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	<title>responsabilità del preposto Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>responsabilità del preposto Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Interpello 5/2023: individuazione del Preposto.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del preposto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-17-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Interpello 5/2023: quando nominare il Preposto? Nell’Interpello la Commissione interpelli sottolinea come dall’esame della normativa di sicurezza del TUS emerge la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto (confermata anche dal recente Decreto Fiscale 2022 che proprio alla sua corretta individuazione puntava). Pertanto, secondo il Ministero, sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione anche nei casi in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-17-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h4 class="wp-block-heading">Interpello 5/2023: quando nominare il Preposto?</h4>
<p>Nell’Interpello la Commissione interpelli sottolinea come dall’esame della normativa di sicurezza del TUS emerge <strong>la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto</strong> (<a href="https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/dl-fiscale-i-chiarimenti-dellispettorato-nazionale-del-lavoro-su-obblighi-formazione-per-datore-di-lavoro-preposto-e-dirigente/" data-wpel-link="internal">confermata anche dal recente Decreto Fiscale 2022 che proprio alla sua corretta individuazione puntava</a>).</p>
<p>Pertanto, secondo il Ministero, sussiste sempre <strong>l’obbligo di una sua individuazione</strong> anche nei casi in cui la complessità organizzativa dell’attività sia modesta.</p>
<p>Ma nei casi in cui ci sia <strong>solo un lavoratore</strong> che sia anche il datore di lavoro non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal <strong>datore di lavoro</strong>.</p>
<p>Tuttavia, sottolinea la Commissione <em>“la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come <strong>extrema ratio</strong>”.</em></p>
<h4 class="wp-block-heading"><span id="Preposto_normativa_del_Testo_Unico_di_Sicurezza_%E2%80%93_Dlgs_n812008" class="ez-toc-section"></span>Preposto: normativa del Testo Unico di Sicurezza – D.lgs. n.81/2008</h4>
<p>L’interpello ci permette una <strong>breve ricostruzione</strong> della normativa di riferimento per il <strong>Preposto contenuta nel Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. n.81/2008)</strong></p>
<div id="insic-26a588d661615199b062d3b70c8c8e79" class="insic-26a588d661615199b062d3b70c8c8e79 insic-contenuto-serpac-articolo-specifico"><span style="font-size: 1.2em;font-weight: bold">Qual è la definizione di Preposto?</span></div>
<div class="saswp-faq-block-section">
<p class="saswp-faq-answer-text"><strong>L’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,</strong> rubricato “<strong>Definizioni</strong>”, al comma 1, lett. e), definisce il “<strong>preposto</strong>” come: “persona che, in ragione delle <strong>competenze professionali</strong> e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell&#8217;incarico conferitogli, sovrintende alla <strong>attività lavorativa</strong> e garantisce<strong> l&#8217;attuazione delle direttive ricevute</strong>, controllandone la <strong>corretta esecuzione</strong> da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;</p>
<h5 class="saswp-faq-question-title">Nomina del Preposto: obblighi del Datore di lavoro?</h5>
<p class="saswp-faq-answer-text"><strong>L’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,</strong> rubricato “<strong>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</strong>”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il <strong>datore di lavoro</strong>, che esercita le attività di cui all&#8217;articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…)<strong> individuare il preposto o i preposti per  l&#8217;effettuazione delle attività di vigilanza di cui all&#8217;articolo 19.</strong></p>
<h5 class="saswp-faq-question-title"><span id="Preposti_gli_obblighi" class="ez-toc-section"></span>Preposti: gli obblighi?</h5>
<p class="saswp-faq-answer-text"><strong>L’articolo 19</strong> <strong>del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong>, rubricato “<strong>Obblighi del preposto</strong>”, al comma 1, lett. a), prevede che,<strong> in riferimento alle attività indicate all&#8217;articolo 3</strong> dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:<br />
<em>“</em><strong>sovrintendere e vigilare sull&#8217;osservanza da parte dei singoli lavoratori</strong> dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di<strong> rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro</strong> e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie <strong>indicazioni di sicurezza</strong>. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell&#8217;inosservanza, interrompere l&#8217;attività del lavoratore e informare i superiori diretti<em>”;</em></p>
<h5 class="saswp-faq-question-title"><span id="Quali_sono_i_nuovi_compiti_del_preposto" class="ez-toc-section"></span>Quali sono i nuovi compiti del preposto</h5>
