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	<title>norme Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>norme Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[circolare n.18 del 19 maggio 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-30-alle-22.14.24-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio" decoding="async" />Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio Disponibile sul sito di INAIL uno strumento utile ad individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo quanto promette il nuovo ambiente di consultazione interattivo Inail, presentato dalla circolare n.18 del 19 maggio 2023. Lo scopo è rendere [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-30-alle-22.14.24-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio</p>
<p style="font-weight: 400">Disponibile sul sito di INAIL uno strumento utile ad individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo quanto promette il nuovo ambiente di consultazione interattivo Inail, presentato dalla circolare n.18 del 19 maggio 2023.</p>
<p style="font-weight: 400">Lo scopo è rendere fruibili prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio, individuando soluzioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso uno specifico applicativo informatico.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Alla base dell’applicativo ricerche scientifiche e criteri metodologici</h6>
<p style="font-weight: 400">Predisposto in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 81/2008 in tema di <u>valutazione dei rischi</u>, il nuovo applicativo è basato su un impianto tecnologico mutuato da esperienze di ricerca nazionali ed internazionali e prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d’inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l’archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Indicazioni e norme di utilizzo</h6>
<p style="font-weight: 400">L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale Inail a partire dal 22 maggio 2023 attraverso il percorso Attività&gt;Prevenzione e sicurezza&gt; Strumenti per la valutazione del rischio. Per agevolare la ricerca, l’utente ha a disposizione una serie di filtri con cui effettuare la selezione dei prodotti presenti in banca dati, come il tipo di attività economica e lavorativa da opzionare anche mediante il codice Ateco. Oppure può individuare tipologie specifiche di rischi, selezionando ad esempio da quelli ergonomici a quelli da agenti fisici, da quelli biologici e quelli elettrici, da quelli da ambienti confinati a quelli da sostanze pericolose. Da ultimo, può indicare anche il tipo di strumento da utilizzare, scegliendolo tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Assistenza agli utenti online e tramite Contact center</h6>
<p style="font-weight: 400">Per informazione e\o assistenza, nell’area Supporto e Contatti del sito dell’Istituto, è disponibile il servizio Inail risponde.</p>
<p style="font-weight: 400">È possibile rivolgersi anche al Contact center al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</h6>
<p style="font-weight: 400"><em>Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</em></p>
<p style="font-weight: 400">[&#8230;] L’Istituto, in coerenza con le citate disposizioni normative, ha realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti citati, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [&#8230;]</p>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-18-del-19-maggio-2023.pdf">-Testo integrale della circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</a> (.pdf &#8211; 105 kb)</p>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-all1-circolare-n-18-del-19-maggio-2023.pdf">-Allegato alla circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</a> (.pdf &#8211; 137 kb)</p>
<p style="font-weight: 400">
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		<title>Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 07:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-10-alle-16.00.07-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia" decoding="async" />Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia. La Movimentazione manuale dei carichi in edilizia secondo la ISO TR 7015: 2023. Ad aprile 2023 è stata pubblicata la ISO TR 7015, il Technical report finalizzato a dare indicazioni per l&#8217;applicazione delle norme in materia di ergonomia al mondo delle costruzioni. Sebbene il comparto dell&#8217;edilizia [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-10-alle-16.00.07-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia" decoding="async" /><p dir="ltr">Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia.</p>
