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	<title>medico competente Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>medico competente Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>No alla sorveglianza sanitaria del medico competente “caldeggiata” dal DVR.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/09/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-12-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Nei casi di 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, visita medica 𝑝𝑟𝑒 ripresa del lavoro solo se ritenuta necessaria dal medico competente. In caso contrario, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il medico competente, nella prescrizione di 𝐞𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 e di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/09/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-12-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4552" class="elementor elementor-4552">
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									<p>Nei casi di 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, visita medica 𝑝𝑟𝑒 ripresa del lavoro solo se ritenuta necessaria dal medico competente.</p><p>In caso contrario, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.</p><p>Il medico competente, nella prescrizione di 𝐞𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐢 e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della<strong> cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore</strong>, al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva.</p><p>In via derogatoria, è consentito l&#8217;uso dei 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐢 𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐢 quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati requisiti di cui all&#8217;allegato<strong> IV del TUSL</strong>, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.</p><p>Il datore di lavoro comunica, con <strong>PEC, all&#8217;ITL competente l&#8217;uso dei locali</strong>, allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro (INL).</p>								</div>
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		<title>Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 07:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[commissione interpelli]]></category>
		<category><![CDATA[commissione per gli interpelli]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Interpello 2/2023]]></category>
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		<category><![CDATA[nomina medico competente]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza e salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/donna-che-lavora-come-medico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente" decoding="async" />Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente. Uno dei temi più trattati dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ci sono stati vari interpelli che hanno affrontato questo tema. Il nuovo interpello &#8211; Interpello n. 2/2023 del 14 marzo 2023 e approvato nella seduta della Commissione del 28 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sorveglianza-sanitaria-e-obblighi-del-medico-competente/">Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/donna-che-lavora-come-medico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente" decoding="async" /><p style="font-weight: 400"><strong>Sorveglianza sanitaria</strong> e obblighi del <strong>medico competente.</strong></p>
<p style="font-weight: 400">Uno dei temi più trattati dalla <strong>Commissione per gli interpelli</strong> in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del <a href="https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/">decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</a>.</p>
<p style="font-weight: 400">Ci sono stati vari interpelli che hanno affrontato questo tema.</p>
<p style="font-weight: 400">Il nuovo interpello &#8211; <strong>Interpello n. 2/2023</strong> del <strong>14 marzo 2023</strong> e approvato nella seduta della Commissione del <strong>28 febbraio 2023 – </strong>si occupa della nomina del medico competente. Ha per oggetto “<em>Art. 25 comma 1 lettera a) &#8211; Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400"><strong> </strong></p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Il quesito dell’interpello 2/2023 sulla nomina del medico competente</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">La risposta della Commissione arriva dall’istanza di interpello inviata dall’ <a href="https://www.anp.it/">ANP</a>, l’organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.</p>
<p style="font-weight: 400">Questa associazione ha chiesto il parere della <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/il-d.lgs.-151/2015-le-modifiche-alla-commissione-interpelli-AR-15341/">Commissione Interpelli</a> in merito alla seguente <strong>problematica</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400">“Se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) &#8211; 18, comma 1, lettera a) &#8211; 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ‘<em>determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria</em>’”.</p>
<p style="font-weight: 400">Per rispondere a questo quesito, che riguarda la nomina del <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/la-collaborazione-del-medico-competente-alle-attivita-di-valutazione-dei-rischi-AR-11569/">medico competente</a> nelle situazioni indicate dall’istanza, la Commissione fa alcune <strong>premesse</strong> <strong>normative</strong> con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e agli esiti di precedenti interpelli.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Le premesse della Commissione Interpelli.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">La Commissione premette che:</p>
