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	<title>formazione a distanza Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Sì alla formazione in videoconferenza in modalità sincrona</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:10:56 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[superamento dell'emeregnza da Covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-04-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Background Image" decoding="async" />Sì alla formazione in videoconferenza in modalità sincrona. La formazione in videoconferenza è stata equiparata alla formazione in presenza. E&#8217; stata approvata in via definitiva al Senato la conversione in legge del decreto-legge 24/2022 in materia di contrasto al Covid-19. Si stabilisce che la formazione obbligatoria può essere erogata anche a distanza in modalità sincrona. Nonostante [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-04-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Background Image" decoding="async" /><p>Sì alla formazione in videoconferenza in modalità sincrona. La formazione in videoconferenza è stata equiparata alla formazione in presenza. E&#8217; stata approvata in via definitiva al Senato la conversione in legge del decreto-legge 24/2022 in materia di contrasto al Covid-19. Si stabilisce che la formazione obbligatoria può essere erogata anche a distanza in modalità sincrona. Nonostante la cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia e alla diffusione del Covid-19, è stata confermata la formazione in videoconferenza in materia di salute e sicurezza.</p>
<h3>Sì alla formazione in videoconferenza</h3>
<p>Al testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è aggiunto l’articolo 9-bis che finalmente fa chiarezza sul tema dell’equiparazione videoconferenza/formazione in presenza. Il citato art. 9 recante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro recita testualmente:</p>
<blockquote><p>&#8220;Nelle more dell&#8217;adozione dell&#8217;accordo di cui all&#8217;articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza. Attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza&#8221;</p></blockquote>
<p>Durante la seduta per la conversione in legge del D.L. 24/2022 il Senato della Repubblica inserisce l&#8217;articolo che consente l&#8217;utilizzo della videoconferenza sincrona per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un&#8217;autentica svolta in materia di formazione che consente una più agevole ed efficace adesione all&#8217;offerta formativa e agli adempimenti degli obblighi di legge. Infatti grazie all&#8217;inserimento dell&#8217;articolo, che sancisce il sì alla formazione in videoconferenza, si attende un incremento della domanda e una maggiore efficacia della risposta in termini di servizi.</p>
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		<title>Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo Stato-Regioni su formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendisti con contratto professionalizzante in Cig]]></category>
		<category><![CDATA[e- learning]]></category>
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		<category><![CDATA[Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad]]></category>
		<category><![CDATA[formazione in Fad]]></category>
		<category><![CDATA[formazione in modalità sincrona]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-04-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Background Image" decoding="async" />Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad. La circolare pubblicata dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro esplica il provvedimento sull&#8217;erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato. Infatti il direttore Bruno Giordano corrisponde alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali e chiarisce quanto annunciato in precedenza. Il provvedimento spiega che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/formazione-di-base-e-trasversale-in-apprendistato-e-ammissibile-in-fad/">Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-04-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Background Image" decoding="async" /><p>Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad. La circolare pubblicata dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro esplica il provvedimento sull&#8217;erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato. Infatti il direttore Bruno Giordano corrisponde alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali e chiarisce quanto annunciato in precedenza. Il provvedimento spiega che &#8220;si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning. Laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di formazione a distanza consistente in un modello di formazione in remoto. E caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona&#8221;.</p>
<h3>Formazione di base e trasversale in apprendistato</h3>
<p>La circolare argomenta che attraverso tali sistemi si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione dei discenti. E introduce inoltre il principio del ricorso alla formazione in modalità sincrona. Che sarà potenzialmente applicabile anche al di fuori dell&#8217;istituto dell&#8217;apprendistato. Inoltre nelle ipotesi in cui la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione, è possibile ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.</p>
<p>Al riguardo è stato acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti sulla scorta delle linee guida della Conferenza Stato-regioni, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato. E che si intende finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.</p>
<h3>Formazione in Fad</h3>
<p>In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza. Dunque si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning. E laddove per “e-learning” si intenda una specifica ed evoluta forma di FAD<br />
consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti. Ma anche tra tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. Infatti attraverso questi sistemi si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della<br />
partecipazione degli apprendisti.</p>
<h3>Apprendisti con contratto professionalizzante in Cig</h3>
<p>Infine si consente la modalità e-learning o Fad con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale. L&#8217;Ispettorato conferma la possibilità di utilizzare questa modalità, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente nella sola modalità sincrona prevista. E nel caso di specie, “dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020”. In tal senso, la formazione deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti. E con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. Queste modalità dovranno essere rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati. E anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/formazione-di-base-e-trasversale-in-apprendistato-e-ammissibile-in-fad/">Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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