<p class="text-display-large-bold pt6" dir="ltr">La Movimentazione manuale dei carichi in edilizia secondo la ISO TR 7015: 2023.</p>
<p class="text-display-large-bold pt6" dir="ltr">Ad aprile 2023 è stata pubblicata la ISO TR 7015, il Technical report finalizzato a dare indicazioni per l&#8217;applicazione delle norme in materia di ergonomia al mondo delle costruzioni.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Sebbene il comparto dell&#8217;edilizia rappresenti il 5-10% della forza lavoro nei Paesi del mondo e che gli effetti delle patologie muscolo scheletriche determinino condizioni di vulnerabilità, l&#8217;applicazione delle norme tecniche a questo settore non ha avuto l&#8217;estensione che ha avuto in altri settori come l&#8217;industria.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">A questo si aggiunge una variabilità delle attività svolte nel corso dell&#8217;anno.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Al settore edile si applicano queste condizioni:</p>
<ol>
<li>sollevamento e sollevamento e trasporto (UNI ISO 11228-1);</li>
<li>movimenti ripetitivi (UNI ISO 11228-3 e ISO TR 12295);</li>
<li>posture statiche (UNI ISO 11226) e dinamiche.</li>
</ol>
<h6><span style="font-size: 1.7em;font-weight: bold">Livello 1: premappatura dei rischi</span></h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Sfruttando le tecniche di premappatura dei rischi, da svolgersi in maniera partecipativa con i soggetti interessati, permette di individuare i criteri e procedure per identificare le situazioni nelle quali andare ad applicare le diverse norme tecniche.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">La premappatura permette anche di intercettare i rischi non connessi all&#8217;ergonomia, grazie all&#8217;intervista dei lavoratori raccolti i gruppi omogenei.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">La premappatura avviene mediante risposte a domande semplici.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Livello 2: valutazione rapida</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Applicando i criteri della ISO TR 12295 e della ISO TR 23476 si può riconoscere le attività sicuramente accettabili o quelle sicuramente a rischio grave, riducendo le attività di calcolo alle situazioni dubbie.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Come per la premappatura, anche in questo caso, si tratta di rispondere a domande semplici che possono guidare anche le persone non esperte, ad espletare una prima valutazione dei rischi. La risposta deve avvenire grazie alla consultazione e partecipazione dei lavoratori per avere un quadro più realistico.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Livello 3: valutazione dettagliata</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">In base alle valutazioni fatte nel corso dei primi due livelli, possiamo procedere, dove necessario, alla valutazione di dettaglio. Come per l&#8217;agricoltura, anche in edilizia, spesso la valutazione si ferma ai primi due livelli che, da soli, permettono di individuare le attività di miglioramento da mettere in campo per contenere efficacemente il rischio.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Questo livello, invece, richiede competenze specialistiche in possesso di personale qualificato in ergonomia.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Definizione delle fasi e dei compiti</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Il documento propone l&#8217;individuazione di 9 ambiti e di una serie di sotto ambiti da valutare:</p>
<ol>
<li>logistica;</li>
<li>attrezzature;</li>
<li>scavi e fondazioni;</li>
<li>supporto alla costruzione di elementi verticali;</li>
<li>supporto alla costruzione di elementi orizzontali;</li>
<li>costruzione dei muri e installazioni elettriche;</li>
<li>livellatura di pareti e pavimenti;</li>
<li>tinteggiatura interna ed esterna;</li>
<li>montaggio del tetto.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Per la valutazione del rischio è necessario:</p>
<ol>
<li>identificare il macro ciclo dei diversi compiti;</li>
<li>analizzare il sito per identificare i compiti da eseguire nel periodo di riferimento e definire qualitativamente la durata dei lavori nel corso di ogni mese dell&#8217;anno;</li>
<li>identificazione dei gruppi omogenei.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Durata dei macro cicli</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">A seconda dell&#8217;entità del cantiere, i cicli possono ripetersi mensilmente, opere di ridotta dimensione, o annualmente, per le opere più grandi. Per attività più semplici o specialistiche, possono aversi anche cicli settimanali o anche giornalieri.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">E&#8217; necessario applicare queste semplificazioni:</p>
