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	<title>formazione salute e sicurezza nei luoghi di lvoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>formazione salute e sicurezza nei luoghi di lvoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>INL: i nuovi valori delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-16-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1159 del 9 novembre 2023, con la quale fornisce il prospetto con tutte le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro oggetto di rivalutazione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023. La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inl-i-nuovi-valori-delle-sanzioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-2/">INL: i nuovi valori delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-16-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1159 del 9 novembre 2023, con la quale fornisce il prospetto con tutte le <strong>ammende</strong> e le <strong>sanzioni amministrative</strong> in materia di <strong>igiene</strong>, <strong>salute</strong> e <strong>sicurezza sul lavoro</strong> oggetto di rivalutazione, ai sensi del <a href="https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-rivalutazione-delle-sanzioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-2">Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023</a>.</p>
<p>La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data <strong>dal 6 ottobre 2023</strong>.</p>
<p>Vedasi anche la <a href="https://wp.me/pa01fs-ksM">nota n. 724 del 30 ottobre 2023</a> che fornisce indicazioni sull’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative<strong> in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.</strong></p>
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		<title>INL: i nuovi valori delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 08:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-1-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1159 del 9 novembre 2023, con la quale fornisce il prospetto con tutte le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro oggetto di rivalutazione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023. La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inl-i-nuovi-valori-delle-sanzioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/">INL: i nuovi valori delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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<p>La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data <strong>dal 6 ottobre 2023</strong>.</p>
<p>Vedasi anche la <a href="https://wp.me/pa01fs-ksM">nota n. 724 del 30 ottobre 2023</a> che fornisce indicazioni sull’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative<strong> in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inl-i-nuovi-valori-delle-sanzioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/">INL: i nuovi valori delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>&#8220;Lavoro insicuro&#8221;, Bettoni (Inail): investire su formazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Orlando Ministro del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dati Inail 2021]]></category>
		<category><![CDATA[formazione e Pnrr Inail]]></category>
		<category><![CDATA[formazione salute e sicurezza nei luoghi di lvoro]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Bettoni Inail]]></category>
		<category><![CDATA[malattia professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Morti bianche]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto Inail 2021]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/07/Immagine-2022-07-26-095553-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />&#8220;Lavoro insicuro&#8221;, Bettoni (Inail): investire su formazione. &#8220;Lavoro insicuro&#8221; titola oggi il quotidiano &#8220;La Stampa&#8221; per raccontare i dati emersi dal rapporto Inail 2021, che presenta una media di 4 vittime al giorno. Gli incidenti mortali aumentano del 10% e le malattie professionali del 22%. Aumentano anche gli infortuni del 20% con un nuova accelerazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lavoro-insicuro-bettoni-inail-investire-su-formazione/">&#8220;Lavoro insicuro&#8221;, Bettoni (Inail): investire su formazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/07/Immagine-2022-07-26-095553-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>&#8220;Lavoro insicuro&#8221;, Bettoni (Inail): investire su formazione. &#8220;Lavoro insicuro&#8221; titola oggi il quotidiano &#8220;La Stampa&#8221; per raccontare i dati emersi dal rapporto Inail 2021, che presenta una media di 4 vittime al giorno. Gli incidenti mortali aumentano del 10% e le malattie professionali del 22%. Aumentano anche gli infortuni del 20% con un nuova accelerazione nel 2022. La presentazione della Relazione annuale Inail 2021 illustra l’andamento infortunistico e tecnopatico, le attività realizzate nell’ambito della ricerca, della prevenzione, della riabilitazione e degli investimenti, i risultati economici conseguiti e gli obiettivi strategici per il futuro. Il rapporto annuale illustra un mercato del lavoro insicuro. E di questo hanno discusso a Montecitorio a Roma il presidente dell’Inail Franco Bettoni, alla presenza del vicepresidente Paolo Lazzara, dei consiglieri di amministrazione e del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, tra gli altri.</p>
