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	<title>Decreto legislativo 81/2008 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>Decreto legislativo 81/2008 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[circolare n.18 del 19 maggio 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-30-alle-22.14.24-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio" decoding="async" />Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio Disponibile sul sito di INAIL uno strumento utile ad individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo quanto promette il nuovo ambiente di consultazione interattivo Inail, presentato dalla circolare n.18 del 19 maggio 2023. Lo scopo è rendere [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-30-alle-22.14.24-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio</p>
<p style="font-weight: 400">Disponibile sul sito di INAIL uno strumento utile ad individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo quanto promette il nuovo ambiente di consultazione interattivo Inail, presentato dalla circolare n.18 del 19 maggio 2023.</p>
<p style="font-weight: 400">Lo scopo è rendere fruibili prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio, individuando soluzioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso uno specifico applicativo informatico.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Alla base dell’applicativo ricerche scientifiche e criteri metodologici</h6>
<p style="font-weight: 400">Predisposto in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 81/2008 in tema di <u>valutazione dei rischi</u>, il nuovo applicativo è basato su un impianto tecnologico mutuato da esperienze di ricerca nazionali ed internazionali e prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d’inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l’archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Indicazioni e norme di utilizzo</h6>
<p style="font-weight: 400">L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale Inail a partire dal 22 maggio 2023 attraverso il percorso Attività&gt;Prevenzione e sicurezza&gt; Strumenti per la valutazione del rischio. Per agevolare la ricerca, l’utente ha a disposizione una serie di filtri con cui effettuare la selezione dei prodotti presenti in banca dati, come il tipo di attività economica e lavorativa da opzionare anche mediante il codice Ateco. Oppure può individuare tipologie specifiche di rischi, selezionando ad esempio da quelli ergonomici a quelli da agenti fisici, da quelli biologici e quelli elettrici, da quelli da ambienti confinati a quelli da sostanze pericolose. Da ultimo, può indicare anche il tipo di strumento da utilizzare, scegliendolo tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Assistenza agli utenti online e tramite Contact center</h6>
<p style="font-weight: 400">Per informazione e\o assistenza, nell’area Supporto e Contatti del sito dell’Istituto, è disponibile il servizio Inail risponde.</p>
<p style="font-weight: 400">È possibile rivolgersi anche al Contact center al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</h6>
<p style="font-weight: 400"><em>Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</em></p>
<p style="font-weight: 400">[&#8230;] L’Istituto, in coerenza con le citate disposizioni normative, ha realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti citati, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [&#8230;]</p>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-18-del-19-maggio-2023.pdf">-Testo integrale della circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</a> (.pdf &#8211; 105 kb)</p>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-all1-circolare-n-18-del-19-maggio-2023.pdf">-Allegato alla circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</a> (.pdf &#8211; 137 kb)</p>
<p style="font-weight: 400">
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		<title>La salute segue la legge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Interpello n. 2/2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza sul Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Ministero-del-Lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Interpello n. 2/ 2022 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Oggetto: Interpello ai sensi dell&#8217;articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito &#8220;all’ obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Ministero-del-Lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Interpello n. 2/ 2022</h3>
<p style="text-align: center;"><strong>Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) </strong></p>
<p><strong>Oggetto:</strong> Interpello ai sensi dell&#8217;articolo <strong>12 del d.lgs. n. 81/2008</strong> e successive modificazioni, in merito &#8220;all’ obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”. Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.</p>
<p>La sorveglianza sanitaria nel luogo di lavoro va effettuata nei casi previsti dalla legge e qualora ne faccia richiesta il lavoratore, cioè in base a quanto prescritto dall’art. 41, comma 1, lett. a, del <strong>d.lgs. n. 81/2008</strong> (<strong>Testo Unico sicurezza lavoro</strong>). Lo precisa il <strong>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</strong> (commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) nell’interpello 2/2022, in risposta a un quesito della regione Lazio.</p>
<h4>In allegato Pdf per maggiori info sull&#8217;interpello n. 2/2022:</h4>
<p><strong>Pdf:</strong>  <a href="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Interpello-Regione-Lazio-201022-signed.pdf">Interpello-Regione-Lazio-201022-signed</a></p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del Lavoratore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 08:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/sicurezza-cantieri-1024x683-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il lavoratore? DEFINIZIONE SECONDO D.Lgs 81/08: Il D.Lgs 81/08 denominato &#8220;Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro&#8221; da una specifica definizione di lavoratore: &#8220;«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/sicurezza-cantieri-1024x683-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Chi è il lavoratore?</h3>
