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	<title>informazione Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>informazione Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Informazione, formazione e addestramento.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-53-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro sono da informare e da formare sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In base alle attività svolte può essere necessario anche un addestramento. La differenza tra informazione, formazione e addestramento sono le seguenti: Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-53-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Tutti i <strong>soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro </strong>sono da <strong>informare </strong>e da <strong>formare </strong>sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In base alle attività svolte può essere necessario anche un <strong>addestramento</strong>.</p>
<p>La differenza tra<strong> informazione, formazione e addestramento</strong> sono le seguenti:</p>
<ul>
<li><strong>Informazione</strong>: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro.</li>
<li><strong>Formazione</strong>: processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi.</li>
<li><strong>Addestramento</strong>: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l&#8217;uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.</li>
</ul>
<p><strong>La Datrice o il Datore di lavoro</strong> cura che ogni lavoratore riceva <strong>un&#8217;informazione, una formazione ed un addestramento sufficienti ed adeguati </strong>riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro, in particolare:</p>
<ul>
<li>Sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti, organi di vigilanza, di controllo e di assistenza</li>
<li>Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale</li>
<li>Sui rischi specifici ai quali si è esposti e quindi riferiti all&#8217;attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia</li>
<li>Sui pericoli connessi all&#8217;uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica</li>
<li>Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate</li>
<li>Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l&#8217;evacuazione dei luoghi di lavoro</li>
<li>Sui nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (addette ed addetti alla squadra d&#8217;emergenza)</li>
<li>Sui nominativi della o del Responsabile e della Addetta o del Addetto al Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente</li>
</ul>
<p>Il contenuto della informazione <strong>deve essere facilmente comprensibile</strong> per le lavoratrici ed i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.</p>
<p>Ove <strong>l&#8217;informazione riguardi lavoratrici e lavoratori immigrati</strong>, essa avviene previa verifica della comprensione <strong>della lingua utilizzata nel percorso informativo.</strong></p>
<p><strong>L&#8217;informazione, la formazione e, se necessario, l&#8217;addestramento deve essere svolto</strong>:</p>
<ul>
<li>Alla costituzione del rapporto di lavoro o dell&#8217;inizio dell&#8217;utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro</li>
<li>al trasferimento o cambiamento di mansioni</li>
<li>All&#8217;introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.</li>
</ul>
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		<title>Gli infortuni mortali sul lavoro in Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 07:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni mortali sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Morti bianche]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-07-alle-18.19.52-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gli infortuni mortali sul lavoro in Italia" decoding="async" />Gli infortuni mortali sul lavoro in Italia In Italia gli infortuni mortali sul lavoro costituiscono ancora un problema irrisolto. La cronaca e i dati statistici parlano di una media di 2-3 morti al giorno. Dall’ultimo resoconto dell’Inail, le denunce di infortunio nel primo trimestre 2023 sono state 144.586 (-25,5% rispetto all’anno precedente per il minor peso dei casi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-07-alle-18.19.52-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gli infortuni mortali sul lavoro in Italia" decoding="async" /><p>Gli infortuni mortali sul lavoro in Italia</p>
<p style="font-weight: 400">In Italia gli<strong> infortuni mortali sul lavoro</strong> costituiscono ancora un problema <strong>irrisolto</strong>. La cronaca e i dati statistici parlano di una media di 2-3 morti al giorno. Dall’ultimo resoconto dell’Inail, le denunce di infortunio nel primo trimestre 2023 sono state 144.586 (-25,5% rispetto all’anno precedente per il minor peso dei casi di contagio da Covid-19). 196 di esse con esito <strong>mortale</strong> (+3,7% rispetto al 2022, quando in totale si sono registrati 1.090 decessi). In aumento anche le patologie di origine professionale, che sono state 18.164 (+25,1%).</p>
<p style="font-weight: 400">Da uno studio commissionato nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare d’inchiesta, sulle condizioni di lavoro in Italia, ad un pool di esperti dell’Università statale di Milano, è emerso che le morti e gli infortuni sul lavoro hanno un impatto sul Pil nazionale pari al<strong> 6%</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400">Prevenzione, formazione, informazione e addestramento sono <strong>essenziali</strong> per una presa di coscienza e consapevolezza della realtà lavorativa e dei rischi che ne possono conseguire. L’individuazione e la valutazione del rischio devono trasformarsi in automatismi mentali e comportamentali che facciano delle regole di condotta una virtuosa consuetudine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fondamentale è l’approccio culturale, che deve instillare il sentimento di lealtà e rispetto delle regole sin dai banchi di scuola. Luogo in cui si formano i lavoratori e gli imprenditori del futuro, attraverso l’approfondimento di diritti e doveri.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[apparecchi]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 73]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge numero 48]]></category>
