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	<title>Cassazione Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>Cassazione Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<item>
		<title>Cassazione: la formazione deve essere erogata prima dell&#8217;adibizione alla mansione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione dei lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[La Cassazione Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/06/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-100-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La Cassazione Penale, Sezione 4, con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 6301, ha stabilito che la formazione dei lavoratori deve essere completata prima che inizino a svolgere le loro mansioni. Punti Chiave della Sentenza: &#8211; Inadeguatezza della formazione e informazione: un lavoratore è stato impiegato con il solo corso di formazione generale per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cassazione-la-formazione-deve-essere-erogata-prima-delladibizione-alla-mansione/">Cassazione: la formazione deve essere erogata prima dell&#8217;adibizione alla mansione.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/06/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-100-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>La Cassazione Penale</strong>, Sezione 4, con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 6301, ha stabilito che la<strong> formazione dei lavoratori</strong> deve essere completata prima che inizino a <strong>svolgere le loro mansioni.</strong></p>
<h5><strong>Punti Chiave della Sentenza:</strong></h5>
<p>&#8211; Inadeguatezza della formazione e informazione: un lavoratore è stato impiegato con il solo corso di formazione generale per la sicurezza di quattro ore, senza il corso specifico richiesto per la mansione svolta.<br />
&#8211; Indispensabilità della Formazione Specifica sui rischi della mansione: la formazione non può essere sostituita dall’esperienza di colleghi più esperti. La mancanza di formazione specifica sui rischi ha contribuito all&#8217;infortunio.<br />
&#8211; Responsabilità del Datore di Lavoro: il datore di lavoro è responsabile degli infortuni causati dalla mancanza di adeguata formazione, in quanto la negligenza del lavoratore è una conseguenza prevedibile.</p>
<h5><strong>Considerazioni:</strong></h5>
<p>&#8211; Importanza della formazione e informazione: prima di iniziare a lavorare, ogni lavoratore deve essere adeguatamente formato, informato e addestrato in modo da conoscere gli ambiti di pericoli connessi al proprio lavoro.<br />
&#8211; Difficoltà Pratiche: nelle piccole imprese, organizzare la formazione prima dell&#8217;inizio del lavoro è complesso a causa delle limitate risorse e disponibilità dei formatori.</p>
<h5>Soluzioni Proposte:</h5>
<p>&#8211; Medie e Grandi Imprese: è consigliabile organizzare interventi formativi tempestivi e molto specifici per l&#8217;attività svolta (magari con ASP formati come formatori)<br />
&#8211; Piccole Imprese: l&#8217;Accordo del 2016 permette al datore di lavoro di erogare direttamente la formazione ai lavoratori, anche se questo può portare ad abusi. È fondamentale promuovere la formazione dei datori di lavoro come responsabili del servizio di prevenzione e protezione (SPP).</p>
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		<title>Orario di lavoro in eccesso e danni per la salute. Cosa dice la Cassazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[Orario di lavoro in eccesso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/03/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Lo studio dell’Oms e dell’Oil (al quale ha preso parte anche Inail) in cui viene evidenziato l’incremento del rischio di cardiopatia ischemica e ictus in prestatori d’opera che lavorano più di 55 ore a settimana, ha suscitato non poche preoccupazioni tra gli operatori del comparto sanità che hanno aderito, oltre il proprio impegno orario contrattuale, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/orario-di-lavoro-in-eccesso-e-danni-per-la-salute-cosa-dice-la-cassazione/">Orario di lavoro in eccesso e danni per la salute. Cosa dice la Cassazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/03/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Lo <a href="http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=95987" target="_blank" rel="noopener">studio dell’Oms e dell’Oil</a> (al quale ha preso parte anche Inail) in cui viene evidenziato l’incremento del rischio di <strong>cardiopatia ischemica e ictus in prestatori d’opera</strong> che lavorano più di 55 ore a settimana, ha suscitato non poche preoccupazioni tra gli operatori del comparto sanità che hanno aderito, oltre il proprio impegno orario contrattuale, a partecipare alla <strong>campagna vaccinale anti Covid 19.</strong></p>
<p>Non a caso il <strong>direttore del Dipartimento dell’Istituto assicuratore di medicina</strong>, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale <strong>Sergio  Iavicoli</strong> ha dichiarato, tra l’altro, che sono: “Necessarie iniziative mirate per proteggere i lavoratori più esposti”.</p>
<p>Ecco perché vale va pena ricordare la sentenza della <strong>Corte di Cassazione n.5066 del 2018</strong> in cui viene trattato il caso del di un dipendente soggetto a stress lavorativo per via di un’eccessiva usura, causata dal ricorso continuo agli straordinari.</p>
