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	<title>valutazione del rischio Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>valutazione del rischio Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 07:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-10-alle-16.00.07-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia" decoding="async" />Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia. La Movimentazione manuale dei carichi in edilizia secondo la ISO TR 7015: 2023. Ad aprile 2023 è stata pubblicata la ISO TR 7015, il Technical report finalizzato a dare indicazioni per l&#8217;applicazione delle norme in materia di ergonomia al mondo delle costruzioni. Sebbene il comparto dell&#8217;edilizia [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-10-alle-16.00.07-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia" decoding="async" /><p dir="ltr">Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia.</p>
<p class="text-display-large-bold pt6" dir="ltr">La Movimentazione manuale dei carichi in edilizia secondo la ISO TR 7015: 2023.</p>
<p class="text-display-large-bold pt6" dir="ltr">Ad aprile 2023 è stata pubblicata la ISO TR 7015, il Technical report finalizzato a dare indicazioni per l&#8217;applicazione delle norme in materia di ergonomia al mondo delle costruzioni.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Sebbene il comparto dell&#8217;edilizia rappresenti il 5-10% della forza lavoro nei Paesi del mondo e che gli effetti delle patologie muscolo scheletriche determinino condizioni di vulnerabilità, l&#8217;applicazione delle norme tecniche a questo settore non ha avuto l&#8217;estensione che ha avuto in altri settori come l&#8217;industria.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">A questo si aggiunge una variabilità delle attività svolte nel corso dell&#8217;anno.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Al settore edile si applicano queste condizioni:</p>
<ol>
<li>sollevamento e sollevamento e trasporto (UNI ISO 11228-1);</li>
<li>movimenti ripetitivi (UNI ISO 11228-3 e ISO TR 12295);</li>
<li>posture statiche (UNI ISO 11226) e dinamiche.</li>
</ol>
<h6><span style="font-size: 1.7em;font-weight: bold">Livello 1: premappatura dei rischi</span></h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Sfruttando le tecniche di premappatura dei rischi, da svolgersi in maniera partecipativa con i soggetti interessati, permette di individuare i criteri e procedure per identificare le situazioni nelle quali andare ad applicare le diverse norme tecniche.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">La premappatura permette anche di intercettare i rischi non connessi all&#8217;ergonomia, grazie all&#8217;intervista dei lavoratori raccolti i gruppi omogenei.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">La premappatura avviene mediante risposte a domande semplici.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Livello 2: valutazione rapida</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Applicando i criteri della ISO TR 12295 e della ISO TR 23476 si può riconoscere le attività sicuramente accettabili o quelle sicuramente a rischio grave, riducendo le attività di calcolo alle situazioni dubbie.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Come per la premappatura, anche in questo caso, si tratta di rispondere a domande semplici che possono guidare anche le persone non esperte, ad espletare una prima valutazione dei rischi. La risposta deve avvenire grazie alla consultazione e partecipazione dei lavoratori per avere un quadro più realistico.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Livello 3: valutazione dettagliata</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">In base alle valutazioni fatte nel corso dei primi due livelli, possiamo procedere, dove necessario, alla valutazione di dettaglio. Come per l&#8217;agricoltura, anche in edilizia, spesso la valutazione si ferma ai primi due livelli che, da soli, permettono di individuare le attività di miglioramento da mettere in campo per contenere efficacemente il rischio.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Questo livello, invece, richiede competenze specialistiche in possesso di personale qualificato in ergonomia.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Definizione delle fasi e dei compiti</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Il documento propone l&#8217;individuazione di 9 ambiti e di una serie di sotto ambiti da valutare:</p>
<ol>
<li>logistica;</li>
<li>attrezzature;</li>
<li>scavi e fondazioni;</li>
<li>supporto alla costruzione di elementi verticali;</li>
<li>supporto alla costruzione di elementi orizzontali;</li>
<li>costruzione dei muri e installazioni elettriche;</li>
<li>livellatura di pareti e pavimenti;</li>
<li>tinteggiatura interna ed esterna;</li>
<li>montaggio del tetto.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Per la valutazione del rischio è necessario:</p>
<ol>
<li>identificare il macro ciclo dei diversi compiti;</li>
<li>analizzare il sito per identificare i compiti da eseguire nel periodo di riferimento e definire qualitativamente la durata dei lavori nel corso di ogni mese dell&#8217;anno;</li>
<li>identificazione dei gruppi omogenei.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Durata dei macro cicli</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">A seconda dell&#8217;entità del cantiere, i cicli possono ripetersi mensilmente, opere di ridotta dimensione, o annualmente, per le opere più grandi. Per attività più semplici o specialistiche, possono aversi anche cicli settimanali o anche giornalieri.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">E&#8217; necessario applicare queste semplificazioni:</p>
<ol>
<li>se molti sotto macro cicli vengono ripetuti nell&#8217;anno, allora va usato il macro ciclo annuale;</li>
<li>se molti sotto macro cicli vengono ripetuti nel corso del mese, bisogna usare il macro ciclo mensile.</li>
</ol>
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		<title>Sicurezza antincendi, Inail e Vigili del Fuoco insieme sulla prevenzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 10:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gestione della sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Inail e Vigili del Fuoco insieme sulla prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi criteri rischi nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo d'intesa vigili del fuoco e Inail]]></category>
		<category><![CDATA[rielaborazione valutazione rischio antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[rischio incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza antincendi]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/04/sicurezza-antincendio-1232x616-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sicurezza antincendi, Inail e Vigili del Fuoco insieme sulla prevenzione. L&#8217;Inail annuncia la sottoscrizione di un protocollo d&#8217;intesa teso a collaborare sul fronte della ricerca e della prevenzione. L&#8217;accordo consentirà di utilizzare proficuamente le conoscenze e le competenze maturate nella valutazione dei rischi antincendio attraverso attività congiunte di informazione, formazione, studio e sperimentazione. Sicurezza antincendi, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/04/sicurezza-antincendio-1232x616-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Sicurezza antincendi, Inail e Vigili del Fuoco insieme sulla prevenzione. L&#8217;Inail annuncia la sottoscrizione di un protocollo d&#8217;intesa teso a collaborare sul fronte della ricerca e della prevenzione. L&#8217;accordo consentirà di utilizzare proficuamente le conoscenze e le competenze maturate nella valutazione dei rischi antincendio attraverso attività congiunte di informazione, formazione, studio e sperimentazione.</p>
