<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>obblighi formativi per il preposto Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<atom:link href="https://opnitalform.it/tag/obblighi-formativi-per-il-preposto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opnitalform.it/tag/obblighi-formativi-per-il-preposto/</link>
	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 09:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icona-OPN-Conapi-senza-bordo-32x32.png</url>
	<title>obblighi formativi per il preposto Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<link>https://opnitalform.it/tag/obblighi-formativi-per-il-preposto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra il nuovo Testo Unico</title>
		<link>https://opnitalform.it/obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico</link>
					<comments>https://opnitalform.it/obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi formativi]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi formativi per il datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi formativi per il preposto]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=2179</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra le novità del Testo Unico. Alla luce delle ultime modifiche all&#8217;art.37 del D.Lgs. 81/08 l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte sulla formazione nei luoghi di lavoro. Con la circolare del 16 febbraio scorso l&#8217;Istituto chiarisce  quali sono gli obblighi formativi a carico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico/">Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra il nuovo Testo Unico</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra le novità del Testo Unico. Alla luce delle ultime modifiche all&#8217;art.37 del D.Lgs. 81/08 l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte sulla formazione nei luoghi di lavoro. Con la circolare del 16 febbraio scorso l&#8217;Istituto chiarisce  quali sono gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro. Quindi dei dirigenti e dei preposti e sui contenuti obbligatori dell&#8217;attività di addestramento.</p>
<h3>Obblighi formativi per il datore di lavoro</h3>
<p>Una prima novità del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuta nel nuovo comma 7 dell&#8217;art. 37. “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un&#8217;adeguata e specifica formazione. E un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Infatti la disposizione individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. E unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. Secondo quanto previsto da un accordo che dovrà essere adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>Infatti la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all&#8217;accorpamento. E alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. In modo da garantire l&#8217;individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. L&#8217;individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi. E di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.</p>
<h3>L&#8217;accordo Stato-Regioni</h3>
<p>Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Quindi la verifica sul corretto adempimento degli obblighi di legge si potrà effettuare solo una volta che sia stato adottato l&#8217;accordo.</p>
<h3>Obblighi formativi per dirigenti e preposti</h3>
<p>Già la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 prevedeva obblighi formativi a loro carico. E stabiliva che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un&#8217;adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e<br />
sicurezza del lavoro. Invece il legislatore oggi richiede anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un&#8217;adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Ma si rimette la disciplina alla Conferenza.</p>
<p>Inoltre sulla figura del preposto il nuovo comma 7-ter stabilisce delle novità. Ovvero che “per assicurare l&#8217;adeguatezza e la specificità della formazione e, l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza E devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell&#8217;evoluzione dei rischi o all&#8217;insorgenza di nuovi rischi”. Con specifico riferimento alla figura del preposto occorre specificare che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.</p>
<h3>Obblighi formativi e prescrizione</h3>
<p>I nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.</p>
<h3>Obbligo di addestramento</h3>
<p>Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l&#8217;addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l&#8217;uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. Inoltre l&#8221;addestramento consiste nell&#8217;esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.</p>
<p>Infine si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”. E che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Così come richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato. Ovvero un elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico/">Obblighi formativi del datore di lavoro, l&#8217;I.N.L. illustra il nuovo Testo Unico</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/obblighi-formativi-del-datore-di-lavoro-li-n-l-illustra-il-nuovo-testo-unico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