		<category><![CDATA[DL lavoro 48/2023]]></category>
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		<category><![CDATA[formazione lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-17-alle-14.38.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73" decoding="async" />Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73 &#8211; Informazione, formazione e addestramento  Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008. Sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/novita-del-dl-lavoro-48-2023-articolo-73/">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-17-alle-14.38.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73" decoding="async" /><p>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73 &#8211;<strong> Informazione, formazione e addestramento</strong><strong> </strong></p>
<p>Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">su</span> argomenti quali la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> dei lavoratori, le ispezioni periodiche, gli obblighi del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> e la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> sull’uso delle attrezzature.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Nuovo comma introdotto </strong></h6>
<p style="font-weight: 400">4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>CAPO IV &#8211; SANZIONI</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><strong>Articolo 87 &#8211; Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso</strong></p>
<ol start="2">
<li style="font-weight: 400">Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:</li>
<li style="font-weight: 400">c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;</li>
</ol>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Osservazioni </strong><strong>modifiche del DL lavoro</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><strong>Relazione governativa:</strong> &#8220;<em>Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione</em>&#8220;.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Approfondimento modifiche del DL lavoro</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l&#8217;obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di <strong>provvedere in autonomia</strong>, ma comunque obbligatoriamente, al <strong>proprio addestramento</strong> e alla <strong>propria formazione</strong> all’uso sicuro di tali attrezzature.</p>
<p style="font-weight: 400">Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l&#8217;arresto o l&#8217;ammenda.</p>
<p style="font-weight: 400">Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">In realtà l&#8217;articolo 69 del D.Lgs. n. 81/2008 citava anche il datore di lavoro tra i soggetti (operatori) che utilizzano attrezzature e, come tale, esposto ai rischi correlati, ma la nuova norma di legge chiarisce in modo indiscutibile l’<strong>obbligo formativo penalmente sanzionato</strong> del datore di lavoro che usa attrezzature di lavoro:</p>
<p style="font-weight: 400"><strong> </strong></p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>“Articolo 69 &#8211; Definizioni</strong><strong> </strong></h6>
<ol>
<li style="font-weight: 400"><em> Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una </em><em>attrezzatura di lavoro </em><em>o il datore di lavoro che ne fa uso</em>”.</li>
</ol>
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		<title>Formazione presso Versace.</title>
		<link>https://opnitalform.it/formazione-presso-versace-a-novara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formazione-presso-versace-a-novara</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 18:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione sui rischi]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/IMG-8843-e1674220977473-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="formazione" decoding="async" />L&#8217;Organismo Paritetico Nazionale, nella giornata odierna, di venerdì 20 gennaio 2023, ha svolto la formazione presso lo stabilimento di Versace a Novara. L’O.P.N. Italform ha tenuto un corso teorico di formazione ed informazione per circa 30 dipendenti. Nello specifico si tratta del corso di formazione generale e specifica di rischio medio, AI SENSI DEGLI ARTT. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/formazione-presso-versace-a-novara/">Formazione presso Versace.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/IMG-8843-e1674220977473-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="formazione" decoding="async" /><p>L&#8217;Organismo Paritetico Nazionale, nella giornata odierna, di venerdì 20 gennaio 2023, ha svolto la formazione presso lo stabilimento di Versace a Novara.</p>
<p>L’O.P.N. Italform ha tenuto un corso teorico di formazione ed informazione per circa 30 dipendenti.</p>
<p>Nello specifico si tratta del corso di formazione generale e specifica di rischio medio, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/08 &#8211; CORRETTIVO D.LGS. 106/09 E ACCORDO STATOREGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il personale O.P.N. Italform ha progettato la lezione appositamente per i dipendenti che avrebbe incontrato. Realizzando strumenti di supporto come le dispense, le slide e varie immagini.</p>
