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	<title>antincendio Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>antincendio Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Proroga adeguamento antincendio strutture sanitarie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/02/Immagine-2023-02-28-185315-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Proroga adeguamento antincendio strutture sanitarie" decoding="async" />PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all&#8217;art. 2, comma 9-bis, ha prorogato i termini di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti al decreto del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/02/Immagine-2023-02-28-185315-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Proroga adeguamento antincendio strutture sanitarie" decoding="async" /><p>PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE</p>
<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all&#8217;art. 2, comma 9-bis, ha prorogato i termini di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti al decreto del Ministro dell&#8217;interno 19 marzo 2015.<br />
I nuovi termini di adeguamento dell&#8217;art. 2 commi 1 e 2 del D.M. 19 marzo 2015 sono fissati rispettivamente al 24/4/2023 (lettera c), 24/4/2026 (lettera d) e 24/4/2028 (lettera e).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Per tutti i dettagli</h6>
<p>riportato il testo coordinato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#8217;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione.</p>
<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23A01269/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23A01269/sg</a></p>
<p>A norma dell&#8217;articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attivita&#8217; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023 si procedera&#8217; alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.</p>
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		<title>Proroga normativa antincendio scuole e asili.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 09:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[adeguamento antincendio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/7165F01E-8D96-405E-B71A-445DF237DA88-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Proroga normativa antincendio scuole e asili." decoding="async" />Proroga normativa antincendio scuole e asili. Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all&#8217;art. 5 comma 5 ha prorogato il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell&#8217;interno 26 agosto 1992. Cosa cambia? Tale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/7165F01E-8D96-405E-B71A-445DF237DA88-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Proroga normativa antincendio scuole e asili." decoding="async" /><p>Proroga normativa antincendio scuole e asili.</p>
<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all&#8217;art. 5 comma 5 ha prorogato il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell&#8217;interno 26 agosto 1992.</p>
<h5>Cosa cambia?</h5>
<p>Tale Decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, mentre, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’articolo 5 (<em>Proroga di termini in materia di istruzione e merito</em>), comma 5, apporta le citate modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto concerne, invece, l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ancora adeguate, il termine era già stato prorogato al <strong>31 dicembre 2024 </strong>dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Gazzetta Ufficiale.</h5>
<p>5. All&#8217;articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertivo, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a. al comma 2, le parole: &#8220;al 31 dicembre 2022&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;al 31 dicembre 2023&#8221;;</p>
<p>b. al comma 2-bis, le parole: &#8220;al 31 dicembre 2022&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;al 31 dicembre 2024&#8221;.</p>
<p>Riportato di seguito il link diretto alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per maggiori approfondimenti:</p>
<p>https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00212/sg</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura degli addetti alle emergenze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 09:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti alle emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/03-PS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Secondo il Decreto Legislativo 81/08, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, che si presentano in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivate da essi. Addetti alle emergenze: chi sono? Gli addetti alle emergenze sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-degli-addetti-alle-emergenze/">Sicurezza sul lavoro: la figura degli addetti alle emergenze</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/03-PS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Secondo il Decreto Legislativo 81/08, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, che si presentano in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivate da essi.</p>
<h3>Addetti alle emergenze: chi sono?</h3>
<p>Gli <strong>addetti alle emergenze</strong> sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08, di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza.</p>
<p>Addetti alle emergenze, sono:</p>
<ul>
<li>addetti antincendio ed evacuazione;</li>
<li>addetti al primo soccorso.</li>
</ul>
<h3>Perché vengono nominati gli addetti alle emergenze di primo soccorso?</h3>
