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	<title>datore di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>datore di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Piattaforma Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma Inail]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2025/06/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dopo la pubblicazione, nell’aprile 2025, del monografico Modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (Slc), il Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) ha aggiornato la Piattaforma online dedicata, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/piattaforma-inail-per-la-valutazione-e-gestione-del-rischio-stress-lavoro-correlato/">Piattaforma Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2025/06/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p data-start="63" data-end="653">Dopo la <strong data-start="71" data-end="88">pubblicazione</strong>, nell’<strong data-start="95" data-end="110">aprile 2025</strong>, del <strong data-start="116" data-end="138">monografico Modulo</strong> contestualizzato al <strong data-start="159" data-end="179">lavoro da remoto</strong> e all’<strong data-start="186" data-end="213">innovazione tecnologica</strong> della <strong data-start="220" data-end="241">Metodologia Inail</strong> per la <strong data-start="249" data-end="317">valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (Slc)</strong>, il <strong data-start="322" data-end="393">Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili</strong> del <strong data-start="398" data-end="483">Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila)</strong> ha <strong data-start="487" data-end="501">aggiornato</strong> la <strong data-start="505" data-end="527">Piattaforma online</strong> dedicata, per <strong data-start="542" data-end="569">consentire alle aziende</strong> di <strong data-start="573" data-end="598">inserire ed elaborare</strong> i <strong data-start="601" data-end="618">dati raccolti</strong> con gli <strong data-start="627" data-end="652">strumenti integrativi</strong>.</p>
<p data-start="655" data-end="1145"><strong data-start="655" data-end="669">Aggiornata</strong> anche la <strong data-start="679" data-end="696">guida all’uso</strong> della <strong data-start="703" data-end="718">Piattaforma</strong>. Con l’attuale <strong data-start="734" data-end="751">aggiornamento</strong>, sarà possibile <strong data-start="768" data-end="790">elaborare i report</strong> dei <strong data-start="795" data-end="839">risultati di valutazione del rischio Slc</strong> eventualmente <strong data-start="854" data-end="867">integrati</strong> con le <strong data-start="875" data-end="900" data-is-only-node="">dimensioni aggiuntive</strong> dedicate al <strong data-start="913" data-end="933">lavoro da remoto</strong> e all’<strong data-start="940" data-end="967">innovazione tecnologica</strong>. Per <strong data-start="973" data-end="998">facilitare le aziende</strong> nell’utilizzo, è stata aggiornata anche la relativa <strong data-start="1051" data-end="1086">guida all’uso della piattaforma</strong>, <strong data-start="1088" data-end="1104">consultabile</strong> nella <strong data-start="1111" data-end="1144">sezione dedicata ai documenti</strong>.</p>
<p data-start="1147" data-end="1491"><strong data-start="1147" data-end="1184">Garantita la massima riservatezza</strong>. <strong data-start="1186" data-end="1201">Disponibile</strong> fin dal <strong data-start="1210" data-end="1218">2011</strong>, la <strong data-start="1223" data-end="1245">Piattaforma online</strong> è l’<strong data-start="1250" data-end="1274">applicativo digitale</strong> con cui i <strong data-start="1285" data-end="1305">datori di lavoro</strong> possono utilizzare in <strong data-start="1328" data-end="1341">autonomia</strong> e <strong data-start="1344" data-end="1367" data-is-only-node="">totale riservatezza</strong> le <strong data-start="1371" data-end="1387">funzionalità</strong> degli <strong data-start="1394" data-end="1416">strumenti previsti</strong> dalla <strong data-start="1423" data-end="1444">Metodologia Inail</strong> di <strong data-start="1448" data-end="1490">valutazione e gestione del rischio Slc</strong>.</p>
<p data-start="1493" data-end="1966">La <strong data-start="1496" data-end="1511">piattaforma</strong> rientra tra i <strong data-start="1526" data-end="1537">servizi</strong> a cui è abilitato il <strong data-start="1559" data-end="1579">datore di lavoro</strong>, previa <strong data-start="1588" data-end="1606">autenticazione</strong> ai <strong data-start="1610" data-end="1642">servizi online dell’Istituto</strong> tramite <strong data-start="1651" data-end="1670">Spid, Cns e Cie</strong>. Oltre ai <strong data-start="1681" data-end="1701">datori di lavoro</strong>, l’<strong data-start="1705" data-end="1735">utilizzo della piattaforma</strong> è consentito ad <strong data-start="1752" data-end="1768">altri utenti</strong>, tra i quali le <strong data-start="1785" data-end="1813">figure della prevenzione</strong> e i <strong data-start="1818" data-end="1843">liberi professionisti</strong>, che devono, però, essere <strong data-start="1870" data-end="1885">autorizzati</strong> dal <strong data-start="1890" data-end="1910">datore di lavoro</strong> dell’<strong data-start="1916" data-end="1965">azienda oggetto della valutazione del rischio</strong>.</p>
