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	<title>obblighi formativi per il datore di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Mancata formazione sulla sicurezza, cosa rischia il datore di lavoro</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 15:30:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Mancata formazione sulla sicurezza, cosa rischia il datore di lavoro. Proviamo a fare chiarezza sui rischi a cui si espone un datore di lavoro in caso di mancato rispetto della normativa sulla formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti il D.Lgs. 81/08 stabilisce all&#8217;articolo 55 quali sono le sanzioni da applicare. Qualora i [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Mancata formazione sulla sicurezza, cosa rischia il datore di lavoro. Proviamo a fare chiarezza sui rischi a cui si espone un datore di lavoro in caso di mancato rispetto della normativa sulla formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti il D.Lgs. 81/08 stabilisce all&#8217;articolo 55 quali sono le sanzioni da applicare. Qualora i lavoratori non svolgano nei tempi e nei modo previsti i corsi di formazione in materia di sicurezza il datore di lavoro può essere punito con l&#8217;arresto da due a quattro mesi. Oppure con una sanzione che varia dai mille e 474 euro e fino ai seimila e 388 euro circa. Indipendentemente dal ruolo, dalla mansione e dalla forma contrattuale applicata, le sanzioni non variano.</p>
<h3>Mancata formazione sulla sicurezza</h3>
<p>Il dettato normativo prevede che, se i lavoratori che non hanno seguito regolarmente i corsi di formazione sono più di 5 le pene si raddoppiano. Invece se sono più di 10 saranno triplicate. I lavoratori che hanno particolari ruoli relativi alla prevenzione del rischio e alla sicurezza devono ricevere una formazione specifica. Ovvero devono seguire periodicamente attività di aggiornamento. Parliamo dei corsi che riguardano gli incaricati dell&#8217;attività prevenzione incendi, addetti al primo soccorso, incaricati dell&#8217;attività di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo.</p>
<p>In caso di mancata formazione sulla sicurezza, il datore di lavoro può essere punito come descritto sopra. E anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) deve ricevere una formazione specifica. Tale da consentirgli di svolgere correttamente il suo ruolo. La legge chiarisce che ciò deve avvenire anche quando è il datore di lavoro ad assumere in prima persona l&#8217;incarico di RSPP.</p>
<h3>Le sanzioni per l&#8217;RSPP che non adempie alla formazione</h3>
<p>Nel caso in cui il datore di lavoro assume il ruolo di RSPP e non adempie agli obblighi sulla formazione, può essere sanzionato in due modi. Con l&#8217;arresto da tre a sei mesi oppure con una sanzione variabile tra i 3.071,27 e i 7.862,44 euro. La cifra è leggermente più bassa, da 2.740 a 7.014 euro se l’RSPP che non ha frequentato la formazione sia una figura diversa rispetto al datore di lavoro.</p>
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		<title>Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra il nuovo Testo Unico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:51:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra le novità del Testo Unico. Alla luce delle ultime modifiche all&#8217;art.37 del D.Lgs. 81/08 l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte sulla formazione nei luoghi di lavoro. Con la circolare del 16 febbraio scorso l&#8217;Istituto chiarisce  quali sono gli obblighi formativi a carico [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra le novità del Testo Unico. Alla luce delle ultime modifiche all&#8217;art.37 del D.Lgs. 81/08 l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte sulla formazione nei luoghi di lavoro. Con la circolare del 16 febbraio scorso l&#8217;Istituto chiarisce  quali sono gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro. Quindi dei dirigenti e dei preposti e sui contenuti obbligatori dell&#8217;attività di addestramento.</p>
<h3>Obblighi formativi per il datore di lavoro</h3>
<p>Una prima novità del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuta nel nuovo comma 7 dell&#8217;art. 37. “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un&#8217;adeguata e specifica formazione. E un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Infatti la disposizione individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. E unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. Secondo quanto previsto da un accordo che dovrà essere adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>Infatti la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all&#8217;accorpamento. E alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. In modo da garantire l&#8217;individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. L&#8217;individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi. E di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>L&#8217;accordo Stato-Regioni</h3>
<p>Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Quindi la verifica sul corretto adempimento degli obblighi di legge si potrà effettuare solo una volta che sia stato adottato l&#8217;accordo.</p>
<h3>Obblighi formativi per dirigenti e preposti</h3>
<p>Già la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 prevedeva obblighi formativi a loro carico. E stabiliva che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un&#8217;adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e<br />
sicurezza del lavoro. Invece il legislatore oggi richiede anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un&#8217;adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Ma si rimette la disciplina alla Conferenza.</p>
<p>Inoltre sulla figura del preposto il nuovo comma 7-ter stabilisce delle novità. Ovvero che “per assicurare l&#8217;adeguatezza e la specificità della formazione e, l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza E devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell&#8217;evoluzione dei rischi o all&#8217;insorgenza di nuovi rischi”. Con specifico riferimento alla figura del preposto occorre specificare che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.</p>
<h3>Obblighi formativi e prescrizione</h3>
<p>I nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.</p>
<h3>Obbligo di addestramento</h3>
<p>Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l&#8217;addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l&#8217;uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. Inoltre l&#8221;addestramento consiste nell&#8217;esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.</p>
<p>Infine si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”. E che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Così come richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato. Ovvero un elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.</p>
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