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	<title>Decreto legislativo 81/08 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>Decreto legislativo 81/08 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del Preposto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 09:30:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/Sicurezza_sul-_lavoro_la_figura_del_Preposto-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il preposto? Il preposto secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/Sicurezza_sul-_lavoro_la_figura_del_Preposto-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Chi è il preposto?</h3>
<p>Il preposto secondo l’art 2 del <strong>D.Lgs. 81/2008</strong>, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, <strong>sovrintende l’attività lavorativa</strong> e <strong>garantisce l’attuazione delle direttive ricevute</strong>, <strong>controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori</strong> ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).<br />
Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il <strong>lavoratore </strong>e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.</p>
<h3>Quali sono i suoi gli obblighi e le sue responsabilità?</h3>
<ul>
<li>Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del <strong>dirigente</strong>, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive. L’art. 19 “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:</li>
<li><strong>sovrintendere e vigilare</strong> sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</li>
<li>verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un <strong>rischio grave e specifico</strong>;</li>
<li>richiedere l’<strong>osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio</strong> in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</li>
<li>informare il più presto possibile i lavoratori esposti al <strong>rischio di un pericolo grave e immediato</strong> circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</li>
<li>astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste <strong>un pericolo grave ed immediato</strong>;</li>
<li><strong>segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente</strong> sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</li>
<li>frequentare appositi <strong>corsi di formazione.</strong></li>
</ul>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del datore di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 08:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/OPNDT-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Datore di Lavoro SECONDO LA DEFINIZIONE DEL D.LGS 81/08, IL DATORE DI LAVORO È: “IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L’ASSETTO DELL’ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL’UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/OPNDT-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Il Datore di Lavoro</h3>
<h3>SECONDO LA DEFINIZIONE DEL D.LGS 81/08, IL <strong>DATORE DI LAVORO</strong> È:</h3>
<h5><em>“IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L’ASSETTO DELL’ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL’UNITÀ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA. NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INVECE È IL DIRIGENTE AL QUALE SPETTANO I POTERI DI GESTIONE, OPPURE IL FUNZIONARIO CHE PUR NON AVENDO QUALIFICA DIRIGENZIALE HA AUTONOMIA GESTIONALE DELL’APPARATO CHE DIRIGE”</em>.</h5>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</strong></h3>
<p>Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, l’Art. 17 del D.Lgs 81/08 definisce quelli che sono gli <strong>obblighi del datore di lavoro NON delegabili:</strong></p>
<p><strong>– la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;</strong><br />
<strong>– la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.</strong></p>
<h5><strong>Ulteriori obblighi del datore di lavoro, che però possono anche essere delegati, sono:</strong></h5>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong>nominare</strong> il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;</li>
<li style="text-align: left;"><strong>designare</strong> preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">            di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>nell’<strong>affidare</strong> i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;</li>
<li><strong>fornire</strong> ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;</li>
<li><strong>prendere</strong> le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">           addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p>
<ul style="text-align: left;">
<li><strong>inviare</strong> i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">             al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;</p>
<h5>Sorveglianza sanitaria, obblighi di informazione, formazione e addestramento, INAIL e IPSEMA</h5>
<ul style="text-align: left;">
