del carico. La targhetta del carrello deve indicare il carico di utilizzazione ammissibile per differenti posizioni del baricentro e altezze di sollevamento.</li>
</ul>
<h6>Procedure di guida dei muletti:</h6>
<ul>
<li>rispettare la velocità di sicurezza che non sia superiore a 25 Km/h;</li>
<li>utilizzo della cintura di sicurezza;</li>
<li>con le forche o altri accessori per il sollevamento completamente abbassati quando il carrello è parcheggiato;</li>
<li>da personale adeguatamente formato allo scopo e personale con idoneità sanitaria alla mansione specifica.</li>
</ul>
<h2>Normative di sicurezza per i carrelli elevatori</h2>
<p>Tra le <strong>normative di sicurezza</strong> sul tema, si fa riferimento innanzitutto all&#8217;Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in cui si richiede un&#8217;abilitazione specifica per gli <strong>addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo</strong>.</p>
<p>L&#8217;art.71 D.lgs 81/2008, invece, specifica le attività di controllo e manutenzione delle <strong>attrezzature di lavoro</strong>.</p>
<p>Tutto parte dalla consapevolezza dei rischi cui si può essere soggetti e da una corretta conoscenza degli strumenti che si utilizzano.</p>
<p>Ad esempio, si sottovaluta l&#8217;<strong>uso della cintura</strong> che è una pratica spesso trascurata dagli addetti, ma che invece può davvero fare la differenza.</p>
<p>Altre norme di sicurezza da considerare riguardano:</p>
<p>&#8211; condizioni psico-fisiche dei lavoratori (tolleranza zero, ad esempio, per chi si mette alla guida di un muletto sotto l&#8217;effetto di alcol o droghe);<br />
&#8211; limiti di età (possono guidare solo i maggiorenni autorizzati);<br />
&#8211; manutenzione preventiva dei carrelli elevatori;<br />
&#8211; diminuire la velocità nelle curve o in punti critici, che possano influire negativamente sulla stabilità del mezzo;<br />
&#8211; fare attenzione alla presenza di altre persone negli spostamenti e nelle attività di carico e scarico.</p>
<p>Questi sono solo alcuni accorgimenti pratici che, però, richiedono la massima considerazione quando si utilizza un carrello elevatore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sicurezza antincendio: i nuovi chiarimenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 08:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Ministeriale]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza antincendio]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/normativa-antincendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Nuovi chiarimenti sul DM del 15 settembre 2022 Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro. I tre decreti ministeriali di settembre 2021 hanno portato, al definitivo e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/normativa-antincendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h4>Nuovi chiarimenti sul DM del 15 settembre 2022</h4>
<p><span style="font-weight: 400;">Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">I <strong>tre decreti ministeriali</strong> di settembre 2021 hanno portato, al definitivo e graduale superamento del <strong>Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.</strong></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> I tre decreti:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> rende obbligatorio il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte); inoltre, la manutenzione dovrà essere effettuata da un tecnico manutentore antincendio qualificato (Allegato 2);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno  2 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> definisce le nuove regole su piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti antincendio, gestione della sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno  3 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> introduce i nuovi criteri generali per la valutazione del rischio incendio con il nuovo “mini codice di prevenzione incendi” per le attività a basso rischio incendio prive di regola tecnica.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’ articolo 1 del decreto 15 settembre 2022 ha disposto </span><b>la proroga di un anno, </b><span style="font-weight: 400;">quindi al</span><b> 25 settembre 2023</b><span style="font-weight: 400;"> riguardante, esclusivamente, le sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 ossia in riferimento </span><span style="font-weight: 400;">alla </span><b>qualificazione </b><b style="font-style: inherit;">dei tecnici manutentori</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il chiarimento principale è stato fornito dai Vigili del Fuoco con la </span><b>circolare n. 16579/2022 del 7 novembre 2022 </b><span style="font-weight: 400;">a seguito della pubblicazione del decreto Controlli e la proroga di parte di esso mediante </span><b>decreto 15 settembre 2022</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<h4><b>Circolare del 7 novembre 2022 e i chiarimenti sul DM 15 settembre 2022</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">La circolare intende fornire i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento di proroga, ossia il </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">decreto 15 settembre 2022, a seguito di alcuni dubbi avanzati in merito.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La Direzione come prima cosa chiarisce che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori; confermata, invece, l’obbligatorietà</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> (a partire dal 25 settembre 2022) delle altre disposizioni stabiliti dal decreto Controlli.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dunque, a partire dalla data 25 settembre 2022 si fa riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza </span><span style="font-size: 16px; font-weight: 400;">di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (stabiliti nell’Allegato I del decreto 1° settembre 2021) e quindi, </span><span style="font-size: 16px; font-weight: 400;">dovrà essere predisposto il registro dei controlli, obbligo in capo al datore di lavoro.</span></p>
<h3><b>Decreto 1° settembre 2021: nuovi obblighi dal 25 settembre 2022</b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Il decreto Controlli, </span><strong>decreto 1° settembre 2021</strong><span style="font-weight: 400;">, recante “</span><i><span style="font-weight: 400;">Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</span></i><span style="font-weight: 400;">” attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del </span><strong>decreto legislativo n. 81/2008</strong><span style="font-weight: 400;"> (Testo unico sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>manutenzione</b><span style="font-weight: 400;">: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>tecnico manutentore qualificato</b><span style="font-weight: 400;">: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>qualifica</b><span style="font-weight: 400;">: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>controllo periodico</b><span style="font-weight: 400;">: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>sorveglianza</b><span style="font-weight: 400;">: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo </span><span style="font-weight: 400;">aver ricevuto adeguate istruzioni.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’art. 3 fa riferimento ai </span><b>controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio</b><span style="font-weight: 400;">. Nel dettaglio, il decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo le regole, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, il decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre</span><b> un registro dei controlli</b><span style="font-weight: 400;"> dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dal 25 settembre 2022 il registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un lavoratore! Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La </span><b>qualificazione dei tecnici manutentori,</b><span style="font-weight: 400;"> trattata nell’art. 4, dispone che gli interventi di manutenzione e di controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. </span></p>
<p><strong>In allegato circolare VVF del 7 novembre 2022</strong></p>
<p><a href="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/circolareVVF_7_11_2022.pdf">circolareVVF_7_11_2022</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-antincendio-i-nuovi-chiarimenti/">Sicurezza antincendio: i nuovi chiarimenti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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