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	<title>dispositivi di sicurezza individuali Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>dispositivi di sicurezza individuali Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Dispositivi di sicurezza per l&#8217;udito, l&#8217;Inail pubblica una clip animata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 10:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[definizione di rumore acustico Inail]]></category>
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		<category><![CDATA[Inail sicurezza e prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio inquinamento acustico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/05/Napo_Rumore-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dispositivi di sicurezza per l&#8217;udito, l&#8217;Inail pubblica una clip animata. L&#8217;Inail pubblica una informativa sulla gestione dei dispositivi di sicurezza per proteggere l&#8217;udito sui luoghi di lavoro. E utilizza una clip animata per dimostrare come un lavoratore deve lavorare in un ambiente rumoroso e svolgere in sicurezza le proprie mansioni. Il protagonista della clip &#8220;Napo&#8221; [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/05/Napo_Rumore-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Dispositivi di sicurezza per l&#8217;udito, l&#8217;Inail pubblica una clip animata. L&#8217;Inail pubblica una informativa sulla gestione dei dispositivi di sicurezza per proteggere l&#8217;udito sui luoghi di lavoro. E utilizza una clip animata per dimostrare come un lavoratore deve lavorare in un ambiente rumoroso e svolgere in sicurezza le proprie mansioni. Il protagonista della clip &#8220;Napo&#8221; indossando il dispositivo di sicurezza compie un semplice gesto che può essere da esempio per i colleghi. I dispositivi di sicurezza per l&#8217;udito rientrano tra i dispositivi di protezione individuale previsti dal D.Lgs. 81/08.</p>
<h3>Dispositivi di sicurezza per l&#8217;udito sui luoghi di lavoro</h3>
<p>L&#8217;Istituto illustra come attraverso semplici gesti è possibile proteggersi dai rumori e non avere problemi di udito in futuro. Infatti l’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore in ambiente di lavoro può provocare effetti negativi sulla salute. Tra questi il più conosciuto è la diminuzione permanente della capacità uditiva o ipoacusia da rumore, che rappresenta ancora oggi una delle malattie professionali più diffuse. La patologia tipica dell’esposizione al rumore è l’<em>ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica.</em> Ed è caratterizzata da un tracciato audiometrico particolare, che consente di distinguerla da altre patologie dell’orecchio.</p>
<h3>Dispositivi di sicurezza per l&#8217;udito, la definizione di rumore</h3>
<p>Il rumore si può definire come un fenomeno acustico sgradito. E consiste nella propagazione di perturbazioni di pressione nell’aria (<em>pressione sonora</em> è la differenza tra la pressione istantanea e la pressione statica) sotto forma di onde elastiche. Con trasporto di energia (in generale il fenomeno può riguardare qualsiasi mezzo elastico, ma la propagazione nell’aria è la condizione che normalmente riguarda l’esposizione lavorativa). Nell’aria la velocità di propagazione è di circa 343 m/s (alla temperatura di 20 C°). Le onde sonore sinusoidali rappresentano il caso più semplice e sono caratterizzate dai seguenti parametri:</p>
<ul>
<li>periodo T (s): durata di un’oscillazione completa;</li>
<li>frequenza f  (Hz): numero di oscillazioni nell’unità di tempo (f = 1/T);</li>
<li>ampiezza A (Pa): valore massimo dell’oscillazione di pressione sonora;</li>
<li>lunghezza d’onda λ (m): distanza percorsa dall’onda sonora in un periodo T.</li>
</ul>
<p>L’orecchio umano svolge la funzione di captare e trasdurre le onde sonore in impulsi nervosi inviati al cervello, attivando così la percezione uditiva, che si estende su un intervallo di frequenze approssimativamente compreso tra 20 e 20.000 Hz.</p>
<p>Il nostro udito è in grado di percepire pressioni sonore da 20 μPascal (20*10<sup>-6</sup> Pascal), che corrisponde alla soglia di udibilità a 1000 Hz, fino a circa 60 Pascal, pressione che già induce sensazioni di panico, oltre la quale si possono avere danni uditivi immediati. Per evitare la difficoltà di utilizzare un intervallo così ampio di valori, si  adotta una scala logaritmica (scala dei livelli di pressione sonora) la cui unità di misura è il decibel (dB); in tal modo il precedente intervallo si “restringe” tra 0 dB e 130 dB.</p>
<h3>Il rischio da esposizione al rumore definito dal D.Lgs. 81/08</h3>
<p>Il livello di esposizione giornaliera al rumore L<sub>EX,8h </sub>[dB(A)], (che rappresenta l’equivalente energetico dei livelli a cui il lavoratore viene sottoposto durante la sua giornata lavorativa, ponderato in frequenza secondo la curva A e normalizzato ad una giornata lavorativa standard di 8 ore) è il principale descrittore del rischio da esposizione al rumore definito dal D.Lgs. 81/08.</p>
<p>Lo stesso decreto fissa tre soglie per L<sub>EX,8h</sub>: il valore inferiore d’azione pari a 80 dB(A), il valore superiore d’azione pari a 85 dB(A) e il valore limite pari a 87 dB(A). È vietato superare il valore limite, mentre i valori d’azione rappresentano soglie di riferimento che obbligano il datore di lavoro a determinati adempimenti per la riduzione e il controllo dell’esposizione. In maniera del tutto analoga, vengono fissati due valori d’azione e un valore limite anche per la pressione acustica di picco p<sub>peak</sub> (valore istantaneo), allo scopo di tener conto della maggiore pericolosità del rumore impulsivo.</p>
<h3>La norma UNI EN ISO 9612:2011</h3>
<p>Le modalità specifiche della valutazione del rischio sono trattate principalmente dalla Norma UNI EN ISO 9612:2011. La norma ISO 1999:1990 invece consente il calcolo previsionale del danno corrispondente ad una determinata esposizione di lungo periodo al rumore. Al fine di approfondire i molteplici aspetti legati a questo specifico agente di rischio, si può fare riferimento al P.A.F. (portale agenti fisici), inserito sul sito dell’INAIL.</p>
