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	<title>D.Lgs 81/08 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>D.Lgs 81/08 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<item>
		<title>MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-6-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />QUALI SONO GLI ARTICOLI DEL D.LGS. 81/2008 MODIFICATI? Le modifiche apportate con il decreto lavoro al D.Lgs. 81/08 riguardano i seguenti articoli: Art. 18, su “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Art. 21, su “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi” Art. 25, su “Obblighi del [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-6-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h4 class="wp-block-heading"><strong>QUALI SONO GLI ARTICOLI DEL D.LGS. 81/2008 MODIFICATI?</strong></h4>
<p>Le modifiche apportate con il decreto lavoro al<strong> D.Lgs. 81/08</strong> riguardano i seguenti articoli:</p>
<ul>
<li><strong>Art. 18</strong>, su “Obblighi del <a href="https://www.vegaformazione.it/PB/obblighi-del-datore-di-lavoro-p257.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datore di lavoro</a> e del <a href="https://www.vegaformazione.it/PB/dirigente-sicurezza-lavoro-nomina-obblighi-formazione-p96.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirigente</a>”</li>
<li><strong>Art. 21</strong>, su “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”</li>
<li><strong>Art. 25</strong>, su “<a href="https://www.vegaformazione.it/PB/medico-competente-lavoro-p220.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Obblighi del medico competente</a>”</li>
<li><strong>Art. 37</strong>, su “<a href="https://www.vegaformazione.it/PB/formazione-lavoratori-salute-sicurezza-lavoro-p73.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formazione dei lavoratori</a> e dei loro rappresentanti”</li>
<li><strong>Art. 71</strong>, su “Obblighi del datore di lavoro”</li>
<li><strong>Art. 72</strong>, su “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”</li>
<li><strong>Art. 73</strong>, su “Informazione, formazione e addestramento”</li>
<li><strong>Art. 87</strong>, su “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”</li>
</ul>
<h4 class="wp-block-heading"><strong>QUALI SONO LE NOVITÀ E LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08?</strong></h4>
<p>In attesa della <strong>conversione in Legge</strong> e conseguente pubblicazione <strong>nella Gazzetta Ufficiale</strong>, riportiamo di seguito uno stralcio delle modifiche apportate con il decreto lavoro<strong> dal Governo al D.Lgs 81/2008:</strong></p>
<h6><strong>Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:</strong></h6>
<ol type="a">
<li>all’<strong>articolo 18</strong>, comma 1, lettera a), le parole: «<strong><em>presente decreto legislativo</em>.</strong>»  sono sostituite dalle seguenti: «<em>presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28</em>;»;</li>
<li>all’<strong>articolo 21</strong>, comma 1, lettera a), dopo le parole: «<strong><em>titolo III</em></strong>» sono aggiunte le seguenti: <em>«, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV</em>»;</li>
<li>all’<strong>articolo 25</strong>, comma 1:
<ol>
<li><strong>dopo la lettera e</strong>) è inserita la seguente: «<em>e-bis) in occasione <strong>delle visite di assunzione</strong>, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto <strong>ai fini della formulazione del giudizio di idoneità</strong></em><strong>;»;</strong></li>
<li><strong>dopo la lettera n</strong>) è aggiunta la seguente: «<em>n-bis) in caso di <strong>impedimento per gravi e motivate ragioni</strong>, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui <strong>all’articolo 38</strong>, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.</em>»;</li>
</ol>
</li>
<li>all’<strong>articolo 37, </strong>comma 2, <strong>dopo la lettera b</strong>) è aggiunta la seguente: «<em>b-bis) <strong>il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione</strong>, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;</em></li>
<li>all’<strong>articolo 71</strong>, il comma 12 è sostituito dal seguente: «<em>12.<strong> I soggetti privati abilitati</strong> acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della<strong> funzione di vigilanza</strong> nei luoghi di lavoro territorialmente competente.</em>»;</li>
<li>all’<strong>articolo 72</strong>, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «<em>Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la <strong>durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura</strong>, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni<strong> del presente Titolo</strong>, dei soggetti individuati per l’utilizzo.</em>»;</li>
<li>all’<strong>articolo 73</strong>, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «<em>4-bis.<strong> Il datore di lavoro</strong> che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.</em>»;</li>
<li>all’<strong>articolo 87</strong>, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine<strong> le seguenti parole</strong>: «<em>e dell’articolo 73, comma 4-bis</em>».</li>
</ol>
