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	<title>salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Infortuni in cava: l&#8217;analisi dell&#8217;INAIL</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 07:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ASL]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-10.35.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Infortuni in cava: l&#039;analisi dell&#039;INAIL" decoding="async" />Infortuni in cava: l&#8217;analisi dell&#8217;INAIL. Progetto Dall&#8217;analisi alla prevenzione Il progetto “Dall’analisi alla prevenzione” nasce nel 2016. L’osservatorio degli infortuni del Dipartimento prevenzione dell’Asl ha sviluppato una pubblicazione che, partendo dall’analisi dell’accadimento infortunistico, propone una riflessione in chiave prevenzionistica. Il testo contiene le illustrazioni di 30 infortuni gravi, gravissimi o mortali avvenuti nel comparto delle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-10.35.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Infortuni in cava: l&#039;analisi dell&#039;INAIL" decoding="async" /><p>Infortuni in cava: l&#8217;analisi dell&#8217;INAIL.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Progetto Dall&#8217;analisi alla prevenzione</h6>
<p style="font-weight: 400">Il progetto “Dall’analisi alla prevenzione” nasce nel 2016.</p>
<p style="font-weight: 400">L’osservatorio degli infortuni del Dipartimento prevenzione dell’Asl ha sviluppato una pubblicazione che, partendo dall’analisi dell’accadimento infortunistico, propone una riflessione in chiave prevenzionistica.</p>
<p style="font-weight: 400">Il testo contiene le illustrazioni di 30 infortuni gravi, gravissimi o mortali avvenuti nel comparto delle cave di Massa carrara tra gli anni 2006 e 2022. Il presente testo è suddiviso in capitoli relativi alle diverse fasi lavorative della coltivazione di una cava.</p>
<h6>Scopo</h6>
<p style="font-weight: 400">Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori, in particolar modo coloro che giornalmente sono maggiormente esposti al rischio di infortuni in cava. Il presupposto da cui si parte è che la sicurezza in ambito lavorativo transiti anche attraverso una precisa e mirata informazione proprio verso coloro che ogni giorno sono in prima linea. Il testo riporta anche le azioni che hanno determinato l’evento e le ipotesi di azioni che avrebbero potuto evitarlo.</p>
<p style="font-weight: 400">Le principali norme di sicurezza sul lavoro per le cave sono rappresentate dal D.P.R. 128/59, dal d.lgs. 624/96 e dal più recente Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che si applica con esplicite esclusioni. Questo prevede la valutazione dei rischi per salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative al fine di eliminare il rischio o comunque ridurlo (rischio residuo) adottando misure preventive che fanno diminuire la probabilità che un determinato danno atteso si verifichi e misure<br />
protettive che ne circoscrivano gli effetti.</p>
<h6 style="font-weight: 400">D lgs 81</h6>
<p style="font-weight: 400">Inoltre, il Testo Unico (d.lgs. 81/08) prevede l’adozione di uno strumento fondamentale per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori oltre che per il sostegno, lo sviluppo e la diffusione di una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle “buone prassi” definite all’art. 2,  comma 1, lettera v) del decreto citato come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro”.</p>
<p style="font-weight: 400">
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		<title>Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 07:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte d'appello]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-11.56.28-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro" decoding="async" />Infortuni sul lavoro, la Cassazione precisa gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro Sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 La Cassazione ha annullato la condanna dell’amministratore delegato per un infortunio sul lavoro di un lavoratore, poiché i giudici di merito non avevano verificato la natura della delega in materia di sicurezza fatta a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-11.56.28-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Infortuni sul lavoro, la Cassazione precisa gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro</p>
<h6>Sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023</h6>
<p>La Cassazione ha annullato la condanna dell’amministratore delegato per un infortunio sul lavoro di un lavoratore, poiché i giudici di merito non avevano verificato la natura della delega in materia di sicurezza fatta a un altro consigliere del CdA.</p>
<p>Vi è distinzione infatti tra la delega di funzioni prevista dall’art. 16 del dlgs 81/2008 comporta un trasferimento di poteri e obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tale, mentre la delega gestoria consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa solo su alcuni componenti del consiglio di amministrazione, delimitando l’imputabilità dell’evento lesivo.</p>
<h6>Il Caso</h6>
<p>L’amministratore delegato di una Srl è stato condannato per lesioni colpose ai danni di un dipendente, aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il consiglio di amministrazione aveva conferito all’imputato poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre un altro membro del CdA era responsabile della sicurezza sul lavoro. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze.</p>
<h6>La decisione della Corte d’Appello</h6>
<p>La Corte d&#8217;Appello ha ritenuto che la delega rilasciata al consigliere dell’impresa non fosse liberatoria per l’imputato. Questo perché non gli conferiva poteri illimitati di spesa e si limitava all’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, l’imputato è stato ritenuto responsabile per l’infortunio causato dalla sua mancata vigilanza.</p>