<ol>
<li>se molti sotto macro cicli vengono ripetuti nell&#8217;anno, allora va usato il macro ciclo annuale;</li>
<li>se molti sotto macro cicli vengono ripetuti nel corso del mese, bisogna usare il macro ciclo mensile.</li>
</ol>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del RSPP.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni e malattie professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabile del servizio di prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/Rspp-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="R.S.P.P." decoding="async" />Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del R.S.P.P.: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli adempimenti richiesti al R.S.P.P. e i “confini” della sua responsabilità penale. Il ruolo del R.S.P.P. è un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa. Tale soggetto non gode però di un totale esonero da ogni responsabilità circa infortuni o la malattia professionale. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/Rspp-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="R.S.P.P." decoding="async" /><p>Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del R.S.P.P.: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Gli adempimenti richiesti al R.S.P.P. e i “confini” della sua responsabilità penale.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Il ruolo del R.S.P.P. è un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa. Tale soggetto non gode però di un totale esonero da ogni responsabilità circa infortuni o la malattia professionale. In quanto un suo possibile errore valutativo, potrebbe generare non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche un evento lesivo.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>I compiti principali di un Servizio di Prevenzione e Protezione.</strong></h6>
<ul>
<li>individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro rispettose della normativa vigente;</li>
<li>elaborare le misure preventive e protettive del documento di valutazione dei rischi ed i relativi strumenti di controllo;</li>
<li>redigere le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;</li>
<li>proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</li>
<li>partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li>fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400">Il R.S.P.P. è il “fulcro” del sistema sicurezza dal momento che deve favorire una politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Deve anche controllare che venga data attuazione agli interventi previsti dal documento di valutazione dei rischi predisposto. Si tratta di ruolo che deve prevedere determinate capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività svolta dall’azienda.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Responsabilità prevenzionali e responsabilità per reati colposi di evento.</strong></h6>
<ol>
<li style="font-weight: 400">Per quanto attiene alla prima tematica, è noto come, in materia di contravvenzioni, la responsabilità penale derivi anche dalla mera colpa lievissima. Ne consegue che seppure l’inosservanza del precetto da parte del datore di lavoro sia conseguita da un errore di valutazione del R.S.P.P., il datore di lavoro risulterebbe, ugualmente, unico responsabile dell’inosservanza dei precetti infortunistici prescritti, giacché unico destinatario della previsione legislativa. In altri termini, al datore di lavoro si verrebbe a rimproverare l’errore di valutazione commesso dal R.S.P.P., dal momento che tale errore non si sarebbe verificato se vi fosse stata una maggiore diligenza nella scelta o nel controllo dell’attività consulenziale.</li>
<li style="font-weight: 400"><span style="font-size: 16px">Per quanto, invece, concerne il secondo profilo, allorché l’(in)attività (o, in senso più lato, la condotta) del R.S.P.P. abbia determinato un evento lesivo, l’individuazione della responsabilità penale deve esser compiuta alla stregua dei normali criteri di imputazione penale. Pertanto, nel caso in cui un R.S.P.P. abbia violato i doveri a lui imposti dal decreto e, agendo (anche soltanto) con colpa, abbia indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso soggetto potrebbe risultare responsabile (insieme al datore di lavoro) dell’evento di danno derivato, essendo a lui (astrattamente) ascrivibile una “colpa professionale” che potrebbe assumere, in certi casi, addirittura un carattere di esclusività. In altre parole, il R.S.P.P., esercitando i propri compiti, potrebbe accollarsi, al pari di qualsiasi consulente (tecnico) privato, l’onere di riconoscere ed affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo lo </span><em style="font-size: 16px">standard</em><span style="font-size: 16px"> di diligenza, capacità e conoscenze tecniche richieste per il corretto svolgimento della “delicata“ funzione. Ove si registrasse un eventuale </span><em style="font-size: 16px">deficit</em><span style="font-size: 16px"> di diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni si dovrebbe, perciò, indagare se ciò ha avuto un nesso con il (determinarsi ed il) verificarsi dell’evento.</span></li>