<li>nei casi di <strong>sorveglianza sanitaria</strong> di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;</li>
<li><strong>adottare</strong> le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">            immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p>
<ul style="text-align: left;">
<li><strong>adempiere</strong> agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;</li>
<li><strong>elaborare</strong> il documento di valutazione dei rischi, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">          copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;</p>
<ul style="text-align: left;">
<li><strong>comunicare</strong> in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite,  entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">           sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;</p>
<p style="text-align: left;">        l’<strong>obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro</strong> che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia</p>
<p style="text-align: left;">          di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">              contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;</li>
<li><strong>comunicare</strong> in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, in caso di nuova elezione o designazione,</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">            i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;</p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong>vigilare</strong> affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</li>
</ul>
<h5>La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:</h5>
<p>– che essa risulti da atto scritto recante data certa;<br />
– il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />
– essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />
–  essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;<br />
– la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.</p>
<p><strong>La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.</strong></p>
<h3><strong>RSPP – DATORE DI LAVORO</strong></h3>
<p><strong>In alcuni casi specifici l’incarico di RSPP, come previsto dall’art. 34 del D.Lgs 81/08, può essere svolto direttamente dal datore di lavoro:</strong></p>
<ol>
<li>Aziende artigiane e industriali <em>(1)</em>…… fino a 30 lavoratori</li>
<li>Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori</li>
<li>Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori</li>
<li>Altre aziende ……………………………. fino a 200 lavoratori</li>
</ol>
<p><em>(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, </em></p>
<p><em>le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, </em></p>
<p><em>polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.</em></p>
<p>Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, <strong>ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, </strong></p>
<p><strong>adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro</strong> e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e</p>
<p>delle articolazioni definite dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.<br />
Il datore di lavoro che funge da RSPP è tenuto a frequentare anche i <strong>corsi di aggiornamento</strong> per RSPP <strong>con </strong><strong>s</strong><strong>cadenza quinquennale.</strong></p>
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		<title>Differenza tra formazione, informazione e addestramento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/opn-fia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Differenza tra formazione, informazione e addestramento La differenza tra formazione, informazione e addestramento è importante da conoscere per chiunque tratti di sicurezza sul lavoro. Tre parole che non sempre vengono utilizzate con precisione nemmeno dai professionisti, ma la differenza tra formazione, informazione e addestramento c’è ed è piuttosto chiara. La normativa di riferimento – D.Lgs 81/08 – in diversi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/opn-fia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3><strong>Differenza tra formazione, informazione e addestramento</strong></h3>
<p>La differenza tra formazione, informazione e addestramento è importante da conoscere per chiunque tratti di sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Tre parole che non sempre vengono utilizzate con precisione nemmeno dai professionisti, ma la <strong>differenza tra formazione, informazione e addestramento</strong> c’è ed è piuttosto chiara.</p>
<p>La normativa di riferimento – <strong>D.Lgs 81/08</strong> – in diversi punti fa riferimento a uno di questi concetti, distinguendolo con chiarezza dagli altri due.</p>
<p><strong>Formazione e informazione</strong> hanno un aspetto in comune, ossia che devono essere fornite obbligatoriamente dal datore di lavoro ai lavoratori, nelle modalità previste dalla normativa per le specifiche mansioni nei vari settori.</p>
