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	<title>formazione obbligatoria Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>formazione obbligatoria Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>7 novembre 2024, nuovo accordo sulla formazione obbligatoria per la salute e sicurezza sul lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[formazione obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-9-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il 7 novembre 2024 è prevista l’approvazione di un nuovo accordo sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante la seduta della Conferenza Stato-Regioni. La seduta ordinaria inizierà alle ore 14:15 con i seguenti punti all&#8217;ordine del giorno: Approvazione del report e del verbale della seduta del 17 ottobre 2024. Accordo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-9-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il 7 <strong>novembre 2024</strong> è prevista l’approvazione di un nuovo <strong>accordo sulla formazione obbligatoria</strong> in <strong>materia di salute e sicurezza sul lavoro</strong> durante la seduta della <strong>Conferenza Stato-Regioni</strong>. La seduta ordinaria inizierà alle ore <strong>14:15</strong> con i seguenti punti all&#8217;<strong>ordine del giorno</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Approvazione</strong> del <strong>report e del verbale</strong> della seduta del <strong>17 ottobre 2024</strong>.</li>
<li><strong>Accordo</strong> per stabilire la <strong>durata e i contenuti minimi</strong> dei <strong>percorsi formativi</strong> in tema di salute e sicurezza, come previsto dal <strong>D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81</strong>, in conformità all&#8217;<strong>articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281</strong>.</li>
</ul>
<p>Questa approvazione fornirà nuovi standard e linee guida per la <strong>formazione in salute e sicurezza</strong> nei luoghi di lavoro, aggiornando e uniformando i <strong>requisiti formativi</strong> a livello nazionale.</p>
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		<title>Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[attività formative]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte d'appello]]></category>
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		<category><![CDATA[ordinanza n. 12241 del 09.05.2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" />Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi. Con l’ordinanza n. 12241 del 09.05.2023, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento. Il fatto affrontato Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi.</p>
<p style="font-weight: 400">Con l’<a href="http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2023/Cass.-sent.-n.-12241-2023.pdf"><strong>ordinanza n. 12241 del 09.05.2023</strong></a>, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Il fatto affrontato</h6>
<p style="font-weight: 400">Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi sottoposto alla formazione obbligatoria richiestagli dal datore. Ma la Corte d’Appello ha rigettato la domanda, anche per via del fatto che la formazione sollecitata non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di richiedere permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.</p>
<h6 style="font-weight: 400">L’ordinanza</h6>
<p style="font-weight: 400">La Cassazione rileva, preliminarmente, che la condotta del dipendente che si rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria richiestagli da parte datoriale integra una grave insubordinazione.</p>
<p style="font-weight: 400">In particolare una tale condotta va inquadrata come un comportamento passivo, privo di spirito di collaborazione e in contrasto con i generali obblighi di diligenza e di esecuzione degli ordini datoriali.</p>
<p style="font-weight: 400">Secondo i Giudici di legittimità, dunque, una simile mancanza risulta sufficiente per giustificare un recesso disciplinare.</p>
<p style="font-weight: 400">Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del licenziamento.</p>
<p style="font-weight: 400">
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Formazione, Borghi: livello di rischio su mansioni e non su Codice Ateco</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 09:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Codici Ateco categorie di rischio]]></category>
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		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[incidente Borgo Panigale Bologna]]></category>
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		<category><![CDATA[livello alto di rischio formazione]]></category>
