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	<title>Ministero della Salute Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>Ministero della Salute Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle delle malattie professionali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/02/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-64-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Ministero del Lavoro  di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un decreto  interministeriale datato 10 ottobre 2023  che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell&#8217;Inail per i lavoratori dell&#8217;industria e dell&#8217;agricoltura. Il documento  con la revisione delle tabelle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/02/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-64-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p class="done"><strong>Il Ministero del Lavoro</strong>  di concerto con il<strong> Ministero della Salute</strong> ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un d<a href="https://www.fiscoetasse.com/files/17336/dim-malattie-prof-10-10-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>ecreto  interministeriale datato 10 ottobre 2023 </strong></a> che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle<strong> malattie professionali da parte dell&#8217;Inail</strong> per i lavoratori dell&#8217;industria e dell&#8217;agricoltura.</p>
<p class="done">Il documento  con la revisione delle tabelle è apparso poi nella<strong> Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023 </strong></p>
<p class="done">Va ricordato che l&#8217;assicurazione per le malattie professionali  obbligatoria<strong> a carico dell&#8217;INAIL</strong>  viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico<strong> per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,  </strong></p>
<p class="done">Si tratta in particolare dell&#8217;allegato 4 per l&#8217;industria e allegato 5 per l&#8217;agricoltura</p>
<p class="done"> Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera  della Commissione scientifica del 2 agosto 2023 , riepiloga  nelle  nuove tabelle :</p>
<ul>
<li> <strong>81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell&#8217;industria e </strong></li>
<li><strong>21 malattie professionali indennizzabili nel settore  dell&#8217;agricoltura. </strong></li>
</ul>
<p class="done">Le tabelle  vanno utilizzate  non solo ai fini del riconoscimento del conseguente  prestazioni assicurative  lavoratore da parte <strong>dell&#8217;Inail</strong>, ma anche , preventivamente ,  da parte del medico competente  che è chiamato ad  inoltrare apposita comunicazione</p>
<ul>
<li>all&#8217;Inail,</li>
<li>al datore di lavoro</li>
<li> al lavoratore stesso</li>
</ul>
<p class="done"><strong>L&#8217;omessa denuncia all&#8217;Inail</strong> comporta l&#8217;applicazione di un&#8217;ammenda con <strong>importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.  </strong></p>
<p class="done">Le novità del decreto  sono entrate  in vigore  <strong>il 19 novembre,</strong> giorno successivo  alla pubblicazione <strong>del DM  in Gazzetta Ufficiale.</strong></p>
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		<title>Ministero della Salute: controllo sui prodotti chimici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 07:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Centro nazionale delle sostanze chimiche]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[controlli sui prodotti chimici]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto superiore di sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[PNP 2020-2025]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti chimici]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti cosmetici e protezione del consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento CLP]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento REACH]]></category>
		<category><![CDATA[Rete dei laboratori di controllo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-14.03.39-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ministero della Salute: controllo sui prodotti chimici" decoding="async" />Ministero della Salute: controllo sui prodotti chimici Piano nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP predisposto dal Ministero della salute dal Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP dal Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità dalla Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-14.03.39-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ministero della Salute: controllo sui prodotti chimici" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Ministero della Salute: controllo sui prodotti chimici</p>
<h6>Piano nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP predisposto</h6>
<ul>
<li>dal Ministero della salute</li>
<li>dal Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP</li>
<li>dal Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità</li>
<li>dalla Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.</li>
</ul>
<p>Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l’obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 “Ambiente, clima e salute” del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l’integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.</p>
<p>Nel contesto del contrasto alla pandemia si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti, igienizzanti, sanificanti. Pertanto si ritiene opportuno per l’anno 2023 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS. Su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall’Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.</p>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 15:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cade obbligo di green pass]]></category>
		<category><![CDATA[casi in cui è obbligatorio il green pass]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno di legge su uso dispostivi di sicurezza anticontagio]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di sicurezza individuali]]></category>
		<category><![CDATA[mascherine al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[misure anticontagio Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[nuove regole dal 1° maggio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/05/aziende-free-covid-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio. Il DL n. 24/2022, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge ha disposto le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per l’emergenza Covid. Inoltre, l&#8217;ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile dispone l&#8217;obbligo di indossare i dispositivi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/mascherine-sui-luoghi-di-lavoro-e-trasporti-le-regole-dal-1maggio/">Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/05/aziende-free-covid-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio. Il DL n. 24/2022, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge ha disposto le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per l’emergenza Covid. Inoltre, l&#8217;ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile dispone l&#8217;obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso anche dopo il 30 aprile 2022.</p>
<h3>Mascherine sui luoghi di lavoro</h3>
<p>La Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento alla norma, prorogando l&#8217;obbligo di indossare le mascherine per alcuni contesti al chiuso. Per assicurare l&#8217;immediata operatività della proroga, il Ministero della Salute recepisce le modifiche approvate dalla Camera. E licenzia un&#8217;ordinanza con efficacia a decorrere dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022. L&#8217;ordinanza prevede:</p>