<p class="saswp-faq-answer-text"><strong>L’articolo 19 del TUS al comma 1, lett. f-bis) </strong>dispone che, i <strong>preposti</strong>, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:<em> “(…) <strong>in caso di </strong></em><strong>rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro</strong> e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, <strong>interrompere temporaneamente l&#8217;attività</strong> e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;</p>
<h5 class="saswp-faq-question-title"><span id="Quale_formazione_per_il_preposto" class="ez-toc-section"></span>Quale formazione per il preposto?</h5>
<p class="saswp-faq-answer-text"><strong>L’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,</strong> rubricato “<strong>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</strong>”, al comma 7, prevede che: <em>“</em>Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti <strong>ricevono un&#8217;adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro</strong>, secondo quanto previsto dall&#8217;accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “<strong>Per assicurare l&#8217;adeguatezza e la specificità della formazione</strong> nonché l&#8217;aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell&#8217;evoluzione dei rischi o all&#8217;insorgenza di nuovi rischi”;</p>
</div>
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		<title>Obbligo di vigilanza del datore di lavoro e compiti del preposto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di vigilanza del datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Preposto in azienda]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del preposto]]></category>
		<category><![CDATA[rischio infortunio per i lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[Ruolo del preposto]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza Cassazione su obbligo vigilanza datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[vigilanza datore di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Obbligo di vigilanza del datore di lavoro e compiti del preposto. La vigilanza sull&#8217;attività dei lavoratori imposta al datore di lavoro dal Testo Unico comporta diverse declinazioni dell&#8217;obbligo e diversi livelli. Il D.Lgs. 81/08 prevedeva in prima stesura all&#8217;art. 19 che il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto per l&#8217;effettuazione dell&#8217;attività [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Obbligo di vigilanza del datore di lavoro e compiti del preposto. La vigilanza sull&#8217;attività dei lavoratori imposta al datore di lavoro dal Testo Unico comporta diverse declinazioni dell&#8217;obbligo e diversi livelli. Il D.Lgs. 81/08 prevedeva in prima stesura all&#8217;art. 19 che il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto per l&#8217;effettuazione dell&#8217;attività di vigilanza. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 1955 prevedeva addirittura che il datore di lavoro doveva disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione.</p>
<h3>Obbligo di vigilanza del datore di lavoro</h3>
<p>A seguire il D.Lsg. 626/94 disponeva che il datore di lavoro richiedesse l&#8217;osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti. Nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Pena la sanzione di arresto o ammenda. Quest&#8217;obbligo è tutt&#8217;ora presente nell&#8217;attuale D.Lsg. 81/08 che prevede che il datore di lavoro e il dirigente &#8220;secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite&#8221; devono richiedere l&#8217;osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti.</p>
<p>Oggi il Testo Unico dispone inoltre che il datore di lavoro e il dirigente debbano vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l&#8217;obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Ma occorre verificare in che modo il datore di lavoro possa garantire l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di vigilanza considerato nella sua globalità.</p>
<h3>La pronuncia della Cassazione sull&#8217;obbligo di vigilanza del datore di lavoro</h3>
<p>Sull&#8217;obbligo di vilanza del datore di lavoro è possibile fare riferimento alla giurisprudenza fornita dalla Cassazione. Già nel 2020 con sentenza della Cassazione Penale è stato stabilito che il datore di lavoro può assolvere all&#8217;obbligo di vigilare sull&#8217;osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti deputati. Può inoltre mettere in campo la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive. In modo da garantire l&#8217;efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi.</p>
<p>La Suprema Corte chiarisce che è indiscutibile che il datore di lavoro abbia l&#8217;obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative, per prevenire i rischi e assicurare l&#8217;osservanza delle misure. Ma è anche evidente che il datore dei lavoro debba avvalersi del coadiuvo dei preposti per sopperire alla complessità dei processi aziendali. Infatti le figure dei preposti sono inquadrati come &#8220;figure che coadiuvano il datore di lavoro&#8221;. Questo significa che è interesse del datore di lavoro di incaricare soggetti che organizzano l&#8217;attività lavorativa e sovrintendano alla corretta esecuzione delle attività dei lavoratori.</p>
<h3>Il ruolo del preposto</h3>