<h3>Sicurezza antincendi, l&#8217;accordo per sviluppare la cultura della sicurezza sul lavoro</h3>
<p>Il 20 aprile scorso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l’Inail firmano per sviluppare una cultura della sicurezza sul lavoro. Oltre che per la realizzazione di attività e progetti tesi al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, di studio e di vita. &#8220;Il protocollo è stato firmato dal direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, e da Laura Lega, capo Dipartimento VVFF. Alla presenza del presidente e del vicepresidente dell’Istituto, Franco Bettoni e Paolo Lazzara, e del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia&#8221; si legge nella nota diffusa dall&#8217;Inail.</p>
<h3>Accordo su formazione e prevenzione del rischio incendi</h3>
<p>L’accordo sulla sicurezza antincendi permetterà all&#8217;Inail di proseguire lo sviluppo di iniziative formative realizzate in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Sarà possibile  utilizzare le competenze maturate dal personale dell’Inail e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco specialmente nel settore della prevenzione incendi. Che è di competenza esclusiva del Ministero dell’Interno ma che si esplica in ogni ambito connotato dall’esposizione a questa tipologia di rischio. Infatti la rilevanza interdisciplinare della prevenzione incendi include il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la protezione da radiazioni ionizzanti.</p>
<p>L&#8217;Inail conferma il costante lavoro sulla ricerca. Infatti l’attività di prevenzione antincendio viene sviluppata anche con la promozione di studi, ricerche a altre attività sperimentali. Nonché attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e incontri di formazione, promossi con istituzioni scolastiche e accademiche e con la comunità scientifica. Tant&#8217;è che l&#8217;Istituto ha pubblicato 10 monografie sulla valutazione e gestione del rischio incendio e realizzate anche con il contributo degli esperti dei Vigili del Fuoco.</p>
<h3>La rielaborazione del rischio antincendio</h3>
<p>La collaborazione fra Inail e Vigili del Fuoco è destinata a intensificarsi a seguito dell’entrata in vigore dell’ultima versione del “Codice di prevenzione incendi”. Ma anche dell’emanazione di tre decreti che forniscono nuovi criteri per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Questo ultimi disciplinano la gestione della sicurezza antincendio e la formazione, regolano la manutenzione e i controlli su impianti e attrezzature. Infatti l’introduzione di questa nuova normativa comporterà la rielaborazione della valutazione del rischio incendio e l’adozione di misure conseguenti. Quindi l’adeguata informazione e formazione di tutte le figure coinvolte nella gestione di questi rischi.</p>
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		<title>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento al decreto 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 20 dicembre 2021]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di protezione individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dello Sviluppo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/dispositivi-di-protezione-individuale-gli-aggiornamenti-al-d-lgs-81-08/">Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio.  E concerne adeguamenti di carattere strettamente tecnico. In particolare il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008. Ovvero un aggiornamento del contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.</p>
<h3>Dispositivi di protezione individuale, indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</h3>
<p>L&#8217;allegato VIII prevede indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari. A partire dalla <strong>protezione dei capelli</strong> e che riguarda i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli. Oppure presso fiamme o materiali incandescenti, e devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale. Ad esempio la cuffia di protezione, resistente e lavabile che racchiuda i capelli in modo completo. A seguire troviamo la <strong>protezione della testa</strong> e riguarda i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi pericolosi. Questi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo coloro che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.</p>
<h4>Protezione degli occhi o del viso</h4>
<p>Gli aggiornamenti al Decreto si pronunciano sui lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi. Ma anche caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati. Inoltre troviamo la <strong>protezione degli arti superiori </strong>nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia. Qui i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale come guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.</p>
<h4>Protezione degli arti inferiori</h4>
<p>Sono previsti dispositivi di protezione individuale per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni. Oltre che di causticazione, di punture o di schiacciamento. L&#8217;aggiornamento prevede che i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Invece la <strong>protezione delle altre parti del corpo</strong> prevede la protezione da rischi particolari. In questo caso i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.</p>
<h4>Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati</h4>
<p>In caso di cadute dall&#8217;alto o in spazi confinati sono previsti specifici dispositivi di protezione individuale. Ovvero per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo. Questi devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza. Infine troviamo la<strong> protezione delle vie respiratorie</strong>. Quindi quei lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas. Ma anche vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi che devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Come ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei. Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.</p>
<p>Il Decreto del 20 dicembre 2021 fornisce la specifica sullo schema indicativo per l&#8217;inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere. Ma l&#8217;uso di dispositivi di protezione individuale viene effettuato in base alla valutazione dei rischi stessi. Sarà infatti la valutazione del rischio a disporre le caratteristiche che debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del presente decreto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/dispositivi-di-protezione-individuale-gli-aggiornamenti-al-d-lgs-81-08/">Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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