<p>Il portale realizzato da INAIL in collaborazione con: Regione Toscana, AUSL di Siena e AUSL di Modena e del Dipartimento Igiene del lavoro dell’ex ISPESL (attualmente Inail Ricerca), è uno strumento dinamico in continuo aggiornamento, che consente di ricavare informazioni utili per affrontare le diverse tematiche connesse al rumore (legislazione e normativa di riferimento, strategie e modalità di misura, procedure standardizzate per la valutazione del rischio, banche dati, ecc.).</p>
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		<title>Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 15:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cade obbligo di green pass]]></category>
		<category><![CDATA[casi in cui è obbligatorio il green pass]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno di legge su uso dispostivi di sicurezza anticontagio]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di sicurezza individuali]]></category>
		<category><![CDATA[mascherine al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[misure anticontagio Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[nuove regole dal 1° maggio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/05/aziende-free-covid-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio. Il DL n. 24/2022, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge ha disposto le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per l’emergenza Covid. Inoltre, l&#8217;ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile dispone l&#8217;obbligo di indossare i dispositivi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/mascherine-sui-luoghi-di-lavoro-e-trasporti-le-regole-dal-1maggio/">Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/05/aziende-free-covid-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio. Il DL n. 24/2022, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge ha disposto le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per l’emergenza Covid. Inoltre, l&#8217;ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile dispone l&#8217;obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso anche dopo il 30 aprile 2022.</p>
<h3>Mascherine sui luoghi di lavoro</h3>
<p>La Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento alla norma, prorogando l&#8217;obbligo di indossare le mascherine per alcuni contesti al chiuso. Per assicurare l&#8217;immediata operatività della proroga, il Ministero della Salute recepisce le modifiche approvate dalla Camera. E licenzia un&#8217;ordinanza con efficacia a decorrere dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022. L&#8217;ordinanza prevede:</p>
<p>• L’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per l&#8217;accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto e gli spettacoli aperti al pubblico. Oltre che per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Insiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio -assistenziali;<br />
• la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.</p>
<h3>Mascherine sui luoghi di lavoro, dove non sarà più obbligatoria</h3>
<p>Ad eccezione di casi specifici si ricorda che i locali aziendali sono luoghi privati. Pertanto essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico. Ne consegue che, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende. Con riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici, il Ministro per la PA  nella circolare del 29 aprile ha sottolineato l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico. Ma anche che ciascuna amministrazione nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire indicazioni, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro. Quindi delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.</p>
<h3>Si conferma l&#8217;applicazione dei protocolli aziendali di sicurezza anticontagio</h3>
<p>L’andamento dell’epidemia e l&#8217;abolizione delle verifiche del green pass responsabilizzano ulteriormente il datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19. La nota di aggiornamento del 31 marzo 2022 prevede l&#8217;opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo dell&#8217;aprile 2021. Questo consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Proprio sull&#8217;eventuale aggiornamento del Protocollo domani 4 maggio si terrà l’incontro tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali.</p>
<h3>Le misure non più applicabili a partire dal 1° maggio 2022</h3>
<p>A partire dal 1° maggio 2022 si conferma l&#8217;utilizzo delle mascherine sui luoghi di lavoro ma non saranno più operativi:<br />
• L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli e cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche. I lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio. L&#8217;abolizione dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere la certificazione verde su base volontaria. Nè ai lavoratori nè ai visitatori esterni.<br />
• L’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale;<br />
• Art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;<br />
• Obbligo di green pass base per l’accesso a servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all&#8217;aperto;<br />
• Green pass rafforzato obbligatorio per convegni e congressi;<br />
• Obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto;<br />
• L’obbligo di green pass rafforzato per piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso.</p>
<h3>Dove è necessario esibire il green pass rafforzato</h3>
<p>Fino al 31 dicembre 2022 il green pass rafforzato è richiesto per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Nonché per le strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, unitamente al certificato di tampone –molecolare o antigenico– negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso.</p>
<p>Per gli spostamenti da e verso l’estero. Il Ministro della Salute ha adottato una nuova ordinanza che proroga al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni). Ma elimina a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell&#8217;imbarco la certificazione verde COVID-19. Infatti decorrere dal 1° maggio 2022 non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale. Resta l&#8217;uso delle mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/mascherine-sui-luoghi-di-lavoro-e-trasporti-le-regole-dal-1maggio/">Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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