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	<title>luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Al via il Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 13:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro con un cambio di passo decisivo attraverso misure di applicazione immediata e attività mirate per settori specifici di intervento in modo da ottimizzare tutte le iniziative utili al contrasto di infortuni e malattie professionali. È la finalità del Piano integrato per la salute e la sicurezza [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Affrontare il tema della <strong>sicurezza</strong> nei <strong>luoghi di lavoro</strong> con un cambio di passo decisivo attraverso misure di applicazione immediata e attività mirate per <strong>settori specifici</strong> di intervento in modo da ottimizzare tutte le iniziative utili al contrasto di <strong>infortuni</strong> e <strong>malattie professionali</strong>.</p>
<p>È la finalità del <strong>Piano integrato</strong> per la <strong>salute</strong> e la <strong>sicurezza</strong> sui <strong>luoghi di lavoro</strong>, che decorre dal <strong>1° gennaio 2025</strong> sino al <strong>31 dicembre</strong>. Approvato dal <strong>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</strong> il <strong>17 dicembre scorso</strong>, il Piano è declinato secondo <strong>obiettivi</strong>, <strong>linee di indirizzo</strong> e <strong>aree strategiche</strong> di intervento, con un <strong>monitoraggio</strong> delle attività e contestuale verifica dei risultati, e potrà essere revisionato e aggiornato in caso di esigenze sopraggiunte.</p>
<p><strong>Sicurezza</strong> come “<strong>cultura</strong>” da diffondere. Come ricordato in premessa, “la tutela della <strong>salute</strong> e della <strong>sicurezza</strong> nei <strong>luoghi di lavoro</strong> risulta un valore <strong>etico</strong> comune non negoziabile, un <strong>investimento</strong> imprescindibile da strutturarsi sulla convinzione che un <strong>luogo di lavoro</strong> sano e sicuro non solo salva vite umane e protegge i lavoratori da <strong>infortuni sul lavoro</strong> e <strong>malattie professionali</strong>, ma può anche abbassare i <strong>costi</strong> connessi al verificarsi di eventi simili, ridurre <strong>assenteismo</strong> e <strong>turnover</strong>, aumentare <strong>produttività</strong> e <strong>qualità lavorativa</strong>”.</p>
<p>Per raggiungere questo scopo, spiega ancora il piano, “occorre adottare un <strong>approccio</strong> differente, che prevede il superamento dell’idea secondo la quale la tutela della <strong>sicurezza</strong> rappresenti solamente una mera attività di <strong>adempimento giuridico</strong>, puntando invece su azioni e programmi di sviluppo di una “<strong>cultura</strong>” della <strong>sicurezza</strong> valida in tutti i luoghi di <strong>vita</strong>, <strong>studio</strong> e <strong>lavoro</strong> tramite iniziative di <strong>responsabilizzazione</strong> e promozione della <strong>prevenzione</strong>.</p>
<p><strong>Obiettivi</strong> e <strong>sinergie</strong> con <strong>Inail</strong> e <strong>Inl</strong>, coinvolgimento dell’<strong>Inps</strong>. Gli obiettivi del Piano sono riassunti in quattro punti: <strong>sensibilizzazione</strong> e <strong>formazione</strong> di <strong>giovani</strong> e <strong>lavoratori</strong>; <strong>sostegno</strong> alle <strong>imprese</strong>; <strong>rafforzamento</strong> delle <strong>tutele</strong> in ambito lavorativo; attuazione di <strong>controlli mirati</strong> e coordinati. Da qui, nel quadro di una sinergia attiva con il <strong>Ministero</strong> e nel pieno rispetto di ruoli, compiti, funzioni e competenze istituzionali, il coinvolgimento operativo dell’<strong>Inail</strong> e dell’<strong>Ispettorato Nazionale del Lavoro</strong> (<strong>Inl</strong>), di cui il Piano ripercorre sinteticamente la collaborazione e le iniziative già in essere, come ad esempio l’accordo sottoscritto nel <strong>2022</strong> per l’interscambio delle <strong>banche dati</strong> e dei <strong>flussi informativi di vigilanza</strong>.</p>
<p>Per quanto attiene alle campagne informative, è prevista anche la partecipazione dell’<strong>Inps</strong>.</p>
<p>Le <strong>azioni</strong> e i <strong>progetti</strong> dell’<strong>Inail</strong>. Riguardo specificamente agli interventi operativi di <strong>prevenzione</strong> realizzati dall’Istituto, il documento del <strong>Ministero</strong> richiama il <strong>Piano triennale Inail 2025-2027</strong>, l’avviso pubblico di finanziamento per progetti di <strong>formazione</strong> e <strong>informazione</strong> indirizzato alle figure coinvolte nei <strong>servizi di prevenzione</strong> e di <strong>protezione</strong>, gli interventi di <strong>sostegno</strong> alle <strong>imprese</strong> attraverso il bando <strong>Isi</strong> e la riduzione dei <strong>premi assicurativi</strong>.</p>
<p><strong>Informazione</strong> e <strong>comunicazione</strong>. Ampio spazio viene dato alle campagne <strong>informative</strong> e alle iniziative di <strong>comunicazione</strong>, a cui lavorerà un tavolo di lavoro coordinato dal <strong>Dipartimento per l’innovazione</strong> del <strong>Ministero</strong> con gli apporti di altri soggetti e dicasteri competenti per materia.</p>
