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	<title>Aggiornamento al decreto 81/08 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Salute e sicurezza sul lavoro, seminario della Fondazione Biagi</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:27:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/06/2016-0469-Marco-Biagi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Salute e sicurezza sul lavoro, seminario della Fondazione Biagi. L&#8217;Osservatorio su Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Fondazione Marco Biagi e il Dipartimento di Economia di Unimore promuovono un seminario sul tema della salute e sicurezza sul lavoro alla luce del Decreto Fiscale 2021. Infatti il testo introduce importanti novità in materia e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/06/2016-0469-Marco-Biagi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Salute e sicurezza sul lavoro, seminario della Fondazione Biagi. L&#8217;Osservatorio su Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Fondazione Marco Biagi e il Dipartimento di Economia di Unimore promuovono un seminario sul tema della salute e sicurezza sul lavoro alla luce del Decreto Fiscale 2021. Infatti il testo introduce importanti novità in materia e sottolinea l&#8217;urgenza di un miglioramento della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Infine è opportuno ricordare che i nuovi obblighi formativi di aggiornamento biennale del Preposto e del Datore di lavoro saranno regolamentati entro il 30 giugno 2022.</p>
<h3>Salute e sicurezza sul lavoro, le novità introdotte dal Decreto Fiscale</h3>
<p>Il Decreto Fiscale ha previsto importanti innovazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Intanto sollecita una implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza. Oltre che l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, nonché del rilancio del ruolo degli organismi paritetici.</p>
<p>Di questi ed altri argomenti intende occuparsi il seminario promosso per la giornata del 29 giugno, dove docenti ed esperti si confronteranno per ulteriori approfondimenti. Ma soprattutto per fare il punto sull&#8217;efficacia delle disposizioni del Decreto Fiscale e sul reale rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre questa sarà l&#8217;occasione per verificare il termometro dell&#8217;evoluzione della funzione prevenzionale sul territorio e delle ricadute in campo ispettivo.</p>
<h3>Decreto Fiscale, aggiornamenti principali</h3>
<p>Il 21 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Fiscale n. 146/2021 che contiene importanti aggiornamenti in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e un maggiore coordinamento dei soggetti competenti. La formazione e l&#8217;addestramento sono le due novità più rilevanti del testo.</p>
<p>Una delle principali modifiche riguarda l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, che finora si limitava ad indicare che l’addestramento fosse effettuato “da una persona esperta e sul luogo di lavoro”. Invece il nuovo Decreto indica le specifiche dell&#8217;addestramento, che prevede una prova pratica, finalizzata all’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. E una esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.</p>
<h3>Il tracciamento informatizzato della formazione</h3>
<p>La nuova norma prevede l’obbligo di tracciare in un apposito registro, anche informatizzato, tutti gli interventi di addestramento effettuati. Il Decreto si pronuncia in maniera incisiva anche sulla figura del Preposto, per il quale è richiesta la formazione con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale.</p>
<p>In ogni caso, la formazione è richiesta in tutti i casi in cui sia resa necessaria a causa dell’evoluzione dei rischi già presenti o per l’insorgenza di nuovi rischi. Anche il datore di lavoro è coinvolto in prima persona sulla formazione obbligatoria. Infatti la figura del datore di lavoro è equiparata a quella dei dirigenti e dei preposti per quanto riguarda l’obbligo. Quindi dovrà ricevere una formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e un aggiornamento periodico.</p>
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		<title>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:06:34 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Decreto 20 dicembre 2021]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/dispositivi-di-protezione-individuale-gli-aggiornamenti-al-d-lgs-81-08/">Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio.  E concerne adeguamenti di carattere strettamente tecnico. In particolare il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008. Ovvero un aggiornamento del contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.</p>
<h3>Dispositivi di protezione individuale, indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</h3>
<p>L&#8217;allegato VIII prevede indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari. A partire dalla <strong>protezione dei capelli</strong> e che riguarda i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli. Oppure presso fiamme o materiali incandescenti, e devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale. Ad esempio la cuffia di protezione, resistente e lavabile che racchiuda i capelli in modo completo. A seguire troviamo la <strong>protezione della testa</strong> e riguarda i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi pericolosi. Questi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo coloro che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.</p>
<h4>Protezione degli occhi o del viso</h4>
<p>Gli aggiornamenti al Decreto si pronunciano sui lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi. Ma anche caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati. Inoltre troviamo la <strong>protezione degli arti superiori </strong>nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia. Qui i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale come guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.</p>
<h4>Protezione degli arti inferiori</h4>
<p>Sono previsti dispositivi di protezione individuale per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni. Oltre che di causticazione, di punture o di schiacciamento. L&#8217;aggiornamento prevede che i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Invece la <strong>protezione delle altre parti del corpo</strong> prevede la protezione da rischi particolari. In questo caso i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.</p>
<h4>Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati</h4>
<p>In caso di cadute dall&#8217;alto o in spazi confinati sono previsti specifici dispositivi di protezione individuale. Ovvero per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo. Questi devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza. Infine troviamo la<strong> protezione delle vie respiratorie</strong>. Quindi quei lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas. Ma anche vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi che devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Come ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei. Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.</p>
<p>Il Decreto del 20 dicembre 2021 fornisce la specifica sullo schema indicativo per l&#8217;inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere. Ma l&#8217;uso di dispositivi di protezione individuale viene effettuato in base alla valutazione dei rischi stessi. Sarà infatti la valutazione del rischio a disporre le caratteristiche che debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del presente decreto.</p>
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