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	<title>Testo Unico Sicurezza Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>Testo Unico Sicurezza Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Locali sotterranei: le istruzioni dell’INL per l’uso in deroga.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Locali sotterranei]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2025/02/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-10-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Con la nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti indicazioni in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei. Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche al Testo unico sicurezza (commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008) introdotte dalla legge n. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2025/02/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-10-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Con la<strong> <a href="https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/01/inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0000811.29-01-2025-1.pdf">nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025</a></strong> <strong>l’Ispettorato Nazionale del Lavoro</strong> ha fornito importanti indicazioni in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei.</p>
<p>Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche al Testo unico sicurezza (commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008) introdotte dalla legge n. 203/202: la possibilità di utilizzare <strong>locali chiusi sotterranei o semi sotterranei</strong> viene consentita solo quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del <strong>Testo Unico sicurezza</strong>, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.</p>
<p>Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono, inoltre, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’<strong>uso in deroga</strong> dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una <strong>comunicazione tramite pec</strong> prima dell’utilizzo dei locali.</p>
<p>La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.</p>
<p>Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.</p>
<p>L’INL fornisce anche un elenco (non esaustivo) delle attività lavorative che comportano l’<strong>emissione di agenti nocivi</strong>, per le quali non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, come ad esempio:</p>
<ul>
<li>verniciatura</li>
<li>processi di saldatura</li>
<li>uso di minerali a spruzzo</li>
<li>uso di solventi e collanti non ad acqua</li>
<li>ricarica di batterie</li>
<li>lavorazione di materie plastiche a caldo</li>
<li>officine con prova motori</li>
<li>falegnamerie</li>
<li>tinto-lavanderie</li>
<li>sviluppo e stampa</li>
<li>tipografia</li>
</ul>
<p>Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di <strong>concentrazione di gas radon</strong>, la cui presenza costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).</p>
<p>Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono <strong>“particolari esigenze tecniche”</strong>: l’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva, infatti, alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”.</p>
<p>La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare<strong> locali sotterranei o semi-sotterranei</strong> e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.</p>
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		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura degli addetti alle emergenze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 09:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti alle emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/03-PS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Secondo il Decreto Legislativo 81/08, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, che si presentano in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivate da essi. Addetti alle emergenze: chi sono? Gli addetti alle emergenze sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/03-PS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Secondo il Decreto Legislativo 81/08, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, che si presentano in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivate da essi.</p>
<h3>Addetti alle emergenze: chi sono?</h3>
<p>Gli <strong>addetti alle emergenze</strong> sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08, di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza.</p>
<p>Addetti alle emergenze, sono:</p>
<ul>
<li>addetti antincendio ed evacuazione;</li>
<li>addetti al primo soccorso.</li>
</ul>
<h3>Perché vengono nominati gli addetti alle emergenze di primo soccorso?</h3>
<p>Gli addetti devono essere nominati perché è<strong> obbligatorio</strong> farlo, ai sensi della normativa esposta nel Testo Unico per la Sicurezza, per tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni. Non si può di certo sottovalutare l&#8217;insorgere di eventuali situazioni di pericolo improvvise o emergenze che richiedono la presenza del personale dovutamente qualificato.</p>
<p>Loro <strong>vengono nominati per occuparsi di</strong>:</p>
<ul>
<li> prevenzione incendi e lotta antincendio;</li>
<li>evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave o immediato;</li>
<li>salvataggio;</li>
<li>di primo soccorso;</li>
<li>gestione dell&#8217;emergenza.</li>
</ul>
<h3>Gli addetti alle emergenze da chi sono designati?</h3>
<p>I <strong>lavoratori che vengono designati quali addetti alla gestione delle emergenze sono nominati dal datore di lavoro</strong> o dal dirigente.</p>
<p>La designazione dei lavoratori avviene tramite un atto di nomina formale che attribuisce ai soggetti scelti le responsabilità e l&#8217;autorità necessaria a svolgere al meglio il loro ruolo, tale adempimento cartaceo rientra tra i documenti che è obbligatorio conservare in azienda.<br />
Il Decreto non stabilisce un <strong>numero minimo</strong>, ma sancisce che debba essere presente una squadra emergenze composta da un numero di membri ragionevolmente proporzionato alle caratteristiche dell&#8217;azienda stessa.<br />
Una volta nominati, l&#8217;elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica apposita.<br />
<strong>La nomina tuttavia diventerà effettiva soltanto a termine del percorso di formazione obbligatorio</strong>.</p>
<h3>I lavoratori incaricati al primo soccorso o alla prevenzione incendi possono rifiutare la designazione?</h3>
<p>Gli<strong> addetti designati non possono rifiutare l&#8217;incarico</strong> assegnato e devono accettarlo obbligatoriamente tranne in presenza di giustificati motivi documentati.</p>
<p>I motivi validi di rifiuto possono essere condizioni di salute inadatte allo svolgimento dell&#8217;incarico comprovate dal medico, ma in ogni caso è possibile rifarsi all&#8217;art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro di affidare tali incarichi tenendo conto &#8220;delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza&#8221; e &#8220;delle carenze nella formazione avuta&#8221;.</p>