<p>Il <strong>piano di comunicazione</strong> prevederà diffusione di messaggi su mezzi tradizionali e social, tutorial e contenuti audio/video, incontri sul territorio e partecipazione a fiere e manifestazioni tematiche, mostre interattive con progetti di realtà aumentata, l’indizione di una <strong>Conferenza nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro</strong>.</p>
<p>Eventi specifici saranno rivolti ai <strong>giovani</strong>, agli <strong>insegnanti</strong> e agli <strong>studenti</strong>, anche nell’ambito dei percorsi per le <strong>competenze trasversali</strong> e l’<strong>orientamento</strong> (<strong>Pcto</strong>), mutuando esperienze e buone pratiche già attivate con successo, che l’<strong>Inail</strong> riepiloga annualmente nel <strong>Dossier scuola</strong> realizzato per la <strong>Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole</strong> (<strong>22 novembre</strong>).</p>
<p>Nel <strong>2025</strong> una campagna straordinaria di <strong>vigilanza</strong>. Riguardo alle attività di <strong>vigilanza</strong>, svolte dall’<strong>Inl</strong> su base regionale, il Piano annuncia l’avvio nel <strong>2025</strong> di una campagna straordinaria, denominata <strong>Operazione Stop</strong> (<strong>Sicurezza di tutti gli operatori</strong>).</p>
<p>La campagna prevede <strong>2.500 ispezioni</strong> mirate in <strong>settori produttivi</strong> ad alto rischio <strong>infortunistico</strong> come l’<strong>edilizia</strong>, l’<strong>agricoltura</strong>, gli <strong>impianti di depurazione</strong> e di <strong>trattamento delle acque reflue</strong>, le <strong>reti fognarie</strong> e gli <strong>impianti di biogas</strong>, con <strong>controlli legali</strong> e accertamenti sulla <strong>valutazione corretta dei rischi</strong>.</p>
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		<title>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza &#8220;RLS&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in poi RLS) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls/">Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza &#8220;RLS&#8221;</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il <strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</strong> (da qui in poi <strong>RLS</strong>) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come già previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).<br />
Nonostante l’individuazione del RLS  sia sempre prevista, sia il numero minimo di RLS che le modalità per designazione ed elezione cambiano in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza.<br />
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un numero massimo di 15 dipendenti, il RLS è solitamente <strong>eletto </strong><strong>direttamente dai lavoratori</strong>, individuandolo al loro interno.</p>
<p>Nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori, il RLS è comunque <strong>eletto o designato dai lavoratori, all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti</strong>.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>COME ELEGGERE O DESIGNARE IL RLS?</strong></h4>
<p>L’Elezione o la Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori e non costituisce un obbligo del Datore di Lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale Elezione o Designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. La legge (D. Lgs. 81/08) prevede solo il numero minimo di RLS, demandando alla contrattazione collettiva (CCNL) la possibilità di definire un numero effettivo di RLS superiore al minimo di legge.</p>
<p>Ricordiamo che il RLS non può coincidere con il <a href="https://www.vegaformazione.it/PB/rspp-aspp-compiti-responsabile-addetto-servizio-prevenzione-protezione-formazione-p63.html" target="_blank" rel="noopener">RSPP</a> nominato dal Datore di Lavoro.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>È OBBLIGATORIA LA DESIGNAZIONE O L’ELEZIONE DEL RLS IN AZIENDA?</strong></h4>
<p>La designazione o l’elezione del RLS è un diritto / dovere dei lavoratori, non un obbligo a carico del datore di lavoro. Insomma, contrariamente alla convinzione di alcuni, il datore di lavoro non deve procedere alla nomina del RLS.</p>
<p>Qualora i lavoratori non procedano alla elezione o nomina del RLS, il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione.Per contro, è un obbligo del datore di lavoro informare i lavoratori sulla possibilità di elezione o nomina del RLS, nonché il formare il RLS individuato dai lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.</p>
<p>Ricordiamo però che, qualora i lavoratori non abbiano eletto o designato il RLS nella propria azienda, le funzioni del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).</p>
<h4></h4>
<h4><strong>I COMPITI DEL RLS: QUALI SONO?</strong></h4>
<p><strong>I compiti del RLS</strong> possono essere così riassunti:</p>
<ul>
<li>può accedere nei locali aziendali dove si effettuano i lavori allo scopo di verificare la congruenza delle condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi aziendali e di legge per salute e sicurezza, ricevendo informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;</li>
<li>viene consultato preventivamente dal datore di lavoro riguardo la valutazione dei rischi nonché la programmazione e la realizzazione della prevenzione aziendale;</li>
<li>viene consultato riguardo alla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, alla nomina degli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e del medico competente;</li>
<li>viene consultato in merito ai programmi formativi aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro;</li>