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		<title>Misure di prevenzione e protezione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-8-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione. Il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225). Le misure di carattere generale sono: progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-8-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.</strong><br />
<strong>Il d.lgs. 81/2008</strong> distingue le misure di <strong>carattere generale</strong> (art. 224) da quelle di <strong>carattere specifico</strong> (art. 225).<br />
<strong>Le misure di carattere generale sono:</strong></p>
<ul>
<li><strong>progettazione e organizzazione</strong> dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro</li>
<li><strong>fornitura di attrezzature idonee per il lavoro</strong> specifico e relative procedure di manutenzione adeguate</li>
<li><strong>riduzione al minimo del numero di lavoratori</strong> che sono o potrebbero essere esposti</li>
<li><strong>riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione</strong></li>
<li><strong>misure igieniche adeguate</strong></li>
<li><strong>riduzione al minimo</strong> della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione</li>
<li><strong>metodi di lavoro appropriati</strong> comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, <strong>nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro</strong> di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.</li>
</ul>
<p><strong>Le misure di carattere specifico</strong> vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.<br />
<strong>La misura più importante</strong> è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.<br />
Quando la natura dell’attività non lo consente, <strong>la riduzione del rischio va cercata attraverso:</strong></p>
<ul>
<li><strong>progettazione di appropriati processi lavorativi</strong> e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;</li>
<li><strong>appropriate misure organizzative</strong> e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);</li>
<li><strong>misure di protezione individuale</strong>, compresi i DPI;</li>
<li><strong>misurazione periodica</strong> degli agenti pericolosi;</li>
<li><strong>sorveglianza sanitaria.</strong></li>
</ul>
<p>I principi generali di prevenzione e<strong> l’art. 15 del d.lgs. 81/2008</strong> dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.<br />
<strong>La tipologia di interventi</strong> per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, <strong>di diversa natura</strong> ma il ricorso ai <strong>DPI</strong> è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione condanna per omicidio colposo un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La Filctem Cgil ha espresso il suo punto di vista sulla sentenza della Cassazione Penale, Sez.4., del 25.09.23 n.38914 che ha riconosciuto, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “In particolare – si legge in una nota &#8211; si tratta di un incidente, con [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La <strong>Filctem Cgil</strong> ha espresso il suo punto di vista sulla sentenza della <strong>Cassazione Penale</strong>, Sez.4., del 25.09.23 n.38914 che ha riconosciuto, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</strong></p>
<p>“In particolare – si legge in una nota &#8211; si tratta di un incidente, con esito mortale, di un lavoratore investito da un carico di tubolari. La sentenza (ricordando<strong> l’art.50 del D.Lgs. 81/08</strong>) rammenta le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definendo, in breve, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come attore che ha “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.</p>
<p>In particolare la <strong>Cassazione Penale</strong>, nel caso specifico, ha messo l’accento sul fatto che il rappresentante della sicurezza, con la sua condotta, abbia contribuito causalmente all’accadimento dell’evento sostenendo la cooperazione colposa.</p>
<p>Nella fattispecie, la <strong>Cassazione Penale</strong> ha sostenuto che il rappresentante per la sicurezza non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti di legge, consentendo che il lavoratore deceduto fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l&#8217;adozione da parte del responsabile dell&#8217;azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.</p>
<h4><strong style="font-size: 16px">Circolare del Ministero del lavoro del 16 giugno 2000, n. 40</strong></h4>
<p>È interesse e dovere del datore di lavoro agevolare l&#8217;esercizio di tale funzione del rappresentante, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.</p>
<p>Tenuto conto della circostanza che il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di valutazione dei rischi costituisca _ ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza non la rendano praticabile _ la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Il concetto di rappresentanza non è mai stato confuso con un concetto di sorveglianza circa il rispetto delle norme rispetto ad un ruolo senza potere di spesa.</p>
