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	<title>lavori Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>lavori Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Lavori over 516mila€: affidati ad imprese con Certificazione SOA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-23-alle-10.01.26-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Lavori over 516mila€: affidati ad imprese con Certificazione SOA" decoding="async" />Lavori over 516mila€: affidati ad imprese con Certificazione SOA Dal 1° luglio 2023 i lavori over 516mila euro dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso dell’attestato al momento della firma del contratto di appalto o subappalto Per accedere ai bonus edilizi le imprese devono essere qualificate. Con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lavori-over-516mila-affidati-ad-imprese-con-certificazione-soa/">Lavori over 516mila€: affidati ad imprese con Certificazione SOA</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-23-alle-10.01.26-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Lavori over 516mila€: affidati ad imprese con Certificazione SOA" decoding="async" /><p>Lavori over 516mila€: affidati ad imprese con Certificazione SOA</p>
<p><strong>Dal 1° luglio 2023 i lavori over 516mila euro dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso dell’attestato al momento della firma del contratto di appalto o subappalto</strong></p>
<p>Per accedere ai <em>bonus </em>edilizi le imprese devono essere qualificate. Con la <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5187526/circolare+n.+10+del+20+aprile+2023+Cerificazione+SOA.pdf/fb5266b4-aaba-3eea-8e9c-fde5191afda2"><strong>circolare n. 10</strong></a> del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla misura (articolo 10-<em>bis</em> del Dl n. 21/2022) che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.<br />
In particolare, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata tenendo conto delle seguenti fasi.</p>
<h6><strong>A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1)</strong></h6>
<ul>
<li>a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA</li>
<li>a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.</li>
</ul>
<h6><strong>A decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2)</strong></h6>
<ul>
<li>esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.</li>
</ul>
<h6>Ulteriori chiarimenti</h6>
<p>La circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020 a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.</p>
<p>Inoltre, tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2-<em>ter</em> del Dl n. 11/2023, viene previsto che per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.</p>
<h6>Ambito applicativo</h6>
<p>Quanto all’ambito applicativo, la circolare chiarisce che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus).</p>
<p>Come chiarito dalla predetta norma di interpretazione autentica, non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-<em>bis</em>, comma 3, del Tuir e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-<em>septies</em>, del Dl n. 63/2013.<br />
Viene inoltre evidenziato che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.<br />
Inoltre, in linea con la norma di interpretazione autentica, è chiarito che il limite di 516mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.</p>
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		<title>Rischi da attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 07:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[lavori in quota]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/lavori-in-quota-rischio-dpi-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Rischi per impiego di attrezzature lavori in quota in stabilimenti RIR. L&#8217;Inail pubblica la nota di sicurezza con una scheda informativa sui rischi correlati all&#8217;impiego di attrezzature per lavori in quota in stabilimenti Rir. Ovvero a Rischio di Incidente Rilevante impiegate durante i lavori di manutenzione e riparazione di varia natura. Da queste situazioni rischiose [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rischi-da-attrezzature-per-lavori-in-quota-negli-stabilimenti/">Rischi da attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/lavori-in-quota-rischio-dpi-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Rischi per impiego di attrezzature lavori in quota in stabilimenti RIR. L&#8217;Inail pubblica la nota di sicurezza con una scheda informativa sui rischi correlati all&#8217;impiego di attrezzature per lavori in quota in stabilimenti Rir. Ovvero a Rischio di Incidente Rilevante impiegate durante i lavori di manutenzione e riparazione di varia natura.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Da queste situazioni rischiose accadute in azienda, dopo varie analisi scientifiche sugli incidenti riscontrati ci vengono fornite indicazioni utili per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In questa tipologia di stabilimenti, come ad esempio industrie chimiche o petrolifere, ma anche depositi di fitofarmaci o distillerie, rientrano quelli che utilizzano o detengono determinate sostanze pericolose, potenzialmente fonti di pericolo e di danno per la salute umana e l’ambiente.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Negli stabilimenti, </span><b>l’uso di ponteggi, scale portatili e trabattelli,</b><span style="font-weight: 400;">  sono attrezzature  impiegate in lavori di manutenzione e riparazione di vario tipo. Si tratta in genere di ponteggi fissi, trabattelli e scale portatili.</span></p>