</ol>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>La significatività del ruolo ricoperto connota il “carico” di responsabilità assunto. Profili critici.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Il R.S.P.P. potrebbe essere considerato penalmente responsabile “insieme” al datore di lavoro dell’evento a causa dalla violazione degli adempimento volti a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">La cooperazione colposa sussiste quando, da un lato, vi è stata la volontà di concorrere nella realizzazione della condotta colposa e, dall’altro, non vi è stata volontà dell’evento offensivo che ne consegua. In altri termini, la volontà del concorrente nella cooperazione colposa ha ad oggetto solo la condotta e non anche l’evento lesivo che ne deriva.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Punti problematici.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">È notorio come la maggior parte dei reati di lesione colposa o di omicidio colposo, che interessano la disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro, rientrino nella categoria dei cd. “reati commissivi mediante omissione”. Ovvero reati nei quali l’evento consegue ad una omissione antidoverosa: in tal senso, occorre perciò comprendere se un R.S.P.P. possa dirsi investito dell’obbligo giuridico di impedire un determinato evento e se lo stesso ricopra una particolare “posizione di garanzia” che possa giustificare una sua conseguente (eventuale) responsabilità penale.</p>
<p style="font-weight: 400">Aderendo invece alla logica sottesa alle ipotesi di concorso nel reato proprio da parte di un soggetto privo di una peculiare qualifica soggettiva, potrebbe assumere rilievo penale anche la condotta di un soggetto che non sia “direttamente” obbligato. Il carattere “strumentale” della funzione ricoperta dal R.S.P.P. non potrebbe, dunque, erigersi quale ostacolo insormontabile rispetto all’individuazione di una responsabilità penale fondata sul meccanismo della cooperazione colposa.</p>
<p style="font-weight: 400">Tale tesi, tuttavia, trova la ferma opposizione di coloro che giudicano l’applicazione di suddetta logica come un tentativo volto ad operare un’indebita estensione analogica <em>in malam partem</em> della <em>ratio</em>, tentativo irrimediabilmente precluso dal principio per cui <em>nullum crimen sine lege</em>. In tal senso, si opererebbe la più classica “truffa delle etichette”, ovvero quella tesa ad aggirare il divieto di analogia “malevola” mediante un asserito ricorso all’istituto dell’interpretazione estensiva.</p>
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		<title>Ruolo ispettori del lavoro in Europa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 08:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ispettori del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
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		<category><![CDATA[misure standardizzate]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/02/ruolo-ispettori-del-lavoro-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ruolo ispettori del lavoro in Europa" decoding="async" />Ruolo degli ispettori del lavoro in Europa. Gli ispettori del lavoro dell’UE devono rendere la sicurezza e la salute sul lavoro una realtà attraverso sanzioni e misure standardizzate. Gli ispettorati del lavoro, attraverso sistemi di sanzioni e misure standardizzate, hanno l’obiettivo di promuovere la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/02/ruolo-ispettori-del-lavoro-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ruolo ispettori del lavoro in Europa" decoding="async" /><p class="line-height-2 mb-4"><strong>Ruolo degli ispettori del lavoro in Europa.</strong></p>
<div class="alert alert-info">
<article>
<div class="row align-items-center">
<div class="col-12 mt-2">
<p class="mb-0 alert-info font-weight-regular line-height-3">Gli ispettori del lavoro dell’UE devono rendere la sicurezza e la salute sul lavoro una realtà attraverso sanzioni e misure standardizzate.</p>
</div>
</div>
</article>
</div>
<div id="select_article" class="articolo mb-4">
<div>
