<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lavoro sommerso Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<atom:link href="https://opnitalform.it/tag/lavoro-sommerso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opnitalform.it/tag/lavoro-sommerso/</link>
	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 12:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icona-OPN-Conapi-senza-bordo-32x32.png</url>
	<title>lavoro sommerso Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<link>https://opnitalform.it/tag/lavoro-sommerso/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL</title>
		<link>https://opnitalform.it/maxisanzione-lavoro-nero-il-vademecum-dellinl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maxisanzione-lavoro-nero-il-vademecum-dellinl</link>
					<comments>https://opnitalform.it/maxisanzione-lavoro-nero-il-vademecum-dellinl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 12:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[importi maxisanzione lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro sommerso]]></category>
		<category><![CDATA[maxisanzione lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[vademecum INL lavoro sommerso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL. L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota pubblicata il 20 aprile scorso ha aggiornato il vademecum sull&#8217;applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. Ovvero sanzioni che possono essere applicate da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di previdenza, lavoro e fisco. La maxisanzione sanzione lavoro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/maxisanzione-lavoro-nero-il-vademecum-dellinl/">Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL. L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota pubblicata il 20 aprile scorso ha aggiornato il vademecum sull&#8217;applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. Ovvero sanzioni che possono essere applicate da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di previdenza, lavoro e fisco. La maxisanzione sanzione lavoro nero si applica in caso di utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione, che deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente. Ma anche al lavoro occasionale con libretto famiglia.</p>
<h3>Maxisanzione lavoro nero, a chi si applica</h3>
<p>Con la nota 856/2022  del 20 aprile 2022  l&#8217;INL fornisce un vademecum aggiornato  sull&#8217;applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. L&#8217;Ispettorato chiarisce anche l&#8217;applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146 2021. La maxisanzione lavoro nero o sommerso si applica a tutti i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa e agli enti pubblici economici. Ovvero alle persone fisiche in caso di utilizzo di lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle previste dall&#8217;articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Decreto Legge n. 50/2017. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p>
<h3>Maxisanzione lavoro nero, gli importi previsti</h3>
<p>L&#8217;importo della sanzione varia a seconda dei casi. Il datore che occupa personale “in nero” è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile:</p>
<ul>
<li>Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;</li>
<li>3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;</li>
<li>7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.</li>
</ul>
<p>Inoltre sono previste maggiorazioni del 20% in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti. E in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Per minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni). E infine per i percettori del reddito di cittadinanza. La sanzione non si applica se il datore di lavoro regolarizza spontaneamente il rapporto senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Ciò può accadere prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione. Inoltre si può accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima.</p>
<h3>I codici da utilizzare</h3>
<p>A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni  è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”. Per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”. Denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.</p>
<p>Mentre per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:</p>
<p>&#8211; 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;</p>
<p>&#8211; 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.</p>
<p>Per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzano rispettivamente i codici:</p>
<p>&#8211; per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;</p>
<p>&#8211; per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.</p>
<h3>I casi di esclusione</h3>
<p>La maxisanzione lavoro nero si applica per l&#8217;utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione. E&#8217; necessario il requisito della subordinazione previsto dall&#8217;art.2094 c.c. Sono escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare. E in particolare la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione.</p>
<p>L&#8217;Ispettorato chiarisce la novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale. La maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali &#8220;che non siano state oggetto di preventiva comunicazione. Sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e  previdenziale. E dove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione&#8221;. In caso di  impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili sia la maxi sanzione per lavoro nero. E sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).</p>
<h3>Maxisanzione e diffida</h3>
<p>La novella del 2015 ha reintrodotto la diffidabilità della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi. Al riguardo, si prevedono 3 ipotesi per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione. Ovvero in caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza  nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, e a certe condizioni. Tra cui l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con</p>
