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	<title>attrezzature di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>attrezzature di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<item>
		<title>Linee guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 09:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[IL Decreto Legislativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/04/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-2-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” (ora art.116 del D.Lgs 81), contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/04/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-2-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003</strong>, n.235: “Attuazione della direttiva <strong>2001/45/CE</strong> relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle<strong> attrezzature di lavoro</strong> da parte dei lavoratori” (ora art.116 del D.Lgs 81), contiene <strong>disposizioni generali e specifiche</strong> relative ai requisiti minimi di <strong>sicurezza e salute per l’uso</strong> delle <strong>attrezzature di lavoro</strong> più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e<strong> posizionamento mediante funi.</strong></p>
<p>Questa linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro <strong>si faccia uso di funi</strong>, fornisce indicazioni relative aicontenuti<strong> minimi del documento di valutazione dei rischi</strong>, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare attività in cui l’operatore è esposto costantemente al <strong>rischio di caduta dall’alto.</strong></p>
<p>Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore</p>
<p>di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la<strong> sicurezza e la salute dei lavoratori</strong>, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dall’uso corretto di tali attrezzature.</p>
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		<title>Cosa indica il D.Lgs. 81/2008 riguardo agli obblighi di manutenzione?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-25-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Un documento Inail riporta le indicazioni normative del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione. Gli obblighi dei datori di lavoro.  Non è sufficiente che attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati a regola d’arte, deve essere possibile garantirne anche la conservazione nel tempo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cosa-indica-il-d-lgs-81-2008-riguardo-agli-obblighi-di-manutenzione/">Cosa indica il D.Lgs. 81/2008 riguardo agli obblighi di manutenzione?</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-25-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="select_article" class="articolo mb-4">
<div id="reselect_title_and_anteprima">
<p><strong>Un documento Inail</strong> riporta le indicazioni normative del Testo Unico per <strong>la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione.</strong></p>
<p><strong> Gli obblighi dei datori di lavoro.</strong></p>
<p><span style="font-size: 16px"> Non è sufficiente che attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati a regola d’arte, deve essere possibile garantirne anche la </span><b style="font-style: inherit">conservazione nel tempo delle prestazioni e delle caratteristiche di sicurezza</b><span style="font-size: 16px">. </span></p>
<p><span style="font-size: 16px">E un simile obiettivo “si realizza attraverso l’effettuazione della </span><b style="font-style: inherit">manutenzione</b><span style="font-size: 16px">” i cui scopi principali sono:</span></p>
</div>
<div>
<ul>
<li>“conservare nel tempo prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e l’invecchiamento, causati, a loro volta, dalle diverse sollecitazioni;</li>
<li>ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce;</li>
<li>rispettare le disposizioni legislative”.</li>
</ul>
<p>Riguardo poi alle <strong>disposizioni legislative</strong> il <a title="Decreto legislativo 81/2008 " href="https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/">Decreto legislativo 81/2008</a> già nell’articolo 15 (Misure generali di tutela) “fornisce alcuni principi generali che sono indice del fatto che la manutenzione sia valutata<strong> dal legislatore come un elemento importante per la salute e la sicurezza del lavoro”.</strong></p>
<p>A ricordare in questi termini l’importanza della manutenzione e a fornire alcune informazioni su cosa indica <strong>il Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008)</strong> in materia di manutenzione è il documento “ <a title="Inail: sicurezza nella manutenzione e manutenzione per la sicurezza" href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/manutenzioni-verifiche-periodiche-C-113/inail-sicurezza-nella-manutenzione-manutenzione-per-la-sicurezza-AR-19182/">La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione</a>” prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ <a href="https://www.inail.it/cs/internet/home.html" target="_blank" rel="noopener">Inail</a> e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.</p>
<h5><strong>La manutenzione delle attrezzature e gli obblighi dei costruttori</strong></h5>
<p>Anche riguardo <strong>alla manutenzione delle attrezzature di lavoro</strong> il documento riporta le parti più rilevanti del Testo Unico e sottolinea che tali attrezzature “<strong>non devono aggiungere rischi non necessari all’attività lavorativa</strong>, per tale motivo quelle messe a disposizione dei lavoratori devono essere state fabbricate seguendo opportuni requisiti di sicurezza (<strong>art. 70, d.lgs. 81/2008)”.</strong></p>
<p>Si ricorda che le soluzioni adottate dai costruttori,<strong> per la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature di lavoro</strong>, “devono tener conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto.</p>
<p>Per la scelta delle soluzioni più opportune, <strong>il fabbricante, deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:</strong></p>
<ul>
<li>eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione);</li>
<li>se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere ridotti o eliminati, eventualmente mediante segnali d’allarme;</li>