<p>Motivo per il quale il <strong>D.Lgs.81/08</strong> non pone sanzioni penali a carico del<strong> RLS</strong> (anche per non scoraggiare l&#8217;incarico).</p>
<p>Tutto questo naturalmente se non esiste corresponsabilità con altri soggetti per colpa o per dolo per il quale il rappresentante per la sicurezza risponderebbe al pari di qualsiasi attore nel luogo di lavoro.</p>
<p>Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio il lavoratore dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.</p>
<p>Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare <strong>l’infortunio mortale</strong> di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui la <strong>vittima</strong>) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore vittima dell’incidente, del carrello elevatore.</p>
<p>Come è noto,<strong> l’art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008</strong>, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del <strong>RLS</strong> nel delitto di cui trattasi.</p>
<p>Richiamati i compiti attribuiti dall’<strong>art. 50</strong> al <strong>Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza</strong>, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cassazione-condanna-per-omicidio-colposo-un-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/">Cassazione condanna per omicidio colposo un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 05:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-3-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dal 1° luglio 2023 rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Il decreto direttoriale INL del 20 settembre 2023 non dispone una entrata in vigore retroattiva al 1° luglio 2023 perché tale data è prevista direttamente dal D.Lgs..n. 81/2008. Art. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rivalutate-le-ammende-e-le-sanzioni-amministrative-del-testo-unico-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/">Rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-3-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Dal 1° luglio 2023<strong> rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative</strong> pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</p>
<p>Il decreto direttoriale INL del 20 settembre 2023 non dispone una entrata in vigore retroattiva al 1° luglio 2023 perché tale data è prevista direttamente dal <strong>D.Lgs..n. 81/2008. Art. 306 D.Lgs. n. 81/2008</strong>. Disposizioni finali.</p>
<p>Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, <strong>salute e sicurezza sul lavoro</strong> e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all&#8217;indice <strong>ISTAT</strong> dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.</p>
<p>In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.</p>
<p>Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle <strong>Direzioni territoriali del lavoro.</strong></p>
<p>A tal fine le predette risorse sono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<p>Il <strong>Ministro dell&#8217;economia e delle finanze</strong> è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rivalutate-le-ammende-e-le-sanzioni-amministrative-del-testo-unico-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/">Rivalutate del 15,9% le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza &#8220;RLS&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in poi RLS) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il <strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</strong> (da qui in poi <strong>RLS</strong>) è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come già previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).<br />
Nonostante l’individuazione del RLS  sia sempre prevista, sia il numero minimo di RLS che le modalità per designazione ed elezione cambiano in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza.<br />
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un numero massimo di 15 dipendenti, il RLS è solitamente <strong>eletto </strong><strong>direttamente dai lavoratori</strong>, individuandolo al loro interno.</p>
<p>Nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori, il RLS è comunque <strong>eletto o designato dai lavoratori, all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti</strong>.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>COME ELEGGERE O DESIGNARE IL RLS?</strong></h4>
<p>L’Elezione o la Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori e non costituisce un obbligo del Datore di Lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale Elezione o Designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. La legge (D. Lgs. 81/08) prevede solo il numero minimo di RLS, demandando alla contrattazione collettiva (CCNL) la possibilità di definire un numero effettivo di RLS superiore al minimo di legge.</p>
<p>Ricordiamo che il RLS non può coincidere con il <a href="https://www.vegaformazione.it/PB/rspp-aspp-compiti-responsabile-addetto-servizio-prevenzione-protezione-formazione-p63.html" target="_blank" rel="noopener">RSPP</a> nominato dal Datore di Lavoro.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>È OBBLIGATORIA LA DESIGNAZIONE O L’ELEZIONE DEL RLS IN AZIENDA?</strong></h4>