<ul style="font-weight: 400">
<li>
<h6>l’<strong style="font-size: 1.1em">articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong></h6>
<p>rubricato “<em>Definizioni</em>”, al comma 1, lettera m) definisce la “<em>sorveglianza sanitaria</em>” come: “<em>insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa</em>”;</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong></h6>
<p>rubricato “<em>Obblighi del datore di lavoro non delegabili</em>” prevede che: “<em>Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall&#8217;articolo 28</em>”;</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong></h6>
<p>rubricato “<em>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</em>”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “<em>nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo</em>”;</li>
</ul>
<ul style="font-weight: 400">
<li>
<h6>l’<strong>articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. </strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Obblighi del medico competente</em>”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/i-medici-competenti-le-conseguenze-di-industria-4.0-AR-17995/">medico competente.</a> «<em>collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale</em>».</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. </strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Oggetto della valutazione dei rischi</em>”, al comma 1. stabilisce che “<em>La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta: </em></li>
<li><em>&#8211; </em><em>delle attrezzature di lavoro </em></li>
<li><em>delle sostanze</em></li>
<li><em>delle miscele chimiche impiegate </em></li>
<li><em>nella sistemazione dei luoghi di lavoro</em></li>
</ul>
<p><em>deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di              </em><em>lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo</em>”;</p>
<ul style="font-weight: 400">
<li>
<h6>l’<strong>articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.</strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</em>”, al comma 1. Prevede che: “<em>Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all&#8217;articolo 41</em>”;</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.</strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Sorveglianza sanitaria</em>”, al comma 1. prevede che: “<em>La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi</em>”.</li>
</ul>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>L’interpello 2/2023: l’articolo 41 e la risposta della Commissione Interpelli</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Nelle premesse della Commissione si fa poi riferimento all’<strong>interpello n. 2/2022</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400">Ricordiamo che in tale interpello si rispondeva ad un quesito della <strong>Regione Lazio &#8211; Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali</strong>.<strong> </strong> Si chiedeva “(…) se l&#8217;obbligo di sorveglianza sanitaria:</p>
<ol style="font-weight: 400">
<li>fosse<em> “</em>da collegarsi rigidamente all&#8217;interno delle previsioni di cui all&#8217;articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all&#8217;articolo 18”<em> </em>fossero connessi “esclusivamente con l&#8217;applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute”,</li>
<li>ovvero se, ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro dovesse<em>, “</em>in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rspp-aspp-C-70/la-difficile-collaborazione-tra-rspp-rls-medico-competente-AR-18713/">medico competente</a> in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all&#8217;articolo 41”.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400">A questo quesito la Commissione ha risposto indicando, tra le altre cose, che “in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto <strong>articolo 41</strong>”.</p>
<p style="font-weight: 400">Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli con l’<strong>Interpello n. 2/2023</strong> &#8211; rispondendo ora al quesito dell’Associazione ANP &#8211; ritiene che, “ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, <strong>la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41</strong> del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, <strong>il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi</strong> di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.<strong><em> </em></strong></p>
<p style="font-weight: 400"><strong><em> </em></strong></p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong><em>Normativa di riferimento</em></strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/commissione-per-gli-interpelli-interpello-n.-2-2023-del-28-febbraio-2023-pubblicato-il-14-marzo-2023-nomina-del-medico-competente-art.-25-comma-1-lettera-a-art-18-comma-1-lettera-a-art.-29-comma-1-del-d.-lgs.-81-08.-DOC-57186/">Commissione per gli interpelli &#8211; Interpello n. 2/2023 del 28 febbraio 2023, pubblicato il 14 marzo 2023 e con risposta al quesito dell’ANP che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell&#8217;articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) &#8211; Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sorveglianza-sanitaria-e-obblighi-del-medico-competente/">Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La sicurezza sul lavoro (in sintesi): Le cose che ti serve sapere!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti alle emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[Addetto al servizio prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti principali]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza sul Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-sicurezza-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La normativa che regola la sicurezza sul lavoro è ampia e complessa, e spesso di difficile comprensione per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Facciamo riferimento ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia. Cosa si intende per sicurezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/la-sicurezza-sul-lavoro-in-sintesi-le-cose-che-ti-serve-sapere/">La sicurezza sul lavoro (in sintesi): Le cose che ti serve sapere!</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-sicurezza-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La normativa che regola la sicurezza sul lavoro è ampia e complessa, e spesso di difficile comprensione per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Facciamo riferimento ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia.</p>
