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	<title>aggiornamento Testo Unico Sicurezza Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>aggiornamento Testo Unico Sicurezza Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Sicurezza e salute sul lavoro, la dote raddoppia a 1,5 miliardi.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 13:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Le risorse per la formazione passano da 10 a 50 milioni nel 2024. Il Bando Isi per incentivare gli investimenti delle imprese varrà in maniera strutturale in misura superiore ai 500 milioni. Raddoppiano gli investimenti dell’Inail in salute e sicurezza, che, dal prossimo anno, salgono a oltre 1,5 miliardi di euro rispetto ai circa 7/800 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p class="asummary d-none d-lg-block"><strong>Le risorse per la formazione passano da 10 a 50 milioni nel 2024. Il Bando Isi per incentivare gli investimenti delle imprese varrà in maniera strutturale in misura superiore ai 500 milioni.</strong></p>
<p class="atext">Raddoppiano gli investimenti dell’Inail in salute e sicurezza, che, dal prossimo anno, salgono a oltre 1,5 miliardi di euro rispetto ai circa 7/800 milioni degli anni passati. Crescono le risorse per la formazione, ma anche per chi investe in prevenzione. La novità, è la prima volta che accade grazie ai significativi avanzi di gestione, è contenuta nel <a class="classi-link-esterno" href="https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/roma-presentato-bilancio-previsione-inail-il-2024/AFC7eN8B">bilancio di previsione dell’Istituto </a>guidato da <a class="classi-link-esterno" href="https://www.ilsole24ore.com/art/verso-nomina-gabriele-fava-presidente-inps-e-fabrizio-d-ascenzo-all-inail-AFKMu76B">Fabrizio D’Ascenzo</a>. La prima novità riguarda gli interventi in formazione le cui risorse a disposizione, nel 2024, passano da oltre 10 milioni a 50 milioni di euro. Si potenzierà il dialogo con gli enti bilaterali, ampliando ai fondi interprofessionali.</p>
<div class="asubtitle">
<h4></h4>
<h4>Bando Isi da 500 milioni</h4>
</div>
<p class="atext">La seconda novità è sul Bando Isi che, d’ora in avanti, strutturalmente varrà oltre 500 milioni (lo scorso anno si è fermato a poco più di 333 milioni). In particolare, i 508,4 milioni di euro del Bando Isi 2023 rappresentano l’importo più alto stanziato nelle 14 edizioni dell’iniziativa, attraverso la quale l’Inail a partire dal 2010 ha destinato complessivamente al sistema produttivo oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest’anno il contributo Inail può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ciascun progetto, percentuale che sale all’80% per i giovani agricoltori (nel bando 2022 l’intensità dell’aiuto era pari al 40% per la generalità delle imprese agricole e al 50% per i giovani agricoltori).</p>
<div class="asubtitle">
<h4></h4>
<h4>Importo erogabile portato a 130mila euro per intervento</h4>
</div>
<p class="atext">Un’altra novità del nuovo bando Isi è rappresentata dall’incremento dell’importo massimo erogabile, che è stato portato a 130mila euro per tutte le tipologie di intervento. Per semplificare la procedura di accesso ai finanziamenti e fornire assistenza alle aziende interessate è stato inoltre creato un punto di contatto digitale (touchpoint) che fornisce agli utenti una visione unitaria e integrata di tutte le informazioni, dallo stato di lavorazione della propria domanda alla cronologia di tutta la corrispondenza intercorsa con l’Istituto. In prospettiva si punterà sull’intelligenza artificiale per accelerare l’istruttoria, e ci si focalizzerà sugli automatismi (acquisto macchinari, certificazioni e sistemi di gestione, etc.).</p>
<div class="asubtitle">
<h4></h4>
<h4>Sempre elevati i numeri degli infortuni sul lavoro</h4>
</div>
<p class="atext">L’obiettivo è migliorare una situazione infortunistica che resta su numeri elevati, seppur in costante riduzione. Nei primi 10 mesi dell’anno le denunce sono state 489.526 (-17,8% rispetto a ottobre 2022, 868 delle quali con esito mortale (-4,5%). In aumento purtroppo le patologie di origine professionale denunciate che sono state 60.462 (+20,9%). «Dobbiamo continuare a insistere con determinazione per abbattere i numeri di infortuni e malattie professionali e ogni strategia perseguita dall’Inail si pone sempre l’obiettivo di potenziare la prevenzione per contrastare questo drammatico fenomeno – ha sottolineato, al nostro giornale, il commissario straordinario dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo -. Siamo pienamente consapevoli del valore degli incentivi Isi quale preziosa opportunità per promuovere la cultura della sicurezza presso le imprese, finanziando progetti volti a ridurre o eliminare i rischi lavorativi. Con l’importante aumento dei fondi messi a disposizione con il bando 2023 e con le novità introdotte vogliamo dunque offrire questa opportunità a un numero sempre maggiore di aziende rafforzando così il nostro sostegno economico verso quella fetta del sistema produttivo italiano che sceglie il corretto approccio alla materia della salute e sicurezza. Approccio basato sull’attuazione di efficaci azioni di prevenzione che rappresentano elemento determinante di affermazione nel mondo del lavoro, fattore di successo in termini di competitività e produttività e garanzia di tutela della salute di lavoratrici e lavoratori».</p>