<p>L’<strong>addestramento</strong>, invece, risulta necessario solo in alcuni casi specifici.</p>
<h3><strong>Formazione</strong></h3>
<p>L’<strong>Art.1, Comma 1</strong> del <strong>D.Lgs 81/08</strong> definisce la formazione come il processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori nozioni e</p>
<p>grazie cui vengono sviluppate le competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro e quindi identificato, gestito e risolto ogni tipo di rischio.</p>
<p>Questo significa che sul <strong>datore di lavoro</strong> ricade la responsabilità di mettere nelle condizioni i lavoratori di acquisire <strong>informazioni</strong> e <strong>competenze</strong> funzionali</p>
<p>alla prevenzione e allo svolgimento della loro mansione in una condizione di salute e sicurezza.</p>
<p>La <strong>formazione in tema sicurezza</strong> si differenzia a seconda delle <strong>figure a cui è indirizzata</strong> (Es. Lavoratori, RSPP, Preposto, Datore di Lavoro, RLS…) e può essere di</p>
<p>carattere <strong>generale</strong> o <strong>specifica</strong> per un particolare livello di rischio. Allo stesso modo, può fare riferimento a uno specifico aspetto della sicurezza (Es. DPI, Antincendio, Attrezzature, Spazi confinati…).</p>
<h3><strong>Informazione</strong></h3>
<p>Il termine <strong>informazione</strong> indica il mero trasferimento di <strong>conoscenze</strong> funzionali all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro.</p>
<p>Ciò prevede quindi che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le informazioni adeguate in tema sicurezza,</p>
<p>riguardanti un particolare aspetto della mansione, dell’ambiente di lavoro o dell’utilizzo di attrezzature.</p>
<p>Comprende tutte le attività utili a fornire conoscenze rispetto all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in un ambiente di lavoro.</p>
<p>Alcuni esempi?</p>
<p>Informazione sulla <strong>Cyber Security ,</strong> sulla <strong>Privacy  o </strong> sulla <strong>sostenibilità.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Addestramento</strong></h3>
<p>L’<strong>addestramento</strong> può essere definito come l’insieme di attività svolte con il fine di fare apprendere ai lavoratori l’utilizzo corretto di<strong> attrezzature, macchine, </strong></p>
<p><strong>impianti, sostanze, dispositivi </strong>e le<strong> procedure</strong> di lavoro adeguate da mettere in atto.</p>
<p>L&#8217;addestramento viene effettuato da una persona esperta, nei luoghi di lavoro e durante l’orario di lavoro.</p>
<p>Tra i tre termini è quello che ha una valenza più pratica e operativa, come si può evincere dalla definizione.</p>
<p>La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio o entro 60 giorni dall&#8217;inizio del rapporto di lavoro,</p>
<p>quando il lavoratore cambia mansione o vengono introdotte nuove attrezzature e tecnologie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La formazione, l&#8217;informazione e l&#8217;addestramento, d&#8217;accordo con la normativa devono essere svolti in tre momenti:</p>
<ul>
<li>All’inizio di un rapporto di lavoro</li>
<li>Nel caso di un cambio di mansione o di un cambiamento nella mansione stessa</li>
<li>Nel caso vengano introdotte nuove attrezzature, tecnologie o materiali qualificabili come fonti di rischio.</li>
</ul>
<p>Tutte e tre le modalità risultano egualmente a carico e <strong>responsabilità del datore di lavoro</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:53:10 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/Medico-competente-immagine-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />In questo articolo ci concentreremo sul tema della sorveglianza sanitaria in azienda, in particolare sul ruolo del medico designato dal datore di lavoro e su tutto ciò che c&#8217;è da sapere su questo professionista. &#160; Chi è il medico competente? Il medico competente in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è una figura professionale che, avendone titolo e requisiti [&#8230;]</p>
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<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Chi è il medico competente?</strong></h2>
<p>Il medico competente in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è una figura professionale <strong>che, avendone titolo e requisiti professionali, si occupa di svolgere attività di sorveglianza e visite mediche</strong> per assicurarsi che i lavoratori godano di buona salute.</p>
<p>È solitamente un libero professionista o dipendente di struttura sanitaria, che ha conseguito una specializzazione in medicina del lavoro oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, che deve risultare iscritto ad un elenco nazionale dei medici competenti, reperibile da ogni datore di lavoro sul sito del ministero ed iscritto all&#8217;ordine dei medici nazionale.</p>
<h2><strong> </strong></h2>
<h2><strong>Quale formazione deve avere il Medico Competente aziendale?</strong></h2>
