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	<title>obbligo di addestramento Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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		<title>Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 12:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza Stato-Regioni sugli obblighi formativi]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo di addestramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti. Incorre in sanzioni chi non applica le regole sull&#8217;addestramento. E in attesa del prossimo accordo Stato-Regioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si conferma la disciplina del 2011. Infatti l&#8217;entrata a regime dei nuovi obblighi formativi è subordinata all&#8217;adozione dell&#8217;accordo della Conferenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-addestramento-sanzioni-penali-per-gli-inadempienti/">Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti. Incorre in sanzioni chi non applica le regole sull&#8217;addestramento. E in attesa del prossimo accordo Stato-Regioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si conferma la disciplina del 2011. Infatti l&#8217;entrata a regime dei nuovi obblighi formativi è subordinata all&#8217;adozione dell&#8217;accordo della Conferenza Stato Regioni attesa entro il prossimo 30 giugno. L&#8217;accordo dovrà accorpare, rivisitare e modificare le indicazioni attuative già previste dagli accordo del 21 dicembre 2011.</p>
<p>La circolare 1/2022 licenziata dall&#8217;Ispettorato del Lavoro si riferisce proprio a questa premessa per fornire le prime novità introdotte dal Decreto Legge 146/2021. Ovvero la modifica dell&#8217;articolo 37 del Decreto Legislativo 81/08. L&#8217;accordo dovrà determinare il nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro, la durata e la modalità, ma anche i contenuti minimi e il corretto adempimento dell&#8217;obbligo. Invece in riferimento al preposto si attendono indicazioni circa l&#8217;adeguatezza e la specificità della formazione. Che terranno conto dei compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del Testo Unico.</p>
<h3>Obbligo di addestramento, le modifiche all&#8217;art.37 del Testo Unico</h3>
<p>La circolare dell&#8217;INL chiarisce che in attesa del nuovo accordo gli obblighi in capo a tali soggetti non possono costituire ipotesi di violazione di legge. E con l&#8217;applicazione delle relative sanzioni. Comprese le modalità di adempimento richieste al preposto, riferite alla formazione interamente in presenza con cadenza almeno biennale. Fino alla sottoscrizione della nuova intesa continueranno a valere le disposizioni del 2011. Invece è differente l&#8217;indicazione sull&#8217;obbligo di addestramento secondo la nuova formulazione dell&#8217;articolo 37, comma5, del Testo Unico.</p>
<p>Qui è stato specificato che l&#8217;addestramento deve essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro. Questo consiste nella prova pratica per l&#8217;uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti. Oltre che sostanze, dispositivi anche di protezione individuale nell&#8217;esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. E che tali interventi &#8220;devono essere tracciati in appositi registro anche informatizzato&#8221;.</p>
<p>Invece per le attività svolte successivamente all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 37 del TU i contenuti dell&#8217;addestramento trovano immediata applicazione. Con la conseguenza che la violazione relativa all&#8217;assenza della prova pratica e/ o dell&#8217;esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Infine può essere oggetto del provvedimento di disposizione l&#8217;eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative.</p>
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