<p>La designazione o l’elezione del RLS è un diritto / dovere dei lavoratori, non un obbligo a carico del datore di lavoro. Insomma, contrariamente alla convinzione di alcuni, il datore di lavoro non deve procedere alla nomina del RLS.</p>
<p>Qualora i lavoratori non procedano alla elezione o nomina del RLS, il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione.Per contro, è un obbligo del datore di lavoro informare i lavoratori sulla possibilità di elezione o nomina del RLS, nonché il formare il RLS individuato dai lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.</p>
<p>Ricordiamo però che, qualora i lavoratori non abbiano eletto o designato il RLS nella propria azienda, le funzioni del RLS saranno svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).</p>
<h4></h4>
<h4><strong>I COMPITI DEL RLS: QUALI SONO?</strong></h4>
<p><strong>I compiti del RLS</strong> possono essere così riassunti:</p>
<ul>
<li>può accedere nei locali aziendali dove si effettuano i lavori allo scopo di verificare la congruenza delle condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi aziendali e di legge per salute e sicurezza, ricevendo informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;</li>
<li>viene consultato preventivamente dal datore di lavoro riguardo la valutazione dei rischi nonché la programmazione e la realizzazione della prevenzione aziendale;</li>
<li>viene consultato riguardo alla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, alla nomina degli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e del medico competente;</li>
<li>viene consultato in merito ai programmi formativi aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro;</li>
<li>riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;</li>
<li>promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;</li>
<li>partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza indetta con cadenza almeno annuale nelle aziende con più di 15 lavoratori;</li>
<li>possibilità di ricorrere alle autorità competenti qualora ritenesse che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.</li>
</ul>
<h4></h4>
<h4><strong>IL RLS DEVE EFFETTUARE UN AGGIORNAMENTO FORMATIVO? </strong></h4>
<p>La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’<strong>obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS</strong>, la cui durata non può essere inferiore a <strong>4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori</strong>.</p>
<p>Per le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sempre previsto obbligatoriamente un aggiornamento per il RLS, nella legislazione vigente non è indicata la durata minima di tale aggiornamento formativo.</p>
<p>In assenza di indicazioni da parte della legislazione, per le aziende con meno di 15 lavoratori <u>si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all&#8217;anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50</u>.</p>
<h4></h4>
<h4><strong>QUALE FORMAZIONE DEVE RICEVERE IL RLS?</strong></h4>
<p>Per poter adempiere ai propri compiti e svolgere correttamente le attività che gli competono, il RLS necessita di <strong>formazione, conoscenze e competenze </strong>ulteriori rispetto a quella già in suo possesso come lavoratore.</p>
<p>In virtù delle sue funzioni, che includono un’azione di “vigilanza” interna, e della posizione che lo vede avere rapporti sia con i lavoratori suoi colleghi che con i vertici del sistema di prevenzione aziendale (datore di lavoro, RLS, Medico Competente), occorre infatti un approfondimento relativo sia l’identificazione e le principali misure per la gestione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro, che rispetto alle criticità che possono sorgere nel relazionarsi con soggetti il cui ruolo è, almeno in apparenza, contrapposto al suo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>QUALI SONO LE DURATE E I PROGRAMMI DEI CORSI PER RLS?</strong></h4>
<p>La durata minima della <strong>formazione per il RLS</strong> è di <strong>32 ore</strong>, di cui 12 dovranno vertere su rischi specifici e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>Al termine dell’attività formativa deve essere svolta una verifica di apprendimento.</p>
<p>Nonostante i contenuti generali e la durata minima siano già stabiliti all’interno di detto articolo, modalità, durata e contenuti specifici della formazione del RLS possono essere stabiliti in modo particolare in sede di contrattazione collettiva nazionale ed indicata nel relativo CCNL.</p>
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		<title>Infortuni in cava: l&#8217;analisi dell&#8217;INAIL</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 07:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ASL]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[d.lgs. 624/96]]></category>