<h4><strong>DEFINIZIONE SECONDO D.Lgs 81/08:</strong></h4>
<p>Il D.Lgs 81/08 denominato <strong>&#8220;Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro&#8221;</strong> da una specifica definizione di lavoratore:</p>
<p>&#8220;«lavoratore»: persona che, <strong>indipendentemente dalla tipologia contrattuale</strong>, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro <strong>pubblico o privato</strong>,</p>
<p>con o senza retribuzione, anche al solo fine di <strong>apprendere un mestiere</strong>, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.</p>
<p>Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;</p>
<p>l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di <strong>tirocini formativi</strong> e di orientamento di cui all’articolo 18</p>
<p>della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le</p>
<p>scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; <strong>l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari</strong> e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi</p>
<p>in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;</p>
<p>il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e successive modificazioni.&#8221;</p>
<p>Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i <strong>soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i volontari, i lavoratori socialmente utili</strong>.</p>
<h5>Come si traduce questa definizione?</h5>
<h6>Che molte attività che prima non ricadevano nel DPR 462 in quanto non avevano al proprio interno un lavoratore adesso ci ricadono in pieno.</h6>
<h6>Alcuni esempi:</h6>
<ul>
<li><strong>I bar</strong> che durante le stagioni estive assumono anche come apprendisti personale &#8220;a tempo&#8221;.</li>
<li><strong>Gli studi professionali</strong> che prendono gli stagisti dalle scuole per brevi periodi durante l&#8217;anno.</li>
<li><strong>Le società con due soci</strong>, in cui un socio viene considerato un lavoratore.</li>
</ul>
<p>Gli esempi sono tantissimi, quindi prima di dire che la propria attività non ricade negli obblighi del <strong>DPR 462</strong> è sempre meglio consultarsi  ed informarsi  onde evitare spiacevoli ammende amministrative e penali.<strong> </strong></p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del Preposto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 09:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/Sicurezza_sul-_lavoro_la_figura_del_Preposto-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il preposto? Il preposto secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/Sicurezza_sul-_lavoro_la_figura_del_Preposto-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Chi è il preposto?</h3>
<p>Il preposto secondo l’art 2 del <strong>D.Lgs. 81/2008</strong>, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, <strong>sovrintende l’attività lavorativa</strong> e <strong>garantisce l’attuazione delle direttive ricevute</strong>, <strong>controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori</strong> ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).<br />
Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il <strong>lavoratore </strong>e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.</p>
<h3>Quali sono i suoi gli obblighi e le sue responsabilità?</h3>
<ul>
<li>Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del <strong>dirigente</strong>, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive. L’art. 19 “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:</li>
<li><strong>sovrintendere e vigilare</strong> sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</li>
<li>verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un <strong>rischio grave e specifico</strong>;</li>
<li>richiedere l’<strong>osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio</strong> in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</li>
<li>informare il più presto possibile i lavoratori esposti al <strong>rischio di un pericolo grave e immediato</strong> circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</li>
<li>astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste <strong>un pericolo grave ed immediato</strong>;</li>
<li><strong>segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente</strong> sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</li>
<li>frequentare appositi <strong>corsi di formazione.</strong></li>
</ul>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: il Dirigente in ambito lavorativo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 08:52:52 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza e salute sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/Senza-titolo-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il Dirigente in ambito lavorativo? Il dirigente è “la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 D. Lgs 81/08). Il dirigente dovrà quindi essere dotato di un potere gerarchico [&#8230;]</p>
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<p>Il dirigente è “<em>la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, </em></p>
<p><em>attua le direttive del Datore di Lavoro <strong>organizzando</strong> l’attività lavorativa e <strong>vigilando</strong> su di essa</em>” (art.2 D. Lgs 81/08).</p>
<p>Il dirigente dovrà quindi essere dotato di un potere gerarchico e funzionale tale da poter incidere sulle decisioni finali relative all’adozione dei più opportuni</p>
<p>accorgimenti per la tutela dei lavoratori. Il dirigente è tenuto ad <strong>attuare</strong> le indicazioni generali fornite dal Datore di Lavoro,</p>
<p>a <strong>segnalarne</strong> le eventuali carenze e vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>Il dirigente è quindi l’alter ego del Datore di Lavoro poiché ha <strong>funzioni gestionali</strong> e <strong>organizzative</strong> espressamente conferite dal Datore di Lavoro</p>
<p>ed attua le direttive impartite da quest’ultimo. Ma, a differenza del Datore di Lavoro, che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda in virtù di poteri decisionali e di spesa,</p>