<p>Caratteristica della giornata è stato il confronto. Per cui, la formazione si è rivelata un importante momento di interazione. A dimostrazione l&#8217;interesse e la partecipazione mostrati da tutto il personale, il quale ha arricchito il proprio bagaglio informativo ed ha potuto accrescere le proprie competenze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ulteriore scopo di questo incontro, per O.P.N. Italform, è stato quello di rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro come prassi comportamentale, fornendo tutti gli strumenti che potrebbero risultare utili per garantire un ambiente di lavoro sano e soprattutto sicuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Versace veste sogni dando forma alla creatività. Noi formiamo il personale dando forma alla sicurezza&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/formazione-presso-versace-a-novara/">Formazione presso Versace.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<item>
		<title>Differenza tra formazione, informazione e addestramento</title>
		<link>https://opnitalform.it/differenza-tra-formazione-informazione-e-addestramento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=differenza-tra-formazione-informazione-e-addestramento</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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		<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/opn-fia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Differenza tra formazione, informazione e addestramento La differenza tra formazione, informazione e addestramento è importante da conoscere per chiunque tratti di sicurezza sul lavoro. Tre parole che non sempre vengono utilizzate con precisione nemmeno dai professionisti, ma la differenza tra formazione, informazione e addestramento c’è ed è piuttosto chiara. La normativa di riferimento – D.Lgs 81/08 – in diversi [&#8230;]</p>
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<p>La differenza tra formazione, informazione e addestramento è importante da conoscere per chiunque tratti di sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Tre parole che non sempre vengono utilizzate con precisione nemmeno dai professionisti, ma la <strong>differenza tra formazione, informazione e addestramento</strong> c’è ed è piuttosto chiara.</p>
<p>La normativa di riferimento – <strong>D.Lgs 81/08</strong> – in diversi punti fa riferimento a uno di questi concetti, distinguendolo con chiarezza dagli altri due.</p>
<p><strong>Formazione e informazione</strong> hanno un aspetto in comune, ossia che devono essere fornite obbligatoriamente dal datore di lavoro ai lavoratori, nelle modalità previste dalla normativa per le specifiche mansioni nei vari settori.</p>
<p>L’<strong>addestramento</strong>, invece, risulta necessario solo in alcuni casi specifici.</p>
<h3><strong>Formazione</strong></h3>
<p>L’<strong>Art.1, Comma 1</strong> del <strong>D.Lgs 81/08</strong> definisce la formazione come il processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori nozioni e</p>
<p>grazie cui vengono sviluppate le competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro e quindi identificato, gestito e risolto ogni tipo di rischio.</p>
<p>Questo significa che sul <strong>datore di lavoro</strong> ricade la responsabilità di mettere nelle condizioni i lavoratori di acquisire <strong>informazioni</strong> e <strong>competenze</strong> funzionali</p>
<p>alla prevenzione e allo svolgimento della loro mansione in una condizione di salute e sicurezza.</p>
<p>La <strong>formazione in tema sicurezza</strong> si differenzia a seconda delle <strong>figure a cui è indirizzata</strong> (Es. Lavoratori, RSPP, Preposto, Datore di Lavoro, RLS…) e può essere di</p>
<p>carattere <strong>generale</strong> o <strong>specifica</strong> per un particolare livello di rischio. Allo stesso modo, può fare riferimento a uno specifico aspetto della sicurezza (Es. DPI, Antincendio, Attrezzature, Spazi confinati…).</p>
<h3><strong>Informazione</strong></h3>
<p>Il termine <strong>informazione</strong> indica il mero trasferimento di <strong>conoscenze</strong> funzionali all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro.</p>
<p>Ciò prevede quindi che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le informazioni adeguate in tema sicurezza,</p>
<p>riguardanti un particolare aspetto della mansione, dell’ambiente di lavoro o dell’utilizzo di attrezzature.</p>
<p>Comprende tutte le attività utili a fornire conoscenze rispetto all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in un ambiente di lavoro.</p>
<p>Alcuni esempi?</p>
<p>Informazione sulla <strong>Cyber Security ,</strong> sulla <strong>Privacy  o </strong> sulla <strong>sostenibilità.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Addestramento</strong></h3>
<p>L’<strong>addestramento</strong> può essere definito come l’insieme di attività svolte con il fine di fare apprendere ai lavoratori l’utilizzo corretto di<strong> attrezzature, macchine, </strong></p>
<p><strong>impianti, sostanze, dispositivi </strong>e le<strong> procedure</strong> di lavoro adeguate da mettere in atto.</p>
<p>L&#8217;addestramento viene effettuato da una persona esperta, nei luoghi di lavoro e durante l’orario di lavoro.</p>
<p>Tra i tre termini è quello che ha una valenza più pratica e operativa, come si può evincere dalla definizione.</p>
<p>La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio o entro 60 giorni dall&#8217;inizio del rapporto di lavoro,</p>
<p>quando il lavoratore cambia mansione o vengono introdotte nuove attrezzature e tecnologie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La formazione, l&#8217;informazione e l&#8217;addestramento, d&#8217;accordo con la normativa devono essere svolti in tre momenti:</p>
<ul>
<li>All’inizio di un rapporto di lavoro</li>
<li>Nel caso di un cambio di mansione o di un cambiamento nella mansione stessa</li>
<li>Nel caso vengano introdotte nuove attrezzature, tecnologie o materiali qualificabili come fonti di rischio.</li>
</ul>
<p>Tutte e tre le modalità risultano egualmente a carico e <strong>responsabilità del datore di lavoro</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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