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	<title>Consiglio Nazionale degli Ingegneri Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>Consiglio Nazionale degli Ingegneri Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Quando scade la formazione preposti.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale degli Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[formazione preposti.]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-8-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />L’Interpello n. 6/2024 riguarda un chiarimento richiesto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla periodicità dell’aggiornamento formativo obbligatorio per i preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nello specifico se la cadenza debba essere biennale o quinquennale. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che i preposti ricevano una formazione specifica e adeguata in tema [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-8-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>L’<strong>Interpello n. 6/2024</strong> riguarda un chiarimento richiesto dal <strong>Consiglio Nazionale degli Ingegneri</strong> sulla <strong>periodicità dell’aggiornamento formativo obbligatorio</strong> per i <strong>preposti</strong> in materia di <strong>salute e sicurezza sul lavoro</strong>, nello specifico se la <strong>cadenza</strong> debba essere <strong>biennale o quinquennale</strong>.</p>
<p>L’<strong>articolo 37</strong> del <strong>D.Lgs. 81/2008</strong> prevede che i preposti ricevano una <strong>formazione specifica e adeguata</strong> in tema di sicurezza, con <strong>aggiornamenti periodici</strong>. La normativa delega alla <strong>Conferenza Stato-Regioni</strong> la definizione di <strong>durata</strong> e <strong>modalità</strong> di questa formazione.</p>
<p>La <strong>cadenza biennale</strong> è stabilita dal <strong>comma 7-ter</strong> dell’<strong>art. 37 del D.Lgs. 81/2008</strong>, introdotto con il <strong>D.L. 146/2021</strong>, e prevede che i preposti debbano aggiornarsi ogni <strong>due anni</strong>. Tuttavia, l’<strong>Accordo Stato-Regioni del 2011</strong> prevede una cadenza <strong>quinquennale</strong> e rimane attualmente in vigore fino all&#8217;adozione di un <strong>nuovo accordo</strong>.</p>
<p>Un <strong>nuovo Accordo Stato-Regioni</strong> è necessario per ufficializzare la cadenza biennale prevista dal <strong>comma 7-ter</strong>. Questo accordo garantisce <strong>uniformità normativa</strong> a livello nazionale, assicurando che i <strong>datori di lavoro</strong> abbiano <strong>regole chiare</strong> da seguire per gli <strong>aggiornamenti formativi dei preposti</strong>.</p>
<p>La <strong>Commissione per gli interpelli</strong> ha chiarito che, fino alla pubblicazione di un nuovo <strong>Accordo Stato-Regioni</strong>, si applica la periodicità <strong>quinquennale</strong> stabilita nell’<strong>accordo del 2011</strong>. Di conseguenza, l’obbligo di aggiornamento biennale entrerà in vigore solo con l’adozione di un <strong>nuovo testo ufficiale</strong>.</p>
<p>La <strong>circolare INL n. 1 del 2022</strong> dell’<strong>Ispettorato Nazionale del Lavoro</strong> ribadisce che, in assenza del nuovo accordo, resta in vigore l’<strong>Accordo Stato-Regioni del 2011</strong>. Quindi, i <strong>preposti</strong> devono aggiornarsi con cadenza <strong>quinquennale</strong> fino alla formalizzazione di un <strong>nuovo accordo</strong>.</p>
<p>I <strong>datori di lavoro</strong> sono tenuti a seguire la periodicità <strong>quinquennale</strong> dell’<strong>aggiornamento formativo</strong> per i preposti, come stabilito nell’<strong>Accordo Stato-Regioni del 2011</strong>. Questo permette loro di rispettare gli <strong>obblighi normativi</strong> senza il rischio di incorrere in <strong>sanzioni</strong> fino alla pubblicazione di un nuovo accordo.</p>
<p>Se un’<strong>azienda</strong> sceglie di applicare l’<strong>aggiornamento biennale</strong> prima dell’adozione del <strong>nuovo accordo</strong>, non incorre in sanzioni. Tuttavia, il rispetto dell’<strong>Accordo del 2011</strong> è sufficiente per la <strong>conformità normativa</strong>. Adottare la <strong>cadenza biennale</strong> potrebbe comportare maggiori <strong>costi</strong> e <strong>impegno organizzativo</strong> senza essere obbligatorio.</p>
<p>L’<strong>aggiornamento biennale</strong> diventerà obbligatorio solo dopo che sarà pubblicato un <strong>nuovo Accordo Stato-Regioni</strong> che includa tale cadenza, rendendo ufficiali le <strong>disposizioni del comma 7-ter</strong>.</p>