<h3>Requisiti e Formazione</h3>
<p>La formazione  è il requisito fondamentale che questi addetti devono avere, in quanto è impensabile che personale non preparato a dovere possa affrontare un&#8217;emergenza ed essere responsabile dell&#8217;incolumità di altri individui.<br />
I percorsi formativi si differenziano in base alla tipologia di incarico a cui si viene destinati ed hanno il compito di istruire i soggetti su tutte le procedure e i comportamenti da mettere in atto.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>D.Lgs. 81/08 Art.15 &#8220;Misure generali di tutela&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. 81/08 Art.15]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo]]></category>
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		<category><![CDATA[Misure generali di tutela]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[territorio nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Misure-generali-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Misure di tutela e obblighi Il Decreto Legislativo n. 81/2007 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/d-lgs-81-08-art-15-misure-generali-di-tutela/">D.Lgs. 81/08 Art.15 &#8220;Misure generali di tutela&#8221;</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Misure-generali-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Misure di tutela e obblighi</h3>
<h4>Il Decreto Legislativo n. 81/2007 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.</h4>
<p>Le<strong> misure generali di tutela</strong> della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro <strong>sono</strong>:</p>
<ul>
<li>la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;</li>
<li>la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;</li>
<li>l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;</li>
<li>il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione in particolare per ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;</li>
<li>la riduzione dei rischi alla fonte;</li>
<li>la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o meno pericoloso;</li>
<li>la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;</li>
<li>l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;</li>
<li>la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;</li>
<li>il controllo sanitario dei lavoratori;</li>
<li>l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;</li>
<li>l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti e preposti nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</li>
<li>le istruzioni adeguate ai lavoratori;</li>
<li>la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</li>
<li>l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;</li>
</ul>
<ul>
<li>le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;</li>
</ul>
<ul>
<li>la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricati.</li>
</ul>
<p><strong>Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/d-lgs-81-08-art-15-misure-generali-di-tutela/">D.Lgs. 81/08 Art.15 &#8220;Misure generali di tutela&#8221;</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</title>
		<link>https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Fiscale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[formazione obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[formazione salute e sicurezza nei luoghi di lvoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligo di formazione per datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" />Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/">Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" /><p>Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del titolare dell&#8217;azienda. Infatti quest&#8217;ultimo dovrà seguire corsi di formazione così come sancito dalle modifiche all&#8217;art.37 comma 7 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di formazione</h3>
<p>Con le modifiche apportate al Testo si equiparano i datori  di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori. Ovvero a coloro che sono tenuti per legge a rispettare l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza. Sarà la Conferenza Stato-Regioni ad adottare entro il 30 giugno 2022 le specifiche sulle modalità di addestramento, durata e contenuti dei corsi. Il nuovo comma 7 all&#8217;art.37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che &#8220;il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un&#8217;adeguata e specifica formazione&#8221;.</p>
<p>In particolare, l&#8217;articolo del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto “sovrintende all’attività lavorativa. E garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.</p>
<h3>Obbligo di formazione con aggiornamento periodico</h3>
<p>La nuova norma prevede oltre alla formazione anche un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 specifica non solo che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Ma anche che “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.</p>
<h3>L&#8217;addestramento del personale</h3>
<p>Per adempiere all&#8217;addestramento del personale si dovranno svolgere prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali. Oltre che dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Inoltre si prevedono anche esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo. Ovvero un atto nel quale si provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica di quanto previsto dal Decreto Fiscale.</p>
<p>In particolare, nell’accordo sarà necessario individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro. Stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Oltre alle “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>Le possibili sanzioni per inadempienza sulla formazione</h3>
<p>L&#8217;inadempienza sull&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza espone il datore di lavoro a sanzioni. Infatti le nuove disposizioni di legge del Testo Unico prevedono un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme. In primo luogo l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi. Comminata insieme ad un’ammenda da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.</p>
<p>Inoltre il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale. E l’Ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare un provvedimento di sospensione. Anche “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.</p>
<p>L’allegato I del decreto legislativo 81/2008 contiene le &#8220;gravi violazioni&#8221; possibili. Un allegato che sarà soggetto ad aggiornamento sulla scorta delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. Infatti la &#8220;mancata formazione ed addestramento&#8221; costituisce violazione, insieme alla sospensione, che comporta una pena aggiuntiva. Ovvero una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Infine, con apposita circolare, l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di sospensione scatta solo in una circostanza. Ovvero “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Ma non specifica se sono inclusi i datori di lavoro.</p>
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