<h3><strong>Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all&#8217;insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna mettere in atto all&#8217;interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti.<br />
Si tratta, di un tassello fondamentale nel quadro della corretta gestione aziendale che fa leva su due dimensioni in particolari:</p>
<ul>
<li>la <strong>prevenzione</strong><br />
ovvero le misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso;</li>
<li>la <strong>protezione</strong><br />
ovvero le misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica;</li>
</ul>
<p>Si tratta dunque di una condizione necessaria per ogni realtà lavorativa con almeno un lavoratore.</p>
<h3><strong>A cosa serve la sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>La sicurezza sul lavoro è importante perché consente di eliminare, ridurre o, comunque, controllare:</p>
<ul>
<li>fattori rischio derivanti dai processi lavorativi;</li>
<li>incidenti e infortuni per i lavoratori;</li>
<li>l&#8217;insorgere di malattie professionali;</li>
</ul>
<p>Rispettare la normativa serve a garantire e tutelare il benessere psico-fisico dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo sviluppo dell&#8217;azienda stessa.</p>
<h3><strong>Qual è la normativa di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro?</strong></h3>
<p>In passato, le leggi a tutela dei lavoratori erano molto frammentarie, spesso mirando ad aree specifiche piuttosto che guardare il quadro generale. La normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ha continuato ad evolversi negli anni fino al <strong>Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n° 81</strong>, il cosiddetto <strong>Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro</strong>, che punta semplificare e razionalizzare i diversi aspetti della materia, proponendo aggiornamenti e definendo con maggiore precisione principi, parametri, obblighi, responsabilità e sanzioni.</p>
<h3><strong>Quali sono i principi fondamentali della sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>I principi fondamentali su cui si basa tutto il sistema della sicurezza sul lavoro sono:</p>
<ul>
<li>valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti;</li>
<li>eliminare o ridurre tali rischi sostituendoli alla fonte;</li>
<li>limitare l&#8217;utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro;</li>
<li>effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori;</li>
<li>informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza;</li>
<li>informare e formare i rappresentanti della sicurezza aziendale;</li>
<li>consultare i rappresentanti per la sicurezza e renderli partecipi della situazione aziendale;</li>
<li>programmare e attuare misure di sicurezza adatte;</li>
<li>vigilare sull&#8217;effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza.</li>
</ul>
<h3><strong>Sicurezza sul lavoro: quando scatta l&#8217;obbligo?</strong></h3>
<p>Gli obblighi sanciti dal Testo Unico si applicano <strong>in tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente</strong>.</p>
<p>Si applica a tutte le categorie di lavoratori o alle figure equiparabili, come:</p>
<ul>
<li>soci lavoratori di cooperativa o di società;</li>
<li>tirocinanti;</li>
<li>studenti impegnati nell&#8217;alternanza scuola-lavoro;</li>
<li>partecipanti ai corsi di formazione professionale;</li>
<li>volontari;</li>
<li>lavoratori a progetto;</li>
<li>lavoratori a chiamata;</li>
<li>apprendisti.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali sono gli adempimenti principali a carico delle aziende in materia di sicurezza?</strong></h3>
<p>L&#8217;adempimento varia e nella maggior parte dei casi l&#8217;onere di attuarli ricade sul Datore di lavoro, in quanto  figura come maggiore responsabilità all&#8217;interno dell&#8217;impresa. L&#8217;articolo 18 del DL 81/08 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro, i principali obblighi sono:</p>
<ul>
<li>effettuare la valutazione dei rischi e redigere l&#8217;apposito documento;</li>
<li>assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace;</li>
<li>nominare le principali figure partecipi della sicurezza;</li>
<li>programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria;</li>
<li>provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva;</li>
<li>provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali sono le principali figure?</strong></h3>
<p>Le principali figure che hanno il dovere di contribuire a rendere efficace la sicurezza sul lavoro in azienda sono:</p>
<ul>
<li>Datore di lavoro;</li>
<li>Dirigente per la sicurezza;</li>
<li>Preposto per la sicurezza;</li>
<li>Responsabile del servizio prevenzione e protezione;</li>
<li>Addetto al servizio prevenzione e protezione;</li>
<li>Medico Competente;</li>
<li>Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;</li>
<li>Lavoratore;</li>
<li>Addetti alle emergenze (lotta antincendio e primo soccorso)</li>
</ul>