<p>I <strong>datori di lavoro</strong> possono monitorare gli <strong>aggiornamenti normativi</strong> attraverso le comunicazioni del <strong>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</strong>, le <strong>circolari dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro</strong> e gli eventuali nuovi <strong>interpelli</strong> o <strong>accordi</strong> della <strong>Conferenza Stato-Regioni</strong>.</p>
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		<title>Concorso Sicurezza in edilizia, al via la seconda edizione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 07:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Domenico Perrini]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso Sicurezza in edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale degli Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio D’Ascenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Fedriga]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza in edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-28-alle-00.13.08-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Concorso Sicurezza in edilizia, al via la seconda edizione" decoding="async" />Concorso Sicurezza in edilizia, al via la seconda edizione per le buone pratiche nei cantieri temporanei o mobili L’iniziativa è rivolta a imprese, professionisti ed enti pubblici. Vede coinvolti Inail, Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Consiglio nazionale degli ingegneri. La procedura online per partecipare alla selezione sarà attiva dal [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-28-alle-00.13.08-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Concorso Sicurezza in edilizia, al via la seconda edizione" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Concorso Sicurezza in edilizia, al via la seconda edizione per le buone pratiche nei cantieri temporanei o mobili</p>
<p style="font-weight: 400">L’iniziativa è rivolta a imprese, professionisti ed enti pubblici. Vede coinvolti Inail, Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Consiglio nazionale degli ingegneri.</p>
<p style="font-weight: 400">La procedura online per partecipare alla selezione sarà attiva dal 5 settembre al 5 dicembre sul sito dell’Istituto.</p>
<p style="font-weight: 400">Con la pubblicazione del bando sui siti degli enti promotori, prende il via ufficialmente la seconda edizione del concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, organizzato dall’Inail e dal sistema di coordinamento delle Regioni per il tramite del Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni).</p>
<p>Dopo il successo della prima edizione, conclusa lo scorso anno con la premiazione di sette progetti tra gli oltre 40 presentati, il concorso punta ad arricchire ulteriormente l’archivio che raccoglie le buone pratiche per la sicurezza nei cantieri, per favorire la diffusione di soluzioni innovative volte a garantire la tutela dei lavoratori. La partecipazione è aperta alle imprese del settore edile, ai professionisti che operano nei cantieri e agli enti pubblici e organismi paritetici del settore delle costruzioni, che potranno presentare la propria proposta attraverso la procedura online che sarà attiva sul sito dell’Inail dalle ore 12 del 5 settembre alle ore 18 del 5 dicembre 2023.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Le parole di Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome</h6>
<p style="font-weight: 400">“<em>Occorre tenere sempre alta  la guardia rispetto al tema degli infortuni sul lavoro e agire con azioni continue finalizzate alla prevenzione”. “Per questo nei Piani Regionali della Prevenzione adottati nelle singole Regioni e Province autonome in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, e in particolare del Programma Predefinito 7 relativo alla Prevenzione in edilizia, è stato previsto l’aggiornamento e la diffusione di buone pratiche, anche tramite accordi interistituzionali, riconoscendone il ruolo di strumento strategico per la promozione della salute e della sicurezza nei cantieri edili perché, se adeguatamente applicate, le stesse possono contribuire all’abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali. Ben vengano, quindi, le iniziative come quella di questo concorso che mirano a promuovere la cultura della sicurezza in particolare in un settore come quello delle costruzioni il quale, purtroppo, ancora oggi è caratterizzato da un elevato tasso di infortuni  sul lavoro</em>”.</p>