<p id="tmgmt-1">Gli ispettorati del lavoro, attraverso sistemi di sanzioni e misure standardizzate, hanno l’obiettivo di promuovere la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell’Unione europea. Tali sistemi prevedono ispezioni in loco da parte di ispettori del lavoro per il monitoraggio e il controllo del rispetto delle leggi nazionali, oltre a strategie per la prevenzione degli incidenti e dei problemi di salute sul lavoro. Gli approcci e le modalità di applicazione di tali sistemi sono diversi nei vari paesi europei.</p>
<p id="tmgmt-2">Risposte mirate alle violazioni possono svolgere un ruolo significativo ai fini della conformità. Di solito si tratta di misure proporzionali, che vanno dalle raccomandazioni alle sanzioni amministrative e ai procedimenti giudiziari. Per facilitare il processo decisionale si potrebbe prendere in considerazione una misura standardizzata della sicurezza sul lavoro. Gli sforzi sono volti a creare ambienti di lavoro sani e sicuri a beneficio di tutti, con una tolleranza zero nei confronti delle violazioni.</p>
<p>Sostenere la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro – Sistemi europei di ispezione del lavoro con sanzioni e misure standardizzate</p>
<p>Le ispezioni sul lavoro sono fondamentali per promuovere la conformità alla regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le profonde trasformazioni che stanno coinvolgendo i luoghi di lavoro, a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie e modalità di lavorare, hanno aperto il confronto sul ruolo degli ispettorati del lavoro in questo contesto professionale in evoluzione.</p>
</div>
</div>
<div id="select_article" class="articolo mb-4">
<div>
<p id="tmgmt-2">Il presente documento prende in esame l’ispezione del lavoro e i diversi sistemi di sanzioni nell’UE. Presenta le migliori prassi che gli ispettori del lavoro possono adottare per convincere le imprese a migliorare la conformità, evidenziando l’efficacia di un approccio che bilanci la persuasione e il controllo del rispetto delle norme durante le visite ispettive.</p>
<p id="tmgmt-3">Il documento sottolinea, inoltre, la necessità di una valutazione standardizzata della sicurezza sul lavoro e propone strumenti di misurazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Documento:</h6>
<p><em><strong><a href="https://www.puntosicuro.it/_resources/files/Supporting-Compliance-Workplace-Safety-Requirements_EN.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">Supporting compliance of occupational safety and health requirements – European labour inspection systems of sanctions and standardised measures</a>(pdf)</strong></em></p>
</div>
</div>
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		<title>Regole e norme: carrelli elevatori a forche.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BA7F2553-B962-42F7-9F66-84D289928F73-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Regole e norme da rispettare nell&#039;uso di carrelli elevatori a forche." decoding="async" />Regole e norme da rispettare nell&#8217;uso di carrelli elevatori a forche. Il carello elevatore a forche è, tra le diverse tipologie di carrello elevatore, quella più diffusa. Il carrello elevatore a forche è un mezzo autonomo, progettato per movimentare carichi disposti al di fuori della propria base di appoggio. Il carico, normalmente, è sistemato su [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BA7F2553-B962-42F7-9F66-84D289928F73-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Regole e norme da rispettare nell&#039;uso di carrelli elevatori a forche." decoding="async" /><p>Regole e norme da rispettare nell&#8217;uso di carrelli elevatori a forche.</p>
<p>Il carello elevatore a forche è, tra le diverse tipologie di carrello elevatore, quella più diffusa.</p>
<p>Il carrello elevatore a forche è un mezzo autonomo, progettato per movimentare carichi disposti al di fuori della propria base di appoggio. Il carico, normalmente, è sistemato su una pedana chiamata pallet, che dispone di aperture nelle quali si introducono le forche.</p>
<p>Si tratta di mezzi la cui circolazione è consentita solo lungo i percorsi stabiliti e segnalati</p>
<p>Uno dei <strong>principali rischi</strong> per l’operatore del carrello è il <strong>ribaltamento</strong>, che può dipendere da fattori come brusche frenate, velocità elevata, curve ad elevata velocità, guida non in retromarcia su percorsi in pendenza.</p>
<p>Per evitare qualsiasi problematica, i decreti legislativi 81/2008 e 304/91 e le direttive CEE/CEEA/CE n° 240 e 368 mettono in evidenza i principali <strong>requisiti normativi</strong>. Ad esempio, per quanto riguarda le protezioni del <strong>posto di guida,</strong> la normativa prescrive per tutti i carrelli con forche sollevabili ad un’altezza maggiore ad 1.80 metri, un tetto di protezione amovibile. Oppure, le parti in movimento che sono alla portata dell&#8217;operatore nella normale posizione di lavoro, devono essere adeguatamente protette o devono trovarsi ad una certa distanza minima. Ancora, la visibilità deve essere tale da poter effettuare tutte le manovre in sicurezza.</p>