<p class="atext">«Vogliamo così potenziare – ha aggiunto D’Ascenzo &#8211; l’impegno di Inail per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incentivando l’implementazione di validi sistemi di gestione, l’utilizzo di tecnologie innovative, l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro che migliorino il rendimento e la sostenibilità e, nello stesso tempo, concorrano ad un reale benessere organizzativo».</p>
<div class="asubtitle">
<h4></h4>
<h4>Entrate Inail oltre 12 miliardi</h4>
</div>
<p class="atext">Il totale delle entrate dell’Inail ammonta a oltre 12,4 miliardi (+300 milioni circa rispetto alle previsioni 2023), con entrate per contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti pari a più di 9,2 miliardi, mentre le spese ammontano a circa 10 miliardi di euro. Anche nel 2024 si prevede di generare un differenziale tra entrate e uscite di oltre 2,3 miliardi.</p>
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		<title>Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza Stato-Regioni sugli obblighi formativi]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di addestramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti. Incorre in sanzioni chi non applica le regole sull&#8217;addestramento. E in attesa del prossimo accordo Stato-Regioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si conferma la disciplina del 2011. Infatti l&#8217;entrata a regime dei nuovi obblighi formativi è subordinata all&#8217;adozione dell&#8217;accordo della Conferenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-addestramento-sanzioni-penali-per-gli-inadempienti/">Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti. Incorre in sanzioni chi non applica le regole sull&#8217;addestramento. E in attesa del prossimo accordo Stato-Regioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si conferma la disciplina del 2011. Infatti l&#8217;entrata a regime dei nuovi obblighi formativi è subordinata all&#8217;adozione dell&#8217;accordo della Conferenza Stato Regioni attesa entro il prossimo 30 giugno. L&#8217;accordo dovrà accorpare, rivisitare e modificare le indicazioni attuative già previste dagli accordo del 21 dicembre 2011.</p>
<p>La circolare 1/2022 licenziata dall&#8217;Ispettorato del Lavoro si riferisce proprio a questa premessa per fornire le prime novità introdotte dal Decreto Legge 146/2021. Ovvero la modifica dell&#8217;articolo 37 del Decreto Legislativo 81/08. L&#8217;accordo dovrà determinare il nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro, la durata e la modalità, ma anche i contenuti minimi e il corretto adempimento dell&#8217;obbligo. Invece in riferimento al preposto si attendono indicazioni circa l&#8217;adeguatezza e la specificità della formazione. Che terranno conto dei compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di addestramento, le modifiche all&#8217;art.37 del Testo Unico</h3>
<p>La circolare dell&#8217;INL chiarisce che in attesa del nuovo accordo gli obblighi in capo a tali soggetti non possono costituire ipotesi di violazione di legge. E con l&#8217;applicazione delle relative sanzioni. Comprese le modalità di adempimento richieste al preposto, riferite alla formazione interamente in presenza con cadenza almeno biennale. Fino alla sottoscrizione della nuova intesa continueranno a valere le disposizioni del 2011. Invece è differente l&#8217;indicazione sull&#8217;obbligo di addestramento secondo la nuova formulazione dell&#8217;articolo 37, comma5, del Testo Unico.</p>
<p>Qui è stato specificato che l&#8217;addestramento deve essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro. Questo consiste nella prova pratica per l&#8217;uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti. Oltre che sostanze, dispositivi anche di protezione individuale nell&#8217;esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. E che tali interventi &#8220;devono essere tracciati in appositi registro anche informatizzato&#8221;.</p>
