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	<title>formazione e lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Supporto per la formazione e il lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 08:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Prende il via il supporto per la formazione e il lavoro, la misura prevista dal D.L. n. 48/2023 per l’attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro. La prestazione viene richiesta all’INPS con istanza telematica. La partecipazione, a seguito della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/supporto-per-la-formazione-e-il-lavoro/">Supporto per la formazione e il lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p class="abstract">Prende il via<strong> il supporto per la formazione e il lavoro</strong>, la misura prevista dal <strong>D.L. n. 48/2023</strong> per l’attivazione al lavoro, <strong>mediante la partecipazione a progetti di formazione, </strong>qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro<strong>.</strong></p>
<p class="abstract">La prestazione viene richiesta all’INPS con istanza telematica.</p>
<p class="abstract">La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività per l&#8217;attivazione nel mondo del lavoro <strong>prevede un beneficio economico pari a un importo mensile di 350 euro</strong> per la durata della misura, entro un limite <strong>massimo di 12 mensilità.</strong></p>
<p class="abstract"><strong> Come si sviluppa la procedura di attivazione? Quali sono gli obblighi in merito all’offerta di lavoro? In quali casi si decade dal beneficio?</strong></p>
<div class="box-approfondimento"><span style="font-size: 16px"> La misura è finalizzata al processo di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.</span></div>
<div class="article-content">
<div>Sono stati, inoltre, pubblicati nella<strong> Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023</strong>, i due decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuativi relativi alla misura.</div>
<div>Anche<strong> l’INPS</strong>, a valle della pubblicazione dei decreti citati, ha diramato <strong>il 29 agosto 2023</strong> la <a title="circolare n. 77" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/30/patto-attivazione-digitale-sfl-domanda" target="_blank" rel="noopener">circolare n. 77</a>, con le prime istruzioni operative per i beneficiari in merito alle modalità di accesso dal 1°settembre 2023 alla misura nel rispetto delle indicazioni del decreto Lavoro e dei 2 decreti attuativi.</div>
<h2 class="black">Le indicazioni operative del Ministero del Lavoro</h2>
<div>In particolare, trattasi del decreto interministeriale, che dà attuazione <strong>all’art. 5 comma 3, del D.L. n. 48/2023</strong>, il quale ha introdotto le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, di contrasto <strong>alla povertà, alla fragilità e all&#8217;esclusione sociale delle fasce deboli,</strong> attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e politica attiva del lavoro.</div>
<div>Nella medesima <strong>Gazzetta Ufficiale</strong> è stato pubblicato anche il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “<strong>Supporto per la formazione e il lavoro</strong>” adottato ai sensi <strong>dell&#8217;art. 4, comma 7, del D.L., n. 48/2023</strong>. Detto decreto ministeriale stabilisce le <strong>modalità di attuazione</strong> per l’avvio e la messa in esercizio, come si diceva in premessa, a decorrere dal <strong>1° settembre 2023</strong>, del Supporto per la formazione e il lavoro, misura nuova di attivazione al lavoro finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro comunque denominate, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a <strong>progetti di formazione</strong>, di <strong>qualificazione</strong> e <strong>riqualificazione professionale</strong>, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, di progetti di servizio civile universale e di progetti utili alla collettività.</div>
<div>La partecipazione, a seguito della stipulazione del <strong>patto di servizio personalizzato</strong>, alle attività per l&#8217;attivazione nel mondo del lavoro determina l&#8217;accesso per l&#8217;interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di<strong> 350 euro</strong> per la durata della misura, <strong>entro un limite massimo di 12 mensilità.</strong></div>
<div>Il decreto, nel regolare il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL), che diviene il canale per l’accesso alle nuove misure, disciplina le modalità di attivazione, accesso e alimentazione della <strong>piattaforma informatica SIISL</strong>.</div>
<div>Il portale ministeriale realizzato<strong> dall’INPS</strong> consentirà l&#8217;attivazione di percorsi autonomi e personalizzati di ricerca del lavoro e rafforzamento delle competenze per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.</div>
<div>In particolare, i richiedenti la misura, attraverso la registrazione sulla piattaforma &#8211; dopo aver sottoscritto <strong>un patto di attivazione digitale</strong> &#8211; potranno accedere a informazioni e proposte sulle <strong>offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione,</strong> progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.</div>
<div>Tale misura, che si inserisce in una prima ed immediata fase di superamento del <strong>RdC</strong> prevede, come detto, un’erogazione di un contributo mensile a carico<strong> dell’INPS di 350 euro</strong> a fronte della partecipazione del beneficiario ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo <strong>massimo di 12 mesi.</strong></div>
<h2 class="black">Requisiti per l’accesso alla misura</h2>