<p><strong>Quali sono le regole generali</strong>.<br />
I carrelli elevatori devono essere guidati e manovrati esclusivamente da persone autorizzate e devono essere azionati solo dal posto di guida.<br />
I guidatori non devono apportare ai carrelli alcuna aggiunta o modifica a meno che non ne abbiano ricevuto l’autorizzazione.<br />
I guidatori devono impiegare i carrelli esclusivamente per gli scopi per cui sono destinati.</p>
<p>Sui carrelli non devono essere trasportati passeggeri.</p>
<p><strong>Quali sono le regole di guida</strong>.</p>
<p>la velocità di marcia deve essere mantenuta “a passo d’uomo”;<br />
dare la precedenza ai pedoni;</p>
<p>usare i dispositivi di segnalazione come clacson e faro di lavoro;<br />
durante la guida mantenere una posizione corretta e non sporgersi oltre la sagoma del carrello;<br />
evitare partenze, frenate e sterzate brusche;<br />
procedere a marcia indietro quando il carico nasconde la visuale in avanti;<br />
percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia guardando all’indietro;<br />
durante la marcia a vuoto mantenere le forche a 10\15 cm dal suolo;<br />
non viaggiare affiancati ad altri carrelli;<br />
quando si ferma il carrello, inserire il freno a mano ed estrarre la chiave.</p>
<p><strong>Indicazioni relative al carico</strong>.<br />
devono essere movimentati carichi stabili e non eccedenti la portata del carrello;<br />
non è possibile adoperare due carrelli per spostare carichi molto ingombranti;<br />
per aumentare la stabilità del carico occorre allargare le forche in relazione alla larghezza dello stesso;<br />
tutte le manovre devono essere effettuate lontane da persone;<br />
non può essere utilizzato il carrello per spingere carichi;<br />
prima di azionare il carrello abbassare sempre le forche;<br />
tenere il carico il più vicino possibile al montante e inclinare il montante all’indietro;<br />
non sovraccaricare mai il carrello;</p>
<p>evitare che la distanza del baricentro del carico sia troppo elevata rispetto al montante.</p>
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		<title>Ministro Calderone: risarcire le famiglie vittime di infortuni mortali.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 09:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione della sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni mortali]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]]></category>
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		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/041A2A53-B08F-44EE-B15D-68356E26134B-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Risarcimento per le famiglie di vittime di infortuni mortali" decoding="async" />Il Ministro Marina Calderone annuncia la correzione della norma sul risarcimento alle famiglie delle vittime di infortuni mortali. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, interviene sulla tragica morte di Giuliano De Seta. Uno studente di 18 anni che ha perso la vita lo scorso settembre, in una fabbrica a Noventa di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/041A2A53-B08F-44EE-B15D-68356E26134B-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Risarcimento per le famiglie di vittime di infortuni mortali" decoding="async" /><p>Il Ministro Marina Calderone annuncia la correzione della norma sul risarcimento alle famiglie delle vittime di infortuni mortali.</p>
<p>Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, interviene sulla tragica morte di Giuliano De Seta. Uno studente di 18 anni che ha perso la vita lo scorso settembre, in una fabbrica a Noventa di Piave (Venezia). Il giovane si trovava in azienda per svolgere un periodo di alternanza scuola-lavoro previsto dal proprio piano di studi.</p>
<p>La famiglia ha poi ricevuto una lettera dall&#8217;Inail del Veneto che li informava che non avrebbero ricevuto una rendita per la morte del figlio.<br />
La notizia ha fatto senz&#8217;altro scalpore, tra i cittadini ed i ministri.</p>
<p>Il Ministro calderone ha definito questa tragedia, una grave sconfitta per il sistema creato a protezione della vita di ogni lavoratore, ma soprattutto un’ulteriore conferma che l’attuale vulnus normativo necessita di un immediatamente cambiamento. In quanto, quest&#8217;ultimo, consente un risarcimento economico ai familiari, solo quando a subire l&#8217;infortunio mortale è il principale percettore del reddito. Di conseguenza, la famiglia di Giuliano De Seta, non riceverà alcun tipo di risarcimento.</p>