<li>riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;</li>
<li>promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;</li>
<li>partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza indetta con cadenza almeno annuale nelle aziende con più di 15 lavoratori;</li>
<li>possibilità di ricorrere alle autorità competenti qualora ritenesse che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.</li>
</ul>
<h4></h4>
<h4><strong>IL RLS DEVE EFFETTUARE UN AGGIORNAMENTO FORMATIVO? </strong></h4>
<p>La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’<strong>obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS</strong>, la cui durata non può essere inferiore a <strong>4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori</strong>.</p>
<p>Per le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sempre previsto obbligatoriamente un aggiornamento per il RLS, nella legislazione vigente non è indicata la durata minima di tale aggiornamento formativo.</p>
<p>In assenza di indicazioni da parte della legislazione, per le aziende con meno di 15 lavoratori <u>si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all&#8217;anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50</u>.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>QUALE FORMAZIONE DEVE RICEVERE IL RLS?</strong></h4>
<p>Per poter adempiere ai propri compiti e svolgere correttamente le attività che gli competono, il RLS necessita di <strong>formazione, conoscenze e competenze </strong>ulteriori rispetto a quella già in suo possesso come lavoratore.</p>
<p>In virtù delle sue funzioni, che includono un’azione di “vigilanza” interna, e della posizione che lo vede avere rapporti sia con i lavoratori suoi colleghi che con i vertici del sistema di prevenzione aziendale (datore di lavoro, RLS, Medico Competente), occorre infatti un approfondimento relativo sia l’identificazione e le principali misure per la gestione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro, che rispetto alle criticità che possono sorgere nel relazionarsi con soggetti il cui ruolo è, almeno in apparenza, contrapposto al suo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>QUALI SONO LE DURATE E I PROGRAMMI DEI CORSI PER RLS?</strong></h4>
<p>La durata minima della <strong>formazione per il RLS</strong> è di <strong>32 ore</strong>, di cui 12 dovranno vertere su rischi specifici e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>Al termine dell’attività formativa deve essere svolta una verifica di apprendimento.</p>
<p>Nonostante i contenuti generali e la durata minima siano già stabiliti all’interno di detto articolo, modalità, durata e contenuti specifici della formazione del RLS possono essere stabiliti in modo particolare in sede di contrattazione collettiva nazionale ed indicata nel relativo CCNL.</p>
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		<item>
		<title>Salute e sicurezza, sanzioni e ammende aumentano del 15,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 07:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cautele antinfortunistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/O-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Notizia" decoding="async" />Dal 1° luglio scorso ammende e sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono aumentate del 15,90% per effetto della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registratisi nel periodo 2019-2023. Un primo aumento, del 9,60%, si era avuto con decorrenza dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/O-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Notizia" decoding="async" /><p class="atext">Dal <strong>1° luglio scorso</strong> ammende e sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono aumentate del <strong>15,90%</strong> per effetto della variazione dell’indice <strong>Istat</strong> dei prezzi al consumo registratisi nel periodo 2019-2023.</p>
<p class="atext">Un primo aumento, del <strong>9,60%</strong>, si era avuto con decorrenza dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo quinquennio 2018-2023, con decorrenza dal 1° luglio 2019, l’aumento è stato di un più modesto e pari all’1,90 per cento.</p>
<p class="atext">L’aumento è previsto dall’articolo 306, comma 4-bis, del Dlgs 81/2008 <strong>(testo unico salute e sicurezza sul lavoro)</strong> il quale stabilisce che vengono rivalutate, ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat per il corrispondente periodo, le ammende in riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal testo unico nonché atti aventi forza di legge <strong>(per esempio il Dlgs 230/1995 per la parte riguardante l’esposizione dei lavoratori alle sostanze radioattive o ad apparecchi radiogeni medici ed industriali)</strong>.</p>
<p class="atext">Gli aumenti in questione valgono soltanto alle pene pecuniarie e non a quelle eventuali detentive che restano pertanto inalterate.</p>
<p class="atext">Da considerare che l’attuale incremento si applica agli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e non a quelle originarie del testo unico del 2008. Ne deriva, quindi, che le sanzioni subiscono un aumento complessivo che va oltre la sommatoria delle percentuali precedenti.</p>