<p>Nella ordinanza, infatti,   <strong>la Cassazione</strong> ha ritenuto indennizzabile il dipendente sottoposto a troppe ore di straordinario anche se la malattia professionale non rientra nelle tabelle  dell&#8217;Inail.</p>
<p>Ovviamente resta il fatto che il lavoratore è chiamato a dimostrare di aver subito<strong> un danno alla salute</strong>: attenzione però chi è <strong>stakanovista</strong> per propria vocazione o, per sua particolare indole, si preoccupa per nulla e, a causa di ciò, si ammala <strong>non può chiedere risarcimenti all’azienda</strong> che, in questo, non ha alcuna colpa se si è sempre comportata bene.</p>
<p>Nel caso di specie<strong> la Cassazione</strong> ha riconosciuto il risarcimento e la rendita Inail al lavoratore affetto da crisi di depressione e attacchi di panico determinati dall’eccessivo lavoro.</p>
<p>Un numero <strong>alto di ore di straordinari</strong> aveva causato al ricorrente un forte stress, accompagnato da stati depressivi e attacchi di panico.</p>
<p>Nel giudizio, l’interessato è riuscito a dimostrare che la malattia era stata determinata proprio <strong>dall’ambiente lavorativo</strong> e non da altre cause.</p>
<p>A tal proposito ci sembra utile riproporre<strong> uno stralcio della sentenza in questione.</strong></p>
<p>Esistono a riguardo delle<strong> malattie cosiddette tabellari</strong>, riportate in un elenco per le quali spetta in automatico<strong> l’indennizzo dell’Inail.</strong></p>
<p>Questo non significa però che eventuali <strong>ulteriori patologie</strong> non siano indennizzabili; l’unica differenza sta nel fatto che per <strong>le malattie professionali</strong> non indicate nelle tabelle spetta al dipendente dimostrare il danno e la lesione alla salute.</p>
<p><strong>Secondo la Corte</strong>, anche se non è tabellata, va comunque indennizzata <strong>la malattia professionale</strong> che causa ansia e stress al dipendente sottoposto a molte ore di lavoro straordinario.</p>
<p>Il lavoratore, in questi casi, dovrà soltanto dimostrare la consequenzialità l’ambiente di lavoro e la malattia diagnosticata.</p>
<p>Sono infatti <strong>indennizzabili</strong> – continua la <strong>Cassazione</strong> – «tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi <strong>l’organizzazione del lavoro</strong> e le modalità della sua esplicazione».</p>
<p><strong> È illegittima qualsiasi distinzione in tal senso</strong>, «posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica».</p>
<p>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – evidenziano infatti i giudici – a rilevare <strong>non è solo il rischio specifico proprio della lavorazione</strong>, ma anche il cosiddetto rischio specifico improprio «non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa»: un principio, questo, applicabile anche quando si parla di malattie professionali.</p>
<p>In questo contesto, per la Cassazione nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l’origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale inteso come rischio specificatamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge.</p>
<p>Un’interpretazione, quest’ultima, confermata <strong>dall’articolo 10, comma 4, della legge 38/2000.</strong></p>
<p>In definitiva, quindi, secondo <strong>la Corte</strong> «ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se <strong>non compresa tra le malattie tabellate</strong> o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata».</p>
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		<title>Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[attività formative]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[ordinanza n. 12241 del 09.05.2023]]></category>
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		<category><![CDATA[Suprema Corte]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" />Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi. Con l’ordinanza n. 12241 del 09.05.2023, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento. Il fatto affrontato Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi.</p>
<p style="font-weight: 400">Con l’<a href="http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2023/Cass.-sent.-n.-12241-2023.pdf"><strong>ordinanza n. 12241 del 09.05.2023</strong></a>, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Il fatto affrontato</h6>
<p style="font-weight: 400">Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi sottoposto alla formazione obbligatoria richiestagli dal datore. Ma la Corte d’Appello ha rigettato la domanda, anche per via del fatto che la formazione sollecitata non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di richiedere permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.</p>
<h6 style="font-weight: 400">L’ordinanza</h6>
<p style="font-weight: 400">La Cassazione rileva, preliminarmente, che la condotta del dipendente che si rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria richiestagli da parte datoriale integra una grave insubordinazione.</p>
<p style="font-weight: 400">In particolare una tale condotta va inquadrata come un comportamento passivo, privo di spirito di collaborazione e in contrasto con i generali obblighi di diligenza e di esecuzione degli ordini datoriali.</p>
<p style="font-weight: 400">Secondo i Giudici di legittimità, dunque, una simile mancanza risulta sufficiente per giustificare un recesso disciplinare.</p>
<p style="font-weight: 400">Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del licenziamento.</p>
<p style="font-weight: 400">