<div>I soggetti che intenderanno beneficiare di tale prestazione diritto saranno i componenti di nuclei familiari di <strong>età compresa tra 18 e 59 anni</strong> (occupabili, secondo la nuova disciplina del D.L. n. 48/2023), con un <strong>ISEE</strong> valido <strong>non superiore a 6.000 euro annui</strong>, privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione.</div>
<div>Si ricorda che l&#8217;assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere<strong> dal 1° gennaio 2024</strong> quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base <strong>dell&#8217;ISEE</strong>, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all&#8217;adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.</div>
<div>Potranno anche accedere al Supporto per la formazione e il lavoro i <strong>componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione non calcolati nella scala di equivalenza </strong>e che non siano sottoposti agli obblighi derivanti dai percorsi di inclusione lavorativa nel rispetto del decreto Lavoro.</div>
<div>Si precisa che i requisiti per l’accesso alla misura sono quelli previsti per l’assegno di inclusione e, quindi, quelli relativi a <strong>cittadinanza</strong>, <strong>residenza</strong> e <strong>soggiorno</strong>, <strong>economici</strong>.</div>
<div>Restano <strong>esclusi</strong> dal beneficio i soggetti che risultino disoccupati a seguito di <strong>dimissioni volontarie</strong>, salvo quelle per giusta causa, e risoluzione consensuale <strong>ex art. 7 della L. n. 604/1966.</strong></div>
<h2 class="black">Come fare domanda</h2>
<div>La prestazione viene <strong>richiesta all’INPS</strong> con <strong>istanza telematica</strong> ed il percorso di attivazione si attiverà attraverso il SIISL, con l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.</div>
<div>Nell’istanza il richiedente dovrà rilasciare la <strong>dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro</strong> (DID) e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro, agli enti per la formazione.</div>
<div>Il richiedente verrà poi convocato dal servizio per il lavoro competente per stipulare il <strong>patto di servizio personalizzato</strong>, nel quale dovrà indicare di essersi rivolto ad almeno <strong>tre agenzie per il lavoro</strong> o intermediari autorizzati, quale misura di attivazione al lavoro.</div>
<div><strong>Il comma 6 dell’art. 12 del decreto Lavoro</strong> prescrive che, dopo la stipulazione del patto di servizio, attraverso <strong>il SIISL,</strong> l’interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione, fermo restando che è possibile individuare in autonomia i progetti di formazione ai quali essere ammesso, dandone immediata comunicazione tramite <strong>il SIISL.</strong></div>
<div>Come visto, il SFL rivoluziona il perimetro dell’impianto normativo precedente attraverso l’introduzione dell’<strong>obbligo per i beneficiari</strong> di <strong>attivarsi sulla piattaforma</strong>, in fase di rilascio definitivo in questi giorni, denominata “<strong>SIISL</strong>” <strong>(Sistema informativo inclusione sociale e lavorativa)</strong> come sopra detto e con, l’importante intervento delle Agenzie per il lavoro, che in questa fase sono considerate assolutamente strategiche per il buon avvio ed impatto della nuova misura.</div>
<div>Infatti, in questo periodo si è intensificato il dialogo<b> tra Ministero del Lavoro, ANPAL Servizi ed INPS</b> (responsabile della piattaforma informatica) per meglio le modalità con le quali le Agenzie potranno contribuire ad alimentare il <b>SIISL</b> che conterrà sia le vacancies messe a disposizione dalle Agenzie autorizzate sia i corsi di formazione presenti nei cataloghi regionali (caricamento a carico delle Regioni).</div>
<div>Il contributo delle Agenzie è rilevante in questa fase e <b>introduce un principio teso al corretto equilibrio tra operatori pubblici e privati.</b></div>
<h2 class="black">Obblighi per i beneficiari del SFL</h2>
<div><b>I beneficiari dello strumento sono obbligati, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 48/2023, a rispettare:</b></div>
<div>&#8211; l’adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche telematicamente, <b>almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti</b>, della partecipazione a tali attività, pena la sospensione del beneficio;</div>
<div>&#8211; a rispettare gli obblighi di formazione previsti <b>dall’art. 1 comma 316 della L. n. 197/2022</b> <b>per i percettori di reddito di cittadinanza.</b></div>
<div>I beneficiari dovranno <strong>comunicare qualsiasi variazione</strong> relativa alle condizioni e ai requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, entro 15 giorni dall’evento modificativo; in mancanza si decadrà dal beneficio.</div>
<h2 class="black">Ipotesi di decadenza</h2>
<div><b>Il beneficiario decade dalla misura ove non accetti – </b>senza giustificato motivo &#8211; un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche:</div>
<div>&#8211; riferita a un rapporto di lavoro a <strong>tempo indeterminato</strong> senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;</div>
<div>&#8211; riferita a un rapporto di lavoro a <strong>tempo pieno o parziale</strong> non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;</div>
<div>&#8211; per la quale sia prevista una <strong>retribuzione</strong> <strong>non inferiore ai minimi salariali</strong> previsti dai contratti collettivi ex art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;</div>
<div>&#8211; riferita a un contratto di lavoro a <strong>tempo determinato</strong>, anche in <strong>somministrazione</strong>, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto.</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/supporto-per-la-formazione-e-il-lavoro/">Supporto per la formazione e il lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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