<p class="atext">Inoltre, poiché l’aumento trova applicazione dal 1° luglio scorso, i nuovi importi sono conteggiati per le irregolarità accertate da tale data in poi, con la conseguenza che per le violazioni accertate entro il 30 giugno, e non ancora sanzionate, si applicano i valori vigenti a tale ultima data.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Omissione cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 07:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cautele antinfortunistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[estintore]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/Schermata-2023-10-03-alle-12.28.18-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione" decoding="async" />Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione Si è espressa la Corte di Cassazione sulla configurabilità del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Questa è stata chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal gestore di un&#8217;area di distribuzione carburanti il quale è stato condannato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/omissione-dolosa-di-cautele-antinfortunistiche-la-sentenza-della-cassazione/">Omissione cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/Schermata-2023-10-03-alle-12.28.18-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione" decoding="async" /><p style="font-weight: 400"><strong>Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione</strong></p>
<p style="font-weight: 400">Si è espressa la Corte di Cassazione sulla configurabilità del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Questa è stata chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal gestore di un&#8217;area di distribuzione carburanti il quale è stato condannato dalla Corte di Appello per avere rimosso un estintore a servizio dell&#8217;area stessa.</p>
<p style="font-weight: 400">La suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso in quanto l&#8217;estintore è un presidio indispensabile alla sicurezza del luogo sotto il profilo della prevenzione incendi. E&#8217; idoneo, quanto meno in via astratta, a pregiudicare l&#8217;integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti nell’area di servizio, trattandosi di un luogo caratterizzato da una elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili. L’azione di rimuovere l&#8217;estintore ha assunto un carattere di potenziale pericolo per la sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">La Cassazione sottolinea che rimuovere o danneggiare impianti, apparecchi o segnali per le prevenzioni di infortuni può pregiudicare l’integrità dei lavoratori. Assume centrale rilevanza il carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione\omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni.</p>
<p style="font-weight: 400">La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto il gestore di un’area di distribuzione carburanti dal reato di cui all&#8217;art. 432 c.p. e lo ha invece ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 1 del D. Lgs. n. 66 del 1948 e 437 c.p. condannandolo conseguentemente alla pena di cinque mesi e sedici giorni di reclusione.</p>
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		<title>Forum della prevenzione Made in Inail: Valle d’Aosta tappa 19 </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 07:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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		<category><![CDATA[Forum della prevenzione]]></category>
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		<category><![CDATA[Made in Inail]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-22-alle-14.46.23-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19 " decoding="async" />Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19 Aosta, 27 settembre 2023. Prosegue la roadmap degli eventi realizzati dall&#8217;Istituto sul territorio con l’obiettivo di promuovere il confronto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  È l’Aula magna dell’Università della Valle d’Aosta ad ospitare, mercoledì 27 settembre, il Forum della prevenzione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-22-alle-14.46.23-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19 " decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19</p>
<p style="font-weight: 400"><em>Aosta, 27 settembre 2023. Prosegue la roadmap degli eventi realizzati dall&#8217;Istituto sul territorio con l’obiettivo di promuovere il confronto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro </em></p>
<p style="font-weight: 400">È l’Aula magna dell’Università della Valle d’Aosta ad ospitare, mercoledì 27 settembre, il Forum della prevenzione “Made in Inail” promosso dalla Sede regionale di Aosta, il diciannovesimo appuntamento della serie di iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale, fruibile in diretta streaming su questo sito.</p>
<p>A partire dalle considerazioni relative alla realtà socio-economica della regione, i temi principali al centro del confronto fra le autorità e gli stakeholder territoriali dell’Istituto sono la prevenzione nel settore pubblico e, in particolare, in quello socio-sanitario.</p>
<p>All’evento partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, la rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, Maria Grazia Monaci, il commissario straordinario dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, il direttore generale, Andrea Tardiola, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, Guglielmo Loy, il vicario del direttore centrale prevenzione, Tommaso De Nicola, e il direttore della Sede regionale, Giuseppe Villani.</p>