<p>In base a quanto previsto prima dal D.Lgs. 626/94 poi dal D.Lgs. 277/91 ed infine dal decreto legislativo 81/08 chi fa il medico competente deve:</p>
<ul>
<li>essere <strong>specializzato in medicina del lavoro</strong> o in igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;</li>
<li>aver <strong>effettuato docenza o libera docenza in medicina del lavoro</strong> o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;</li>
<li>possedere l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il cosiddetto <strong>medico autorizzato ai sensi della 277</strong>.</li>
</ul>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Differenza tra medico competente e medico di base</strong></h3>
<p>Il medico Competente effettua visite mediche per assicurarsi che all&#8217;interno dell&#8217;attività lavorativa non vi sia il rischio di malattie causate dalle mansioni ricoperte dal lavoratore. Possiede quindi delle <strong>competenze differenti</strong>, volte a individuare i probabili rischi per la sicurezza nell&#8217; ambiente di lavoro.</p>
<p>Il medico di famiglia, invece, si limita a stabilire le buone condizioni di benessere dell&#8217;individuo.</p>
<h2><strong>Quali sono i suoi compiti?</strong></h2>
<p>Quindi vediamo in pratica cosa fa il medico competente in azienda.</p>
<p>In primo luogo dopo aver visionato la valutazione dei rischi, ed aver effettuato il sopralluogo nei luoghi di lavoro, il medico competente deve programmare ed effettuare la <strong>sorveglianza sanitaria</strong> attraverso l&#8217;esecuzione della visita medica preventiva e periodica dei lavoratori, con relativa redazione della documentazione sanitaria, cioè di una <strong>cartella sanitaria di rischio</strong>, al fine di escludere la possibilità di inabilità alle mansioni lavorative dello stesso.</p>
<h2><strong>Quando effettua la sorveglianza sanitaria sui lavoratori?</strong></h2>
<p>Nell&#8217;ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente ha alcuni altri obblighi disciplinati dall&#8217;art. 25 del D.Lgs 81/08.</p>
<p>Pertanto il medico competente:</p>
<ul>
<li>collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;</li>
<li>programma ed effettua la <strong>visita medica periodica</strong> dei lavoratori al fine di esprimere <strong>giudizio di idoneità</strong> alle mansioni svolte</li>
<li>fornisce informazioni al datore di lavoro ed ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;</li>
<li>informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;</li>
<li>visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l&#8217;anno;</li>
<li>trasmettere entro il primo trimestre dell&#8217;anno successivo all&#8217;anno di riferimento, le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio,</li>
<li> verificare l&#8217;esistenza di un servizio di primo soccorso</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Quali visite deve effettuare il medico competente?</strong></h2>
<p>Le visite mediche inerenti la medicina del lavoro previste dal ministero della salute possono essere:</p>
<ul>
<li>visite periodiche</li>
<li><strong>preventive in fase di preassunzione, </strong></li>
<li><strong>preassuntive</strong>,</li>
<li>su richiesta del lavoratore,</li>
<li>in occasione del cambio della mansione,</li>
<li>dopo infortunio,</li>
<li>per congedo maternità,</li>
<li>alla cessazione del rapporto di lavoro</li>
</ul>
<h2><strong>Chi esprime il giudizio di idoneità del lavoratore?</strong></h2>
<p>Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p>
<ol>
<li>a) idoneità;</li>
<li>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</li>
<li>c) inidoneità temporanea, di cui vanno precisati i limiti temporali di validità;</li>
<li>d) inidoneità permanente.</li>
</ol>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del RLS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentante dei Lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[RLS-rappresentante dei lavoratori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/sicurezza-cantieri-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS? Quali sono i suoi compiti? Cominciamo col dire che questa figura aziendale non è di nuova concezione, ma era già presente nello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), poi approfondita dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scopo della sua designazione è quello di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/sicurezza-cantieri-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3><strong>Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS? Quali sono i suoi compiti?</strong></h3>