<p>il dirigente dirige l’attività produttiva dell’azienda <strong>senza</strong> <strong>disporre di poteri decisionali e di spesa</strong>.</p>
<p>Il Datore di Lavoro dovrebbe (non è infatti obbligatorio) formalizzare la nomina del Dirigente con “<strong>delega di funzione</strong>”, ossia un atto scritto che si perfeziona nella sua validità</p>
<p>ed efficacia con l’accettazione da parte del delegato. La delega di funzione permette di traslare dal titolare ex legge (cioè il garante «originario», nel caso specifico il datore di lavoro)</p>
<p>ad un altro soggetto che assume la veste di garante «derivato» specifici doveri e funzioni rilevanti in sede penale, unitamente a relativi poteri giuridici. L’art. 16 D.Lgs. 81/2008 stabilisce</p>
<p>che la delega di funzione deve essere redatta per atto scritto avente data certa.</p>
<p>Il dirigente <strong>predispone</strong> tutte le misure di sicurezza fornite dal Datore di Lavoro e stabilite dalle norme, <strong>controlla</strong> le modalità del processo di lavorazione,</p>
<p><strong>attua</strong> tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e vigila, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni.</p>
<p>Quando non sia possibile assistere direttamente tutti i lavoratori, il dirigente organizza il lavoro con una ulteriore distribuzione dei compiti in modo da impedire la violazione della normativa.</p>
<h3>La figura del dirigente è caratterizzata:</h3>
<ul>
<li>Dall’<strong>ampiezza delle sue competenze</strong> che, a differenza del preposto, non si limitano alla sorveglianza di un gruppo di lavoratori;</li>
<li>Dalla partecipazione alle <strong>funzioni di comando</strong> proprie del Datore di Lavoro;</li>
<li>Dalla<strong> sussistenza di responsabilità penale</strong> limitata all’ambito delle attribuzioni a loro delegate (a differenza del Datore di Lavoro che ha un obbligo generale di sicurezza).</li>
</ul>
<p>Viene considerato dirigente colui che di fatto <strong>dirige l’attività</strong>, anche se sprovvisto della qualifica formale. Di conseguenza, i reati posti a carico dei dirigenti sono</p>
<p>connessi dall’ordinamento non tanto alla titolarità formale della qualifica, bensì al concreto svolgimento delle relative funzioni.</p>
<p>Sul dirigente incombono gli obblighi in materia di sicurezza. Ad eccezione della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che rientrano tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, al dirigente competono gli stessi obblighi sulla sicurezza che fanno carico al Datore di Lavoro, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc. Vediamo quali sono:</p>
<ul>
<li>la nomina del medico competente</li>
<li>la nomina degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso</li>
<li>la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori</li>
<li>l’invio dei lavoratori alla visita medica secondo il programma di sorveglianza</li>
<li>informare e formare i lavoratori sui rischi relativi alla loro mansione</li>
<li>la convocazione della riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori.</li>
</ul>
<p>Il Dirigente per la Sicurezza ha il compito di adottare e attivare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state specificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nonché qualsiasi misura, disposizione, procedura aziendale di sicurezza e igiene del lavoro necessaria a contenere/o eliminare i rischi valutati per le mansioni specifiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>A cosa obbliga il datore di lavoro l’articolo 70 del D.Lgs. 81/08?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 09:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[art.70]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[decreti Ministeriali]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/12-Health-and-Safety-Plan-Template-PDF-Word-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 &#160; Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. note: Entrata in vigore del decreto: il 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli art. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche&#8217; le altre disposizioni [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/12-Health-and-Safety-Plan-Template-PDF-Word-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</strong></h3>
<p>note: Entrata in vigore del decreto: il 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli art. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche&#8217; le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell&#8217;articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Art. 70.</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Requisiti di sicurezza</strong></h3>
<ol>
<li>Salvo quanto previsto al  comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei  lavoratori  devono  essere conformi alle specifiche  disposizioni  legislative  e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>Le  attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative  e  regolamentari  di  cui  al  comma 1, e quelle messe a disposizione  dei lavoratori antecedentemente all&#8217;emanazione di norme legislative   e   regolamentari   di   recepimento   delle  direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all&#8217;allegato V.</li>
</ol>
<ol start="3">
<li>Si  considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature  di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti Ministeriali   adottati   ai  sensi  dell&#8217; articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.</li>
</ol>
<ol start="4">