		<category><![CDATA[norme sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rischio e prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Borghi consulente del lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/03/1646904098871-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Formazione, Borghi: livello di rischio su mansioni e non su Codice Ateco. Valentina Borghi, Consulente del Lavoro di Bologna e referente sulla formazione in ambito accademico fa il punto sugli aggiornamenti delle normative e rileva le criticità che insistono oggi sul settore. Soprattutto alla luce degli infortuni e delle morti bianche che quotidianamente si registrano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/formazione-borghi-livello-di-rischio-su-mansioni-e-non-su-codice-ateco/">Formazione, Borghi: livello di rischio su mansioni e non su Codice Ateco</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/03/1646904098871-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Formazione, Borghi: livello di rischio su mansioni e non su Codice Ateco. Valentina Borghi, Consulente del Lavoro di Bologna e referente sulla formazione in ambito accademico fa il punto sugli aggiornamenti delle normative e rileva le criticità che insistono oggi sul settore. Soprattutto alla luce degli infortuni e delle morti bianche che quotidianamente si registrano e su cui &#8220;bisogna intervenire non solo stringendo le sanzioni ma anche operativamente&#8221; come lei stessa suggerisce. &#8220;Abbiamo solo Codici Ateco ma non si differenziano le mansioni. A questo bisogna aggiungere che molti corsi prevedono solo la parte teorica, escludendo la pratica. Ma è stato dimostrato dai dati che laddove si attesta la frequenza a corsi altamente specializzati si riduce il rischio di infortunio&#8221; spiega.</p>
<h3>Formazione, le ore di formazione sul rischio non sono sufficienti</h3>
<p>La consulente del lavoro sostiene che nei corsi inerenti il rischio alto le 16 ore di formazione previste non sono sufficienti. E spesso accade che chi si trova ad operare non conosce i rischi a cui si espone. Per questo sono necessari corsi di formazione specialistici che affrontino argomenti inerenti la mansione che si svolge. Tali da non avere le stesse nozioni sugli argomenti e con eguale numero di ore per tutte le categorie di lavoratori. &#8220;E&#8217; arrivato il momento di differenziare e stabilire la differente portata del rischio. Le novità introdotte in materia hanno già previsto delle modifiche sostanziali ma la nuova normativa va rivista e aggiornata. Non solo considerando i Codici Ateco, ma i settori in cui opera un lavoratore. Le 16 ore di rischio alto previste per la chimica non possono essere equiparate a quelle previste per la metalmeccanica&#8221;.</p>
<h3>L&#8217;incidente di Borgo Panigale a Bologna</h3>
<p>Per rafforzare la sua tesi la consulente del lavoro ha fornito le immagini di un drammatico incidente che si è verificato a Borgo Panigale. Qui un camion trasportante un braccio meccanico più alto del cavalcavia lo ha violentemente impattato e ne ha provocato il crollo parziale. &#8220;Parliamo tanto di sicurezza sul lavoro, di corsi, di formazione, ma poi quando dobbiamo applicarla questo è il risultato. E questo accade perchè la teoria ha poco a che fare con la pratica e perchè la burocrazia prevarrà sempre sulla vera sicurezza&#8221; denuncia. E rileva l&#8217;importanza della sicurezza sul lavoro come terreno di confronto per un dialogo costruttivo tra il legislatore e gli operatori impegnati sul campo.</p>
<p>&#8220;Se davvero si vuole imprimere una sferzata è necessario modificare l&#8217;impianto normativo e adeguare i principi sulla sicurezza in base alle mansioni. Le aule universitarie e gli ambienti accademici non affrontano la questione, che deve essere sollevata anche all&#8217;interno delle istituzioni e degli organismi competenti.</p>
<p>Non c&#8217;è specializzazione sulla formazione, e spesso i corsi sono solo teorici. Mancano delle esercitazioni pratiche. Ma è stato acclarato che nelle grandi aziende in cui si svolgono corsi ad alta specialità il margine di rischio infortunio si riduce notevolmente. Il punto è che il criterio va adottato da tutte le aziende, non solo da quelle più grandi&#8221;.</p>
<h3>Formazione, la mancanza di aule e di docenti</h3>
<p>Altra questione sollevata è quella della scarsità delle aule, sia per la capienza necessaria ad ospitare i lavoratori, sia per poter svolgere tutti i corsi di formazione. A questo si aggiunge il fatto che per formare un&#8217;aula e ottenere il numero sufficiente di utenti utile ad aprire il corso ci vuole tempo e spesso bisogna reperire un docente. Infatti accade che gli enti di formazione non riescano a rispondere alla domanda di formazione, nel Primo Soccorso o RSPP, per mancanza di docenti o di aule.</p>
<p>La formazione rappresenta un costo per l&#8217;azienda. &#8220;Investire nella ricerca di un docente piuttosto che nel fitto di un&#8217;aula implica un numero minimo di utenti. Un&#8217;azienda può scegliere di fare formazione anche per un solo dipendente, soprattutto se si organizza internamente. Ma in generale un&#8217;azienda non organizza un corso se non per almeno 30 dipendenti, per sostenere tutti i costi&#8221;. Allora come ovviare a queste criticità? Per Valentina Borghi è necessario &#8220;Introdurre i corsi in e-learning per rischio medio e alto, oltre alle mansioni che devono sostituire i codici Ateco&#8221;.</p>