<p>Cominciamo col dire che questa figura aziendale non è di nuova concezione, ma era già presente nello <strong>Statuto dei Lavoratori</strong> (L. n. 300/1970), poi approfondita dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scopo della sua designazione è quello di rendere partecipi i lavoratori in tema di salute e sicurezza in azienda, ma anche di trovare un portavoce tra il personale e le altre figure professionali che si occupano di prevenzione e protezione. Si tratta di un ruolo di cui si è tanto discusso nel corso del tempo, in quanto si è rivelato sempre più necessario per il supporto ai dipendenti. Grazie al RLS, i lavoratori possono contare su una figura che dia voce alle loro esigenze circa la salute e la sicurezza sul lavoro, ma anche che verifichi sempre che le misure per la prevenzione degli infortuni siano adeguate.</p>
<h2><strong>Cosa significa RLS?</strong></h2>
<p>Come indicato nel D.Lgs. 81/08, l’acronimo RLS significa: <strong><em>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</em></strong><em> cioè la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro</em>.</p>
<h2><strong>Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS?</strong></h2>
<p>Il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong> (RLS) è una figura che non obbligatoriamente deve essere nominata dal datore di lavoro. In caso di adempimento, infatti, è previsto dal Testo Unico in tutte quelle aziende che abbiano almeno un lavoratore, tuttavia, non si tratta di un obbligo, ma di un diritto dei lavoratori.</p>
<h2><strong>La nomina del RLS è sempre obbligatoria?</strong></h2>
<p>No! Non sempre</p>
<p>In alcune casi eccezionali <strong>non è prevista la nomina di lavoratori per la sicurezza</strong>.</p>
<p>Ad esempio la nomina del RLS non è obbligatoria per:</p>
<ul>
<li>i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell&#8217;articolo 2222 del codice civile,</li>
<li>i coltivatori diretti del fondo,</li>
<li>i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,</li>
<li>gli artigiani,</li>
<li>i piccoli commercianti.</li>
</ul>
<h3><strong>L&#8217; RLS può essere esterno all&#8217; azienda?</strong></h3>
<p>Il lavoratore che non vuole assumere il ruolo di RLS può rifiutarsi. Se all&#8217;interno dell’azienda non si trova una persona che ricopra questa figura, allora i compiti vengono svolti dal <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) </strong>come specificato nell&#8217;articolo 48 del Decreto Legislativo in materia di sicurezza sul lavoro. In questo caso, è compito del datore di lavoro fare richiesta per questo ruolo rivolgendosi all&#8217;Organismo Paritetico.</p>
<h3><strong>Responsabilità del datore di lavoro</strong></h3>
<p>Il datore di lavoro ha l&#8217;obbligo, secondo quanto detto dal Decreto Legge 81 del 2008, di <strong>occuparsi della formazione del RLS</strong>. Questa consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità.</p>
<p>In caso di mancata formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro è sanzionato con l’<strong>arresto fino a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro</strong>.</p>
<p>I contenuti dei corsi che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve affrontare sono:</p>
<ul>
<li>indicazioni su tecniche di individuazione e contenimento dei rischi</li>
<li>rischi all&#8217; interno del proprio ambiente di lavoro</li>
<li>principi giuridici comunitari e nazionali, normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi</li>
<li>indicazioni sulla rappresentanza dei lavoratori e le mansioni</li>
<li>tecniche efficaci di comunicazione con i lavoratori.</li>
</ul>
<p>La formazione dell’RLS può avvenire anche in modalità e-learning, ma solo nel caso di alcune aziende come dei settori terziario, pubblici esercizi, appartenenti al settore del turismo, dell&#8217;intrattenimento, del commercio, della ricerca e altre.</p>
<h2><strong> </strong></h2>
<h2><strong>Cosa fa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?</strong></h2>
<p>Nel D.Lgs 81/08 vengono riportati i compiti fondamentali del RLS. Vediamoli insieme:</p>
<ul>
<li>può effettuare <strong>sopralluoghi </strong>per valutare le condizioni in cui operano i dipendenti, dei macchinari e dei sistemi di produzione</li>
<li>riceve e consulta il documento di <strong>valutazione dei rischi in modo da offrire un suo punto di vista circa le attività di prevenzione da adottare</strong></li>
<li>partecipa alle <strong>riunioni periodiche</strong> con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti per la prevenzione incendi e il medico competente</li>
<li>offre consulenza circa la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza, ma anche la valutazione dei rischi</li>
<li>viene consultato per la designazione del responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;</li>
<li>può fare ricorso alle autorità competenti (<strong>ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) </strong>in caso di inadeguate misure di prevenzione e protezione</li>
<li>viene consultato circa l&#8217; organizzazione della <strong>formazione </strong>degli addetti all&#8217; attività di lotta antincendio e primo soccorso;</li>
<li>organizza attività volte a insegnare ai dipendenti come tutelare la propria sicurezza sul lavoro;</li>
<li>comunica con i professionisti della vigilanza.</li>
</ul>