<p>Le concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro prevedono che non potranno essere le stesse riferibili al preposto. Ma avranno un contenuto procedurale tanto più complesso quanto più è elevata la complessità dell&#8217;organizzazione aziendale. L&#8217;obbligo del datore di lavoro di vigilare sull&#8217;osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti. Quindi il datore di lavoro vigila sulla previsione delle procedure che assicurino la conoscenza delle attività lavorative, mentre preposto deve essere individuato e opportunamente formato. Lo ha chiarito la circolare dell&#8217;INL del 16 febbraio 2022.</p>
<p>Il datore di lavoro è responsabile della scelta del preposto in caso si riveli inadeguato sotto il profilo delle competenze. Sulla scorta di quanto riportato dagli articoli del D.Lgs. 81/08 &#8220;tale soggetto garantisce l&#8217;attuazione delle direttive ricevute in ragione delle competenze professionali&#8221;. Inoltre spetta al datore di lavoro di controllare il preposto nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli. Infatti deve attenersi alle disposizioni di legge e a quelle che gli sono state impartite.</p>
<h3>La sentenza della Suprema Corte de 28 marzo 2022</h3>
<p>La recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha attribuito ad una datrice di lavoro la responsabilità per l’infortunio ad un lavoratore. In premessa il testo licenziato sottolinea che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore. Ovvero sia quando omette di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerta e vigila che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.</p>
<p>Questo significa che è compito del datore di lavoro vigilare anche attraverso la nomina di un preposto, le modalità di svolgimento del lavoro stesso. Tale da garantire la corretta osservanza delle disposizioni tese a prevenire infortuni. Inoltre spetta al datore di lavoro di impedire l&#8217;instaurazione di prassi illegali che possano fomentare pericoli per i lavoratori. Il datore di lavoro deve prevenire che in caso di infortunio del dipendente venga accusato di omessa sorveglianza sulla prassi operativa. Infatti in tal caso si apre il rischio di integrare il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.</p>
<p>In sintesi l&#8217;obbligo di vigilanza del datore di lavoro implica che si debba prevedere la presenza di un preposto o di un caposquadra che impedisca modifiche imprudenti al cantiere. Soprattutto se queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori.</p>
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		<title>&#8220;Il preposto è sempre responsabile per il mancato controllo&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione Preposto]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Preposto in azienda]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del preposto]]></category>
		<category><![CDATA[Ruolo del preposto]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo di vigilanza del preposto]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il preposto è sempre responsabile per il mancato controllo. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione a seguito di un ricorso presentato da un preposto condannato dal Tribunale per non avere svolto attività di vigilanza. In particolare su un lavoratore che ha subito un infortunio durante l&#8217;orario di lavoro e a causa dell&#8217;utilizzo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/il-preposto-e-sempre-responsabile-per-il-mancato-controllo/">&#8220;Il preposto è sempre responsabile per il mancato controllo&#8221;</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il preposto è sempre responsabile per il mancato controllo. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione a seguito di un ricorso presentato da un preposto condannato dal Tribunale per non avere svolto attività di vigilanza. In particolare su un lavoratore che ha subito un infortunio durante l&#8217;orario di lavoro e a causa dell&#8217;utilizzo del malfunzionamento di un macchinario. Infatti la sentenza ha stabilito che il preposto è sempre responsabile e obbligato a segnalare al datore di lavoro le eventuali anomalie dei macchinari. Ma anche altre condizioni di pericolo che si verificano durante il lavoro. E che le stesse non devono necessariamente essere segnalate da terzi o dai lavoratori stessi.</p>
<h3>Il preposto è sempre responsabile</h3>
<p>L’obbligo di cui sopra è sancito dall’articolo 19 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008. Infatti l&#8217;articolo di legge impone al preposto di &#8220;segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi. E delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta&#8221;. Quindi la segnalazione non deve avvenire in attesa che le anomalie vengano sollevate da terzi. Dunque si fa riferimento alla tempestività di comunicazione delle anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o delle modifiche operative da parte degli addetti di schemi lavorativi. Diversamente si avrebbe un autentico svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni. E che invece rappresentano l&#8217;essenza delle sue stesse mansioni.</p>
<h3>Il caso di esenzione di responsabilità del preposto</h3>