<h3>L&#8217;indice di crescita sugli infortuni</h3>
<p>La consulente rileva infatti che l&#8217;Ispettorato del Lavoro e l&#8217;Inail hanno registrato un incremento importante degli infortuni. Una oscillazione che è conseguenza della pandemia che ha indebolito gli interventi in sicurezza, sia sulla formazione che sui cantieri. E nei prossimi mesi sono attesi controlli stringenti, gli interventi da parte degli organismi saranno intensificati, anche alla luce degli interventi governativi. &#8220;Infatti ad oggi sono presi di mira i cantieri, con l&#8217;introduzione del superbonus 110. Mentre tra il 2019 e 2020 il picco degli infortuni è stato registrato sui muletti. Ma non si può intervenire sulla base gli infortuni già registrati. E&#8217; importante investire sulla prevenzione&#8221; conclude.</p>
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		<title>Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Fiscale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
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		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligo di formazione per datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" />Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/">Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" /><p>Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del titolare dell&#8217;azienda. Infatti quest&#8217;ultimo dovrà seguire corsi di formazione così come sancito dalle modifiche all&#8217;art.37 comma 7 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di formazione</h3>
<p>Con le modifiche apportate al Testo si equiparano i datori  di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori. Ovvero a coloro che sono tenuti per legge a rispettare l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza. Sarà la Conferenza Stato-Regioni ad adottare entro il 30 giugno 2022 le specifiche sulle modalità di addestramento, durata e contenuti dei corsi. Il nuovo comma 7 all&#8217;art.37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che &#8220;il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un&#8217;adeguata e specifica formazione&#8221;.</p>
<p>In particolare, l&#8217;articolo del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto “sovrintende all’attività lavorativa. E garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.</p>
<h3>Obbligo di formazione con aggiornamento periodico</h3>
<p>La nuova norma prevede oltre alla formazione anche un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 specifica non solo che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Ma anche che “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.</p>
<h3>L&#8217;addestramento del personale</h3>
<p>Per adempiere all&#8217;addestramento del personale si dovranno svolgere prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali. Oltre che dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Inoltre si prevedono anche esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo. Ovvero un atto nel quale si provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica di quanto previsto dal Decreto Fiscale.</p>
<p>In particolare, nell’accordo sarà necessario individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro. Stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Oltre alle “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>Le possibili sanzioni per inadempienza sulla formazione</h3>
<p>L&#8217;inadempienza sull&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza espone il datore di lavoro a sanzioni. Infatti le nuove disposizioni di legge del Testo Unico prevedono un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme. In primo luogo l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi. Comminata insieme ad un’ammenda da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.</p>
<p>Inoltre il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale. E l’Ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare un provvedimento di sospensione. Anche “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.</p>
<p>L’allegato I del decreto legislativo 81/2008 contiene le &#8220;gravi violazioni&#8221; possibili. Un allegato che sarà soggetto ad aggiornamento sulla scorta delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. Infatti la &#8220;mancata formazione ed addestramento&#8221; costituisce violazione, insieme alla sospensione, che comporta una pena aggiuntiva. Ovvero una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Infine, con apposita circolare, l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di sospensione scatta solo in una circostanza. Ovvero “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Ma non specifica se sono inclusi i datori di lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/">Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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