<p>Invece per le attività svolte successivamente all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 37 del TU i contenuti dell&#8217;addestramento trovano immediata applicazione. Con la conseguenza che la violazione relativa all&#8217;assenza della prova pratica e/ o dell&#8217;esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Infine può essere oggetto del provvedimento di disposizione l&#8217;eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative.</p>
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		<title>Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Fiscale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[formazione obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[formazione salute e sicurezza nei luoghi di lvoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligo di formazione per datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" />Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-formazione-su-salute-e-sicurezza-anche-per-i-datori-di-lavoro/">Obbligo di formazione su salute e sicurezza anche per i datori di lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-07-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="News OPN Italform" decoding="async" /><p>Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l&#8217;obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del titolare dell&#8217;azienda. Infatti quest&#8217;ultimo dovrà seguire corsi di formazione così come sancito dalle modifiche all&#8217;art.37 comma 7 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di formazione</h3>
<p>Con le modifiche apportate al Testo si equiparano i datori  di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori. Ovvero a coloro che sono tenuti per legge a rispettare l&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza. Sarà la Conferenza Stato-Regioni ad adottare entro il 30 giugno 2022 le specifiche sulle modalità di addestramento, durata e contenuti dei corsi. Il nuovo comma 7 all&#8217;art.37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che &#8220;il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un&#8217;adeguata e specifica formazione&#8221;.</p>
<p>In particolare, l&#8217;articolo del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto “sovrintende all’attività lavorativa. E garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.</p>
<h3>Obbligo di formazione con aggiornamento periodico</h3>
<p>La nuova norma prevede oltre alla formazione anche un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 specifica non solo che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Ma anche che “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.</p>
<h3>L&#8217;addestramento del personale</h3>
<p>Per adempiere all&#8217;addestramento del personale si dovranno svolgere prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali. Oltre che dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Inoltre si prevedono anche esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo. Ovvero un atto nel quale si provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica di quanto previsto dal Decreto Fiscale.</p>
<p>In particolare, nell’accordo sarà necessario individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro. Stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Oltre alle “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>Le possibili sanzioni per inadempienza sulla formazione</h3>
<p>L&#8217;inadempienza sull&#8217;obbligo di formazione su salute e sicurezza espone il datore di lavoro a sanzioni. Infatti le nuove disposizioni di legge del Testo Unico prevedono un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme. In primo luogo l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi. Comminata insieme ad un’ammenda da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.</p>
<p>Inoltre il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale. E l’Ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare un provvedimento di sospensione. Anche “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.</p>
<p>L’allegato I del decreto legislativo 81/2008 contiene le &#8220;gravi violazioni&#8221; possibili. Un allegato che sarà soggetto ad aggiornamento sulla scorta delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. Infatti la &#8220;mancata formazione ed addestramento&#8221; costituisce violazione, insieme alla sospensione, che comporta una pena aggiuntiva. Ovvero una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Infine, con apposita circolare, l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di sospensione scatta solo in una circostanza. Ovvero “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Ma non specifica se sono inclusi i datori di lavoro.</p>
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