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	<title>DPI Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>DPI Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Perché non si indossano i dispositivi di protezione individuale?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 10:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi i protezione individuale]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2025/03/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-23-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Spesso i datori di lavoro s’imbattono in un problema di non poco conto: il lavoratore che si rifiuta di utilizzare i DPI forniti. Ci sono diversi motivi per cui il lavoratore non indossa i DPI: Mancanza di un’educazione e di un addestramento adeguati DPI scomodo o non della taglia giusta Supervisione insufficiente Motivi religiosi o medici [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2025/03/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-23-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Spesso i datori di lavoro s’imbattono in un problema di non poco conto: <strong>il lavoratore che si rifiuta di utilizzare i DPI forniti</strong>.</p>
<h5>Ci sono diversi motivi per cui il lavoratore non indossa i DPI:</h5>
<ul>
<li>Mancanza di un’educazione e di un addestramento adeguati</li>
<li>DPI scomodo o non della taglia giusta</li>
<li>Supervisione insufficiente</li>
<li>Motivi religiosi o medici</li>
</ul>
<p>Il datore di lavoro deve valutare, sotto la propria responsabilità e in base alla sua esperienza e conoscenza, se i <strong>rischi sono prevedibili oppure no</strong>.</p>
<p>Il datore di lavoro <strong>ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori</strong> eliminando o cercando di ridurre al minimo i rischi che possono procurare loro danni.</p>
<p>Nel caso in cui un lavoratore subisca un <strong>infortunio</strong> per mancato utilizzo dei DPI, il datore di lavoro dovrà dimostrare al giudice che quel determinato rischio non era prevedibile.</p>
<p>I DPI devono essere impiegati quando i rischi <strong>non possono essere evitati o sufficientemente ridotti</strong> da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzare del lavoro.</p>
<p>I doveri degli imprenditori non si limitano al fatto di fornire i DPI, formare i lavoratori sul corretto utilizzo e disporre che questi vengano utilizzati: gli imprenditori hanno l’obbligo di richiedere <strong>l’osservanza da parte dei singoli lavoratori</strong> delle norme vigenti, dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.</p>
<p>Un obbligo che non li esenta dalle loro responsabilità nonostante anche i lavoratori, dal canto loro, siano <strong>tenuti</strong> ad usare in modo corretto i DPI.</p>
<h5><strong>La posizione della Cassazione.</strong></h5>
<p>La Cassazione penale rimarca infatti la <strong>colpa del datore di lavoro</strong> che nonostante la “conoscenza del comportamento più volte tenuto dal lavoratore in violazione della norma antinfortunistica, lo abbia ripetutamente ripreso ed invitato ad attenersi alle disposizioni ma, di fronte all’inottemperanza del predetto, non abbia adottato più decisi provvedimenti idonei ad evitare comunque la violazione delle misure di sicurezza”.</p>
<p>Spesso sono proprio gli operai più anziani, più esperti e professionalmente competenti, quelli <strong>più riluttanti a cambiare abitudini</strong>. In simili situazioni può capitare che il datore di lavoro si trovi in imbarazzo ad applicare <strong>sanzioni disciplinari</strong>, visto il rapporto di lavoro di lunga durata con tali soggetti e la loro esperienza sul campo.</p>
<p>Tuttavia il punto di vista giuridico è chiaro: la responsabilità penale è del<strong> datore di lavoro</strong>… incertezze nell’applicazione del compito non sono contemplate.</p>
<p>Del resto è proprio per il bene dei lavoratori che è essenziale far comprendere l’importanza di seguire le misure preventive, che prescindono il numero di anni di servizio.</p>
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		<title>Agenti chimici pericolosi: l&#8217;approfondimento dell&#8217;INAIL</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[agenti chimici pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[quadro legislativo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento UE n. 878/2020]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-24-alle-12.43.50-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Agenti chimici pericolosi: l&#039;approfondimento dell&#039;INAIL" decoding="async" />AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: l&#8217;approfondimento dell&#8217;INAIL. Sul sito web di INAIL è stato pubblicato &#8220;AGENTI CHIMICI PERICOLOSI&#8221; un volume di approfondimento sul quadro legislativo europeo sulle sostanze pericolose. La pubblicazione riporta una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, del regolamento UE n. 878/2020 sulle schede di sicurezza, del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008. Approfondisce tematiche [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-24-alle-12.43.50-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Agenti chimici pericolosi: l&#039;approfondimento dell&#039;INAIL" decoding="async" /><p>AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: l&#8217;approfondimento dell&#8217;INAIL.<br />