		<category><![CDATA[D.P.R. 128/59]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[norme di sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-10.35.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Infortuni in cava: l&#039;analisi dell&#039;INAIL" decoding="async" />Infortuni in cava: l&#8217;analisi dell&#8217;INAIL. Progetto Dall&#8217;analisi alla prevenzione Il progetto “Dall’analisi alla prevenzione” nasce nel 2016. L’osservatorio degli infortuni del Dipartimento prevenzione dell’Asl ha sviluppato una pubblicazione che, partendo dall’analisi dell’accadimento infortunistico, propone una riflessione in chiave prevenzionistica. Il testo contiene le illustrazioni di 30 infortuni gravi, gravissimi o mortali avvenuti nel comparto delle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-10.35.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Infortuni in cava: l&#039;analisi dell&#039;INAIL" decoding="async" /><p>Infortuni in cava: l&#8217;analisi dell&#8217;INAIL.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Progetto Dall&#8217;analisi alla prevenzione</h6>
<p style="font-weight: 400">Il progetto “Dall’analisi alla prevenzione” nasce nel 2016.</p>
<p style="font-weight: 400">L’osservatorio degli infortuni del Dipartimento prevenzione dell’Asl ha sviluppato una pubblicazione che, partendo dall’analisi dell’accadimento infortunistico, propone una riflessione in chiave prevenzionistica.</p>
<p style="font-weight: 400">Il testo contiene le illustrazioni di 30 infortuni gravi, gravissimi o mortali avvenuti nel comparto delle cave di Massa carrara tra gli anni 2006 e 2022. Il presente testo è suddiviso in capitoli relativi alle diverse fasi lavorative della coltivazione di una cava.</p>
<h6>Scopo</h6>
<p style="font-weight: 400">Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori, in particolar modo coloro che giornalmente sono maggiormente esposti al rischio di infortuni in cava. Il presupposto da cui si parte è che la sicurezza in ambito lavorativo transiti anche attraverso una precisa e mirata informazione proprio verso coloro che ogni giorno sono in prima linea. Il testo riporta anche le azioni che hanno determinato l’evento e le ipotesi di azioni che avrebbero potuto evitarlo.</p>
<p style="font-weight: 400">Le principali norme di sicurezza sul lavoro per le cave sono rappresentate dal D.P.R. 128/59, dal d.lgs. 624/96 e dal più recente Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che si applica con esplicite esclusioni. Questo prevede la valutazione dei rischi per salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative al fine di eliminare il rischio o comunque ridurlo (rischio residuo) adottando misure preventive che fanno diminuire la probabilità che un determinato danno atteso si verifichi e misure<br />
protettive che ne circoscrivano gli effetti.</p>
<h6 style="font-weight: 400">D lgs 81</h6>
<p style="font-weight: 400">Inoltre, il Testo Unico (d.lgs. 81/08) prevede l’adozione di uno strumento fondamentale per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori oltre che per il sostegno, lo sviluppo e la diffusione di una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle “buone prassi” definite all’art. 2,  comma 1, lettera v) del decreto citato come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro”.</p>
<p style="font-weight: 400">
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		<title>Lavoratore autonomo: definizione e obblighi secondo il D.Lgs.81/08</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 10:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[definizione]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Operativo di Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/lavoratore-autonomo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />D.Lgs. 81/08 definizione di lavoratore autonomo Nel Testo Unico 81/08 viene riportata nell’art 89 comma d la definizione di lavoratore autonomo come: “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione” Per quanto riguarda le imprese il D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, definisce al comma 1 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/lavoratore-autonomo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>D.Lgs. 81/08 definizione di lavoratore autonomo</h3>
<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
<div class="wpb_wrapper">
<p>Nel Testo Unico 81/08 viene riportata nell’art 89 comma d la definizione di lavoratore autonomo come:</p>
<p><strong>“<em>persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione</em>”</strong></p>
<p>Per quanto riguarda le imprese il D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, definisce al comma 1 lettera i) definisce sia l’impresa affidataria quale <em>“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” e con il comma i lettera i-bis l’impresa esecutrice quale l&#8217; “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</em>”, che l’impresa esecutrice come “<em>impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</em>”.</p>
<p>Pertanto, dalla definizione data, il lavoratore autonomo si distingue dalla ditta individuale perché non ha dipendenti, a differenza di quella individuale che può avere dipendenti e fa capo a un solo soggetto, unico responsabile della gestione imprenditoriale dell’azienda. Si tratta di un&#8217;impresa familiare se il titolare gestisce la propria attività con la collaborazione dei familiari.</p>