<p>Il bando è inserito tra le azioni di promozione, comunicazione, informazione e sensibilizzazione previste dal nuovo Piano nazionale della prevenzione in edilizia 2020-2025 (parte integrante del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025) coordinato dalle Regioni Sicilia e Toscana, da realizzare ai sensi dell’Accordo quadro stipulato nel 2015, e successivamente rinnovato, tra l’Inail, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Ministero della Salute. L’obiettivo è la valorizzazione delle buone pratiche tecniche, organizzative e procedurali che si distinguono per originalità, replicabilità, efficacia prevenzionale e fattibilità economica.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Le parole del Commissario straordinario dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo</h6>
<p style="font-weight: 400">“<em>L’Inail insieme al Coordinamento delle Regioni e al Consiglio nazionale degli ingegneri prosegue e consolida questa importante iniziativa, che si rivolge a uno dei settori produttivi maggiormente colpito da infortuni, dove è necessario intervenire attraverso politiche di prevenzione mirate e con azioni di formazione e comunicazione appropriate. Il concorso sulle buone pratiche in edilizia, che premia imprese ed esperienze virtuose, si inserisce peraltro nella strategia indicata dal Piano triennale per la Prevenzione 2022-2024 che l’Istituto da marzo sta diffondendo nel Paese, in un dialogo costante con imprese e lavoratori e in sinergia con istituzioni e parti sociali, attraverso gli eventi territoriali del Forum della Prevenzione che si concluderà con un evento a livello nazionale</em>”.</p>
<p>Un Comitato tecnico-scientifico valuterà le proposte pervenute per individuare i finalisti da sottoporre alla giuria, composta da rappresentanti degli enti promotori ed eventualmente integrata da esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. Per ogni categoria potranno essere premiate fino a tre buone pratiche ritenute migliori, alle quali andrà anche un premio in denaro per un montepremi complessivo di 24mila euro.</p>
<h6 style="font-weight: 400">L&#8217;intervento di Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri</h6>
<p style="font-weight: 400">“<em>Siamo molto lieti di proseguire nella collaborazione con Inail ed il sistema delle Regioni per la realizzazione anche della seconda edizione di questo Concorso, che vede nei professionisti uno degli elementi chiave per assicurare che gli aspetti legati alla salute e sicurezza nei cantieri vengano rispettati e concretamente attuati. Crediamo molto in questa iniziativa e per questo  da quest’anno abbiamo previsto un nostro intervento ancor più significativo stanziando  anche un nostro  contributo economico per premiare i vincitori che abbiano presentato delle buone pratiche meritevoli per ridurre il fenomeno infortunistico</em>”.</p>
<p>Gli elaborati premiati saranno presentati nel corso di varie iniziative dedicate alla prevenzione di infortuni e malattie professionali, tra cui le giornate della sicurezza in edilizia organizzate dall’Istituto e dalle Regioni. Potranno, inoltre, essere pubblicati su riviste di settore e trasmessi alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, per la procedura di validazione come “buone prassi”. Tutti i lavori riconosciuti di interesse concorreranno, comunque, alla creazione dell’archivio.</p>
<p>Il regolamento e tutte le informazioni relative al concorso sono consultabili sui siti web dell’Istituto, delle singole Regioni, del Consiglio nazionale degli ingegneri e sul portale del Piano nazionale edilizia.</p>
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		<title>Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Codice Antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale degli Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[protezione attiva antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Vestita presidente dell'Opn Italform]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Specifica d'impianto]]></category>
		<category><![CDATA[Vigili del Fuoco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/01/img-sicurezza-degli-impianti-tecnologici-002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume. Si tratta di una analisi della misura S.10 del Codice di Prevenzione Incendi e arricchisce la conoscenza sulla progettazione antincendi, redatta in collaborazione con l&#8217;Università La Sapienza di Roma, i Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Qui si affrontano tutte le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-degli-impianti-tecnologici-e-di-servizio-linail-pubblica-il-volume/">Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/01/img-sicurezza-degli-impianti-tecnologici-002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume. Si tratta di una analisi della misura S.10 del Codice di Prevenzione Incendi e arricchisce la conoscenza sulla progettazione antincendi, redatta in collaborazione con l&#8217;Università La Sapienza di Roma, i Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Qui si affrontano tutte le attività generiche che possono essere fonte d&#8217;innesco di un incendio o di una esplosione in modo tale da approfondire i temi già argomentati dal Codice di Prevenzione incendi.</p>