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		<title>La nomina individua il preposto.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Preposto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/07/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-6-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la NOMINA di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/07/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-6-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Incombe sul datore di lavoro</strong> il compito di vigilare, anche mediante la<strong> NOMINA di un preposto</strong>, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire <strong>infortuni sul lavoro</strong>, in quanto il<strong> datore di lavoro</strong> deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di<strong> pericoli per i lavoratori</strong>, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del <strong>datore di lavoro</strong> che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il<strong> reato di omicidio</strong> colposo aggravato dalla violazione delle <strong>norme antinfortunistiche.</strong></p>
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		<item>
		<title>Cassazione condanna per omicidio colposo un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La Filctem Cgil ha espresso il suo punto di vista sulla sentenza della Cassazione Penale, Sez.4., del 25.09.23 n.38914 che ha riconosciuto, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “In particolare – si legge in una nota &#8211; si tratta di un incidente, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cassazione-condanna-per-omicidio-colposo-un-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/">Cassazione condanna per omicidio colposo un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La <strong>Filctem Cgil</strong> ha espresso il suo punto di vista sulla sentenza della <strong>Cassazione Penale</strong>, Sez.4., del 25.09.23 n.38914 che ha riconosciuto, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</strong></p>
<p>“In particolare – si legge in una nota &#8211; si tratta di un incidente, con esito mortale, di un lavoratore investito da un carico di tubolari. La sentenza (ricordando<strong> l’art.50 del D.Lgs. 81/08</strong>) rammenta le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definendo, in breve, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come attore che ha “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.</p>
<p>In particolare la <strong>Cassazione Penale</strong>, nel caso specifico, ha messo l’accento sul fatto che il rappresentante della sicurezza, con la sua condotta, abbia contribuito causalmente all’accadimento dell’evento sostenendo la cooperazione colposa.</p>
<p>Nella fattispecie, la <strong>Cassazione Penale</strong> ha sostenuto che il rappresentante per la sicurezza non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti di legge, consentendo che il lavoratore deceduto fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l&#8217;adozione da parte del responsabile dell&#8217;azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.</p>
<h4><strong style="font-size: 16px">Circolare del Ministero del lavoro del 16 giugno 2000, n. 40</strong></h4>
<p>È interesse e dovere del datore di lavoro agevolare l&#8217;esercizio di tale funzione del rappresentante, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.</p>
<p>Tenuto conto della circostanza che il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di valutazione dei rischi costituisca _ ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza non la rendano praticabile _ la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Il concetto di rappresentanza non è mai stato confuso con un concetto di sorveglianza circa il rispetto delle norme rispetto ad un ruolo senza potere di spesa.</p>
<p>Motivo per il quale il <strong>D.Lgs.81/08</strong> non pone sanzioni penali a carico del<strong> RLS</strong> (anche per non scoraggiare l&#8217;incarico).</p>
<p>Tutto questo naturalmente se non esiste corresponsabilità con altri soggetti per colpa o per dolo per il quale il rappresentante per la sicurezza risponderebbe al pari di qualsiasi attore nel luogo di lavoro.</p>
<p>Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio il lavoratore dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.</p>
<p>Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare <strong>l’infortunio mortale</strong> di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui la <strong>vittima</strong>) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore vittima dell’incidente, del carrello elevatore.</p>
<p>Come è noto,<strong> l’art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008</strong>, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del <strong>RLS</strong> nel delitto di cui trattasi.</p>
<p>Richiamati i compiti attribuiti dall’<strong>art. 50</strong> al <strong>Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza</strong>, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.</p>
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		<title>Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[attività formative]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi formativi]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza n. 12241 del 09.05.2023]]></category>