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 07:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-11.56.28-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro" decoding="async" />Infortuni sul lavoro, la Cassazione precisa gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro Sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 La Cassazione ha annullato la condanna dell’amministratore delegato per un infortunio sul lavoro di un lavoratore, poiché i giudici di merito non avevano verificato la natura della delega in materia di sicurezza fatta a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cassazione-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro/">Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-01-alle-11.56.28-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Infortuni sul lavoro, la Cassazione precisa gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro</p>
<h6>Sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023</h6>
<p>La Cassazione ha annullato la condanna dell’amministratore delegato per un infortunio sul lavoro di un lavoratore, poiché i giudici di merito non avevano verificato la natura della delega in materia di sicurezza fatta a un altro consigliere del CdA.</p>
<p>Vi è distinzione infatti tra la delega di funzioni prevista dall’art. 16 del dlgs 81/2008 comporta un trasferimento di poteri e obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tale, mentre la delega gestoria consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa solo su alcuni componenti del consiglio di amministrazione, delimitando l’imputabilità dell’evento lesivo.</p>
<h6>Il Caso</h6>
<p>L’amministratore delegato di una Srl è stato condannato per lesioni colpose ai danni di un dipendente, aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il consiglio di amministrazione aveva conferito all’imputato poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre un altro membro del CdA era responsabile della sicurezza sul lavoro. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze.</p>
<h6>La decisione della Corte d’Appello</h6>
<p>La Corte d&#8217;Appello ha ritenuto che la delega rilasciata al consigliere dell’impresa non fosse liberatoria per l’imputato. Questo perché non gli conferiva poteri illimitati di spesa e si limitava all’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, l’imputato è stato ritenuto responsabile per l’infortunio causato dalla sua mancata vigilanza.</p>
<p>La difesa ha invece sostenuto che la mancata indicazione dei poteri di spesa nella delega fosse irrilevante per la posizione di garanzia dell’imputato riguardo all’infortunio, poiché la delega si riferiva alla gestione e al controllo dell’impresa, compresa la sicurezza sul lavoro. La difesa ha quindi presentato un ricorso in Cassazione.</p>
</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cassazione-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro/">Cassazione: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[antinfortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Suprema Corte]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Cassazione: l’esperienza del lavoratore non può sostituire la formazione in materia di sicurezza La Cassazione con la sentenza n. 39489 del 19 Ottobre 2022, dice che la mancata formazione del lavoratore in materia di antinfortunistica non potrà mai ritenersi compensata dalla professionalità acquisita negli agli dal dipendente. Si è affrontato che il titolare dell’azienda è [&#8230;]</p>
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<p>La <strong>Cassazione</strong> con la<strong> sentenza n. 39489 del 19 Ottobre 2022</strong>, dice che la <strong>mancata</strong> formazione del lavoratore in materia di <strong>antinfortunistica</strong> non potrà mai ritenersi compensata dalla professionalità acquisita negli agli dal dipendente.</p>
<p>Si è affrontato che il titolare dell’azienda è ritenuto responsabile del reato per <strong>omicidio colposo</strong> a seguito del decesso del suo lavoratore, con mansione di caposquadra, a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato dove la società operava.</p>
<p>In particolare, la<strong> Corte d’Appello</strong> ha incolpato il medesimo di omessa formazione e informazione del prestatore deceduto circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.</p>
<p>Affermando la propria decisione nel merito, la <strong>Cassazione</strong> ha confermato che i datori di lavoro sono responsabili degli<strong> infortuni</strong> che si verificano ai lavoratori in caso di violazione degli obblighi generali relativi alla formazione dei dipendenti in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui le stesse devono essere svolte.</p>
<p>Per tale sentenza, qualora l&#8217;imprenditore non adempia a tale <strong>obbligo</strong>, sarà ritenuto responsabile dell&#8217;infortunio del lavoratore purché si possa affermare che la mancata formazione è stata causalmente correlata al verificarsi dell&#8217;incidente.</p>
<p>Infine, secondo i Giudici di legittimità,  l’ attività di formazione del lavoratore non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del medesimo, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa.</p>
<p>Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la condanna per violazione della normativa antinfortunistica.</p>
<p><strong> Pdf S</strong><b>entenza n. 39489 del 19/10/2022: <a href="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Cass.-sent.-n.-39489-2022.pdf">Cass.-sent.-n.-39489-2022</a></b></p>
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