Sul sito web di INAIL è stato pubblicato &#8220;AGENTI CHIMICI PERICOLOSI&#8221; un volume di approfondimento sul quadro legislativo europeo sulle sostanze pericolose.</p>
<p>La pubblicazione riporta una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, del regolamento UE n. 878/2020 sulle schede di sicurezza, del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008. Approfondisce tematiche di valutazione e gestione del rischio chimico, valori limite di esposizione professionale, dispositivi di protezione individuale (DPI), segnaletica di sicurezza, informazione e formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria.</p>
<div class="page" title="Page 7">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>A ogni argomento è dedicato un capitolo, permettendo al lettore di concentrarsi anche solo su uno di essi. Il volume è corredato da alcuni elementi grafici che sintetizzano i concetti fondamentali. Le parti testuali approfondiscono alcuni argomenti ritenuti di particolare utilità e sono più esplicitamente indirizzate a coloro che hanno compiti di valutazione e gestione del rischio. Il linguaggio è semplice, pur rimanendo tecnicamente preciso e puntuale.</p>
<p>La pubblicazione può essere utilizzata come supporto per l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.</p>
<p>In appendice sono riportati gli elenchi delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza che possono essere anche forniti ai lavoratori. L’appendice 3, introdotta in questa edizione, è destinata a coloro che individuano e scelgono i DPI e riporta i contenuti del documento liberamente scaricabile dal sito UNI “Criteri di scelta e uso dei DPI”.</p>
<p><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-agenti-chimici-pericolosi-istruzioni-lavoratori.pdf">Opuscolo</a></p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti</title>
		<link>https://opnitalform.it/fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 07:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature munite di videoterminali]]></category>
		<category><![CDATA[Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi correzione visiva]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi visivi]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[DSCV]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[VDT]]></category>
		<category><![CDATA[videoterminali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/optometrista-che-tiene-un-oculista-e-che-da-all-esame-della-giovane-donna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti" decoding="async" />Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali. Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023 l datore di lavoro, a sue spese, deve fornire gli occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia (c.d. affaticamento o stanchezza oculare). Anche se il disturbo è transitorio, reversibile e senza rischi per la salute visiva, il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/optometrista-che-tiene-un-oculista-e-che-da-all-esame-della-giovane-donna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.</p>
<p>Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023</p>
<p><span style="font-size: 16px">l datore di lavoro, a sue spese, deve fornire gli occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia (c.d. </span><span style="font-size: 16px">affaticamento o stanchezza oculare). Anche se il disturbo è transitorio, reversibile e senza rischi per la </span><span style="font-size: 16px">salute visiva, il medico competente può prescrivere, ai lavoratori che utilizzano un videoterminali per </span><span style="font-size: 16px">almeno 20 ore settimanali, l’uso di un “dispositivo speciale di correzione visiva” (Dscv) che è a carico del </span><span style="font-size: 16px">datore di lavoro. A precisarlo è l’Inail nella circolare 11/2023 a seguito della sentenza 392/2022 della </span><span style="font-size: 16px">corte di giustizia UE.</span></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause , sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto , con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. [&#8230;]</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column"></div>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Sorveglianza sanitaria</h6>
<p>Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:</p>
<ul>
<li>in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica3;</li>
<li>in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;</li>
</ul>
<p>nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente 4.</p>
<p>Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.</p>
<p>Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare:</p>
<ul>
<li>normale acuità visiva e assenza di astenopia;</li>
<li>normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;</li>
<li><span style="font-size: 16px">normale </span><span style="font-size: 16px">acuità visiva e presenza di astenopia significativa;</span></li>
<li><span style="font-size: 16px">acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.</span></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.</p>
<h6>Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)</h6>
<p>I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.</p>