<p>Per tali ragioni il ricorso presentato dal preposto viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. L&#8217;esenzione di responsabilità si può configurare solo se il problema che si verifica sul macchinario possa essere recentissimo. Oppure che il problema stesso sia causa di una incauta modalità di lavoro appena riscontrata. Tale per cui è possibile sfuggire al controllo continuativo. Intanto la fattispecie considerata esclude il caso preso in esame dalla Suprema Corte. In quanto il malfunzionamento del macchinario era noto da tempo e a tutti all&#8217;interno del reparto. Così come testimoniato anche dalle dichiarazioni dei testi ascoltati duranti il processo.</p>
<h3>Il preposto, l&#8217;iter giudiziario della sentenza della Cassazione</h3>
<p>Il preposto dell&#8217;azienda in questione era stato ritenuto responsabile del reato di cui all&#8217;art.590 comma 2 del Codice Penale. Per avere cagionato in cooperazione colposa con il responsabile della sicurezza dell&#8217;azienda, lesioni personali gravi ad una lavoratrice. Quest&#8217;ultima aveva effettuato un intervento di correzione manuale di un elevatore a causa del suo malfunzionamento. E Aveva subito lo schiacciamento di un dito della mano destra. La Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale. Ma il preposto impugna il pronunciamento e propone ricorso per Cassazione.</p>
<h3>Le ragioni del ricorrente</h3>
<p>Dal canto suo il ricorrente solleva un vizio di motivazione e contesta alla Corte territoriale la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del reato. Ovvero non c&#8217;è stata indagine sulla prevedibilità dell&#8217;evento, facendo leva unicamente sulla posizione di garanzia da lui ricoperta. In questo modo si configura una forma di responsabilità oggettiva, derivata unicamente dall&#8217;elemento materiale del reato. Ma la responsabilità oggettiva, alla luce del dettato dell&#8217;art. 27 della Costituzione, è incompatibile con il sistema penale. E perché sia affermata la sussistenza della colpa è necessario che l&#8217;evento sia prevedibile ex ante. Inoltre lo stesso ricorrente ha rilevato di non essere al corrente del malfunzionamento del macchinario, tale da rendere impossibile un tempestivo intervento.</p>
<p>Lui stesso rileva che la Corte Territoriale non abbia tenuto conto degli atti esibiti durante il processo. Tra cui il verbale del sopralluogo effettuato prima dell&#8217;infortunio nelle aree di lavoro e firmato dal responsabile della sicurezza aziendale. E dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Oltre che dal medico competente. A questo aggiunge i verbali di manutenzione del macchinario elevatore, e il libro infortuni che attesta assenza di incidenti in passato. Inoltre la Corte Territoriale, a detta del ricorrente, ha omesso anche di valutare le dichiarazioni di alcuni testi che confermavano la non pericolosità del macchinario. Così come la dichiarazione della donna che confermava di non avere mai denunciato il malfunzionamento dell&#8217;apparecchiatura.</p>
<h3>La sentenza della Cassazione</h3>
<p>La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Infatti ha sottolineato le mansioni di supervisione del preposto. E ha richiamato la previsione di cui all&#8217;art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008. Il preposto è colui che &#8220;in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali sovrintende alla attività lavorativa. E garantisce l&#8217;attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa&#8221;.</p>
<p>Le competenze attribuite delineano l&#8217;area di rischio rispetto alla quale egli riveste la posizione di garante. E derivano dalla situazione di prossimità alle lavorazioni ed all&#8217;opera svolta dai dipendenti. Infatti l&#8217;art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 assegna al preposto il compito di controllo immediato e diretto sull&#8217;esecuzione dell&#8217;attività da parte dei lavoratori. Ma anche sull&#8217;eventuale instaurarsi di prassi comportamentali incaute e quello su anomalie di funzionamento di macchinari cui gli operatori siano addetti.</p>
<h3>La segnalazione delle condizioni di pericolo</h3>
<p>Le segnalazione delle anomalie di funzionamento dei macchinari da comunicare al datore di lavoro “non può risolversi nell&#8217;attesa di segnalazioni da parte di terzi. Quindi da parte dei lavoratori&#8221;. In quanto ciò comporterebbe uno svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni. E che invece rappresenta il perno del ruolo stesso del preposto.</p>
<h3>L&#8217;omissione di vigilanza attribuita dalla Corte</h3>
<p>La Corte di Cassazione ha dichiarato l&#8217;omissione di vigilanza sul caso esposto. I giudici di primo e secondo grado hanno imputato al preposto la responsabilità della mancata sorveglianza. Quindi il reato di non avere verificato il malfunzionamento del macchinario ed il suo utilizzo con modalità incongrue. E che tale controllo rientra nell&#8217;esercizio dei compiti della figura di garanzia che avrebbe dovuto segnalare al datore di lavoro.  I giudici della Suprema Corte hanno inoltre rigettato il vizio sollevato dal ricorrente sulla responsabilità oggettiva. In quanto in qualità di preposto è stata acclarata la condotta colposa e non poteva essere messa in dubbio la sua natura dell&#8217;infortunio. Quindi rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro nella cassa delle ammende.</p>
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