<p>L&#8217;importanza di questo ruolo sta nel fatto che i dipendenti possono vedere riconosciuti i propri diritti. Inoltre, si tratta di un professionista in più che valuta tutti gli aspetti circa le misure di prevenzione. Se non sono adeguate, può intervenire e migliorare le condizioni sul luogo di lavoro.</p>
<p>Grazie al RSL e alla normativa di legge vigente, anche i lavoratori possono avere il controllo di molti aspetti dell&#8217;azienda che in passato non gli competevano.</p>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Quanti RLS sono necessari in aziende o unità produttive?</strong></h3>
<p>La legge si occupa anche di definire il numero minimo previsto di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, e li suddivide secondo questi criteri:</p>
<ul>
<li>in aziende o unità produttive che impiegano sino a 200 lavoratori: 1 rappresentante;</li>
<li>in aziende o unità produttive che impiegano da 201 a 1.000 lavoratori: 3 rappresentanti;</li>
<li>in aziende o unità produttive che impiegano più di 1.000 lavoratori: 6 rappresentanti.</li>
</ul>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del RSPP</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 09:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento della sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/sicurezza-cantieri-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A presentare le principali figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione, è il Decreto Legislativo 81/08 vediamo  come prima figure il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.   Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) &#160; Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro nomini il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rspp/">Sicurezza sul lavoro: la figura del RSPP</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/sicurezza-cantieri-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>A presentare le<strong> principali figure coinvolte</strong> nel sistema di prevenzione e protezione, è il <strong>Decreto Legislativo 81/08</strong> vediamo  come prima figure <strong>il</strong> <strong>responsabile del servizio di prevenzione e protezione.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro nomini il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (<strong>RSPP</strong>) in quanto <strong>figura</strong> che, in possesso di capacità e requisiti professionali, <strong>coordina il servizio di prevenzione</strong> <strong>e protezione dai rischi</strong>.</p>
<p>L’RSPP ha l’<strong>obbligo</strong>, quindi, di individuare e <strong>valutare</strong> gli <strong>eventuali pericoli</strong> e di proporre un programma di <strong>miglioramento della sicurezza</strong>.<br />
Questo ruolo può anche essere ricoperto dal datore di lavoro.</p>
<p>Chi nomina il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)?</p>
<p>L&#8217;art. 17 del D.Lgs 81/08 individua gli obblighi non delegabili del Datore di lavoro e tra questi c&#8217;è la nomina RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).</p>
<p>Il Datore di lavoro può nominare un RSPP interno all&#8217;azienda oppure può affidare il ruolo ad un consulente RSPP esterno, in ogni caso non può delegare la nomina RSPP ad altre figure dell&#8217;organizzazione aziendale.</p>
<h3><strong>Qual è il ruolo del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)? </strong></h3>
<p>In estrema sintesi, il ruolo del<strong> Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP</strong> è di consulente, esperto in materia di salute e sicurezza, del datore di lavoro. Il datore di lavoro pertanto sarà affiancato dal<strong> RSPP</strong> nella gestione della salute e sicurezza del lavoro nella propria azienda.</p>
<h3><strong>Ma quali responsabilità ha il RSPP?</strong></h3>
<p>Benché il ruolo del <strong>RSPP</strong> sia essenzialmente privo di autonomi poteri organizzativi, il <strong>RSPP</strong> deve attivarsi ed essere propositivo verso il datore di lavoro, che comunque rimane il primo garante della sicurezza in azienda.</p>
<h3><strong>Quali sono i compiti del RSPP?</strong></h3>
<p>Il principale compito del <strong>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</strong> è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e stesura del <strong>Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)</strong>, sia in prima persona che tramite il <strong>Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)</strong>. Il RSPP, infatti, si pone come coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione.</p>
<p class="p1" style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: white;"><span class="s1"><span style="font-family: 'Lato',serif; color: #474747;">Questo ruolo può anche essere ricoperto dal datore di lavoro.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-rspp/">Sicurezza sul lavoro: la figura del RSPP</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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