<li>informare gli utilizzatori dei rischi residui che permangono nonostante le misure di protezione e i segnali di allarme adottati”.</li>
</ul>
<p><strong>E il fabbricante, durante la progettazione</strong>, “per poter applicare i principi elencati, <strong>deve basarsi sull’analisi dei rischi che ha condotto</strong>.</p>
<p><strong> I rischi da prendere in considerazione sono quelli connessi con l’uso normale delle attrezzature</strong> (inclusi gli usi difformi ragionevolmente prevedibili) e con la loro manutenzione (intesa come l’insieme delle azioni da seguire per la conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali e di sicurezza).</p>
<p><strong>Il datore di lavoro, prima di adottare un’attrezzatura di lavoro</strong>, effettua una scelta basata sulla propria valutazione del rischio, che tenga conto dell’impiego lavorativo dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, comma 2, d.lgs. 81/2008) e, in particolare:</p>
<ul>
<li>delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;</li>
<li>dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;</li>
<li>dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;</li>
<li>dei rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso”.</li>
</ul>
</div>
</div>
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		<title>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento lavoratori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-17-alle-14.38.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73" decoding="async" />Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73 &#8211; Informazione, formazione e addestramento  Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008. Sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/novita-del-dl-lavoro-48-2023-articolo-73/">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-17-alle-14.38.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73" decoding="async" /><p>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73 &#8211;<strong> Informazione, formazione e addestramento</strong><strong> </strong></p>
<p>Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">su</span> argomenti quali la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> dei lavoratori, le ispezioni periodiche, gli obblighi del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> e la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> sull’uso delle attrezzature.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Nuovo comma introdotto </strong></h6>
<p style="font-weight: 400">4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>CAPO IV &#8211; SANZIONI</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><strong>Articolo 87 &#8211; Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso</strong></p>
<ol start="2">
<li style="font-weight: 400">Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:</li>
<li style="font-weight: 400">c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;</li>
</ol>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Osservazioni </strong><strong>modifiche del DL lavoro</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><strong>Relazione governativa:</strong> &#8220;<em>Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione</em>&#8220;.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Approfondimento modifiche del DL lavoro</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l&#8217;obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di <strong>provvedere in autonomia</strong>, ma comunque obbligatoriamente, al <strong>proprio addestramento</strong> e alla <strong>propria formazione</strong> all’uso sicuro di tali attrezzature.</p>
<p style="font-weight: 400">Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l&#8217;arresto o l&#8217;ammenda.</p>
<p style="font-weight: 400">Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">In realtà l&#8217;articolo 69 del D.Lgs. n. 81/2008 citava anche il datore di lavoro tra i soggetti (operatori) che utilizzano attrezzature e, come tale, esposto ai rischi correlati, ma la nuova norma di legge chiarisce in modo indiscutibile l’<strong>obbligo formativo penalmente sanzionato</strong> del datore di lavoro che usa attrezzature di lavoro:</p>
<p style="font-weight: 400"><strong> </strong></p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>“Articolo 69 &#8211; Definizioni</strong><strong> </strong></h6>
<ol>
<li style="font-weight: 400"><em> Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una </em><em>attrezzatura di lavoro </em><em>o il datore di lavoro che ne fa uso</em>”.</li>
</ol>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/novita-del-dl-lavoro-48-2023-articolo-73/">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 72]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature concesse in uso]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
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		<category><![CDATA[Gazzetta Ufficiale]]></category>
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		<category><![CDATA[novità DL lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-16-alle-21.17.46-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72" decoding="async" />Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72 Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008. Sono state apportate modifiche ad alcune [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/novita-del-dl-lavoro-48-2023-articolo-72/">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-16-alle-21.17.46-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72</p>
<p>Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">su</span> argomenti quali la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> dei lavoratori, le ispezioni periodiche, gli obblighi del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> e la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> sull&#8217;uso delle attrezzature.</p>
<h6><b>Articolo 72 &#8211; Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso </b></h6>
