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	<title>Orario di lavoro in eccesso Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>Orario di lavoro in eccesso Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Orario di lavoro in eccesso e danni per la salute. Cosa dice la Cassazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[Orario di lavoro in eccesso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/03/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Lo studio dell’Oms e dell’Oil (al quale ha preso parte anche Inail) in cui viene evidenziato l’incremento del rischio di cardiopatia ischemica e ictus in prestatori d’opera che lavorano più di 55 ore a settimana, ha suscitato non poche preoccupazioni tra gli operatori del comparto sanità che hanno aderito, oltre il proprio impegno orario contrattuale, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/03/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Lo <a href="http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=95987" target="_blank" rel="noopener">studio dell’Oms e dell’Oil</a> (al quale ha preso parte anche Inail) in cui viene evidenziato l’incremento del rischio di <strong>cardiopatia ischemica e ictus in prestatori d’opera</strong> che lavorano più di 55 ore a settimana, ha suscitato non poche preoccupazioni tra gli operatori del comparto sanità che hanno aderito, oltre il proprio impegno orario contrattuale, a partecipare alla <strong>campagna vaccinale anti Covid 19.</strong></p>
<p>Non a caso il <strong>direttore del Dipartimento dell’Istituto assicuratore di medicina</strong>, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale <strong>Sergio  Iavicoli</strong> ha dichiarato, tra l’altro, che sono: “Necessarie iniziative mirate per proteggere i lavoratori più esposti”.</p>
<p>Ecco perché vale va pena ricordare la sentenza della <strong>Corte di Cassazione n.5066 del 2018</strong> in cui viene trattato il caso del di un dipendente soggetto a stress lavorativo per via di un’eccessiva usura, causata dal ricorso continuo agli straordinari.</p>
<p>Nella ordinanza, infatti,   <strong>la Cassazione</strong> ha ritenuto indennizzabile il dipendente sottoposto a troppe ore di straordinario anche se la malattia professionale non rientra nelle tabelle  dell&#8217;Inail.</p>
<p>Ovviamente resta il fatto che il lavoratore è chiamato a dimostrare di aver subito<strong> un danno alla salute</strong>: attenzione però chi è <strong>stakanovista</strong> per propria vocazione o, per sua particolare indole, si preoccupa per nulla e, a causa di ciò, si ammala <strong>non può chiedere risarcimenti all’azienda</strong> che, in questo, non ha alcuna colpa se si è sempre comportata bene.</p>
<p>Nel caso di specie<strong> la Cassazione</strong> ha riconosciuto il risarcimento e la rendita Inail al lavoratore affetto da crisi di depressione e attacchi di panico determinati dall’eccessivo lavoro.</p>
<p>Un numero <strong>alto di ore di straordinari</strong> aveva causato al ricorrente un forte stress, accompagnato da stati depressivi e attacchi di panico.</p>
<p>Nel giudizio, l’interessato è riuscito a dimostrare che la malattia era stata determinata proprio <strong>dall’ambiente lavorativo</strong> e non da altre cause.</p>
<p>A tal proposito ci sembra utile riproporre<strong> uno stralcio della sentenza in questione.</strong></p>
<p>Esistono a riguardo delle<strong> malattie cosiddette tabellari</strong>, riportate in un elenco per le quali spetta in automatico<strong> l’indennizzo dell’Inail.</strong></p>
<p>Questo non significa però che eventuali <strong>ulteriori patologie</strong> non siano indennizzabili; l’unica differenza sta nel fatto che per <strong>le malattie professionali</strong> non indicate nelle tabelle spetta al dipendente dimostrare il danno e la lesione alla salute.</p>
<p><strong>Secondo la Corte</strong>, anche se non è tabellata, va comunque indennizzata <strong>la malattia professionale</strong> che causa ansia e stress al dipendente sottoposto a molte ore di lavoro straordinario.</p>
<p>Il lavoratore, in questi casi, dovrà soltanto dimostrare la consequenzialità l’ambiente di lavoro e la malattia diagnosticata.</p>
<p>Sono infatti <strong>indennizzabili</strong> – continua la <strong>Cassazione</strong> – «tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi <strong>l’organizzazione del lavoro</strong> e le modalità della sua esplicazione».</p>
<p><strong> È illegittima qualsiasi distinzione in tal senso</strong>, «posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica».</p>
<p>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – evidenziano infatti i giudici – a rilevare <strong>non è solo il rischio specifico proprio della lavorazione</strong>, ma anche il cosiddetto rischio specifico improprio «non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa»: un principio, questo, applicabile anche quando si parla di malattie professionali.</p>
<p>In questo contesto, per la Cassazione nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l’origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale inteso come rischio specificatamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge.</p>
<p>Un’interpretazione, quest’ultima, confermata <strong>dall’articolo 10, comma 4, della legge 38/2000.</strong></p>
<p>In definitiva, quindi, secondo <strong>la Corte</strong> «ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se <strong>non compresa tra le malattie tabellate</strong> o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata».</p>
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