<p>L’iniziativa è accreditata Ecm per i medici chirurghi, gli infermieri, i tecnici della prevenzione e i consulenti del lavoro, ma è necessario iscriversi al link indicato in basso. Per seguire la diretta streaming cliccare sull’apposito link, attivo durante l’evento.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Data Inizio:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">27/09/2023</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Sede Evento:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Università della Valle d’Aosta, Aula magna Sant’Anselmo, Strada Cappuccini</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Orario:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">8.45</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Info Email Evento:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><a href="mailto:info@enjoyevents.it">info@enjoyevents.it</a></p>
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		<title>Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 07:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[droni]]></category>
		<category><![CDATA[EU-OSHA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-18-alle-12.56.27-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro" decoding="async" />Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro &#160; Il futuro del lavoro: l’opinione degli esperti in merito alle conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni. L’EU-OSHA lavora ad individuare i rischi emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). Ha presentato un nuovo documento di discussione sugli aeromobili senza equipaggio (droni) nei luoghi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-18-alle-12.56.27-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro" decoding="async" /><p>Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400">Il futuro del lavoro: l’opinione degli esperti in merito alle conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni.</p>
<p style="font-weight: 400">L’EU-OSHA lavora ad individuare i rischi emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). Ha presentato un <u>nuovo documento di discussione </u>sugli aeromobili senza equipaggio (droni) nei luoghi di lavoro unitamente alle relative implicazioni per la sicurezza, la salute, la vita privata e le responsabilità, oltre che ad affrontare i rischi emergenti.</p>
<p style="font-weight: 400">Il documento analizza i problemi nel campo della SSL correlati al lavoro con i droni, individua le lacune nella ricerca e formula raccomandazioni pratiche per le parti interessate al fine di risolvere i problemi sul posto di lavoro e favorire durevolmente i progressi in questo campo.</p>
<p style="font-weight: 400">Questo documento di discussione esplora le questioni correlate e identifica le lacune di ricerca al fine di far progredire la letteratura sulle preoccupazioni e le implicazioni sulla SSL per i lavoratori che interagiscono con gli UAV. Vengono fornite raccomandazioni per le parti interessate che mirano alla risoluzione dei problemi sul posto di lavoro e possono anche proteggersi dal rallentamento degli sviluppi sul campo.</p>
<p style="font-weight: 400">L&#8217;uso di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) sta crescendo in tutti i settori. Questo avviene grazie alle loro caratteristiche distintive e alla promessa di processi di lavoro più efficienti. Tuttavia, la loro integrazione nei luoghi di lavoro presenta anche sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL).</p>
<p style="font-weight: 400">
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		<title>Centrali idroelettriche: a quali rischi sono esposti i lavoratori?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 07:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[centrali idroelettriche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/08/Schermata-2023-08-29-alle-09.46.40-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Centrali idroelettriche: a quali rischi sono esposti i lavoratori?" decoding="async" />Centrali idroelettriche: a quali rischi sono esposti i lavoratori? Pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche in collaborazione con l’Unità operativa territoriale di Avellino nell’ambito del Piano di ricerca 2022-2024, il fact sheet si sofferma anche sui rischi a cui sono esposti i lavoratori di questi impianti. I rischi Il documento sottolinea i rischi, legati alle vie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/centrali-idroelettriche-a-quali-rischi-sono-esposti-i-lavoratori/">Centrali idroelettriche: a quali rischi sono esposti i lavoratori?</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/08/Schermata-2023-08-29-alle-09.46.40-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Centrali idroelettriche: a quali rischi sono esposti i lavoratori?" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Centrali idroelettriche: a quali rischi sono esposti i lavoratori?</p>
<p><em style="font-weight: 400">Pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche in collaborazione con l’Unità operativa territoriale di Avellino nell’ambito del Piano di ricerca 2022-2024, il fact sheet si sofferma anche sui rischi a cui sono esposti i lavoratori di questi impianti.</em></p>
<p>I rischi</p>
