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	<title>inidoneità al lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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		<title>Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il parere del Ministero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Ministero-del-Lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Ministero del lavoro  risponde ad un quesito avanzato della Regione Lazio, con l’Interpello n. 2/2022 in materia agli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ex art. 18, comma 1 lettera c) e ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/08. Il quesito della Regione Lazio Oggetto dell’Interpello è l’obbligo di sorveglianza sanitaria che grava sul [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/obbligo-di-sorveglianza-sanitaria-dei-lavoratori-il-parere-del-ministro/">Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il parere del Ministero</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Ministero-del-Lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il <strong>Ministero del lavoro </strong> risponde ad un quesito avanzato della Regione Lazio, con l’<strong>Interpello n. 2/2022</strong> in materia agli <strong>obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori</strong>, ex art. 18, comma 1 lettera c) e ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/08.</p>
<h4><strong>Il quesito della Regione Lazio</strong></h4>
<p>Oggetto dell’Interpello è l’<strong>obbligo di sorveglianza sanitaria che grava sul datore di lavoro</strong> e in particolare si è discusso sul contenuto di tale obbligo, cercando di capire quando si parla di sorveglianza sanitaria, se si fa riferimento esclusivamente al giudizio di idoneità emesso dal medico competente o se invece il datore di lavoro debba tenere conto delle condizioni di salute dei lavoratori e della loro effettiva capacità di svolgere compiti specifici.</p>
<p>La risposta del <strong>Ministero</strong> è stata a seguito di una corretta analisi degli articoli 18, 20, 25, 28 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 che il <strong>datore di lavoro</strong> e il <strong>medico competente</strong> hanno degli <strong>obblighi</strong> ben precisi:</p>
<ul>
<li>in qualità di <strong>datore di lavoro</strong> ha innanzitutto l’obbligo di tener conto delle<strong> capacità e delle condizioni dei lavoratori</strong> in rapporto alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;</li>
<li>inoltre il datore di lavoro deve <strong>verificare che i lavoratori siano idonei</strong> allo svolgimento delle mansioni affidategli;</li>
<li>il <strong>datore di lavoro deve altresì aggiornare le misure di prevenzione</strong> in caso di eventuali mutamenti organizzativi;</li>
<li>il <strong>medico competente</strong> ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro al fine di programmare un’ adeguata sorveglianza sanitaria a tutela della salute dei lavoratori.</li>
</ul>
<p>La <strong>sorveglianza sanitaria</strong> tra l’altro comprende <strong>una visita medica preventiva e una periodica</strong> (in generale annuale) per verificare lo stato di salute del lavoratore e accertare l’idoneità alla mansione specifica.</p>
<p>Il <strong>Ministero</strong> afferma pertanto che la sorveglianza sanitaria fa parte degli obblighi principali a capo del datore di lavoro e del medico competente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Incidente sul lavoro, operaio licenziato ottiene risarcimento da 336mila euro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 09:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[accomodamenti ragionevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Inail risarcimento infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inidoneità al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[operaio ferito a Novate Milanese]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza tribunale di Padova]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di Padova]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/07/image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Incidente sul lavoro, operaio licenziato ottiene risarcimento da 336mila euro. Intanto il bollettino continua a registrare infortuni. A Novate Milanese un operaio 18enne è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro mentre prestava servizio presso un centro di riciclaggio. Entrambe le mani sono finite sotto una pressa procurandosi gravi lesioni, tra cui il distacco [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/incidente-sul-lavoro-operaio-licenziato-ottiene-risarcimento-da-336mila-euro/">Incidente sul lavoro, operaio licenziato ottiene risarcimento da 336mila euro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/07/image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Incidente sul lavoro, operaio licenziato ottiene risarcimento da 336mila euro. Intanto il bollettino continua a registrare infortuni. A Novate Milanese un operaio 18enne è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro mentre prestava servizio presso un centro di riciclaggio. Entrambe le mani sono finite sotto una pressa procurandosi gravi lesioni, tra cui il distacco di una o più dita, e fratture multiple del carpo e metacarpo. Allertati i soccorsi è stato trasferito in codice rosso a Sesto San Giovanni, in una clinica specializzata in chirurgia della mano. Al momento non è in pericolo di vita, ma ha subito danni importanti.</p>