<p>La Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio include qualunque impianto realizzato nell&#8217;ambito di un&#8217;attività generica che possa causare incendi o esplosioni. A causa del malfunzionamento o di perdita di sostanze infiammabili o combustibili, o in caso di fallimento dei sistemi di sicurezza antincendi. Potrebbe anche trattarsi di strumenti di propagazione dell&#8217;incendio o una misura di protezione attiva per rilevarne e segnalarne allarmi, per inibire, controllare o estinguere l&#8217;incendio. Oppure per controllare fumo e calore e per individuare sostanze pericolose.</p>
<h3>Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio</h3>
<p>La pubblicazione dell&#8217;Istituto si avvale del testo normativo elaborato dal Codice, che è in linea con le evoluzioni tecnologiche e gli standard internazionali di protezione e prevenzione. Per fornire aggiornamenti a tecnici e progettisti, garantendo continuità con il passato. E privilegiando l’approccio prestazionale attraverso la proposta di soluzioni progettuali sia conformi che alternative. A tal proposito emerge la stretta collaborazione tra i diversi operatori protagonisti del settore. Di particolare importanza è la collaborazione scientifica tra il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (Dit) dell’Istituto, e la Facoltà di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.</p>
<p>L&#8217;impegno comune ha lo scopo di divulgare le potenzialità del Codice e fornire strumenti esplicativi incentrati su esempi pratici di progettazione antincendio. Ovvero studi e quaderni disponibili online e condivisi da tutti per incrementare la conoscenza. Fra i temi trattati dalle varie pubblicazioni sul Codice di prevenzione incendi figurano la progettazione antincendio. Ma anche la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, la progettazione della misura esodo e la compartimentazione antincendio.</p>
<h3>Il nuovo documento</h3>
<p>Lo studio licenziato dall&#8217;Inail affronta nello specifico la misura S.10 del Codice. E rileva l&#8217;importanza della sicurezza antincendio anche sotto l&#8217;aspetto della progettazione, installazione e gestione di tutti gli impianti tecnologici e di servizio dell&#8217;attività e di quelli inseriti nei processi produttivi  che siano rilevanti ai fini antincendio.</p>
<p>Il Testo sulla Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio esamina poi la “Specifica d’impianto”. Che è fondamentale e obbligatoria per gli impianti di sicurezza antincendio, ma auspicabile anche per gli altri impianti tecnologici e di servizio. Con questa definizione il Codice indica un documento sintetico dei dati tecnici descrittivi delle prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio. Oltre alle sue dimensioni e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, come ad esempio erogatori e tubazioni. La specifica d&#8221;impianto viene sottoscritta da un tecnico abilitato o da un professionista antincendio. Comprende inoltre il richiamo della norma di progettazione applicabile, la classificazione del livello di pericolosità, se previsto, lo schema a blocchi. Oltre agli schemi funzionali dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità in relazione al rischio incendio presente nell’attività.</p>
<h3>Gli impianti rilevanti</h3>
<p>Il Testo sulla Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio considera in particolar modo i depositi di gas, gli ascensori, gli impianti di sollevamento. Infatti si considerano rilevanti per la sicurezza antincendio gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell&#8217;energia elettrica. Oltre agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, quelli di sollevamento o trasporto di cose e persone come ascensori, montacarichi e scale mobili. Inoltre a questi vanno aggiunti gli impianti di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti. E quelli di riscaldamento e climatizzazione, incluse le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione e aerazione dei locali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-degli-impianti-tecnologici-e-di-servizio-linail-pubblica-il-volume/">Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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