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	<title>Min.Lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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		<title>Min.Lavoro: Sicurezza – numero di partecipanti ai corsi di formazione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 06:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Min.Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/05/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-89-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 2 del 26 aprile 2024, con il quale ha fornito, all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, una risposta al seguente quesito: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/05/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-89-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del<strong> Ministero del Lavoro</strong> ha pubblicato l’<a href="https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2024/04/MLinterpello2-2024-sicurezza.pdf" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=it&amp;q=http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/INTERPELLO-N-1-2017-13-DICEMBRE-2017-FRIULI.pdf&amp;source=gmail&amp;ust=1516395262817000&amp;usg=AFQjCNF6gteypZsBaqFvsscoilAapBAmRQ">interpello n. 2 del 26 aprile 2024</a>, con il quale ha fornito, <strong>all’Università degli Studi di Napoli</strong> “Federico II”, una risposta al seguente quesito: “<em>È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?</em>”.</p>
<p>La <strong>risposta del Ministero del Lavoro</strong>:</p>
<p>Al riguardo, premesso che:</p>
<p>– l’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “<em>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</em>”, al comma 1, dispone <em>“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:</em></p>
<ol>
<li><em>concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;</em></li>
<li><em>rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”</em>;</li>
</ol>
<p>– il citato articolo 37,<strong> decreto legislativo n. 81 del 2008</strong>, al comma 2, sancisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di <strong>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato</strong>, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di <strong>dodici mesi</strong> dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>
<p>Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e<strong> le province autonome di Trento e di Bolzano</strong> adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:</p>
<ol>
<li><em>l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;</em></li>
<li><em>l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;</em></li>
<li><em>il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa</em>”;
<ul>
<li>l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “<em>Organizzazione della formazione</em>”, dispone che: “<em>Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità</em>”;</li>
<li>il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “<em>Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del lgs. n. 81/08</em>”, individua, tra l’altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;</li>
<li>il citato Accordo, Allegato A, al punto 5 rubricato “<em>Formazione particolare aggiuntiva per il preposto</em>”, stabilisce, tra l’altro, il contenuto della formazione di tale figura;</li>
<li>il successivo punto 5-<em>bis</em>, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “<em>Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti</em>”, dispone “<em>Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</em>”;</li>
<li>l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “<em>Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro</em>”, dispone “<em>12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità</em>”;</li>
<li>l’Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “<em>Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione</em>”</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>La Commissione</strong> ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, <strong>ai sensi dell’articolo 12</strong>, decreto legislativo <strong>9 aprile 2008, n. 81,</strong> a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “<em>quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro</em>” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.</p>
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