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		<title>Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 07:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature munite di videoterminali]]></category>
		<category><![CDATA[Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi correzione visiva]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi visivi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/optometrista-che-tiene-un-oculista-e-che-da-all-esame-della-giovane-donna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti" decoding="async" />Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali. Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023 l datore di lavoro, a sue spese, deve fornire gli occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia (c.d. affaticamento o stanchezza oculare). Anche se il disturbo è transitorio, reversibile e senza rischi per la salute visiva, il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/optometrista-che-tiene-un-oculista-e-che-da-all-esame-della-giovane-donna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
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<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.</p>
<p>Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023</p>
<p><span style="font-size: 16px">l datore di lavoro, a sue spese, deve fornire gli occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia (c.d. </span><span style="font-size: 16px">affaticamento o stanchezza oculare). Anche se il disturbo è transitorio, reversibile e senza rischi per la </span><span style="font-size: 16px">salute visiva, il medico competente può prescrivere, ai lavoratori che utilizzano un videoterminali per </span><span style="font-size: 16px">almeno 20 ore settimanali, l’uso di un “dispositivo speciale di correzione visiva” (Dscv) che è a carico del </span><span style="font-size: 16px">datore di lavoro. A precisarlo è l’Inail nella circolare 11/2023 a seguito della sentenza 392/2022 della </span><span style="font-size: 16px">corte di giustizia UE.</span></p>
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</div>
</div>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause , sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto , con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. [&#8230;]</p>
</div>
</div>
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<div class="column"></div>
</div>
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<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Sorveglianza sanitaria</h6>
<p>Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:</p>
<ul>
<li>in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica3;</li>
<li>in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;</li>
</ul>
<p>nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente 4.</p>
<p>Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.</p>
<p>Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare:</p>
<ul>
<li>normale acuità visiva e assenza di astenopia;</li>
<li>normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;</li>
<li><span style="font-size: 16px">normale </span><span style="font-size: 16px">acuità visiva e presenza di astenopia significativa;</span></li>
<li><span style="font-size: 16px">acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.</span></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.</p>
<h6>Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)</h6>
<p>I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.</p>
<p>Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un&#8217;attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.</p>
<p>Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.</p>
<p>Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC5, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.</p>
<h6>Disposizioni organizzative e limiti di spesa</h6>
<p>In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.</p>
<p>Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.</p>
<p>Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.</p>
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</div>
<div class="page" title="Page 3">
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<div class="column">
<p>La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.</p>
<p>Per il personale della Direzione generale provvede la Direzione centrale risorse umane. L&#8217;Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.</p>
<p>Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.</p>
<h6>Disposizioni contabili</h6>
<p>La spesa per l’acquisto dei “dispositivi speciali di correzione” deve essere imputata alla seguente voce di bilancio: IV Livello U.1.03.02.18.000 servizi sanitari &#8211; V livello 001 spese per accertamenti sanitari resi necessari dall&#8217;attività lavorativa VI livello 01 &#8211; accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti/">Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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