<h3>Lavoro insicuro, le cifre impietose illustrate da Inail</h3>
<p>Ai dati illustrati sul 2021, il Ministro Orlando aggiunge il paragone con un bilancio dei primi sei mesi di quest&#8217;anno. E per questo si parla di lavoro insicuro.  Nei primi cinque mesi del 2022 gli infortuni sono aumentati di un ulteriore 50%. Mentre i decessi sono scesi del 16% attestandosi a quota 364. L&#8217;esigenza di rilancio del Paese e del tessuto economico e produttivo deve essere complementare alla garanzia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Diversamente parliamo di lavoro insicuro. Un diktat imposto dal presidente Bettoni che ha trovato la piena convergenza del Ministro Orlando, che commenta come inaccettabili i dati forniti dal report. L&#8217;Inail è pronto a fare la sua parte per azzerare le morti bianche e garantire maggiori tutele ai lavoratori, anche grazie al supporto scientifico e alla ricerca messa in campo.</p>
<h3>Lavoro insicuro, nel 2021 aumentano gli infortuni &#8220;tradizionali&#8221;</h3>
<p>Al netto dei contagi da Covid-19, gli infortuni “tradizionali” in aumento del 20% rispetto al 2020. Per quanto riguarda l’andamento infortunistico, nel 2021 sono stati denunciati all’Inail poco più di 564mila infortuni sul lavoro, in calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Questa diminuzione, però, è dovuta esclusivamente alla contrazione dei contagi professionali da Covid-19, che sono passati dai quasi 150mila del 2020 ai circa 50mila del 2021. Nel 2020, in particolare, l’incidenza media delle denunce da nuovo Coronavirus sul totale degli infortuni denunciati è stata di una ogni quattro, mentre nel 2021 è scesa a una su 12.</p>
<p>Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 349.643, il 17,5% dei quali avvenuti “fuori dell’azienda”, cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. Elevate le percentuali di riconoscimento della componente da Covid-19, pari a circa l’88% nel 2020 e al 70% nel 2021, ma è importante tenere presente che per la definizione finale delle conseguenze di un infortunio in termini di menomazione, e a maggior ragione per quelli da contagio professionale, occorre un adeguato periodo di tempo per la stabilizzazione dei postumi.</p>
<h3>Le morti bianche</h3>
<p>I decessi sono stati 685, il 43,5% è avvenuto “fuori dell’azienda”. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 1.361, con un decremento del 19,2% rispetto al 2020. Come per gli infortuni in complesso, anche in questo caso la contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dai circa 600 del 2020 ai circa 200 del 2021. Nel 2020, in particolare, l’incidenza media dei decessi da Covid-19 sul totale di tutti i casi mortali denunciati è stata di una denuncia ogni tre, mentre nel 2021 è scesa a una su sei. Le denunce di infortuni mortali “tradizionali”, al contrario, sono aumentate di quasi il 10% rispetto al 2020, sia nella componente “in occasione di lavoro” che in quella “in itinere”. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono 685, di cui 298, pari al 43,5% del totale, avvenuti “fuori dell’azienda” (57 casi sono ancora in istruttoria).</p>
<h3>Le malattie professionali</h3>
<p>Le malattie professionali denunciate in crescita del 22,8%. Dall’analisi dei dati del 2021 emerge anche un aumento notevole delle denunce di malattia professionale in confronto al 2020, anno in cui il fenomeno tecnopatico è stato fortemente condizionato dall’emergenza epidemiologica. Le patologie lavoro-correlate denunciate all’Istituto sono state poco più di 55mila, in crescita del 22,8% rispetto al 2020. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 37,2% (il 5,6% è ancora in istruttoria). Le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono oltre 38mila, di cui il 40,3% per causa professionale riconosciuta (quelli con malattie causate dall’esposizione all’amianto sono 948). I lavoratori deceduti nel 2021 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 820, il 23,6% in meno rispetto al 2020, di cui 154 per silicosi/asbestosi.</p>
<h3>Sette milioni di prestazioni sanitarie erogate</h3>
<p>Nel 2021 l’Inail ha fornito circa sette milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali, mentre le prestazioni per “prime cure” effettuate presso i 120 ambulatori dell’Istituto sono state oltre 523mila. Quelle riabilitative erogate dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con le filiali di Roma e Lamezia Terme, dal Centro di riabilitazione motoria di Volterra e dagli 11 centri di fisiochinesiterapia attivi in cinque regioni ammontano a oltre 139mila.</p>