<p>Inoltre se due o più lavoratori autonomi si “associano di fatto” per eseguire un lavoro, senza rispettare la reciproca autonomia nella realizzazione dell’opera, diventano &#8220;un&#8217; impresa di fatto&#8221; e pertanto hanno l’obbligo di adempiere a tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08 in merito alla sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Le ditte individuali con presenza di lavoratori sono soggette a tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
</div>
</div>
<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
<div class="wpb_wrapper">
<h3>Cosa prevede il decreto 81/08 per il lavoratore autonomo?</h3>
<p>L&#8217;articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli adempimenti obbligatori per la<strong> sicurezza del lavoratore autonomo </strong>che sono:</p>
<ul>
<li>l’uso delle attrezzature da lavoro conformi alle norme;</li>
<li> munirsi di DPI (dispositivi di protezione personale) da usare in conformità con quanto dice la normativa;</li>
<li>munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
<div class="wpb_wrapper">
<h5>Infine il lavoratore autonomo ha la facoltà di:</h5>
<ul>
<li>beneficiare della Sorveglianza Sanitaria secondo quanto previsto dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08;</li>
<li>partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.</li>
</ul>
<p>Nel decreto infine il lavoratore autonomo non ha l&#8217;obbligo di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, in quanto come previsto dall’art. 96 del D.Lgs. 81/08 “è obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un’impresa affidataria anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti…”.</p>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lavoratore-autonomo-definizione-e-obblighi-secondo-il-d-lgs-81-08/">Lavoratore autonomo: definizione e obblighi secondo il D.Lgs.81/08</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ambiente di lavoro: quali sono le principali norme da seguire?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 11:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/ambiente-di-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La sicurezza sul lavoro è un insieme di norme volte a tutelare la salute dei lavoratori. L’ Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 detta importanti norme in fatto di illuminazione, rumore, radiazioni, parametri microclimatici e spazio di lavoro. Illuminazioni: quali sono le norme a tutela dei lavoratori? L’ illuminazione generale e specifica (es. lampade da lavoro) [&#8230;]</p>
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<p>L’ <strong>Allegato XXXIV</strong> del<strong> D.Lgs. 81/2008</strong> detta importanti norme in fatto di <strong>illuminazione, rumore, radiazioni, parametri microclimatici e spazio di lavoro</strong>.</p>
<h3>Illuminazioni: quali sono le norme a tutela dei lavoratori?</h3>
<p>L’<strong> illuminazione</strong> generale e specifica (es. lampade da lavoro) deve garantire una luminosità sufficiente e un adeguato contrasto.</p>
<p>Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminosità e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati, la postazione di lavoro deve essere ubicata in funzione delle fonti di luce naturale o artificiale.</p>
<p>Le finestre devono avere idonei schermi in modo da <strong>evitare</strong> abbagliamenti, mentre le superfici di lavoro, delle pareti, delle finestre e attrezzature devono evitare abbagliamenti e riflessi.</p>
<p>Infine, le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.</p>
<p>L’<strong>illuminazione di un ambiente di lavoro</strong> deve assicurare il <strong>benessere visivo, massima sicurezza e consentire adeguate prestazioni</strong>.</p>
<h3>Salvaguardia dei lavoratori dai rumori pericolosi</h3>
<p>Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale dei lavoratori; non deve essere causa di disturbo né di fastidio, né impedire di percepire i segnali acustici nell’ambiente.</p>
<h3>Le radiazioni</h3>
<p>Tutte le radiazioni, devono essere ridotte a livello, ad eccezione dello spettro elettromagnetico, per la salvaguardia, la tutela e la sicurezza dei lavoratori.</p>
<h3>Parametri microclima nei luoghi di lavoro</h3>
<p>Nell’ambiente di lavoro devono essere presenti porte e finestre che garantiscano un <strong>adeguato ricambio d’aria</strong>, ma anche impianti che prelevano l’aria dall’esterno e la rilasciano negli ambienti di lavoro filtrandola e condizionandone la temperatura.</p>
<p>In un ambiente di lavoro dove ci sono:<strong> stampanti, scanner, fotocopiatrici e computer </strong>che emettono calore e possono addirittura rilasciare sostanze chimiche <strong>dannose</strong>.</p>
<p>Inoltre, la carta e vari tipi di plastiche utilizzate negli uffici possono esse stesse rilasciare sostanze tossiche, come anche i prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti.</p>
<p>Anche un <strong>impianto di riscaldamento o di condizionamento</strong> sul quale non viene effettuata una <strong>regolare manutenzione</strong> può divenire ricettacolo di <strong>funghi, batteri nocivi e sostanze inquinanti dannose</strong> per le vie respiratorie. Senza un adeguato ricambio d’aria si possono avere odori sgradevoli ma soprattutto secchezza delle mucose, mal di testa e difficoltà respiratorie.</p>