		<category><![CDATA[ordini datoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Suprema Corte]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" />Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi. Con l’ordinanza n. 12241 del 09.05.2023, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento. Il fatto affrontato Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi.</p>
<p style="font-weight: 400">Con l’<a href="http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2023/Cass.-sent.-n.-12241-2023.pdf"><strong>ordinanza n. 12241 del 09.05.2023</strong></a>, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Il fatto affrontato</h6>
<p style="font-weight: 400">Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi sottoposto alla formazione obbligatoria richiestagli dal datore. Ma la Corte d’Appello ha rigettato la domanda, anche per via del fatto che la formazione sollecitata non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di richiedere permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.</p>
<h6 style="font-weight: 400">L’ordinanza</h6>
<p style="font-weight: 400">La Cassazione rileva, preliminarmente, che la condotta del dipendente che si rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria richiestagli da parte datoriale integra una grave insubordinazione.</p>
<p style="font-weight: 400">In particolare una tale condotta va inquadrata come un comportamento passivo, privo di spirito di collaborazione e in contrasto con i generali obblighi di diligenza e di esecuzione degli ordini datoriali.</p>
<p style="font-weight: 400">Secondo i Giudici di legittimità, dunque, una simile mancanza risulta sufficiente per giustificare un recesso disciplinare.</p>
<p style="font-weight: 400">Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del licenziamento.</p>
<p style="font-weight: 400">
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[addestramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-17-alle-14.38.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73" decoding="async" />Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73 &#8211; Informazione, formazione e addestramento  Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008. Sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/novita-del-dl-lavoro-48-2023-articolo-73/">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-17-alle-14.38.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73" decoding="async" /><p>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 73 &#8211;<strong> Informazione, formazione e addestramento</strong><strong> </strong></p>
<p>Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">su</span> argomenti quali la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> dei lavoratori, le ispezioni periodiche, gli obblighi del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> e la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> sull’uso delle attrezzature.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Nuovo comma introdotto </strong></h6>
<p style="font-weight: 400">4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>CAPO IV &#8211; SANZIONI</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><strong>Articolo 87 &#8211; Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso</strong></p>
<ol start="2">
<li style="font-weight: 400">Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:</li>
<li style="font-weight: 400">c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;</li>
</ol>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Osservazioni </strong><strong>modifiche del DL lavoro</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><strong>Relazione governativa:</strong> &#8220;<em>Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione</em>&#8220;.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Approfondimento modifiche del DL lavoro</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l&#8217;obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di <strong>provvedere in autonomia</strong>, ma comunque obbligatoriamente, al <strong>proprio addestramento</strong> e alla <strong>propria formazione</strong> all’uso sicuro di tali attrezzature.</p>
<p style="font-weight: 400">Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l&#8217;arresto o l&#8217;ammenda.</p>
<p style="font-weight: 400">Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">In realtà l&#8217;articolo 69 del D.Lgs. n. 81/2008 citava anche il datore di lavoro tra i soggetti (operatori) che utilizzano attrezzature e, come tale, esposto ai rischi correlati, ma la nuova norma di legge chiarisce in modo indiscutibile l’<strong>obbligo formativo penalmente sanzionato</strong> del datore di lavoro che usa attrezzature di lavoro:</p>
<p style="font-weight: 400"><strong> </strong></p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>“Articolo 69 &#8211; Definizioni</strong><strong> </strong></h6>
<ol>
<li style="font-weight: 400"><em> Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;</em></li>
<li style="font-weight: 400"><em>e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una </em><em>attrezzatura di lavoro </em><em>o il datore di lavoro che ne fa uso</em>”.</li>
</ol>
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		<title>Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 72]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature concesse in uso]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature noleggiate]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[DL lavoro 48/2023]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta Ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