<p>Si tratta di figure a cui il D.lgs 81 assegna compiti specifici proporzionati al loro grado di responsabilità e, soprattutto, al loro grado di formazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Valutazione dei rischi e DVR</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione dei rischi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/documento-valutazione-rischi-dvr-torino-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’&#8217;età, ecc.) nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il documento redatto a conclusione della valutazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/documento-valutazione-rischi-dvr-torino-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La<strong> valutazione dei rischi </strong>deve riguardare tutti i rischi per <strong>la sicurezza e la salute dei lavoratori</strong>, compresi quelli riguardanti gruppi</p>
<p>di lavoratori esposti a rischi particolari, (tra cui quelli connessi alle differenze di genere, all’&#8217;età, ecc.) nonché quelli connessi alla</p>
<p>specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.</p>
<p>Il <strong>documento</strong> redatto a conclusione della valutazione dei rischi (<strong>DVR</strong>) deve avere data certa e contenere tra l’altro (art. 28, comma 2):</p>
<ul>
<li>una <strong>relazione sulla valutazione di tutti i rischi</strong> per la sicurezza e la salute durante l&#8217;attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;</li>
<li>l&#8217;<strong>indicazione delle misure</strong> di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;</li>
<li>l&#8217;<strong>individuazione delle procedure</strong> per l&#8217;attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell&#8217;organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</li>
<li>l&#8217;<strong>indicazione del nominativo</strong> del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.</li>
</ul>
<p>Il <strong>datore di lavoro esegue la valutazione ed elabora il DVR</strong>, in collaborazione con il <strong>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione</strong> e <span style="font-size: 16px;">il <strong>Medico competente</strong>, previa consultazione del <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong> (art. 29, commi 1 e 2).</span></p>
<p>In occasione di modifiche del processo produttivo o dell&#8217;organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,</p>
<p>o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi oppure</p>
<p>quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata</p>
<p>così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione.</p>
<p>Salvo eccezioni, i datori di lavoro che occupano <strong>fino a 10 lavoratori</strong> possono eseguire la valutazione dei rischi sulla base</p>
<p>delle <a href="https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/commissione-consultiva-permanente/Pagine/default.aspx">procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il parere del Ministero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inidoneità al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Ministero-del-Lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Ministero del lavoro  risponde ad un quesito avanzato della Regione Lazio, con l’Interpello n. 2/2022 in materia agli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ex art. 18, comma 1 lettera c) e ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/08. Il quesito della Regione Lazio Oggetto dell’Interpello è l’obbligo di sorveglianza sanitaria che grava sul [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Ministero-del-Lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il <strong>Ministero del lavoro </strong> risponde ad un quesito avanzato della Regione Lazio, con l’<strong>Interpello n. 2/2022</strong> in materia agli <strong>obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori</strong>, ex art. 18, comma 1 lettera c) e ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/08.</p>
<h4><strong>Il quesito della Regione Lazio</strong></h4>
<p>Oggetto dell’Interpello è l’<strong>obbligo di sorveglianza sanitaria che grava sul datore di lavoro</strong> e in particolare si è discusso sul contenuto di tale obbligo, cercando di capire quando si parla di sorveglianza sanitaria, se si fa riferimento esclusivamente al giudizio di idoneità emesso dal medico competente o se invece il datore di lavoro debba tenere conto delle condizioni di salute dei lavoratori e della loro effettiva capacità di svolgere compiti specifici.</p>
<p>La risposta del <strong>Ministero</strong> è stata a seguito di una corretta analisi degli articoli 18, 20, 25, 28 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 che il <strong>datore di lavoro</strong> e il <strong>medico competente</strong> hanno degli <strong>obblighi</strong> ben precisi:</p>
<ul>
<li>in qualità di <strong>datore di lavoro</strong> ha innanzitutto l’obbligo di tener conto delle<strong> capacità e delle condizioni dei lavoratori</strong> in rapporto alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;</li>
<li>inoltre il datore di lavoro deve <strong>verificare che i lavoratori siano idonei</strong> allo svolgimento delle mansioni affidategli;</li>
<li>il <strong>datore di lavoro deve altresì aggiornare le misure di prevenzione</strong> in caso di eventuali mutamenti organizzativi;</li>
<li>il <strong>medico competente</strong> ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro al fine di programmare un’ adeguata sorveglianza sanitaria a tutela della salute dei lavoratori.</li>
</ul>
<p>La <strong>sorveglianza sanitaria</strong> tra l’altro comprende <strong>una visita medica preventiva e una periodica</strong> (in generale annuale) per verificare lo stato di salute del lavoratore e accertare l’idoneità alla mansione specifica.</p>