<p>Quindi, le condizioni climatiche non devono essere causa di disagio per i dipendenti.</p>
<h3></h3>
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		<item>
		<title>Sanzioni del Testo Unico per Datori di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ammenda]]></category>
		<category><![CDATA[arresto]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/DATORE-DI-LAVORO-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Decreto legislativo 81/08 istituisce un regime sanzionatorio per chi viola le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tali misure riguardano quasi tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della sicurezza e sono proporzionali al loro livello di responsabilità. Che genere di sanzioni prevede il Testo Unico per il Datore di lavoro? [&#8230;]</p>
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<h3>Che genere di sanzioni prevede il Testo Unico per il Datore di lavoro?</h3>
<p>Il Datore di lavoro ha due obblighi non delegabili, cioè:</p>
<ul>
<li>l a valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del <strong>Documento di Valutazione dei Rischi</strong>)</li>
<li>la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).</li>
</ul>
<p>Il Datore di lavoro, che non rispetta tale obbligo ha una sanzione che va dai 1.096 ad un massimo di 4.384 euro se il Documento risulta incompleto.</p>
<p>Il datore rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure una sanzione che va dai 2.500 a 6.400 euro, in caso di mancata redazione del Documento DVR (Valutazione dei Rischi).</p>
<p>Mentre  l’arresto da <strong>3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400</strong> € per mancata nomina del RSPP.</p>
<p>Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.</p>
<h5><strong>Tabella: </strong></h5>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="321"><strong>Sanzione</strong></td>
<td width="321"><strong>Inadempienza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Ammenda da 1.096 € a 4.384 €</td>
<td width="321">DVR incompleto</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€</td>
<td width="321">Omessa redazione del DVR</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€</td>
<td width="321">Mancata Nomina RSPP</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €</td>
<td width="321">Omessa informazione, formazione e addestramento dei lavoratori</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €</td>
<td width="321">Mancata nomina del medico competente (se previsto l&#8217;obbligo)</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €</td>
<td width="321">Mancata fornitura ai lavoratori dei DPI</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €</td>
<td width="321">Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €</td>
<td width="321">Lavoratori adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o condizioni di salute</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Ammenda da 2.192 € a 4.384 €</td>
<td width="321">Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche entro le scadenze</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 € a 4.384 €</td>
<td width="321">Mancata consegna di copia del DVR al RLS</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 1.800 €</td>
<td width="321">Omessa comunicazione all&#8217;INAIL di infortuni che comportino un&#8217;assenza di almeno 1 giorno</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €</td>
<td width="321">Omessa denuncia all&#8217;INAIL di infortuni che comportino un&#8217;assenza superiore a 3 giorni</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 300 €</td>
<td width="321">Omessa comunicazione all&#8217;INAIL dei nominativi del RLS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: formazione e sanzioni per mancata formazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Addetti Prevenzione Incendi]]></category>
		<category><![CDATA[Addetti Primo Soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[durata minima]]></category>
		<category><![CDATA[figure principali della sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[mancata formazione]]></category>
		<category><![CDATA[preposti]]></category>
		<category><![CDATA[riferimento legislativo]]></category>
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		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[titolo corso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/formazione_sanzioni-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi deve fare i corsi di sicurezza sul lavoro? I Corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, i relativi aggiornamenti e, in alcuni casi, le sessioni di addestramento, sono obbligatori per tutti i soggetti a cui il D.Lgs 81 assegna un ruolo importante nell&#8217;organizzazione della sicurezza. I contenuti, la durata e gli argomenti trattati variano a seconda del [&#8230;]</p>