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		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[novità DL lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione amministrativa pecuniaria]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni amministrative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-16-alle-21.17.46-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72" decoding="async" />Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72 Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008. Sono state apportate modifiche ad alcune [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-16-alle-21.17.46-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 72</p>
<p>Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">su</span> argomenti quali la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> dei lavoratori, le ispezioni periodiche, gli obblighi del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> e la <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">formazione</span> del <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">datore</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">di</span> <span class="styles_wordWithSynonyms__8M9z7">lavoro</span> sull&#8217;uso delle attrezzature.</p>
<h6><b>Articolo 72 &#8211; Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso </b></h6>
<p><em>2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. &#8220;Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell&#8217;attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l&#8217;indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzatura di cui all&#8217;articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista&#8221;. </em></p>
<h6><b>Periodo abrogato e modificato in questo modo</b></h6>
<p>Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.</p>
<h6><b>Sanzioni Amministrative </b></h6>
<p>Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso</p>
<p><b>• Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria </b>da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><b>Osservazioni</b></h6>
<p><b>Relazione:</b> &#8220;<i>La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma</i>&#8221; .</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><b>Approfondimento novità del DL</b></h6>
<p>Altra novità significativa che mira a rafforzare l&#8217;obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo &#8220;patentino&#8221;, ma non solo).</p>
<p>Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal <b>soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro </b>dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6></h6>
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		<title>Gru da cantiere: tipologie e rischi connessi.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 08:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/0C2D4E7D-7F64-40CA-93C0-D24B3E3604E5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gru da cantiere: quale tipologia scegliere e quali sono i rischi connessi" decoding="async" />Gru da cantiere: quale tipologia scegliere e quali sono i rischi connessi. Nei cantieri edili l’attrezzatura più diffusa è senz’altro la gru per la movimentazione e il sollevamento di carichi. Essa presenta molteplici rischi. I principali sono: vicinanza a linee elettriche aeree, possibile caduta del carico, urto contro ostacoli fissi, infortunio dei lavoratori, ribaltamento della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/gru-da-cantiere-tipologie-e-rischi-connessi/">Gru da cantiere: tipologie e rischi connessi.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/0C2D4E7D-7F64-40CA-93C0-D24B3E3604E5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gru da cantiere: quale tipologia scegliere e quali sono i rischi connessi" decoding="async" /><p>Gru da cantiere: quale tipologia scegliere e quali sono i rischi connessi.</p>
<p>Nei cantieri edili l’attrezzatura più diffusa è senz’altro la gru per la movimentazione e il sollevamento di carichi.</p>
<p>Essa presenta molteplici rischi.<br />
I principali sono: vicinanza a linee elettriche aeree, possibile caduta del carico, urto contro ostacoli fissi, infortunio dei lavoratori, ribaltamento della gru.</p>
<p>Per prevenirli è necessario rispettare scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e il relativo registro di controllo, eseguire le verifiche previste dalla norma ed evitare o limitare il rischio di interferenza con altre gru operanti nella stessa zona, eseguire un’accurata indagine preliminare del luogo d’installazione della gru.<br />
Questo significa analizzare la natura del terreno, la presenza di servizi tecnici nell’area di cantiere, la presenza di ostacoli, qualunque struttura sufficientemente consistente ad opporre resistenza alla rotazione del braccio, la presenza di altre gru nelle vicinanze, la presenza di strade, ferrovie o altre linee di trasporto e aree esterne al cantiere, la presenza di limitazioni per la sicurezza della navigazione aerea, le condizioni meteorologiche e rischi di origine naturale.</p>
<p>Quali tipi di gru sono maggiormente utilizzati?<br />
Le tipologie di gru edili che più spesso si trovano in cantiere sono quelle a torre con rotazione bassa o alta.</p>