<p><span style="font-weight: 400">Il documento sottolinea i rischi, legati alle vie di comunicazione e l’esposizione a basse temperature d’inverno e a quelle elevate in estate. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Negli ambienti al chiuso, oltre ai rischi termici, va fatta anche una verifica della stabilità delle strutture, la presenza di luoghi idonei per la permanenza come dormitori e servizi igienici e di vie di fuga idonee in caso di emergenza. Nelle fasi di manutenzione, poi, i lavoratori sono esposti a rischi specifici</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400">cadute dall’alto per l’uso di scale e trabattelli,  </span></li>
<li><span style="font-weight: 400">scivolamento, </span></li>
<li><span style="font-weight: 400">caduta di oggetti, </span></li>
<li><span style="font-weight: 400">altri rischi di varia natura derivanti dall’utilizzo di lubrificanti e vernici o di attrezzature a pressione.</span></li>
</ul>
<h6><span style="font-weight: 400"><br />
<strong>Le misure di prevenzione per i lavoratori</strong></span></h6>
<p>Le maggiori criticità a cui vanno incontro le centrali idroelettriche, sono da registrarsi nelle fasi di costruzione dell’invaso e della centrale. Lo stesso vale per le fasi delle loro modifiche e nelle successive attività di manutenzione. Viene raccomandato di curare l’efficienza degli apparecchi a pressione che azionano i sistemi di regolazione delle portate d’acqua con accurati controlli periodici, e di porre la massima attenzione agli effetti del rumore, le cui emissioni sonore possono essere ridotte da una puntuale manutenzione. Se la misura di valori superiori a 80 decibel è considerata tale da richiedere azioni di bonifica o l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, è necessario considerare gli effetti extra uditivi di valori superiori a 60 decibel che sono causa di stress, insonnia e gastriti. Se non è possibile ridurre l’esposizione ai rischi, anche utilizzando attrezzature specifiche, può essere necessario dotare i lavoratori di dispositivi di protezione e di indumenti idonei. Ad esempio</p>
<ul>
<li>tute da lavoro, guanti protettivi, scarpe con rinforzi in acciaio e suole antiscivolo insieme a dispositivi di protezione di udito e vista.</li>
</ul>
<p>Fondamentale resta l’attività di formazione, che deve essere specifica e tarata sull’attività svolta in centrale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Prevenzione incendi per attività di autorimesse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 07:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attività di autorimesse]]></category>
		<category><![CDATA[autorimesse]]></category>
		<category><![CDATA[d.m. 1 febbraio 1986]]></category>
		<category><![CDATA[incendi]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[RTV]]></category>
		<category><![CDATA[RTV V.6]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-26-alle-17.49.38-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Prevenzione incendi per attività di autorimesse" decoding="async" />Prevenzione incendi per attività di autorimesse Attività autorimesse &#8211; la normativa applicabile Per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva4 superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire due strade, alternative fra loro: applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi5 di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-26-alle-17.49.38-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Prevenzione incendi per attività di autorimesse" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Prevenzione incendi per attività di autorimesse</p>
<div class="page" title="Page 13">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 17">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Attività autorimesse &#8211; la normativa applicabile</h6>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva4 superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire due strade, alternative fra loro:</p>
<ul>
<li><span style="font-size: 16px">applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi5 di cui all&#8217;art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;</span></li>
<li><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2).</span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 16px">Si segnala che, una volta individuata la norma applicabile, occorre percorrere per intero l&#8217;iter della stessa, essendole due RTV alternative e non complementari</span></p>
<div class="page" title="Page 17">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>In riferimento alle cosiddette autorimesse sottosoglia, ovvero di superficie inferiore ai 300 m2, la nuova RTV V.6 , riguardando le autorimesse con superficie superiore a 300 m2, non è applicabile.<br />
Per tali autorimesse si può far riferimento alla Circolare emanata dal Corpo dei VV.F., DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020, che costituisce una linea guida di riferimento, non cogente, per prevenzione incendi e la sicurezza antincendio inerenti tali autorimesse.</p>
<p>La Circolare rinvia per le &#8220;Definizioni&#8221; ai Capp. G.1 e V.6 del Codice, indicando i requisiti minimi per le autorimesse sottosoglia, distinguendole in:</p>
<div class="page" title="Page 17">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<ul>
<li>A1 autorimesse di superficie fino a 100 m2;</li>