<p>La difesa ha invece sostenuto che la mancata indicazione dei poteri di spesa nella delega fosse irrilevante per la posizione di garanzia dell’imputato riguardo all’infortunio, poiché la delega si riferiva alla gestione e al controllo dell’impresa, compresa la sicurezza sul lavoro. La difesa ha quindi presentato un ricorso in Cassazione.</p>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del RSPP.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni e malattie professionali]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabile del servizio di prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/Rspp-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="R.S.P.P." decoding="async" />Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del R.S.P.P.: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli adempimenti richiesti al R.S.P.P. e i “confini” della sua responsabilità penale. Il ruolo del R.S.P.P. è un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa. Tale soggetto non gode però di un totale esonero da ogni responsabilità circa infortuni o la malattia professionale. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/Rspp-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="R.S.P.P." decoding="async" /><p>Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del R.S.P.P.: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Gli adempimenti richiesti al R.S.P.P. e i “confini” della sua responsabilità penale.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Il ruolo del R.S.P.P. è un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa. Tale soggetto non gode però di un totale esonero da ogni responsabilità circa infortuni o la malattia professionale. In quanto un suo possibile errore valutativo, potrebbe generare non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche un evento lesivo.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>I compiti principali di un Servizio di Prevenzione e Protezione.</strong></h6>
<ul>
<li>individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro rispettose della normativa vigente;</li>
<li>elaborare le misure preventive e protettive del documento di valutazione dei rischi ed i relativi strumenti di controllo;</li>
<li>redigere le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;</li>
<li>proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</li>
<li>partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li>fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400">Il R.S.P.P. è il “fulcro” del sistema sicurezza dal momento che deve favorire una politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Deve anche controllare che venga data attuazione agli interventi previsti dal documento di valutazione dei rischi predisposto. Si tratta di ruolo che deve prevedere determinate capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività svolta dall’azienda.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Responsabilità prevenzionali e responsabilità per reati colposi di evento.</strong></h6>
<ol>
<li style="font-weight: 400">Per quanto attiene alla prima tematica, è noto come, in materia di contravvenzioni, la responsabilità penale derivi anche dalla mera colpa lievissima. Ne consegue che seppure l’inosservanza del precetto da parte del datore di lavoro sia conseguita da un errore di valutazione del R.S.P.P., il datore di lavoro risulterebbe, ugualmente, unico responsabile dell’inosservanza dei precetti infortunistici prescritti, giacché unico destinatario della previsione legislativa. In altri termini, al datore di lavoro si verrebbe a rimproverare l’errore di valutazione commesso dal R.S.P.P., dal momento che tale errore non si sarebbe verificato se vi fosse stata una maggiore diligenza nella scelta o nel controllo dell’attività consulenziale.</li>
<li style="font-weight: 400"><span style="font-size: 16px">Per quanto, invece, concerne il secondo profilo, allorché l’(in)attività (o, in senso più lato, la condotta) del R.S.P.P. abbia determinato un evento lesivo, l’individuazione della responsabilità penale deve esser compiuta alla stregua dei normali criteri di imputazione penale. Pertanto, nel caso in cui un R.S.P.P. abbia violato i doveri a lui imposti dal decreto e, agendo (anche soltanto) con colpa, abbia indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso soggetto potrebbe risultare responsabile (insieme al datore di lavoro) dell’evento di danno derivato, essendo a lui (astrattamente) ascrivibile una “colpa professionale” che potrebbe assumere, in certi casi, addirittura un carattere di esclusività. In altre parole, il R.S.P.P., esercitando i propri compiti, potrebbe accollarsi, al pari di qualsiasi consulente (tecnico) privato, l’onere di riconoscere ed affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo lo </span><em style="font-size: 16px">standard</em><span style="font-size: 16px"> di diligenza, capacità e conoscenze tecniche richieste per il corretto svolgimento della “delicata“ funzione. Ove si registrasse un eventuale </span><em style="font-size: 16px">deficit</em><span style="font-size: 16px"> di diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni si dovrebbe, perciò, indagare se ciò ha avuto un nesso con il (determinarsi ed il) verificarsi dell’evento.</span></li>
</ol>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>La significatività del ruolo ricoperto connota il “carico” di responsabilità assunto. Profili critici.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Il R.S.P.P. potrebbe essere considerato penalmente responsabile “insieme” al datore di lavoro dell’evento a causa dalla violazione degli adempimento volti a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">La cooperazione colposa sussiste quando, da un lato, vi è stata la volontà di concorrere nella realizzazione della condotta colposa e, dall’altro, non vi è stata volontà dell’evento offensivo che ne consegua. In altri termini, la volontà del concorrente nella cooperazione colposa ha ad oggetto solo la condotta e non anche l’evento lesivo che ne deriva.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Punti problematici.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">È notorio come la maggior parte dei reati di lesione colposa o di omicidio colposo, che interessano la disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro, rientrino nella categoria dei cd. “reati commissivi mediante omissione”. Ovvero reati nei quali l’evento consegue ad una omissione antidoverosa: in tal senso, occorre perciò comprendere se un R.S.P.P. possa dirsi investito dell’obbligo giuridico di impedire un determinato evento e se lo stesso ricopra una particolare “posizione di garanzia” che possa giustificare una sua conseguente (eventuale) responsabilità penale.</p>
<p style="font-weight: 400">Aderendo invece alla logica sottesa alle ipotesi di concorso nel reato proprio da parte di un soggetto privo di una peculiare qualifica soggettiva, potrebbe assumere rilievo penale anche la condotta di un soggetto che non sia “direttamente” obbligato. Il carattere “strumentale” della funzione ricoperta dal R.S.P.P. non potrebbe, dunque, erigersi quale ostacolo insormontabile rispetto all’individuazione di una responsabilità penale fondata sul meccanismo della cooperazione colposa.</p>
<p style="font-weight: 400">Tale tesi, tuttavia, trova la ferma opposizione di coloro che giudicano l’applicazione di suddetta logica come un tentativo volto ad operare un’indebita estensione analogica <em>in malam partem</em> della <em>ratio</em>, tentativo irrimediabilmente precluso dal principio per cui <em>nullum crimen sine lege</em>. In tal senso, si opererebbe la più classica “truffa delle etichette”, ovvero quella tesa ad aggirare il divieto di analogia “malevola” mediante un asserito ricorso all’istituto dell’interpretazione estensiva.</p>
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