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	<title>nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Nuovo CCNL Edilizia: qualità, formazione e sicurezza dei lavoratori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Orlando Ministro del Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Nuovo CCNL Edilizia: qualità, formazione e sicurezza dei lavoratori. Si sottoscrive il nuovo CCNL Edilizia dopo due anni di attesa. Lo annuncia con un tweet il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che sottolinea non solo l&#8217;aumento salariale ma anche l&#8217;impegno per la formazione e la sicurezza sul lavoro. Il nuovo CCNL edilizia sancisce gli asset strategici [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Nuovo CCNL Edilizia: qualità, formazione e sicurezza dei lavoratori. Si sottoscrive il nuovo CCNL Edilizia dopo due anni di attesa. Lo annuncia con un tweet il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, che sottolinea non solo l&#8217;aumento salariale ma anche l&#8217;impegno per la formazione e la sicurezza sul lavoro. Il nuovo CCNL edilizia sancisce gli asset strategici per l&#8217;economia italiana che in questo momento è alle prese con la più grande stagione di investimenti nell&#8217;edilizia. L&#8217;accordo arriva dopo una lunga serie di incontri, in quanto il contratto precedente era scaduto dal 2020. E&#8217; stato siglato dall&#8217;Ance, Alleanza delle Cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e dai rappresentanti di Fillea-Cgil, Filca Cisl e Feneal-Uil. Come ricorda il titolare del Dicastero del Lavoro il rinnovo del contratto si contraddistingue per “qualità, formazione e sicurezza”. Si raggiunge un&#8217;ipotesi di accordo con un aumento di 92 euro al primo livello. Il contratto scade il 30 giugno 2024.</p>
<h3>Il nuovo CCNL Edilizia</h3>
<p>Con la firma del nuovo contratto da parte delle principali organizzazioni nazionali di settore, il testo passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori. Si attende infatti l&#8217;approvazione definitiva per poi procedere alla pubblicazione. Per la parte economica è stata raggiunta un&#8217;ipotesi di accordo con un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al 30 giugno 2024. L&#8217;Ance fa sapere che il nuovo orizzonte sancito dal Contratto ha avuto il contributo del sistema bilaterale &#8220;Che è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese”. Inoltre l&#8217;associazione dei Costruttori Edili sottolinea che il nuovo Contratto è orientato a favorire l&#8217;ingresso dei giovani nel settore con premi e incentivi.</p>
<p>Senza trascurare la necessità manifestata in questo momento storico da parte di associazioni sindacali e datoriali di realizzare le opere del Pnrr. Ma anche di impegnarsi congiuntamente per affrontare le emergenze derivanti dall&#8217;aumento dei prezzi e le conseguenze su lavoratori e imprese. Sul rinnovo del contratto collettivo per l&#8217;edilizia si è espresso positivamente anche il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Enrico Giovannini. Lui stesso ha sottolineato che il nuovo testo punta alla qualità e alla sicurezza sul lavoro. E che attribuisce il giusto riconoscimento al valore dei lavoratori del settore e alla qualificazione delle imprese.</p>
<h3> Il rinnovo e il Pnrr</h3>
<p>Con la condivisione delle associazioni sindacali e datoriali il nuovo CCNL Edilizia si prepara a fronteggiare una importante stagione di investimenti. Infatti grazie alle misure varate dal Governo sui bonus edilizi e superbonus 110 il comparto traina la ripresa economica. Prima di procedere all&#8217;ammodernamento e riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale era doveroso intervenire sui lavoratori. Ovvero sugli punti fondamentali che regolamentano le condizioni di lavoro su milioni di cantieri edili aperti su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>In linea con gli aggiornamenti al Testo Unico per la sicurezza e le disposizioni degli organi ispettivi, il nuovo CCNL edilizia converge con un rafforzamento delle misure di sicurezza. E rende necessaria la formazione in materia come ulteriore strumento teso a garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori.</p>
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		<title>Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza Stato-Regioni sugli obblighi formativi]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di addestramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti. Incorre in sanzioni chi non applica le regole sull&#8217;addestramento. E in attesa del prossimo accordo Stato-Regioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si conferma la disciplina del 2011. Infatti l&#8217;entrata a regime dei nuovi obblighi formativi è subordinata all&#8217;adozione dell&#8217;accordo della Conferenza [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti. Incorre in sanzioni chi non applica le regole sull&#8217;addestramento. E in attesa del prossimo accordo Stato-Regioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si conferma la disciplina del 2011. Infatti l&#8217;entrata a regime dei nuovi obblighi formativi è subordinata all&#8217;adozione dell&#8217;accordo della Conferenza Stato Regioni attesa entro il prossimo 30 giugno. L&#8217;accordo dovrà accorpare, rivisitare e modificare le indicazioni attuative già previste dagli accordo del 21 dicembre 2011.</p>
<p>La circolare 1/2022 licenziata dall&#8217;Ispettorato del Lavoro si riferisce proprio a questa premessa per fornire le prime novità introdotte dal Decreto Legge 146/2021. Ovvero la modifica dell&#8217;articolo 37 del Decreto Legislativo 81/08. L&#8217;accordo dovrà determinare il nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro, la durata e la modalità, ma anche i contenuti minimi e il corretto adempimento dell&#8217;obbligo. Invece in riferimento al preposto si attendono indicazioni circa l&#8217;adeguatezza e la specificità della formazione. Che terranno conto dei compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di addestramento, le modifiche all&#8217;art.37 del Testo Unico</h3>