<li>A2 autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2.</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 16px">Si specifica, inoltre, che ove siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata </span><span style="font-size: 16px">una specifica valutazione del rischio conseguente per l&#8217;adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali.</span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 19">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Il d.m. 1 febbraio 1986</h6>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>II d.m. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, <span style="font-size: 16px">entrato in vigore il 2 marzo 1986, tratta la prevenzione incendi nelle autorimesse.</span></p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Più in dettaglio, rinviando alla lettura del disposto normativo, il decreto riguarda:</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<ul>
<li>autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli;</li>
<li>autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Le autorimesse rientranti nel decreto in questione possono essere di tipo:</h6>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<ul>
<li>isolato: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti a edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;</li>
<li><span style="font-size: 16px">misto: tutte le altre.</span></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>I piani delle autorimesse, in base all’ubicazione, si classificano in:</h6>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<ul>
<li>interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;</li>
<li>fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse possono essere:</h6>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<ul>
<li>aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;</li>
<li><span style="font-size: 16px">chiuse: tutte le altre.</span></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse si distinguono in:</h6>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<ul>
<li>sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l’orario di apertura;</li>
<li><span style="font-size: 16px">non sorvegliate: tutte le altre.</span></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Per via dell&#8217;organizzazione degli spazi interni le autorimesse si suddividono in:</h6>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<ul>
<li>a box;</li>
<li>a spazio aperto.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Stress termico: i rischi per i lavoratori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 07:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ambienti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[benessere lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza e salute sui luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-25-alle-09.42.32-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Stress termico: i rischi per i lavoratori" decoding="async" />Stress termico: i rischi per i lavoratori Rischi relativi allo “stress termico&#8221;: aspetti e problematiche relativi al microclima dei cosiddetti ambienti “severi” (caldi e freddi). Microclima Nell’accezione generale con il termine “microclima” si intende una gamma di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di vita e di lavoro, e che determinano il “benessere termico” delle [&#8230;]</p>
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<div class="content">
<p>Rischi relativi allo “stress termico&#8221;: aspetti e problematiche relativi al microclima dei cosiddetti ambienti “severi” (caldi e freddi).</p>
<h6>Microclima</h6>
<p>Nell’accezione generale con il termine “microclima” si intende una gamma di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di vita e di lavoro, e che determinano il “benessere termico” delle persone.<br />
I fattori principali che determinano il microclima sono la temperatura, l’umidità relativa, la temperatura media radiante e la velocità dell’aria. Tali parametri modificano la percezione dell’ambiente in esame da parte degli occupanti ed è sul loro controllo che si indirizzano le strategie tese al miglioramento del comfort termico.<br />
Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro possono essere diverse in funzione di:</p>
<ul>
<li>ciclo produttivo (produzioni legate a temperature particolari);</li>
<li>caratteristiche ambientali (lavori in sotterraneo, in altura, ecc.);</li>
<li>caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro (materiali costruttivi, loro proprietà termiche, ecc.);</li>
<li>impianti utilizzati per controllare le condizioni climatiche (ventilatori, condizionatori, ecc.).</li>
</ul>
</div>
<h5>Obblighi normativi</h5>
<div></div>
<div class="content">Gli attuali obblighi normativi prevedono la tutela del benessere del lavoratore in senso globale, considerando anche gli aspetti di tipo &#8220;ergonomico&#8221;, che influiscono sul benessere psicofisico.<br />
Le condizioni microclimatiche rappresentano certamente uno dei più importanti fattori ergonomici.<br />
Gli ambienti severi si differenziano sostanzialmente da quelli moderati, nei quali si indagano le condizioni di <em>comfort termico</em>, che influenzano la <em>performance </em>lavorativa; negli ambienti severi (caldi e freddi) le condizioni climatiche possono compromettere, anche pesantemente, la salute dei lavoratori.<br />
In tali ambienti il sistema di termoregolazione dell’organismo umano è sottoposto ad un impegno gravoso al fine di mantenere il necessario equilibrio termico (omeotermia). Accanto al controllo dei parametri termo-igrometrici ambientali e dei parametri soggettivi dell’individuo (metabolismo e indice del vestiario) è importante la conoscenza dei meccanismi fisiologici della termoregolazione e della loro continuità con le patologie da alte e basse temperature.<br />