<p>Il <strong>Ministero</strong> afferma pertanto che la sorveglianza sanitaria fa parte degli obblighi principali a capo del datore di lavoro e del medico competente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/Medico-competente-immagine-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />In questo articolo ci concentreremo sul tema della sorveglianza sanitaria in azienda, in particolare sul ruolo del medico designato dal datore di lavoro e su tutto ciò che c&#8217;è da sapere su questo professionista. &#160; Chi è il medico competente? Il medico competente in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è una figura professionale che, avendone titolo e requisiti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/Medico-competente-immagine-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>In questo articolo ci concentreremo sul tema della sorveglianza sanitaria in azienda, in particolare sul ruolo del <strong>medico </strong>designato dal datore di lavoro e su tutto ciò che c&#8217;è da sapere su questo professionista.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Chi è il medico competente?</strong></h2>
<p>Il medico competente in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è una figura professionale <strong>che, avendone titolo e requisiti professionali, si occupa di svolgere attività di sorveglianza e visite mediche</strong> per assicurarsi che i lavoratori godano di buona salute.</p>
<p>È solitamente un libero professionista o dipendente di struttura sanitaria, che ha conseguito una specializzazione in medicina del lavoro oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, che deve risultare iscritto ad un elenco nazionale dei medici competenti, reperibile da ogni datore di lavoro sul sito del ministero ed iscritto all&#8217;ordine dei medici nazionale.</p>
<h2><strong> </strong></h2>
<h2><strong>Quale formazione deve avere il Medico Competente aziendale?</strong></h2>
<p>In base a quanto previsto prima dal D.Lgs. 626/94 poi dal D.Lgs. 277/91 ed infine dal decreto legislativo 81/08 chi fa il medico competente deve:</p>
<ul>
<li>essere <strong>specializzato in medicina del lavoro</strong> o in igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;</li>
<li>aver <strong>effettuato docenza o libera docenza in medicina del lavoro</strong> o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;</li>
<li>possedere l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il cosiddetto <strong>medico autorizzato ai sensi della 277</strong>.</li>
</ul>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Differenza tra medico competente e medico di base</strong></h3>
<p>Il medico Competente effettua visite mediche per assicurarsi che all&#8217;interno dell&#8217;attività lavorativa non vi sia il rischio di malattie causate dalle mansioni ricoperte dal lavoratore. Possiede quindi delle <strong>competenze differenti</strong>, volte a individuare i probabili rischi per la sicurezza nell&#8217; ambiente di lavoro.</p>
<p>Il medico di famiglia, invece, si limita a stabilire le buone condizioni di benessere dell&#8217;individuo.</p>
<h2><strong>Quali sono i suoi compiti?</strong></h2>
<p>Quindi vediamo in pratica cosa fa il medico competente in azienda.</p>
<p>In primo luogo dopo aver visionato la valutazione dei rischi, ed aver effettuato il sopralluogo nei luoghi di lavoro, il medico competente deve programmare ed effettuare la <strong>sorveglianza sanitaria</strong> attraverso l&#8217;esecuzione della visita medica preventiva e periodica dei lavoratori, con relativa redazione della documentazione sanitaria, cioè di una <strong>cartella sanitaria di rischio</strong>, al fine di escludere la possibilità di inabilità alle mansioni lavorative dello stesso.</p>
<h2><strong>Quando effettua la sorveglianza sanitaria sui lavoratori?</strong></h2>
<p>Nell&#8217;ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente ha alcuni altri obblighi disciplinati dall&#8217;art. 25 del D.Lgs 81/08.</p>
<p>Pertanto il medico competente:</p>
<ul>
<li>collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;</li>
<li>programma ed effettua la <strong>visita medica periodica</strong> dei lavoratori al fine di esprimere <strong>giudizio di idoneità</strong> alle mansioni svolte</li>
<li>fornisce informazioni al datore di lavoro ed ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;</li>
<li>informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;</li>
<li>visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l&#8217;anno;</li>
<li>trasmettere entro il primo trimestre dell&#8217;anno successivo all&#8217;anno di riferimento, le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio,</li>
<li> verificare l&#8217;esistenza di un servizio di primo soccorso</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Quali visite deve effettuare il medico competente?</strong></h2>
<p>Le visite mediche inerenti la medicina del lavoro previste dal ministero della salute possono essere:</p>
<ul>
<li>visite periodiche</li>
<li><strong>preventive in fase di preassunzione, </strong></li>
<li><strong>preassuntive</strong>,</li>
<li>su richiesta del lavoratore,</li>
<li>in occasione del cambio della mansione,</li>
<li>dopo infortunio,</li>
<li>per congedo maternità,</li>
<li>alla cessazione del rapporto di lavoro</li>
</ul>
<h2><strong>Chi esprime il giudizio di idoneità del lavoratore?</strong></h2>
<p>Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p>
<ol>
<li>a) idoneità;</li>
<li>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</li>
<li>c) inidoneità temporanea, di cui vanno precisati i limiti temporali di validità;</li>
<li>d) inidoneità permanente.</li>
</ol>
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			</item>
		<item>
