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	<title>Valutazione del rischio di incendio Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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		<title>Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento formazione antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.M. 2/09/2021 antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.M. 3/09/2021]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione del rischio di incendio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/valutazione-del-rischio-incendi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti. I Decreti Ministeriali del 2 e 3 settembre 2021 sostituiscono il D.M. del &#8217;98. Sia per la gestione dell&#8217;emergenza che per la formazione antincendio e valutazione del rischio di incendio. Ma l&#8217;adeguamento comporta dei tempi che consentono di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infatti i decreti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/valutazione-del-rischio-di-incendio-e-formazione-antincendio-aggiornamenti/">Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/valutazione-del-rischio-incendi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti. I Decreti Ministeriali del 2 e 3 settembre 2021 sostituiscono il D.M. del &#8217;98. Sia per la gestione dell&#8217;emergenza che per la formazione antincendio e valutazione del rischio di incendio. Ma l&#8217;adeguamento comporta dei tempi che consentono di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infatti i decreti del 2021 non sono ancora entrati in vigore in quanto bisognerà attendere un anno a partire dalla data di pubblicazione.</p>
<h3>Valutazione del rischio di incendio, l&#8217;entrata in vigore dei Decreti</h3>
<p>Il D.M. 02/09/2021 contiene &#8220;modifiche ai contenuti del piano di emergenza, prove di evacuazione anche per luoghi aperti al pubblico con affollamento superiore a 50 persone. Oltre all&#8217; aggiornamento formazione antincendio, prova pratica per rischio basso, requisiti dei docenti. Questo decreto è stato pubblicato il 4/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 4/10/2022.  Mentre il D.M. 03/09/2021 aggiorna la &#8220;valutazione dei rischi e prescrizioni antincendio in attività non soggette al D.P.R. 151/11. Questo decreto è stato pubblicato il 29/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 29/10/2022.</p>
<h3>Valutazione del rischio di incendio, il periodo transitorio</h3>
<p>Il Decreto Ministeriale 2/09/2021 per la formazione antincendio prevede un periodo transitorio. Ovvero tutti i corsi pianificati prima del 4/10/2022- e programmati con i contenuti del Decreto del &#8217;98 con docenti qualificati- possono essere svolti anche dopo il 4/10/2022. Ma non oltre il 4/04/2023. E&#8217; sempre utile pianificare con traccia oggettiva la pianificazione antecedente il 4/10/2022. Inoltre per gli incaricati antincendio che alla data del 04/10/2022 hanno il corso scaduto in base alla nuova norma hanno un anno di tempo per partecipare all&#8217;aggiornamento. Invece i corsi che scadranno dopo il 04/10/2022 dovranno provvedere all&#8217;aggiornamento pena una potenziale sanzione.</p>
<h3>L&#8217;aggiornamento</h3>
<p>L&#8217;aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio e l&#8217;allineamento alle prescrizioni secondo il minicodice (allegato I D.M. 03/09/2021) si dovrà applicare solo in caso di modifiche come previsto dall&#8217;art.29 del D.Lgsl. 81/08. E ciò vale per le attività a rischio basso, o codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) e per il resto delle attività non soggette al D.P.R. 151/11. Inoltre sono previste modifiche del processo produttivo, con l&#8217;implementazione di impianti, la creazione di nuovi reparti ed altre che andranno a modificare le condizioni antincendio dell&#8217;edificio.</p>
<p>A questo si aggiunge un aggiornamento dell&#8217;organizzazione del lavoro. Ovvero attivazione di turni notturni e modifiche sostanziali che possano impattare sull&#8217;organizzazione della sicurezza antincendio. Oltre al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Infatti sarà possibile valutare in base alle disponibilità del mercato, i dispositivi e i mezzi opportuni per la gestione antincendio nell&#8217;azienda. La scelta ovviamente sarà condizionata dalle nuove prescrizioni. Altro aggiornamento concerne la verifica di infortuni significativi. Ovvero in caso di incendi o principi di incendio quando risulti necessario capire se le misure attualmente in vigore sono ancora funzionali alla nostra attività.</p>
<h3>Le scadenze temporali</h3>
<p>Entro il 4/10/2022 bisogna provvedere all&#8217;integrazione del piano di emergenza per le attività già soggette all&#8217;obbligo in base al D.M. 10/03/1998. Sempre entro il 4/10/2022 bisogna provvedere alla redazione del piano di emergenza e pianificazione della prova di evacuazione per le attività aperte al pubblico. Ovvero quelle con oltre 50 persone di affollamento, precedentemente non soggette. E sempre entro il 4/10/2022 si dovrà provvedere all&#8217;applicazione delle prescrizioni sui corsi di formazione antincendio, inclusi i requisiti dei docenti. E per tutti i corsi che non sono già stati pianificati prima di questa data.</p>
<p>Invece entro il 29/10/2022 bisognerà effettuare la valutazione del rischio antincendio con le nuove norme. Il 04/04/2023 scade il termine entro cui terminare eventuali attività di formazione antincendio secondo il D.M. 10/03/1998. A patto che siano state pianificate prima del 04/04/2022. E infine entro il 04/10/2023 sarà necessario sottoporre ad aggiornamento gli incaricati antincendio la cui formazione era stata svolta prima del 04/10/2017.</p>
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