Le condizioni microclimatiche estreme di tali ambienti possono essere dovute ad ineludibili esigenze produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o in ambienti legati alla catena del freddo nel settore alimentare) od alle condizioni climatiche esterne per le lavorazioni effettuate all’aperto (in agricoltura, nei cantieri all’aperto, nella realizzazione e manutenzione delle strade).</div>
<div class="content">Lavori pesanti in <strong>ambienti severi caldi</strong> sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, che possono causare il cosiddetto colpo di calore.<br />
Per gli <strong>ambienti</strong> <strong>severi freddi</strong> il rischio è rappresentato dal possibile insorgere di uno stato di ipotermia, che può determinare anche conseguenze letali.</div>
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		<title>Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Codice di prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[CONFIMI INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[D lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[Decreti Antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[FINCO]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[incendi]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative informative e formative]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-21-alle-20.26.03-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro" decoding="async" />Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro INAIL 2023. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica. Prevenzione incendi luoghi di lavoro. L&#8217;INAIL ha sviluppato un documento al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa del settore della prevenzione incendi. Soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-21-alle-20.26.03-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro</p>
<p style="font-weight: 400"><strong><em>INAIL 2023. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica. Prevenzione incendi luoghi di lavoro.</em></strong></p>
<p style="font-weight: 400">L&#8217;INAIL ha sviluppato un documento al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa del settore della prevenzione incendi. Soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”<em>.</em><em> </em></p>
<p style="font-weight: 400">Sono stati sviluppati anche altri contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998. Revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Introduzione generale e finalità, prevenzione incendi luoghi di lavoro</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Questo lavoro, redatto con il contributo di FINCO (ACMI, FISA, ZENITAL), aderenti a CONFIMI INDUSTRIA, nasce in seno all’accordo tra INAIL e CONFIMI INDUSTRIA che mira alla realizzazione di iniziative informative e formative, finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche che accrescano le conoscenze e le competenze dei professionisti, delle imprese e dei lavoratori che operano all’interno delle diverse realtà produttive.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>D.M. 10 marzo 1998</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Negli ultimi vent’anni, il d.m. 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, continuandosi ad applicare nelle more dell’attuazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..</p>
<p style="font-weight: 400">Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell’importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”, si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>D lgs 81</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., richiama tra le misure generali per la salute e sicurezza di tutti i lavoratori la formazione e l’informazione degli stessi, la creazione di squadre per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze, la manutenzione di tutte le attrezzature antincendio, comprese la scelta delle persone che possiedono caratteristiche idonee per ricoprire i ruoli della sicurezza.</p>
<p style="font-weight: 400">La creazione di una struttura con diverse figure che dialogano tra di loro su quanto è da svolgere per elevare i livelli di sicurezza, e mantenere adeguati gli standard stessi di sicurezza sui luoghi di lavoro si basa sul fatto che la formazione continua del lavoratore, lungo tutta la sua vita professionale, sia essenziale per poter mantenere vive e aggiornate le conoscenze nella persona e portare a un corretto comportamento da parte dello stesso al fine di valutare i rischi che potrebbe correre in questo contesto.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Decreti 2021</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Le novità apportate dai tre decreti del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro di settembre del 2021 non sono altro che un ampliamento ed un logico sviluppo di quanto nato negli anni ’50, evoluto negli anni ‘90 e chiarito nel 2008: gli obiettivi posti dal decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo ‘98 sono diventati molto più puntuali e chiari nella loro esplicazione pratica.</p>
<p style="font-weight: 400">Il documento si presenta come una guida pratica e di facile consultazione che di fatto svolge la funzione di manuale formativo e informativo con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alla valutazione e gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">
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