<p>Le gru a montaggio automatico, hanno una postazione fissa, sono dotate di un sistema di erezione assai semplice e possono essere facilmente spostate all’interno dello stesso cantiere in base alle necessità.</p>
<p>Le gru automontanti hanno portate massime di 1.500 – 2.500 kg. Hanno quasi sempre una postazione fissa, su stabilizzatori, con altezza della torre e lunghezza del braccio che di norma non supera i 20 – 25 metri.</p>
<p>La gru a rotazione alta, ha una torre non ruotante, in quanto questa azione la fa il braccio.</p>
<p>Come scegliere la gru da cantiere più idonea.<br />
È fondamentale considerare la dimensione del cantiere. In quanto a seconda della grandezza ci si rende conto se può bastare una gru in postazione fissa, oppure, una gru che trasla su binari.<br />
L’indicazione sul tipo di gru da cantiere da installare di solito è indicata nel PSC.</p>
<p>Come avviene la messa a livella della gru.<br />
Le gru da cantiere, destinate ad operare in postazione fissa, hanno alcuni stabilizzatori, di solito rappresentati da martinetti a vite.<br />
Gli stabilizzatori, a loro volta, insistono su alcuni appoggi predisposti dalla ditta che installa la gru.</p>
<p>Negli anni si sono diffusi sempre più le bassette per stabilizzatori in materiale plastico ad altissima resistenza. Si tratta di materiali idrorepellenti, dotati di maniglioni per semplificarne il trasporto.</p>
<p>È necessario fare molta attenzione al posizionamento di tali basette per evitare il verificarsi di un abbassamento improvviso che potrebbe pregiudicare la stabilità e causare il ribaltamento della gru.</p>
<div class="yj6qo"></div>
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		<title>Quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro?</title>
		<link>https://opnitalform.it/quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BD9D6B62-0A20-495A-B95A-84673D4CB7F2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="requisiti sicurezza" decoding="async" />Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro. &#160; Definizione di attrezzatura di lavoro. Per comprendere quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, è opportuno partire dalla definizione di “attrezzatura di lavoro”. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 la definisce: una qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso [&#8230;]</p>
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<p>&nbsp;</p>
<h2>Definizione di attrezzatura di lavoro.</h2>
<p>Per comprendere quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, è opportuno partire dalla definizione di “attrezzatura di lavoro”. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 la definisce: una <strong>qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.</strong></p>
<h2><strong>Caratteristiche essenziali macchine\attrezzature.</strong></h2>
<p>Una macchina e/o di una attrezzatura di lavoro, però, deve avere alcune caratteristiche essenziali per poter essere messa a disposizione dei lavoratori. Devono rispondere alle norme applicabili in base alla loro tipologia. Ad esempio, la maggioranza delle attrezzature sarà soggetta alla <strong>&#8220;Direttiva Macchine&#8221;, </strong>il cui rispetto comporta che una macchina\attrezzatura deve essere dotata della <strong>&#8220;marcatura CE&#8221;</strong> ed accompagnata dalla <strong>&#8220;dichiarazione di conformità&#8221;</strong> rilasciata dal produttore.</p>
<p>Per <strong>&#8220;marcatura CE&#8221;</strong> si intende l&#8217;apposizione del <strong>marchio &#8220;CE&#8221;</strong> sulla macchina/attrezzatura in modo visibile ma soprattutto indelebile. Mentre, la <strong>&#8220;dichiarazione di conformità&#8221;, </strong>che deve sempre accompagnare la macchina\attrezzatura, attesta la rispondenza di quest’ultima a tutte le disposizioni pertinenti alla &#8220;Direttiva Macchine&#8221;.</p>
<h2>Rischi e sicurezza.</h2>
<p>Il datore di lavoro, prima di consegnare una qualsiasi macchina e\o attrezzatura ad un dipendente, deve valutare i rischi e verificare se essa è &#8220;sicura&#8221;, nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il luogo di lavoro.</p>
<p>Il testo unico, infatti, prevede che la presa in considerazione di alcuni elementi, prima di poter effettuare la scelta delle attrezzature di lavoro da adottare:</p>
<p>a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;</p>
<p>b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;</p>
<p>c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;</p>
<p>d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.</p>
<p>Da questa tipologia di analisi, ci si ritrova difronte ad una di queste tre situazioni:</p>
<p>1)la macchina / attrezzatura è conforme alla Direttiva Macchine e allo stesso tempo sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;</p>
<p>2) la macchina / attrezzatura è conforme è conforme alla Direttiva Macchine ma non sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;</p>
<p>3) la macchina / attrezzatura non è conforme alla Direttiva Macchine pur in presenza di marcatura ce e dichiarazione di conformità.</p>
<p>Ma per il datore di lavoro non è finita qui. Egli deve assicurare il <strong>mantenimento</strong> di conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che:</p>
<p>&#8211; siano adottate di adeguate misure tecniche ed organizzative;</p>
<p>&#8211; siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d&#8217;uso;</p>
<p>&#8211; siano oggetto di idonea manutenzione;</p>