<ul>
<li>contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;</li>
<li><span style="font-size: 16px;">contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. </span></li>
<li><span style="font-size: 16px;">mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè  non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero” che dovrà essere regolarizzato. Il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo.</span></li>
</ul>
<h3>Altri casi per evitare la maxisanzione</h3>
<p>Inoltre è possibile evitare la maxisanzione attraverso la regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima.</p>
<p>E infine attraverso la regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all&#8217;atto dell&#8217;accesso ispettivo. Non trova applicazione l&#8217;obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/maxisanzione-lavoro-nero-il-vademecum-dellinl/">Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/maxisanzione-lavoro-nero-il-vademecum-dellinl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misure antinfortunistiche e lavoro sommerso nel decreto Pnrr</title>
		<link>https://opnitalform.it/misure-antinfortunistiche-e-lavoro-sommerso-nel-decreto-pnrr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misure-antinfortunistiche-e-lavoro-sommerso-nel-decreto-pnrr</link>
					<comments>https://opnitalform.it/misure-antinfortunistiche-e-lavoro-sommerso-nel-decreto-pnrr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 10:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro sommerso]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro sommerso nel Pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[misure antinfortunistiche e lavoro sommerso]]></category>
		<category><![CDATA[misure antinfortunistiche nel Pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza]]></category>
		<category><![CDATA[rischio infortunistico]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/01/DATI-INAIL-2019_2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Misure antinfortunistiche e lavoro sommerso nel decreto Pnrr. Il Ministero del Lavoro guidato da Andrea Orlando annuncia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36. Si ufficializzano le &#8220;Ulteriori misure urgenti per l&#8217;attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza&#8221; che prevedono il Portale nazionale del lavoro sommerso, e il contrasto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/misure-antinfortunistiche-e-lavoro-sommerso-nel-decreto-pnrr/">Misure antinfortunistiche e lavoro sommerso nel decreto Pnrr</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/01/DATI-INAIL-2019_2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Misure antinfortunistiche e lavoro sommerso nel decreto Pnrr. Il Ministero del Lavoro guidato da Andrea Orlando annuncia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36. Si ufficializzano le &#8220;Ulteriori misure urgenti per l&#8217;attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza&#8221; che prevedono il Portale nazionale del lavoro sommerso, e il contrasto al fenomeno infortunistico.</p>
<h3>Misure antinfortunistiche e lavoro sommerso, nasce il portale unico nazionale</h3>
<p>All&#8217;articolo 19 del Decreto si annuncia il portale nazionale del sommerso. La misura introdotta mira a creare una convergenza di informazioni e attività di tutti i soggetti deputati al controllo del fenomeno in un unico portale. In particolare è stato modificato l&#8217;art.10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 per una programmazione efficace dell&#8217;attività ispettiva. Nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale. Infatti i risultati dell&#8217;attività di vigilanza dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal personale ispettivo dell&#8217;INPS, dell&#8217;INAIL, dell&#8217;Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza dovranno confluire nel Portale nazionale.</p>
<p>Il nuovo riferimento informativo, che sarà gestito dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, sostituisce e integra le banche dati esistenti. Inoltre, si prevede che nel Portale confluiscano i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all&#8217;attività di vigilanza. Compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso.</p>
<h3>Misure antinfortunistiche e lavoro sommerso, miglioramento degli standard per la sicurezza</h3>
<p>L&#8217;introduzione delle misure di contrasto del fenomeno infortunistico nell&#8217;attuazione del Pnrr prevedono il miglioramento degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto all&#8217;art. 20 prevede che l&#8217;Inail promuova appositi protocolli d&#8217;intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell&#8217;esecuzione dei singoli interventi previsti nel Pnrr.</p>
<p>In particolare la norma dispone che vengano realizzati programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza. Fermo restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, si guarda a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori. E soprattutto nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati. Inoltre sono previsti progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro. Oltre a materiali innovativi per l&#8217;abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata. Lo sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple. E infine iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
<h3>Reclutamento di personale e riequilibrio di genere</h3>
<p>Inoltre il provvedimento introduce disposizioni in materia di riforma del reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione. Ovvero anche a favore dell&#8217;equilibrio di genere (articoli 1-17), nonché di rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere nell&#8217;ambito del Codice dei contratti pubblici (art. 34).</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/misure-antinfortunistiche-e-lavoro-sommerso-nel-decreto-pnrr/">Misure antinfortunistiche e lavoro sommerso nel decreto Pnrr</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/misure-antinfortunistiche-e-lavoro-sommerso-nel-decreto-pnrr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