<p>Il Centro Protesi, struttura di riferimento per i trattamenti protesico-riabilitativi insieme alle sue due filiali ha erogato complessivamente 6.352 prestazioni di assistenza protesica a favore di 4.390 persone. Ovvero 2.826 infortunati sul lavoro e 1.564 tra assistiti del Servizio sanitario nazionale e privati.</p>
<p>A queste si aggiungono 7.223 prestazioni per la fornitura di ausili per la cura e igiene personale, l’informatica, la mobilità e la domotica, che hanno interessato 4.682 assistiti. In settembre, con l’attivazione di 14 posti letto presso la filiale di Lamezia Terme e l’inaugurazione del nuovo punto di assistenza a Palermo, è proseguito il piano di decentramento voluto dall’Inail per rispondere concretamente all’esigenza di prossimità territoriale del servizio ai propri assistiti.</p>
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		<title>Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Fiscale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[formazione obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[formazione salute e sicurezza nei luoghi di lvoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligo di formazione per datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" />Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/">Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" /><p>Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del titolare dell&#8217;azienda. Infatti quest&#8217;ultimo dovrà seguire corsi di formazione così come sancito dalle modifiche all&#8217;art.37 comma 7 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di formazione</h3>
<p>Con le modifiche apportate al Testo si equiparano i datori  di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori. Ovvero a coloro che sono tenuti per legge a rispettare l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza. Sarà la Conferenza Stato-Regioni ad adottare entro il 30 giugno 2022 le specifiche sulle modalità di addestramento, durata e contenuti dei corsi. Il nuovo comma 7 all&#8217;art.37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che &#8220;il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un&#8217;adeguata e specifica formazione&#8221;.</p>
<p>In particolare, l&#8217;articolo del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto “sovrintende all’attività lavorativa. E garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.</p>
<h3>Obbligo di formazione con aggiornamento periodico</h3>
<p>La nuova norma prevede oltre alla formazione anche un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 specifica non solo che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Ma anche che “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.</p>
<h3>L&#8217;addestramento del personale</h3>
<p>Per adempiere all&#8217;addestramento del personale si dovranno svolgere prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali. Oltre che dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Inoltre si prevedono anche esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo. Ovvero un atto nel quale si provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica di quanto previsto dal Decreto Fiscale.</p>
<p>In particolare, nell’accordo sarà necessario individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro. Stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Oltre alle “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>Le possibili sanzioni per inadempienza sulla formazione</h3>
<p>L&#8217;inadempienza sull&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza espone il datore di lavoro a sanzioni. Infatti le nuove disposizioni di legge del Testo Unico prevedono un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme. In primo luogo l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi. Comminata insieme ad un’ammenda da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.</p>
<p>Inoltre il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale. E l’Ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare un provvedimento di sospensione. Anche “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.</p>
<p>L’allegato I del decreto legislativo 81/2008 contiene le &#8220;gravi violazioni&#8221; possibili. Un allegato che sarà soggetto ad aggiornamento sulla scorta delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. Infatti la &#8220;mancata formazione ed addestramento&#8221; costituisce violazione, insieme alla sospensione, che comporta una pena aggiuntiva. Ovvero una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Infine, con apposita circolare, l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di sospensione scatta solo in una circostanza. Ovvero “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Ma non specifica se sono inclusi i datori di lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/">Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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