<p>“Questa regola è vigente da troppo tempo per sopravvivere ancora nel nostro Ordinamento. Va cambiata con il prossimo decreto”.<br />
Queste le parole del Ministro Marina Calderone, che ha convocato, per il 12 gennaio, un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro e sui correttivi più urgenti alla normativa. Parteciperanno tutte le parti sociali e datoriali, i Ministri dell&#8217;Università e dell&#8217;Istruzione, l&#8217;Inail e l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p>
<p>“L&#8217;emergenza infortuni sul lavoro è prioritaria nella mia agenda&#8221;. Così conclude il Ministro. Ribadendo la vicinanza come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e come mamma, ai genitori del ragazzo e a tutte le persone che hanno perso un familiare in questo modo, consapevole che nessun risarcimento economico potrà mai lenire il loro dolore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/ministro-calderone-risarcire-le-famiglie-vittime-di-infortuni-mortali/">Ministro Calderone: risarcire le famiglie vittime di infortuni mortali.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Utilizzare il carrello elevatore in sicurezza: rischi e norme</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti]]></category>
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		<category><![CDATA[art.71 D.lgs 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[carrello elevatore]]></category>
		<category><![CDATA[D.lgs 81/2008]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/carrello-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Guidare un muletto non è un gioco, negli ultimi anni, le aziende stanno comprendendo che non si tratta di un’operazione da affidare a ragazzi inesperti e senza una formazione. Per lavorare in sicurezza bisogna conoscere i fattori di rischio e limitare al minimo le situazioni di pericolo e questo è un punto di partenza fondamentale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/utilizzare-il-carrello-elevatore-in-sicurezza-rischi-e-norme/">Utilizzare il carrello elevatore in sicurezza: rischi e norme</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/carrello-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Guidare<strong> un muletto</strong> non è un gioco, negli ultimi anni, le aziende stanno comprendendo che non si tratta di un’operazione da affidare a ragazzi inesperti e senza una formazione.</p>
<p>Per lavorare in sicurezza bisogna conoscere i fattori di rischio e limitare al minimo le situazioni di pericolo e questo è un punto di partenza fondamentale per utilizzare un muletto in modo efficace.</p>
<h3>Quali sono i rischi dei carrelli elevatori?</h3>
<p>È fondamentale, per guidare un carrello elevatore, conoscere i rischi connessi e sapere come usarlo in condizioni di sicurezza. Gli incidenti sul lavoro con questo tipo di mezzo, spesso sono dovuti a superficialità nelle manovre o nelle cattive abitudini, sottovalutando quelli che sono i reali pericoli, e trascurando le corrette norme di sicurezza da rispettare.</p>
<h4>Quali sono i rischi più comuni?</h4>
<ol>
<li><strong>Ribaltamento dei carrelli elevatori</strong>. La stabilità del mezzo può essere compromessa non solo sulla base del carico trasportato, ma anche in seguito a manovre errate, alla velocità o alle condizioni del terreno, che possono essere più o meno critiche.</li>
<li><strong>Investimento di persona</strong>. Calcolare con cura gli spostamenti è un aspetto cruciale: manovre in retromarcia, scarsa visibilità dovuta al carico, velocità sostenuta o mancanza di un’adeguata attenzione sono tutti elementi che possono fare la differenza, se dovutamente considerati.</li>
<li><strong>Folgorazione per contatto con batteria e rischio esplosione</strong>. Nelle operazioni di ricarica delle batterie di un carrello elevatore l’addetto deve assicurarsi di rispettare fedelmente le procedure previste: evitare di agire in modo superficiale è fondamentale per evitare le situazioni di rischio. Inoltre durante la fase di ricarica della batteria si produce idrogeno (gas che in determinate concentrazioni con l’aria è esplosivo).</li>
</ol>
<h4>Le indicazioni generali per la sicurezza dei carrelli elevatori</h4>
<p>I carrelli elevatori possono essere di tipo elettrico cioè funzionano mediante motori elettrici alimentati da batterie o con motore a combustione interna e  si deve tener conto del fatto che i carrelli con motore a combustione interna trasportano combustibile infiammabile, emettono gas di scarico contenenti sostanze tossiche e possono emettere rumori fastidiosi.</p>
<p>In particolare tutti i <strong>carrelli elevatori con motore a combustione interna</strong> devono:</p>