<p>Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un&#8217;attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.</p>
<p>Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.</p>
<p>Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC5, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.</p>
<h6>Disposizioni organizzative e limiti di spesa</h6>
<p>In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.</p>
<p>Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.</p>
<p>Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.</p>
<p>Per il personale della Direzione generale provvede la Direzione centrale risorse umane. L&#8217;Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.</p>
<p>Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.</p>
<h6>Disposizioni contabili</h6>
<p>La spesa per l’acquisto dei “dispositivi speciali di correzione” deve essere imputata alla seguente voce di bilancio: IV Livello U.1.03.02.18.000 servizi sanitari &#8211; V livello 001 spese per accertamenti sanitari resi necessari dall&#8217;attività lavorativa VI livello 01 &#8211; accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008.</p>
</div>
</div>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Lavoratore autonomo: definizione e obblighi secondo il D.Lgs.81/08</title>
		<link>https://opnitalform.it/lavoratore-autonomo-definizione-e-obblighi-secondo-il-d-lgs-81-08/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lavoratore-autonomo-definizione-e-obblighi-secondo-il-d-lgs-81-08</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 10:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[definizione]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Operativo di Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/lavoratore-autonomo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />D.Lgs. 81/08 definizione di lavoratore autonomo Nel Testo Unico 81/08 viene riportata nell’art 89 comma d la definizione di lavoratore autonomo come: “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione” Per quanto riguarda le imprese il D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, definisce al comma 1 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lavoratore-autonomo-definizione-e-obblighi-secondo-il-d-lgs-81-08/">Lavoratore autonomo: definizione e obblighi secondo il D.Lgs.81/08</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/lavoratore-autonomo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>D.Lgs. 81/08 definizione di lavoratore autonomo</h3>
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<p>Nel Testo Unico 81/08 viene riportata nell’art 89 comma d la definizione di lavoratore autonomo come:</p>
<p><strong>“<em>persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione</em>”</strong></p>
<p>Per quanto riguarda le imprese il D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, definisce al comma 1 lettera i) definisce sia l’impresa affidataria quale <em>“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” e con il comma i lettera i-bis l’impresa esecutrice quale l&#8217; “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</em>”, che l’impresa esecutrice come “<em>impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</em>”.</p>
<p>Pertanto, dalla definizione data, il lavoratore autonomo si distingue dalla ditta individuale perché non ha dipendenti, a differenza di quella individuale che può avere dipendenti e fa capo a un solo soggetto, unico responsabile della gestione imprenditoriale dell’azienda. Si tratta di un&#8217;impresa familiare se il titolare gestisce la propria attività con la collaborazione dei familiari.</p>
<p>Inoltre se due o più lavoratori autonomi si “associano di fatto” per eseguire un lavoro, senza rispettare la reciproca autonomia nella realizzazione dell’opera, diventano &#8220;un&#8217; impresa di fatto&#8221; e pertanto hanno l’obbligo di adempiere a tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08 in merito alla sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Le ditte individuali con presenza di lavoratori sono soggette a tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
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<h3>Cosa prevede il decreto 81/08 per il lavoratore autonomo?</h3>
<p>L&#8217;articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli adempimenti obbligatori per la<strong> sicurezza del lavoratore autonomo </strong>che sono:</p>
<ul>
<li>l’uso delle attrezzature da lavoro conformi alle norme;</li>
<li> munirsi di DPI (dispositivi di protezione personale) da usare in conformità con quanto dice la normativa;</li>
<li>munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.</li>
</ul>
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<h5>Infine il lavoratore autonomo ha la facoltà di:</h5>
<ul>
<li>beneficiare della Sorveglianza Sanitaria secondo quanto previsto dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08;</li>
<li>partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.</li>
</ul>
<p>Nel decreto infine il lavoratore autonomo non ha l&#8217;obbligo di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, in quanto come previsto dall’art. 96 del D.Lgs. 81/08 “è obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un’impresa affidataria anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti…”.</p>
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