		<title>Min.Lavoro: riunione periodica art. 35 – medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salute sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/08/istockphoto-165829163-612x612-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 25 agosto 2022, l’interpello n. 1 del 19 luglio 2022, con il quale ha fornito, all’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici), alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/min-lavoro-riunione-periodica-art-35-medico-competente/">Min.Lavoro: riunione periodica art. 35 – medico competente</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/08/istockphoto-165829163-612x612-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 25 agosto 2022, l’interpello n. 1 del 19 luglio 2022, con il quale ha fornito, all’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici), alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: “<em>qualora il datore di lavoro, anche</em><br />
<em>per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?</em>”</p>
<h3>La <strong>risposta del Ministero del Lavoro</strong>:</h3>
<p>Al riguardo, premesso che:</p>
<p>– l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “<em>Obblighi del medico </em><em>competente</em>”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro, “<em>comunica per iscritto, in </em><em>occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione </em><em>protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della </em><em>sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione </em><em>delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori</em>”;<br />
– l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “<em>Riunione periodica</em>”, al comma 1, dispone che “<em>Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di </em><em>lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta </em><em>all’anno una riunione cui partecipano:</em><br />
<em>a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;</em><br />
<em>b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</em><br />
<em>c) il medico competente, ove nominato;</em><br />
<em>d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;</em><br />
<em>– </em>il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che<em> “Nel corso della riunione il datore di lavoro </em><em>sottopone all’esame dei partecipanti:</em><br />
<em>a) il documento di valutazione dei rischi;</em><br />
<em>b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;</em><br />
<em>c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;</em><br />
<em>d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza </em><em>e della protezione della loro salute</em>”;<br />
– il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che “<em>Nel corso della riunione possono essere individuati:</em><br />
<em>a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;</em><br />
<em>b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di </em><em>gestione della salute e sicurezza sul lavoro</em>”;<br />
– l’articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “<em>Svolgimento dell’attività di </em><em>medico competente</em>”, al comma 4, stabilisce che “<em>Il datore di lavoro assicura al medico competente le </em><em>condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”;</em><br />
– il citato articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 6, dispone che<em> “Nei casi </em><em>di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne </em><em>evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico </em><em>con funzioni di coordinamento</em>”</p>
<p>la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em class="dpl-fonte alignright">Fonte: Ministero del Lavoro</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sorveglianza sanitaria eccezionale, prorogati i termini al 31 luglio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 15:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[condizione di fragilità Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[sedi territoriali Inail]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza sanitaria eccezionale]]></category>
		<category><![CDATA[visite mediche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/06/sorveglianza-sanitaria-obbligatoria-lavoratori_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sorveglianza sanitaria eccezionale, prorogati i termini al 31 luglio. L&#8217;Inail informa che i datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online. Sorveglianza sanitaria eccezionale Fermo restando quanto previsto per lo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/06/sorveglianza-sanitaria-obbligatoria-lavoratori_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Sorveglianza sanitaria eccezionale, prorogati i termini al 31 luglio. L&#8217;Inail informa che i datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.</p>
<h3>Sorveglianza sanitaria eccezionale</h3>
<p>Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, In ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.</p>
<p>L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”. Ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.</p>
<h3>La sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali Inail</h3>
<p>L&#8217;Inps chiarisce che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.</p>
<p>Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.</p>
<p>Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l&#8217;apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. E che è di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie. Invece nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.</p>
<h3>Il giudizio di idoneità del medico</h3>
<p>Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.</p>
<p>Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.</p>
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