<ul>
<li>avere un efficiente sistema di scarico dotato di silenziatore e, se necessario di filtro di depurazione;</li>
<li>essere dotati di estintore.</li>
</ul>
<h5>Alcune indicazioni per la <strong>sicurezza degli operatori</strong>:</h5>
<ul>
<li>le forche dei carrelli elevatori devono essere progettate in modo tale che non possano sganciarsi accidentalmente o che si spostino lateralmente quando sono in funzione. Le forche di un carrello sono accessori di sollevamento e devono essere, pertanto, sottoposte a collaudi e certificate prima della loro messa in servizio;</li>
<li>i carrelli devono essere dotati di dispositivi automatici che permettano di rallentare il movimento verso l’alto delle forche, e il movimento verso il basso, a meno che il movimento di discesa delle forche non sia motorizzato;</li>
<li>tutti i punti che possano rappresentare un rischio per l’incolumità dell’operatore (pericolo di schiacciamento degli arti, agganciamento in ingranaggi, taglio) devono essere adeguatamente protetti;</li>
<li>tutti i carrelli elevatori devono essere dotati di: un clacson idoneo, un dispositivo di segnalazione acustica che entri automaticamente in funzione durante le manovre in retromarcia, due fari anteriori, due fanali posteriori, luci di posizione e catarifrangenti”.</li>
<li>“tutti i carrelli con cabina chiusa devono essere dotati di uno o due specchietti retrovisori;</li>
<li>tutti i carrelli devono prevedere un sistema di ritenuta (cintura di sicurezza) in grado di impedire, in caso di ribaltamento laterale del veicolo, che l’operatore sia sbalzato fuori o rimanga intrappolato dal tetto di protezione;</li>
<li>le postazioni di guida di tutti i carrelli devono essere dotate di sedili a sospensione imbottiti per limitare le sollecitazioni conseguenti a carichi dinamici ed impedire lo schiacciamento delle vertebre dell’operatore. I sedili più adatti devono avere degli schienali che offrano un buon sostegno all’operatore, senza limitarne il campo visivo della parte posteriore del carrello;</li>
<li>i carrelli elevatori a forche devono essere dotati di protezione, sufficientemente solida da proteggere, per quanto possibile, l’operatore dalla caduta di oggetti dall’alto. In alcuni casi, può essere necessario prevedere un’ulteriore protezione contro la caduta di piccoli oggetti dall’alto, quale ad esempio una lastra di metallo solida o perforata;</li>
<li>tutti i carrelli devono essere marcati con il/i relativo/i carico/i di utilizzazione ammissibile e baricentro del carico. La targhetta del carrello deve indicare il carico di utilizzazione ammissibile per differenti posizioni del baricentro e altezze di sollevamento.</li>
</ul>
<h6>Procedure di guida dei muletti:</h6>
<ul>
<li>rispettare la velocità di sicurezza che non sia superiore a 25 Km/h;</li>
<li>utilizzo della cintura di sicurezza;</li>
<li>con le forche o altri accessori per il sollevamento completamente abbassati quando il carrello è parcheggiato;</li>
<li>da personale adeguatamente formato allo scopo e personale con idoneità sanitaria alla mansione specifica.</li>
</ul>
<h2>Normative di sicurezza per i carrelli elevatori</h2>
<p>Tra le <strong>normative di sicurezza</strong> sul tema, si fa riferimento innanzitutto all&#8217;Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in cui si richiede un&#8217;abilitazione specifica per gli <strong>addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo</strong>.</p>
<p>L&#8217;art.71 D.lgs 81/2008, invece, specifica le attività di controllo e manutenzione delle <strong>attrezzature di lavoro</strong>.</p>
<p>Tutto parte dalla consapevolezza dei rischi cui si può essere soggetti e da una corretta conoscenza degli strumenti che si utilizzano.</p>
<p>Ad esempio, si sottovaluta l&#8217;<strong>uso della cintura</strong> che è una pratica spesso trascurata dagli addetti, ma che invece può davvero fare la differenza.</p>
<p>Altre norme di sicurezza da considerare riguardano:</p>
<p>&#8211; condizioni psico-fisiche dei lavoratori (tolleranza zero, ad esempio, per chi si mette alla guida di un muletto sotto l&#8217;effetto di alcol o droghe);<br />
&#8211; limiti di età (possono guidare solo i maggiorenni autorizzati);<br />
&#8211; manutenzione preventiva dei carrelli elevatori;<br />
&#8211; diminuire la velocità nelle curve o in punti critici, che possano influire negativamente sulla stabilità del mezzo;<br />
&#8211; fare attenzione alla presenza di altre persone negli spostamenti e nelle attività di carico e scarico.</p>
<p>Questi sono solo alcuni accorgimenti pratici che, però, richiedono la massima considerazione quando si utilizza un carrello elevatore.</p>
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