<p>&#8211; dotate del libretto di uso e manutenzione;</p>
<p>-che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme;</p>
<p>-che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.</p>
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		<title>La sicurezza sul lavoro (in sintesi): Le cose che ti serve sapere!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti alle emergenze]]></category>
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		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza sul Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-sicurezza-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La normativa che regola la sicurezza sul lavoro è ampia e complessa, e spesso di difficile comprensione per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Facciamo riferimento ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia. Cosa si intende per sicurezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/la-sicurezza-sul-lavoro-in-sintesi-le-cose-che-ti-serve-sapere/">La sicurezza sul lavoro (in sintesi): Le cose che ti serve sapere!</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-sicurezza-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La normativa che regola la sicurezza sul lavoro è ampia e complessa, e spesso di difficile comprensione per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Facciamo riferimento ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia.</p>
<h3><strong>Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all&#8217;insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna mettere in atto all&#8217;interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti.<br />
Si tratta, di un tassello fondamentale nel quadro della corretta gestione aziendale che fa leva su due dimensioni in particolari:</p>
<ul>
<li>la <strong>prevenzione</strong><br />
ovvero le misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso;</li>
<li>la <strong>protezione</strong><br />
ovvero le misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica;</li>
</ul>
<p>Si tratta dunque di una condizione necessaria per ogni realtà lavorativa con almeno un lavoratore.</p>
<h3><strong>A cosa serve la sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>La sicurezza sul lavoro è importante perché consente di eliminare, ridurre o, comunque, controllare:</p>
<ul>
<li>fattori rischio derivanti dai processi lavorativi;</li>
<li>incidenti e infortuni per i lavoratori;</li>
<li>l&#8217;insorgere di malattie professionali;</li>
</ul>
<p>Rispettare la normativa serve a garantire e tutelare il benessere psico-fisico dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo sviluppo dell&#8217;azienda stessa.</p>
<h3><strong>Qual è la normativa di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro?</strong></h3>
<p>In passato, le leggi a tutela dei lavoratori erano molto frammentarie, spesso mirando ad aree specifiche piuttosto che guardare il quadro generale. La normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ha continuato ad evolversi negli anni fino al <strong>Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n° 81</strong>, il cosiddetto <strong>Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro</strong>, che punta semplificare e razionalizzare i diversi aspetti della materia, proponendo aggiornamenti e definendo con maggiore precisione principi, parametri, obblighi, responsabilità e sanzioni.</p>
<h3><strong>Quali sono i principi fondamentali della sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>I principi fondamentali su cui si basa tutto il sistema della sicurezza sul lavoro sono:</p>
<ul>
<li>valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti;</li>
<li>eliminare o ridurre tali rischi sostituendoli alla fonte;</li>
<li>limitare l&#8217;utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro;</li>
<li>effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori;</li>
<li>informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza;</li>
<li>informare e formare i rappresentanti della sicurezza aziendale;</li>
<li>consultare i rappresentanti per la sicurezza e renderli partecipi della situazione aziendale;</li>
<li>programmare e attuare misure di sicurezza adatte;</li>
<li>vigilare sull&#8217;effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza.</li>
</ul>
<h3><strong>Sicurezza sul lavoro: quando scatta l&#8217;obbligo?</strong></h3>
<p>Gli obblighi sanciti dal Testo Unico si applicano <strong>in tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente</strong>.</p>
<p>Si applica a tutte le categorie di lavoratori o alle figure equiparabili, come:</p>
<ul>
<li>soci lavoratori di cooperativa o di società;</li>
<li>tirocinanti;</li>
<li>studenti impegnati nell&#8217;alternanza scuola-lavoro;</li>
<li>partecipanti ai corsi di formazione professionale;</li>
<li>volontari;</li>
<li>lavoratori a progetto;</li>
<li>lavoratori a chiamata;</li>
<li>apprendisti.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali sono gli adempimenti principali a carico delle aziende in materia di sicurezza?</strong></h3>
<p>L&#8217;adempimento varia e nella maggior parte dei casi l&#8217;onere di attuarli ricade sul Datore di lavoro, in quanto  figura come maggiore responsabilità all&#8217;interno dell&#8217;impresa. L&#8217;articolo 18 del DL 81/08 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro, i principali obblighi sono:</p>
<ul>
<li>effettuare la valutazione dei rischi e redigere l&#8217;apposito documento;</li>