<p><em>2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. &#8220;Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell&#8217;attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l&#8217;indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzatura di cui all&#8217;articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista&#8221;. </em></p>
<h6><b>Periodo abrogato e modificato in questo modo</b></h6>
<p>Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.</p>
<h6><b>Sanzioni Amministrative </b></h6>
<p>Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso</p>
<p><b>• Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria </b>da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><b>Osservazioni</b></h6>
<p><b>Relazione:</b> &#8220;<i>La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma</i>&#8221; .</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><b>Approfondimento novità del DL</b></h6>
<p>Altra novità significativa che mira a rafforzare l&#8217;obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo &#8220;patentino&#8221;, ma non solo).</p>
<p>Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal <b>soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro </b>dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6></h6>
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		<title>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 07:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 71]]></category>
		<category><![CDATA[ASL]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[DL lavoro 48/2023]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[ispesl]]></category>
		<category><![CDATA[ispezioni]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza del personale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-15-alle-10.19.44-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71" decoding="async" />Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71 Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008. Sono state apportate modifiche ad alcune [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/novita-del-dl-lavoro-48-2023-articolo-71/">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-15-alle-10.19.44-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71</p>
<p>Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">su</span> argomenti quali la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> dei lavoratori, le ispezioni periodiche, gli obblighi del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> e la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> sull&#8217;uso delle attrezzature.</p>
<h6><b>Articolo 71 </b><b>&#8211; Obblighi del datore di lavoro</b></h6>
<p><em>11. [&#8230;] il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro [&#8230;] a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza [&#8230;]. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso il termine [&#8230;] il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati [&#8230;]. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o [&#8230;] dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati [&#8230;]. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche [&#8230;] devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche [&#8230;] sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.</em></p>
<p><strong><em>12. Per l&#8217;effettuazione delle verifiche [&#8230;] le ASL e l&#8217;ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. </em></strong></p>
<h6><b>Comma abrogato e sostituito</b></h6>
<p><b>12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.</b></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-3533" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/dipendenti-industriali-che-lavorano-insieme-nella-linea-di-produzione-in-fabbrica-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/dipendenti-industriali-che-lavorano-insieme-nella-linea-di-produzione-in-fabbrica-300x200.jpg 300w, https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/dipendenti-industriali-che-lavorano-insieme-nella-linea-di-produzione-in-fabbrica-1024x683.jpg 1024w, https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/dipendenti-industriali-che-lavorano-insieme-nella-linea-di-produzione-in-fabbrica-768x512.jpg 768w, https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/dipendenti-industriali-che-lavorano-insieme-nella-linea-di-produzione-in-fabbrica-1536x1024.jpg 1536w, https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/dipendenti-industriali-che-lavorano-insieme-nella-linea-di-produzione-in-fabbrica-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h5><b>Osservazioni</b></h5>
<h6><b>Relazione governativa</b></h6>
<p>&#8220;<i>La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro. Prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71</i>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><b>Approfondimento</b></h6>
<p>Altra novità di buon senso nella disciplina delle ispezioni periodiche successive è l&#8217;opera di riconoscimento della titolarità diretta del potere di autorizzare i soggetti privati ​​a svolgere tali ispezioni periodiche, vista la lunga ed evidente difficoltà che Asl e Inail hanno avuto nello svolgimento di questo delicato ma critico iter di sicurezza del personale .</p>
<p>La novità è che ora i <b>soggetti privati</b> sono abilitati <i>ope legis</i>, direttamente e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL.</p>
<p>Secondo l&#8217;art, sono &#8220;incaricati di pubblico servizio&#8221;. L&#8217;art. 358 cp è privo di questa tipica potestà se, pur agendo nell&#8217;ambito di attività svolte nella forma di pubbliche funzioni, non svolgono semplici compiti ordinati e non svolgono solo lavoro materiale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanto, il servizio pubblico è un&#8217;attività di natura intellettuale e, in termini di contenuto, è caratterizzata dalla mancanza di poter autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione. Il nostro ordinamento giuridico riserva speciali tutele giuridiche agli incaricati di pubblico servizio. Ad esempio se gli atti compiuti nei loro confronti sono soggetti ad autonoma rilevanza penale quali i delitti violenti o le minacce ai pubblici ufficiali di cui al codice penale funzionari di cui all&#8217;articolo 337 del codice penale.</p>
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