<p>Gli addetti devono essere nominati perché è<strong> obbligatorio</strong> farlo, ai sensi della normativa esposta nel Testo Unico per la Sicurezza, per tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni. Non si può di certo sottovalutare l&#8217;insorgere di eventuali situazioni di pericolo improvvise o emergenze che richiedono la presenza del personale dovutamente qualificato.</p>
<p>Loro <strong>vengono nominati per occuparsi di</strong>:</p>
<ul>
<li> prevenzione incendi e lotta antincendio;</li>
<li>evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave o immediato;</li>
<li>salvataggio;</li>
<li>di primo soccorso;</li>
<li>gestione dell&#8217;emergenza.</li>
</ul>
<h3>Gli addetti alle emergenze da chi sono designati?</h3>
<p>I <strong>lavoratori che vengono designati quali addetti alla gestione delle emergenze sono nominati dal datore di lavoro</strong> o dal dirigente.</p>
<p>La designazione dei lavoratori avviene tramite un atto di nomina formale che attribuisce ai soggetti scelti le responsabilità e l&#8217;autorità necessaria a svolgere al meglio il loro ruolo, tale adempimento cartaceo rientra tra i documenti che è obbligatorio conservare in azienda.<br />
Il Decreto non stabilisce un <strong>numero minimo</strong>, ma sancisce che debba essere presente una squadra emergenze composta da un numero di membri ragionevolmente proporzionato alle caratteristiche dell&#8217;azienda stessa.<br />
Una volta nominati, l&#8217;elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica apposita.<br />
<strong>La nomina tuttavia diventerà effettiva soltanto a termine del percorso di formazione obbligatorio</strong>.</p>
<h3>I lavoratori incaricati al primo soccorso o alla prevenzione incendi possono rifiutare la designazione?</h3>
<p>Gli<strong> addetti designati non possono rifiutare l&#8217;incarico</strong> assegnato e devono accettarlo obbligatoriamente tranne in presenza di giustificati motivi documentati.</p>
<p>I motivi validi di rifiuto possono essere condizioni di salute inadatte allo svolgimento dell&#8217;incarico comprovate dal medico, ma in ogni caso è possibile rifarsi all&#8217;art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro di affidare tali incarichi tenendo conto &#8220;delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza&#8221; e &#8220;delle carenze nella formazione avuta&#8221;.</p>
<h3>Requisiti e Formazione</h3>
<p>La formazione  è il requisito fondamentale che questi addetti devono avere, in quanto è impensabile che personale non preparato a dovere possa affrontare un&#8217;emergenza ed essere responsabile dell&#8217;incolumità di altri individui.<br />
I percorsi formativi si differenziano in base alla tipologia di incarico a cui si viene destinati ed hanno il compito di istruire i soggetti su tutte le procedure e i comportamenti da mettere in atto.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>INAIL: Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 08:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Codice Antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/07c00cb3-fe79-573d-9943-8e3bb73816cf-1-2-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO  L’emanazione dei tre decreti, D.M 1 settembre 2021, D.M. 2 settembre 2021, e D.M. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del D.M. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inail-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro/">INAIL: Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/07c00cb3-fe79-573d-9943-8e3bb73816cf-1-2-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO</h3>
<p><em> L’emanazione dei tre decreti, D.M 1 settembre 2021, D.M. 2 settembre 2021, e D.M. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del D.M. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.</em></p>
<p class="sottotitolo">Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del D.M. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull’approccio prestazionale per la progettazione della sicurezza antincendi.</p>
<h5>𝗠𝗔𝗡𝗨𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗔𝗜𝗟 𝗥𝗘𝗟𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗘𝗧𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗗𝗜𝗢 𝗡𝗘𝗜 𝗟𝗨𝗢𝗚𝗛𝗜 𝗗𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗢</h5>
<p>Alla luce dell&#8217;emanazione dei tre decreti (D.M. 01/09/2021, D.M. 02/09/2021, e D.M. 03/09/2021) che hanno determinato il superamento del D.M. 10/03/1998 che ha rappresentato per anni lo strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, l&#8217;istituto pubblica un manuale di supporto per la progettazione antincendio, completo di sintesi normativa e schemi applicativi. Il testo, oltre ad una prima panoramica relativamente ai disposti normativi e relative evoluzioni in questo senso, è accompagnato da una sezione operativa di <a href="https://www.linkedin.com/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fcasistudio&amp;trk=public_post_share-update_update-text" rel="nofollow" data-tracking-control-name="public_post_share-update_update-text" data-tracking-will-navigate="">#casistudio</a> che comprende la casistica:</p>
<ul>
<li>Ufficio a basso rischio di incendio</li>
<li>Attività commerciale a rischio di incendio non basso.</li>
<li><a title="Download del volume - Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (.pdf - 30,5 mb)" href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro.pdf" target="_blank" rel="noopener">Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro </a>(.pdf &#8211; 30,5 mb)</li>
</ul>
<h5> CODICE DI PREVENZIONE INCENDI</h5>
<p>Il Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati,</p>
<p>mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative: <a href="https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-codice-prevenzione-incendi-presentazione-2020.html">Il Codice di prevenzione incendi</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inail-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro/">INAIL: Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:51:10 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Codice Antincendio]]></category>