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<p>I <strong>Corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro</strong>, i relativi aggiornamenti e, in alcuni casi, le sessioni di addestramento, <strong>sono obbligatori per tutti i soggetti</strong> a cui il D.Lgs 81 assegna un ruolo importante nell&#8217;organizzazione della sicurezza.</p>
<p>I contenuti, la durata e gli argomenti trattati variano a seconda del livello di responsabilità, delle mansioni che la persona deve svolgere e, soprattutto, del livello di rischio presente in azienda. I corsi devono svolgersi durante l&#8217;orario di lavoro e il costo non deve diventare un onere per il lavoratore, il che significa che deve pagarlo il datore di lavoro.</p>
<p>Ricordiamo che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81, lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro è, oltre che indispensabile per preservare e tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori, un obbligo di legge.</p>
<p><strong>Per trasgressioni, mancanze o inadempienze sono previste delle sanzioni in capo al datore di lavoro</strong>.</p>
<h3><strong> </strong><strong>Quali sono le sanzioni per la mancata formazione?</strong></h3>
<p>I dati relativi sulle <strong>sanzioni per la mancata formazione</strong> dei soggetti partecipi della sicurezza sul lavoro. Ricordiamo che il pagamento delle sanzioni grava sul datore di lavoro o sul dirigente per la sicurezza se nominato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="0">
<thead>
<tr>
<td width="316"><strong>Mancata formazione di</strong></td>
<td width="388"><strong>Sanzione</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lavoratori</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Datore di Lavoro che assume il ruolo di RSPP</td>
<td>arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44</td>
</tr>
<tr>
<td>RSPP</td>
<td>arresto fra 3 e 6 mesi oppure l&#8217;ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,00</td>
</tr>
<tr>
<td>RLS</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirigenti e Preposti</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetti Prevenzione Incendi e Addetti Primo Soccorso</td>
<td>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Addetti all&#8217;uso attrezzature di lavoro</td>
<td>arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Corsi di formazione: riferimento legislativo, durata minima e periodicità aggiornamenti</h2>
<table style="height: 1039px;" width="857">
<tbody>
<tr>
<td><strong>TITOLO CORSO</strong></td>
<td><strong>RIFERIMENTO<br />
LEGISLATIVO</strong></td>
<td><strong>DURATA MINIMA</strong></td>
<td><strong>PERIODICITÀ<br />
AGGIORNAMENTI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Formazione lavoratori dipendenti ed equiparati (soci lavoratori di cooperative o<br />
società, anche di fatto, collaboratori a progetto, apprendisti, stagisti …)<br />
Modulo formazione generale (4 ore) +<br />
Modulo formazione specifica (4 ore rischio<br />
basso, 8 ore rischio medio o 12 ore rischio<br />
alto)</td>
<td rowspan="3">D.Lgs. 81/08<br />
art. 37</td>
<td>8 ore (rischio basso)</td>
<td rowspan="3">6 ore<br />
quinquennale +<br />
integrazioni per<br />
modifica mansioni,<br />
introduzione<br />
modifiche al ciclo<br />
produttivo</td>
</tr>
<tr>
<td>12 ore (rischio medio)</td>
</tr>
<tr>
<td>16 ore (rischio alto)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Corso R.S.P.P. (datori di lavoro)</td>
<td rowspan="3">D.Lgs. 81/08<br />
art.34</td>
<td>16 ore (rischio basso)</td>
<td>6 ore ogni 5 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>32 ore (rischio medio)</td>
<td>10 ogni 5 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>48 ore (rischio alto)</td>
<td>14 ogni 5 anni</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Corso R.L.S</td>
<td rowspan="2">D.Lgs. 81/08<br />
art.37</td>
<td rowspan="2">32 ore</td>
<td>4 ore/anno<br />
(imprese sup. a 15<br />
dip. e inf. a 50<br />
dip.)</td>
</tr>
<tr>
<td>8 ore/anno<br />
(imprese sup. a 50<br />
dip.)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Addetti prevenzione incendi</td>
<td rowspan="3">D.Lgs. 81/08<br />
art.46</td>
<td>4 ore (basso rischio incendio)</td>
<td rowspan="3">Attualmente non previsti ma consigliati ogni 3 anni.</p>
<p>Durata:</p>
<p>&#8211; 2 ore (basso rischio incendio) ;</p>
<p>&#8211; 5 ore (medio rischio incendio);</p>
<p>&#8211; 8 ore (alto rischio incendio)</td>
</tr>
<tr>
<td>8 ore (medio rischio incendio)</td>
</tr>
<tr>
<td>16 ore (alto rischio incendio)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Addetti primo soccorso</td>
<td rowspan="2">D.Lgs. 81/08<br />
art.45</td>
<td>12 ore (aziende tipo B-C)</td>
<td>4 ore ogni 3 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>16 ore (aziende tipo A)</td>
<td>6 ore ogni 3 anni</td>
</tr>
<tr>
<td>Corso Formazione Preposti</td>
<td>D.Lgs. 81/08<br />
art. 37</td>
<td>8 ore</td>
<td>6 ore<br />
quinquennale</td>
</tr>
<tr>
<td>Corso Formazione Dirigenti</td>
<td>D.Lgs. 81/08<br />
art. 37</td>
<td>corso specifico di 16 ore</td>
<td>6 ore<br />
quinquennale</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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