<li><em> Qualora gli organi di vigilanza, nell&#8217;espletamento delle loro </em><em style="font-size: 16px;">funzioni  ispettive  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro, </em><em style="font-size: 16px;">constatino  che  un&#8217;attrezzatura  di lavoro, messa a disposizione dei </em><em style="font-size: 16px;">lavoratori  dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio </em><em style="font-size: 16px;">conformemente   alla  legislazione  nazionale  di  recepimento  delle </em><em style="font-size: 16px;">direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente </em><em style="font-size: 16px;">alle  indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio </em><em style="font-size: 16px;">riconducibile  al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali </em><em style="font-size: 16px;">di  sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari </em><em style="font-size: 16px;">di  cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale </em><em style="font-size: 16px;">di  sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale </em><em style="font-size: 16px;">caso  le  procedure  previste  dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, vengono espletate:</em></li>
</ol>
<ol>
<li><em> a) dall&#8217;organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo </em><em style="font-size: 16px;">la  situazione  di  rischio,  nei  confronti  del  datore  di  lavoro </em><em style="font-size: 16px;">utilizzatore   dell&#8217;esemplare   di  attrezzatura,  mediante  apposita </em><em style="font-size: 16px;">prescrizione  a  rimuovere  tale situazione nel caso in cui sia stata </em><em style="font-size: 16px;">accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in </em><em style="font-size: 16px;">ordine alle modalità di uso in sicurezza dell&#8217;attrezzatura di lavoro </em><em style="font-size: 16px;">ove non sia stata accertata una contravvenzione;</em></li>
</ol>
<ol>
<li><em> b) dall&#8217;organo   di   vigilanza   territorialmente   competente </em><em style="font-size: 16px;">rispettivamente,  nei  confronti  del fabbricante ovvero dei soggetti </em><em style="font-size: 16px;">della   catena   della   distribuzione,   qualora,  alla  conclusione </em><em style="font-size: 16px;">dell&#8217;accertamento  tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la </em><em style="font-size: 16px;">sorveglianza    del    mercato,    risulti    la    non   conformità </em><em style="font-size: 16px;">dell’attrezzatura ad  uno  o  più requisiti essenziali di sicurezza </em><em style="font-size: 16px;">previsti  dalle  disposizioni  legislative  e regolamentari di cui al </em><em style="font-size: 16px;">comma 1 dell&#8217;articolo 70.</em></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Fiscale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[formazione obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[formazione salute e sicurezza nei luoghi di lvoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligo di formazione per datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" />Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/">Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" /><p>Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del titolare dell&#8217;azienda. Infatti quest&#8217;ultimo dovrà seguire corsi di formazione così come sancito dalle modifiche all&#8217;art.37 comma 7 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di formazione</h3>
<p>Con le modifiche apportate al Testo si equiparano i datori  di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori. Ovvero a coloro che sono tenuti per legge a rispettare l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza. Sarà la Conferenza Stato-Regioni ad adottare entro il 30 giugno 2022 le specifiche sulle modalità di addestramento, durata e contenuti dei corsi. Il nuovo comma 7 all&#8217;art.37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che &#8220;il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un&#8217;adeguata e specifica formazione&#8221;.</p>
<p>In particolare, l&#8217;articolo del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto “sovrintende all’attività lavorativa. E garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.</p>
<h3>Obbligo di formazione con aggiornamento periodico</h3>
<p>La nuova norma prevede oltre alla formazione anche un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 specifica non solo che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Ma anche che “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.</p>
<h3>L&#8217;addestramento del personale</h3>
<p>Per adempiere all&#8217;addestramento del personale si dovranno svolgere prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali. Oltre che dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Inoltre si prevedono anche esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo. Ovvero un atto nel quale si provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica di quanto previsto dal Decreto Fiscale.</p>
<p>In particolare, nell’accordo sarà necessario individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro. Stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Oltre alle “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>Le possibili sanzioni per inadempienza sulla formazione</h3>
<p>L&#8217;inadempienza sull&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza espone il datore di lavoro a sanzioni. Infatti le nuove disposizioni di legge del Testo Unico prevedono un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme. In primo luogo l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi. Comminata insieme ad un’ammenda da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.</p>
<p>Inoltre il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale. E l’Ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare un provvedimento di sospensione. Anche “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.</p>
<p>L’allegato I del decreto legislativo 81/2008 contiene le &#8220;gravi violazioni&#8221; possibili. Un allegato che sarà soggetto ad aggiornamento sulla scorta delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. Infatti la &#8220;mancata formazione ed addestramento&#8221; costituisce violazione, insieme alla sospensione, che comporta una pena aggiuntiva. Ovvero una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Infine, con apposita circolare, l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di sospensione scatta solo in una circostanza. Ovvero “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Ma non specifica se sono inclusi i datori di lavoro.</p>
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