<h4><b>Ponteggi e interferenze con altri dispositivi</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">Iniziando dai ponteggi fissi, il loro montaggio e smontaggio viene effettuato prevalentemente da ditte esterne.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Sono quindi messe in evidenza due tipologie di accadimenti specificamente correlati al loro utilizzo:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">un’interferenza fra componenti del ponteggio e dispositivi di controllo e regolazione dell’impianto, con rottura di valvole e fuoriuscita di sostanze pericolose;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">un’interferenza per posizionamento errato del ponteggio stesso, con deformazione di tubi primari o distaccamento di altri macchinari.</span></li>
</ol>
<h4><b>Scivolamenti da  scale portatili e rovesciamenti di trabattelli</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">Gli eventi pericolosi legati all’uso di ponteggio è la caduta dall’alto ed è un rischio da contemplare e valutare ogni volta ci si trovi a svolgere un lavoro ad altezza superiore ai due metri dal suo, quindi bisogna usare le giuste protezioni e attrezzature.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nell’utilizzo delle scale portatili invece sono riconducibili eventi di cedimento dell’attrezzatura o a scivolamento del lavoratore, mentre per i trabattelli viene evidenziato il rischio di rovesciamento per vento forte a causa di una loro mancata stabilizzazione.</span></p>
<h4><b>Calcolo di spazi e distanze</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">L’impiego di attrezzature per lavori in quota può creare interferenze con il corretto funzionamento di dispositivi di impianto. </span><span style="font-weight: 400;">Prima di montare un ponteggio occorre calcolare e verificare lo spazio libero a disposizione, e mantenere una distanza sufficiente con le parti dell’impianto in funzione.</span></p>
<h4><b>Quali sono le indicazioni previste dal fabbricante da non sottovalutare?</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;"> Nelle operazioni di routine di accesso a parti di impianto in quota o in profondità, vanno privilegiati sistemi idonei di accesso e lavoro, fissi anziché mobili. In generale, occorre rispettare le procedure di impiego fornite dal fabbricante nel manuale di istruzioni, integrate da valutazioni del rischio in relazione all’utilizzo specifico. Da ultimo, riguardo ai trabattelli, non vanno trascurate le prescrizioni relative alla loro stabilizzazione e custodia.</span></p>
<h3>Lezioni apprese</h3>
<ul>
<li>L’impiego delle attrezzature per lavori in quota può interferire con il corretto funzionamento di componenti/dispositivi di impianto.<br />
• Prima di montare un ponteggio, occorre valutare e verificare lo spazio libero a disposizione a terra e in elevato. Considerando, oltre a quello necessario per il suo posizionamento, anche lo spazio per la movimentazione dei componenti del ponteggio durante il montaggio e lo smontaggio. Lo spazio deve essere tale da evitare urti e interferenze in generale con qualsiasi parte dell’impianto.<br />
• Nel posizionamento del ponteggio occorre mantenere una distanza sufficiente tra lo stesso e parti di impianto in funzione. Tale da evitare il contatto, garantire il corretto funzionamento e l’accessibilità di tutti i sistemi di sicurezza (DCS, controllo, regolazione, allarmi).<br />
• Per operazioni di routine che richiedono l’accesso a parti di impianto in quota o in profondità, occorre prediligere la scelta di idonei sistemi di accesso e di lavoro, fissi, al posto di scale portatili.<br />
• In generale, nell’utilizzo delle attrezzature per lavori in quota si devono rispettare le procedure di impiego fornite dal fabbricante nell’apposito manuale. Eventualmente integrate sulla base della valutazione dei rischi dello specifico utilizzo (sito, tipo di lavorazione).<br />
• I trabattelli sono attrezzature mobili e a sviluppo verticale. Occorre prestare particolare attenzione alle istruzioni del fabbricante soprattutto in relazione ai metodi di stabilizzazione. E al controllo del vento durante l’utilizzo. Non lasciare incustodito il trabattello senza assicurarlo a parti stabili o smontarlo dopo ogni utilizzo.</li>
</ul>
<hr />
<h3>Per maggiori info</h3>
<p><a href="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/04/Fact-sheet-Rischi-correlati-STABILIMENTI-RIR.pdf">Fact sheet Rischi correlati (STABILIMENTI RIR)</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rischi-da-attrezzature-per-lavori-in-quota-negli-stabilimenti/">Rischi da attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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