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		<category><![CDATA[protezione attiva antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Vestita presidente dell'Opn Italform]]></category>
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		<category><![CDATA[Specifica d'impianto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/01/img-sicurezza-degli-impianti-tecnologici-002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume. Si tratta di una analisi della misura S.10 del Codice di Prevenzione Incendi e arricchisce la conoscenza sulla progettazione antincendi, redatta in collaborazione con l&#8217;Università La Sapienza di Roma, i Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Qui si affrontano tutte le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-degli-impianti-tecnologici-e-di-servizio-linail-pubblica-il-volume/">Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/01/img-sicurezza-degli-impianti-tecnologici-002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio, l&#8217;Inail pubblica il volume. Si tratta di una analisi della misura S.10 del Codice di Prevenzione Incendi e arricchisce la conoscenza sulla progettazione antincendi, redatta in collaborazione con l&#8217;Università La Sapienza di Roma, i Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Qui si affrontano tutte le attività generiche che possono essere fonte d&#8217;innesco di un incendio o di una esplosione in modo tale da approfondire i temi già argomentati dal Codice di Prevenzione incendi.</p>
<p>La Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio include qualunque impianto realizzato nell&#8217;ambito di un&#8217;attività generica che possa causare incendi o esplosioni. A causa del malfunzionamento o di perdita di sostanze infiammabili o combustibili, o in caso di fallimento dei sistemi di sicurezza antincendi. Potrebbe anche trattarsi di strumenti di propagazione dell&#8217;incendio o una misura di protezione attiva per rilevarne e segnalarne allarmi, per inibire, controllare o estinguere l&#8217;incendio. Oppure per controllare fumo e calore e per individuare sostanze pericolose.</p>
<h3>Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio</h3>
<p>La pubblicazione dell&#8217;Istituto si avvale del testo normativo elaborato dal Codice, che è in linea con le evoluzioni tecnologiche e gli standard internazionali di protezione e prevenzione. Per fornire aggiornamenti a tecnici e progettisti, garantendo continuità con il passato. E privilegiando l’approccio prestazionale attraverso la proposta di soluzioni progettuali sia conformi che alternative. A tal proposito emerge la stretta collaborazione tra i diversi operatori protagonisti del settore. Di particolare importanza è la collaborazione scientifica tra il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (Dit) dell’Istituto, e la Facoltà di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.</p>
<p>L&#8217;impegno comune ha lo scopo di divulgare le potenzialità del Codice e fornire strumenti esplicativi incentrati su esempi pratici di progettazione antincendio. Ovvero studi e quaderni disponibili online e condivisi da tutti per incrementare la conoscenza. Fra i temi trattati dalle varie pubblicazioni sul Codice di prevenzione incendi figurano la progettazione antincendio. Ma anche la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, la progettazione della misura esodo e la compartimentazione antincendio.</p>
<h3>Il nuovo documento</h3>
<p>Lo studio licenziato dall&#8217;Inail affronta nello specifico la misura S.10 del Codice. E rileva l&#8217;importanza della sicurezza antincendio anche sotto l&#8217;aspetto della progettazione, installazione e gestione di tutti gli impianti tecnologici e di servizio dell&#8217;attività e di quelli inseriti nei processi produttivi  che siano rilevanti ai fini antincendio.</p>
<p>Il Testo sulla Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio esamina poi la “Specifica d’impianto”. Che è fondamentale e obbligatoria per gli impianti di sicurezza antincendio, ma auspicabile anche per gli altri impianti tecnologici e di servizio. Con questa definizione il Codice indica un documento sintetico dei dati tecnici descrittivi delle prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio. Oltre alle sue dimensioni e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, come ad esempio erogatori e tubazioni. La specifica d&#8221;impianto viene sottoscritta da un tecnico abilitato o da un professionista antincendio. Comprende inoltre il richiamo della norma di progettazione applicabile, la classificazione del livello di pericolosità, se previsto, lo schema a blocchi. Oltre agli schemi funzionali dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità in relazione al rischio incendio presente nell’attività.</p>
<h3>Gli impianti rilevanti</h3>
<p>Il Testo sulla Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio considera in particolar modo i depositi di gas, gli ascensori, gli impianti di sollevamento. Infatti si considerano rilevanti per la sicurezza antincendio gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell&#8217;energia elettrica. Oltre agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, quelli di sollevamento o trasporto di cose e persone come ascensori, montacarichi e scale mobili. Inoltre a questi vanno aggiunti gli impianti di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti. E quelli di riscaldamento e climatizzazione, incluse le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione e aerazione dei locali.</p>
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