<p>• L’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per l&#8217;accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto e gli spettacoli aperti al pubblico. Oltre che per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Insiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio -assistenziali;<br />
• la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.</p>
<h3>Mascherine sui luoghi di lavoro, dove non sarà più obbligatoria</h3>
<p>Ad eccezione di casi specifici si ricorda che i locali aziendali sono luoghi privati. Pertanto essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico. Ne consegue che, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende. Con riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici, il Ministro per la PA  nella circolare del 29 aprile ha sottolineato l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico. Ma anche che ciascuna amministrazione nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire indicazioni, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro. Quindi delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.</p>
<h3>Si conferma l&#8217;applicazione dei protocolli aziendali di sicurezza anticontagio</h3>
<p>L’andamento dell’epidemia e l&#8217;abolizione delle verifiche del green pass responsabilizzano ulteriormente il datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19. La nota di aggiornamento del 31 marzo 2022 prevede l&#8217;opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo dell&#8217;aprile 2021. Questo consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Proprio sull&#8217;eventuale aggiornamento del Protocollo domani 4 maggio si terrà l’incontro tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali.</p>
<h3>Le misure non più applicabili a partire dal 1° maggio 2022</h3>
<p>A partire dal 1° maggio 2022 si conferma l&#8217;utilizzo delle mascherine sui luoghi di lavoro ma non saranno più operativi:<br />
• L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli e cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche. I lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio. L&#8217;abolizione dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere la certificazione verde su base volontaria. Nè ai lavoratori nè ai visitatori esterni.<br />
• L’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale;<br />
• Art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;<br />
• Obbligo di green pass base per l’accesso a servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all&#8217;aperto;<br />
• Green pass rafforzato obbligatorio per convegni e congressi;<br />
• Obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto;<br />
• L’obbligo di green pass rafforzato per piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso.</p>
<h3>Dove è necessario esibire il green pass rafforzato</h3>
<p>Fino al 31 dicembre 2022 il green pass rafforzato è richiesto per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Nonché per le strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, unitamente al certificato di tampone –molecolare o antigenico– negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso.</p>
<p>Per gli spostamenti da e verso l’estero. Il Ministro della Salute ha adottato una nuova ordinanza che proroga al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni). Ma elimina a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell&#8217;imbarco la certificazione verde COVID-19. Infatti decorrere dal 1° maggio 2022 non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale. Resta l&#8217;uso delle mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti.</p>
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		<title>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento al decreto 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto 20 dicembre 2021]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di protezione individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dello Sviluppo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/dispositivi-di-protezione-individuale-gli-aggiornamenti-al-d-lgs-81-08/">Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio.  E concerne adeguamenti di carattere strettamente tecnico. In particolare il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008. Ovvero un aggiornamento del contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.</p>
<h3>Dispositivi di protezione individuale, indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</h3>
<p>L&#8217;allegato VIII prevede indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari. A partire dalla <strong>protezione dei capelli</strong> e che riguarda i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli. Oppure presso fiamme o materiali incandescenti, e devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale. Ad esempio la cuffia di protezione, resistente e lavabile che racchiuda i capelli in modo completo. A seguire troviamo la <strong>protezione della testa</strong> e riguarda i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi pericolosi. Questi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo coloro che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.</p>
<h4>Protezione degli occhi o del viso</h4>
<p>Gli aggiornamenti al Decreto si pronunciano sui lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi. Ma anche caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati. Inoltre troviamo la <strong>protezione degli arti superiori </strong>nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia. Qui i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale come guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.</p>
<h4>Protezione degli arti inferiori</h4>
<p>Sono previsti dispositivi di protezione individuale per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni. Oltre che di causticazione, di punture o di schiacciamento. L&#8217;aggiornamento prevede che i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Invece la <strong>protezione delle altre parti del corpo</strong> prevede la protezione da rischi particolari. In questo caso i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.</p>
<h4>Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati</h4>
<p>In caso di cadute dall&#8217;alto o in spazi confinati sono previsti specifici dispositivi di protezione individuale. Ovvero per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo. Questi devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza. Infine troviamo la<strong> protezione delle vie respiratorie</strong>. Quindi quei lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas. Ma anche vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi che devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Come ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei. Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.</p>
<p>Il Decreto del 20 dicembre 2021 fornisce la specifica sullo schema indicativo per l&#8217;inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere. Ma l&#8217;uso di dispositivi di protezione individuale viene effettuato in base alla valutazione dei rischi stessi. Sarà infatti la valutazione del rischio a disporre le caratteristiche che debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del presente decreto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/dispositivi-di-protezione-individuale-gli-aggiornamenti-al-d-lgs-81-08/">Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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