<p>Le sacche degli incidenti sul lavoro continuano a moltiplicarsi. Il caso del giovane operaio a Novate Milanese è solo l&#8217;ultimo in ordine di tempo. Riportiamo infatti un caso che ha fatto giurisprudenza, accaduto dieci anni fa. Quando un operai si è infortunato per colpa dell&#8217;azienda e viene licenziato. Oggi ha ottenuto un super risarcimento da 336 mila euro.</p>
<h3>Incidente sul lavoro, operaio si infortuna per colpa dell&#8217;azienda e viene licenziato</h3>
<p>Le cronache parlano di risarcimento record. Ovvero oltre 336mila euro oltre alla liquidazione Inail per l&#8217;operaio di un&#8217;azienda di Piove di Sacco che ha ottenuto il riconoscimento del danno da lesione e quello futuro. Si tratta di una vicenda accaduta dieci anni fa e che è destinata a fare giurisprudenza. Lo scorso 30 giugno il tribunale di Padova ha emesso una sentenza dirimente in tema di licenziamenti per inidoneità al lavoro a fronte di malattie professionali o infortuni laddove si riscontra una responsabilità del datore di lavoro.</p>
<h3>Incidente sul lavoro nel 2013, l&#8217;infortunio in fabbrica</h3>
<p>Le cronache riportano l&#8217;accaduto del 2013 per ricostruire la vicenda di un operaio di 36 anni intento a lavorare ad una macchina piegatubi. Quando ad un tratto un tubo si muove dalla morsa dove si trovava provocandogli un trauma distorsivo al polso destro. Di qui il calvario dell&#8217;operaio tra continui ricoveri e interventi chirurgici. Una condizione che ha fortemente penalizzato l&#8217;attività lavorativa e cha ha dato vita alle azioni processuali.</p>
<p>Infatti la perizia del consulente tecnico d’ufficio valuta una lesione permanente all’integrità psicofisica dell’uomo del 24%. E quindi una lesione della sua specifica capacità di lavoro del 40%. Ma per tre anni l&#8217;operaio entra e esce dagli ospedali, fa le visite Inail, rientra al lavoro ma ricorre nuovamente a cure ospedaliere urgenti a causa di ricadute, e così via. Fino a quanto il 29 giugno 2016 l&#8217;azienda lo licenzia per inidoneità al lavoro.</p>
<p>Da allora non ha più trovato lavoro stabile e la condizione di disoccupato permane, nonostante l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori disabili. L’infortunio non solo ha avuto come conseguenza il suo licenziamento, ma ha anche limitato fortemente le possibilità di trovare un’altra occupazione. Quindi l&#8217;uomo denuncia l&#8217;accaduto ai sindacati e chiede il supporto legale di uno studio per ricorrere al giudice del lavoro del tribunale di Padova e chiedere il risarcimento del danno.</p>
<h3>La sentenza del giudice</h3>
<p>L’azienda rigetta il ricorso scaricando sostanzialmente sull’operaio la responsabilità di quanto accaduto. E addebita a lui la responsabilità dell&#8217;incidente.  Anche se nel corso del processo è venuto fuori che l&#8217;utilizzo del lubrificante per lavorare il tubo aveva avuto un ruolo decisivo nella dinamica dell&#8217;incidente. E infatti la stessa impresa a tale scopo forniva guanti antiscivolo per effettuare quel particolare tipo di lavoro. Ma come è emerso da una testimonianza i guanti si usuravano nel giro di pochi minuti diventando inutili per la loro funzione. E per poterne riavere bisognava fare domanda scritta al magazziniere, e non era facile averli in dotazione. Alla fine il giudice ha dato ragione al lavoratore e ha giudicato l’azienda responsabile dell&#8217;incidente sul lavoro.</p>
<h3>Il riconoscimento del danno presente e futuro</h3>
<p>Infatti il giudice afferma la responsabilità del datore di lavoro e liquida le componenti ‘scontate’ di danno (danno non patrimoniale permanente e temporaneo). Il danno biologico complessivo viene misurato in 188.555,62 euro. L&#8217;Inail gliene aveva liquidato una rendita il cui valore capitalizzato era pari a 57.984,01 euro, per cui il danno differenziale risarcibile, alla fine, è di 130.071,61 euro. Inoltre il giudice decide anche di liquidare un ulteriore importo piuttosto sostanzioso. In quanto oltre al danno patrimoniale da lesione della capacità di lavoro in relazione al tempo trascorso dalla data del licenziamento al momento della sentenza esiste anche il danno futuro. Ovvero la minore capacità che l&#8217;operaio avrà di produrre reddito a causa dell’infortunio.</p>
<h3>La quantificazione del risarcimento</h3>
<p>Il sindacato ha valutato il reddito medio annuo del lavoratore prima dell&#8217;incidente, detraendo le somme ricevute a diverso titolo dal giorno del licenziamento a oggi. Ma ha considerato gli anni che gli rimanevano alla pensione, misurando la minor remuneratività dei possibili impieghi futuri e applicando determinate tabelle del Ministero del lavoro. In questo modo è stato riconosciuto all&#8217;operaio  un risarcimento di 205.211,39 euro, che unitamente alla somma precedentemente riconosciuta è arrivato a raggiungere la cifra di 335.283,00 euro.</p>
<p>Oltre a 1000 euro in più per le spese mediche sostenute, dopo la liquidazione di Inail. Dunque il giudice ha condannato l’azienda a rifondere al lavoratore 336.283 euro. La sentenza è destinata a fare rumore, alla luce dell&#8217;aumento dei licenziamenti per inidoneità a causa di malattie professionali o infortuni nei quali è ravvisabile una responsabilità del datore di lavoro. Rispetto agli &#8220;accomodamenti ragionevoli&#8221; che offrono scarsa tutela al lavoratore, si apre la prospettiva di un cambio di passo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/incidente-sul-lavoro-operaio-licenziato-ottiene-risarcimento-da-336mila-euro/">Incidente sul lavoro, operaio licenziato ottiene risarcimento da 336mila euro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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