<li>assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace;</li>
<li>nominare le principali figure partecipi della sicurezza;</li>
<li>programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria;</li>
<li>provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva;</li>
<li>provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali sono le principali figure?</strong></h3>
<p>Le principali figure che hanno il dovere di contribuire a rendere efficace la sicurezza sul lavoro in azienda sono:</p>
<ul>
<li>Datore di lavoro;</li>
<li>Dirigente per la sicurezza;</li>
<li>Preposto per la sicurezza;</li>
<li>Responsabile del servizio prevenzione e protezione;</li>
<li>Addetto al servizio prevenzione e protezione;</li>
<li>Medico Competente;</li>
<li>Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;</li>
<li>Lavoratore;</li>
<li>Addetti alle emergenze (lotta antincendio e primo soccorso)</li>
</ul>
<p>Si tratta di figure a cui il D.lgs 81 assegna compiti specifici proporzionati al loro grado di responsabilità e, soprattutto, al loro grado di formazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura degli addetti alle emergenze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 09:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti alle emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/03-PS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Secondo il Decreto Legislativo 81/08, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, che si presentano in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivate da essi. Addetti alle emergenze: chi sono? Gli addetti alle emergenze sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-degli-addetti-alle-emergenze/">Sicurezza sul lavoro: la figura degli addetti alle emergenze</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/03-PS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Secondo il Decreto Legislativo 81/08, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, che si presentano in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivate da essi.</p>
<h3>Addetti alle emergenze: chi sono?</h3>
<p>Gli <strong>addetti alle emergenze</strong> sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08, di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza.</p>
<p>Addetti alle emergenze, sono:</p>
<ul>
<li>addetti antincendio ed evacuazione;</li>
<li>addetti al primo soccorso.</li>
</ul>
<h3>Perché vengono nominati gli addetti alle emergenze di primo soccorso?</h3>
<p>Gli addetti devono essere nominati perché è<strong> obbligatorio</strong> farlo, ai sensi della normativa esposta nel Testo Unico per la Sicurezza, per tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni. Non si può di certo sottovalutare l&#8217;insorgere di eventuali situazioni di pericolo improvvise o emergenze che richiedono la presenza del personale dovutamente qualificato.</p>
<p>Loro <strong>vengono nominati per occuparsi di</strong>:</p>
<ul>
<li> prevenzione incendi e lotta antincendio;</li>
<li>evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave o immediato;</li>
<li>salvataggio;</li>
<li>di primo soccorso;</li>
<li>gestione dell&#8217;emergenza.</li>
</ul>
<h3>Gli addetti alle emergenze da chi sono designati?</h3>
<p>I <strong>lavoratori che vengono designati quali addetti alla gestione delle emergenze sono nominati dal datore di lavoro</strong> o dal dirigente.</p>
<p>La designazione dei lavoratori avviene tramite un atto di nomina formale che attribuisce ai soggetti scelti le responsabilità e l&#8217;autorità necessaria a svolgere al meglio il loro ruolo, tale adempimento cartaceo rientra tra i documenti che è obbligatorio conservare in azienda.<br />
Il Decreto non stabilisce un <strong>numero minimo</strong>, ma sancisce che debba essere presente una squadra emergenze composta da un numero di membri ragionevolmente proporzionato alle caratteristiche dell&#8217;azienda stessa.<br />
Una volta nominati, l&#8217;elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica apposita.<br />
<strong>La nomina tuttavia diventerà effettiva soltanto a termine del percorso di formazione obbligatorio</strong>.</p>
<h3>I lavoratori incaricati al primo soccorso o alla prevenzione incendi possono rifiutare la designazione?</h3>
<p>Gli<strong> addetti designati non possono rifiutare l&#8217;incarico</strong> assegnato e devono accettarlo obbligatoriamente tranne in presenza di giustificati motivi documentati.</p>
<p>I motivi validi di rifiuto possono essere condizioni di salute inadatte allo svolgimento dell&#8217;incarico comprovate dal medico, ma in ogni caso è possibile rifarsi all&#8217;art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro di affidare tali incarichi tenendo conto &#8220;delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza&#8221; e &#8220;delle carenze nella formazione avuta&#8221;.</p>
<h3>Requisiti e Formazione</h3>
<p>La formazione  è il requisito fondamentale che questi addetti devono avere, in quanto è impensabile che personale non preparato a dovere possa affrontare un&#8217;emergenza ed essere responsabile dell&#8217;incolumità di altri individui.<br />
I percorsi formativi si differenziano in base alla tipologia di incarico a cui si viene destinati ed hanno il compito di istruire i soggetti su tutte le procedure e i comportamenti da mettere in atto.</p>
<p>&nbsp;</p>
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