<p>La circolare dell&#8217;INL chiarisce che in attesa del nuovo accordo gli obblighi in capo a tali soggetti non possono costituire ipotesi di violazione di legge. E con l&#8217;applicazione delle relative sanzioni. Comprese le modalità di adempimento richieste al preposto, riferite alla formazione interamente in presenza con cadenza almeno biennale. Fino alla sottoscrizione della nuova intesa continueranno a valere le disposizioni del 2011. Invece è differente l&#8217;indicazione sull&#8217;obbligo di addestramento secondo la nuova formulazione dell&#8217;articolo 37, comma5, del Testo Unico.</p>
<p>Qui è stato specificato che l&#8217;addestramento deve essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro. Questo consiste nella prova pratica per l&#8217;uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti. Oltre che sostanze, dispositivi anche di protezione individuale nell&#8217;esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. E che tali interventi &#8220;devono essere tracciati in appositi registro anche informatizzato&#8221;.</p>
<p>Invece per le attività svolte successivamente all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 37 del TU i contenuti dell&#8217;addestramento trovano immediata applicazione. Con la conseguenza che la violazione relativa all&#8217;assenza della prova pratica e/ o dell&#8217;esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Infine può essere oggetto del provvedimento di disposizione l&#8217;eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative.</p>
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		<title>Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra il nuovo Testo Unico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra le novità del Testo Unico. Alla luce delle ultime modifiche all&#8217;art.37 del D.Lgs. 81/08 l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte sulla formazione nei luoghi di lavoro. Con la circolare del 16 febbraio scorso l&#8217;Istituto chiarisce  quali sono gli obblighi formativi a carico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico/">Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra il nuovo Testo Unico</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra le novità del Testo Unico. Alla luce delle ultime modifiche all&#8217;art.37 del D.Lgs. 81/08 l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte sulla formazione nei luoghi di lavoro. Con la circolare del 16 febbraio scorso l&#8217;Istituto chiarisce  quali sono gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro. Quindi dei dirigenti e dei preposti e sui contenuti obbligatori dell&#8217;attività di addestramento.</p>
<h3>Obblighi formativi per il datore di lavoro</h3>
<p>Una prima novità del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuta nel nuovo comma 7 dell&#8217;art. 37. “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un&#8217;adeguata e specifica formazione. E un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Infatti la disposizione individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. E unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. Secondo quanto previsto da un accordo che dovrà essere adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>Infatti la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all&#8217;accorpamento. E alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. In modo da garantire l&#8217;individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. L&#8217;individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi. E di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>L&#8217;accordo Stato-Regioni</h3>
<p>Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Quindi la verifica sul corretto adempimento degli obblighi di legge si potrà effettuare solo una volta che sia stato adottato l&#8217;accordo.</p>
<h3>Obblighi formativi per dirigenti e preposti</h3>
<p>Già la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 prevedeva obblighi formativi a loro carico. E stabiliva che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un&#8217;adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e<br />
sicurezza del lavoro. Invece il legislatore oggi richiede anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un&#8217;adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Ma si rimette la disciplina alla Conferenza.</p>
<p>Inoltre sulla figura del preposto il nuovo comma 7-ter stabilisce delle novità. Ovvero che “per assicurare l&#8217;adeguatezza e la specificità della formazione e, l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza E devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell&#8217;evoluzione dei rischi o all&#8217;insorgenza di nuovi rischi”. Con specifico riferimento alla figura del preposto occorre specificare che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.</p>
<h3>Obblighi formativi e prescrizione</h3>
<p>I nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.</p>
<h3>Obbligo di addestramento</h3>
<p>Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l&#8217;addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l&#8217;uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. Inoltre l&#8221;addestramento consiste nell&#8217;esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.</p>
<p>Infine si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”. E che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Così come richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato. Ovvero un elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico/">Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra il nuovo Testo Unico</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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