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	<title>sanzioni per le aziende inadempienti alla sicurezza sul lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>sanzioni per le aziende inadempienti alla sicurezza sul lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>L&#8217;azienda chiude se manca il DVR o altro adempimento sulla sicurezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 15:32:38 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Decreto Fisco lavoro Legge 146/2021]]></category>
		<category><![CDATA[Documento di valutazione del rischio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />L&#8217;azienda chiude se manca il DVR o altro adempimento sulla sicurezza. Lo stabilisce il Decreto Fisco e Lavoro con cui prevede la sospensione dell&#8217;attività in mancanza di anche un solo adempimento sulla sicurezza. La stretta sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga le aziende a rispettare pedissequamente i principali adempimenti formali. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lazienda-chiude-se-manca-il-dvr-o-altro-adempimento-sulla-sicurezza/">L&#8217;azienda chiude se manca il DVR o altro adempimento sulla sicurezza</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>L&#8217;azienda chiude se manca il DVR o altro adempimento sulla sicurezza. Lo stabilisce il Decreto Fisco e Lavoro con cui prevede la sospensione dell&#8217;attività in mancanza di anche un solo adempimento sulla sicurezza. La stretta sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga le aziende a rispettare pedissequamente i principali adempimenti formali. Infatti il Decreto Legge 146/2021 prevede che l&#8217;ispettore &#8220;a prescindere dal settore di intervento. E in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro &#8220;disponga la sospensione dell&#8217;attività. In attesa che le violazioni non siano superate. Inoltre il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi. Ovvero nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro&#8221;.</p>
<h3>Le gravi violazioni dell&#8217;INL</h3>
<p>In particolare anche l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica le &#8220;gravi violazioni&#8221; per elencare le fattispecie che rafforzano la strategia. Il concetto della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si traduce in concreta realtà. Infatti l&#8217;Ispettorato il 9 dicembre scorso con la circolare n.4 ha diffuso l&#8217;elenco. In primo luogo cita la non predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR). A seguire la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione; assenza della formazione ed addestramento del personale. La mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile. La mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS), la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall&#8217;alto.</p>
<p>Oltre alla mancanza di protezioni verso il vuoto; la mancata applicazione delle armature di sostegno. L’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Oltre alla presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti. E infine l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.</p>
<h3>L&#8217;azienda chiude se manca il DVR</h3>
<p>Le violazioni citate dal Decreto Fisco Lavoro interessano sia il piano concreto che documentale. Tra queste si cita la mancata predisposizione del DVR, ovvero il principale adempimento in tema di scurezza sul lavoro. Infatti si ricorda che il Documento di Valutazione del Rischio deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente. La sospensione dell&#8217;attività arriva quando verrà constatata la mancata predisposizione.</p>
<p>Nel caso in cui il Documento non sia presente in sede al momento dell&#8217;accertamento il contribuente può esibirlo agli ispettori entro 12 ore. Sebbene la normativa prevede che debba essere custodito nell&#8217;azienda, può essere esibito successivamente ma con data relativa al giorno dell&#8217;ispezione. Pertanto la contestazione della violazione può ritenersi valida. L&#8217;effettuazione degli adempimenti prescritti è un&#8217;attività complessa e che richiede tempo. Per questo motivo la sospensione dell&#8217;attività può risultare onerosa per l&#8217;attività stessa.</p>
<p>Infine non sono mancate critiche al nuovo impianto sanzionatorio. Prima tra tutte la non considerazione delle differenti caratteristiche delle realtà aziendali, quindi i diversi profili di rischio. Il nuovo Decreto applica sanzioni generalizzate, valide per tutte le realtà aziendali. Invece la mancata predisposizione di uno degli adempimenti comporta un diverso livello di gravità effettiva. A seconda della pericolosità dell&#8217;attività esercitata dall&#8217;impresa stessa. Mentre la sanzione è una sola ed è la stessa applicata per tutti.</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 15:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sanzioni per le aziende inadempienti alla sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe. E&#8217; il caso di impiego di personale in nero o in presenza di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza. Il Decreto Fiscale approvato lo scorso ottobre introduce misure sanzionatorie per il lavoro nero. Ma anche per le omissioni in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-violazioni-punite-con-la-sospensione-dellattivita-e-sanzioni-severe/">Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe. E&#8217; il caso di impiego di personale in nero o in presenza di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza. Il Decreto Fiscale approvato lo scorso ottobre introduce misure sanzionatorie per il lavoro nero. Ma anche per le omissioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Infatti si prevede la automatica sospensione dell’attività e sanzioni pecuniarie più incisive per le Aziende non in regola.</p>
<p>L&#8217;articolo 14 del nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) inasprisce la vigilanza. Infatti la sospensione non è più un fatto discrezionale, ma scatta automaticamente in presenza di gravi violazioni. Non è necessario che ci sia la reiterazione del reato. Le violazioni per cui è prevista la sospensione non costituiscono ipotesi remote o eccezionali. Ma è pur vero che molte aziende che ancora non hanno provveduto a questi adempimenti.</p>
<p>Infatti la sospensione scatta anche in caso di mancata redazione o adozione del DVR. Del Piano operativo di sicurezza (Pos) o del Piano di emergenza ed evacuazione. Oltre che per la mancata formazione e addestramento o aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza. La mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). Infine per la omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Oltre a queste sono previsti casi più specifici. Ovvero l’impiego di operai in situazioni di pericolo in mancanza delle dovute cautele. Ad esempio come l’omessa adozione delle protezioni contro la caduta dall’alto, contro il seppellimento, contro la folgorazione.</p>
<p>In caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro la sospensione colpisce solo la parte interessata dell&#8217;azienda. Se le irregolarità sono generalizzate sarà colpita l&#8217;azienda intera. Le regolari condizioni di lavoro saranno ripristinate solo a seguito di accertamento da parte di organi di vigilanza. Oltre che del pagamento delle sanzioni che vanno dai 2.500 ai 3 mila euro a seconda della irregolarità riscontrata. Inoltre per l&#8217;intera durata di sospensione resta l&#8217;obbligo di retribuzione per i lavoratori. Quindi si conferma la contribuzione fugurativa ai lavoratori in quanto l&#8217;impedimento al lavoro non è a loro imputabile.</p>
<p>Altra questione riguarda il lavoro nero. La sospensione dell&#8217;attività scatta automaticamente se il personale senza un ufficiale rapporto di lavoro pari o superiore al 10% risulta presente in azienda al momento dell&#8217;ispezione. In tal caso oltre alla sospensione dell&#8217;attività sono previste maxi sanzioni. Da 1.800 a 10.800 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da non più di 30 gg. Da 3.600 a 21.600 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo compreso tra 31 e 60 gg. Da 7.200 a 43.200 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo superiore a 60 gg.</p>
<p>La sospensione comporta non pochi disagi per un&#8217;azienda anche di piccole dimensioni. Per questo la nuova normativa  impone alle aziende una attenta analisi della propria situazione. La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere trascurata. Grazie al supporto di un consulente del lavoro o responsabile della sicurezza è possibile individuare le debolezze e rimediare in tempo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-violazioni-punite-con-la-sospensione-dellattivita-e-sanzioni-severe/">Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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